Sentenza 24 marzo 2001
Massime • 1
L'obbligo assicurativo che grava sulle imprese dello spettacolo in favore dei lavoratori elencati nell'art. 3 del DLG.CPS. n.708 del 1947, indipendentemente dalla natura subordinata o autonoma della loro collaborazione, concerne ai sensi dell'art. 2 del predetto decreto l'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti e, sino alla completa fiscalizzazione, la contribuzione al servizio sanitario nazionale, non si estende invece per i lavoratori autonomi alle assicurazioni di maternità, alla contribuzione per le case dei lavoratori ed alle casse assegni familiari, che prevedono come presupposto dell'obbligo di assicurazione e contribuzione la natura subordinata del rapporto di lavoro, ed anche per i lavoratori subordinati è esclusa la contribuzione alla cassa integrazione guadagni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/03/2001, n. 4317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4317 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MICHELE ANNUNZIATA - Presidente -
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Consigliere -
Dott. FERNANDO LUPI - rel. Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI CA in proprio e quale legale rappresentante della ORCHESTRA CA DEL VHO s.n.c., già elettivamente domiciliati in Roma alla via Pisistrato, n. 11 presso l'avv. Gianni Romoli, e da ultimo presso la Cancelleria della Corte Costituzionale all'avv. Giovanni Miuccio li rappresenta e difende giusta procura a margine;
- ricorrenti -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
- costituito con procura -
avverso la sentenza del Tribunale di Mantova n. 504 del 12 settembre 1998 REG. GEN. n. 2280/97. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 febbraio 2001 dal Relatore Cons. Dott. Fernando Lupi;
Uditi gli avv. Romoli e Sgroi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Martone, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 28.7.1998 il Tribunale di Mantova, decidendo sull'appello proposto dall'INPS nei confronti di FF LL, in proprio e nella qualità di amministratore unico dell'Orchestra "LL del Vho" di FF LL e C. s.n.c., avverso sentenza del Pretore della medesima città, accoglieva l'appello rigettando l'opposizione ad ordinanza - ingiunzione per omesso versamento all'INPS dei contributi assicurativi c.d. minori per il FF. Osservava in motivazione che la qualità di socio amministratore della società non precludeva al FF lo svolgimento della attività di orchestrale, soggetta a contribuzione, secondo l'art. 3 del DLCPS n. 708 del 1947, ratificato con legge n. 301 del 1952. Inoltre secondo il successivo art. 4 riteneva che le formazioni sociali, i cui proventi sono soggetti a contribuzione, comprendessero anche quelle che rivestano la forma di società di persone o di capitali, ed anche per i soci e non solo per i soli lavoratori dipendenti.
In ordine alla misura della contribuzione, rilevava che la normativa sugli assegni familiari, richiamata per determinare la retribuzione imponibile, era stata abrogata e sostituita dalla legge n. 153 del 1969, che all'art. 12 aveva stabilito il principio dell'assoggettamento a contribuzione di tutto ciò che è corrisposto al lavoratore e che quindi era corretto l'assoggettamento a contribuzione di tutti i compensi percepiti dal FF, previa detrazione delle spese.
Propongono ricorso per cassazione affidato a due motivi, il FF e l'Orchestra "LL del Vho", l'INPS ha depositato procura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt.
4.9 e 18 della legge n. 138 del 1943, 1 della legge n. 292 del 1955, 1 della legge n. 1204 del 1971 e 10 della legge 14.2.1963, 37 RDL N. 1827 del 1935 e 4 del DLCPS n. 708 del 1947 e 16 del DLCPS n. 788 del 1945, i ricorrenti evidenziano che tutte le norme indicate, che sarebbero le medesime indicate dall'INPS come violate e sanzionate con l'ordinanza ingiunzione, presuppongono la natura dipendente del rapporto di lavoro, mentre nella specie è pacifico che la collaborazione del FF non poteva essere subordinata essendo la persona che formava la volontà dell'ente. Constavano, poi, che dall'art. 4 del citato decreto potesse desumersi l'obbligo di assicurazione di un socio di società di persone, riferendosi la norma con l'espressione formazioni sociali ad attività svolta in forma cooperativa o di fatto.
