Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/03/2001, n. 4317
CASS
Sentenza 24 marzo 2001

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L'obbligo assicurativo che grava sulle imprese dello spettacolo in favore dei lavoratori elencati nell'art. 3 del DLG.CPS. n.708 del 1