Le censure sono solo in parte fondate. Per le assicurazioni indicate nella ordinanza-ingiunzione, eccettuata quella di malattia, l'obbligo di assicurazione all'INPS ha come presupposto la natura subordinata del rapporto di lavoro. L'art. 1 legge n. 1204 del 1971 per l'assicurazione di maternità, l'art. 10 della legge n. 60 del 1963 per il contributo case dei lavoratori e l'art. 1 del TU sugli assegni familiari n. 797 del 1955 prevedono l'obbligo di assicurazione solo per lavoratori subordinati, il D.L.C.P.S. 12.8.1947 n. 869 all'art. 2 espressamente esclude dalla contribuzione ed assicurazione alla cassa integrazione guadagni le imprese di spettacoli. Esclusa la sussistenza di un obbligo di assicurazione il Tribunale ha violato le norme qui indicate ritenendo l'obbligo di assicurare un lavoratore autonomo in base ad esse.
Diversa e la vicenda per l'assicurazione malattia Istituto con la legge n. 833 del 1978, il servizio sanitario nazionale, l'INPS in forza dell'art. 76 di detta legge è subentrato nella riscossione dei contributi, dal 1 gennaio 1980 e sino alla completa fiscalizzazione degli oneri sociali, agli enti mutualistici che gestivano l'assicurazione malattia. Il Tribunale ha accertato che il FF era orchestrale ed amministratore dell'Orchestra, il che comporta un doppio titolo per l'obbligatoria iscrizione all'ENPALS, che gestiva anche l'assicurazione di malattia, ai sensi dei nn. 8 e 10 del primo comma dell'art. 3 del DLCPS n. 708 del 1947. Questo rilievo rende irrilevante esaminare se il FF dovesse essere assicurato all'Enpals anche come socio di una società di persone. Con il secondo motivo, deducendo la violazione dell'art. 4 del DLCPS N.708 del 1947 e 12 della legge n. 153 del 1969, i ricorrenti prospettano che la paga da prendersi a base per la determinazione dei contributi è quella al netto delle spese e non il ricavo lordo, deducendo anche la incostituzionalità delle norme se così interpretate.
La censura è inammissibile per difetto del presupposto della soccombenza. Il Tribunale ha, infatti, accertato che l'INPS: "ha determinato l'imponibile sul quale calcolare i contributi facendo riferimento ai compensi effettivamente percepiti dal socio amministratore RA LL, previa detrazione delle spese sostenute. Ha, cioè, assoggettato a contribuzione i compensi netti, come richiedono i ricorrenti. Va aggiunto che, non essendo stato censurato questo accertamento di fatto, viene meno la rilevanza della prospettata questione di costituzionalità.
In accoglimento per quanto di ragione, del, primo motivo la sentenza impugnata va cassata nel punto in cui ha ritenuto la sussistenza dell'obbligo di assicurazione del RA nelle gestioni e la causa va rinviata per nuovo esame alla Corte di Appello di Brescia che nel decidere si atterrà al seguente principio di diritto: L'obbligo assicurativo, che grava sulle imprese dello spettacolo in favore dei lavoratori elencati nell'art. 3 del DLCPS N. 708 del 1947, indipendentemente dalla natura subordinata o autonoma della loro collaborazione, concerne a sensi dell'art. 2 del predetto decreto l'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti e, sino alla completa fiscalizzazione, la contribuzione al servizio sanitario nazionale, non si estende invece per i lavoratori autonomi alle assicurazioni di maternità, alla contribuzione per le case dei lavoratori ed alle casse assegni familiari, che prevedono come presupposto dell'obbligo di assicurazione e contribuzione la natura subordinata del rapporto di lavoro. È esclusa, anche per i lavoratori subordinati, la contribuzione alla cassa integrazione guadagni." Allo stesso giudice si demanda anche, ex art.385, terzo comma, c.p.c., di provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il primo motivo, dichiara inammissibile il secondo, cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Brescia. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2001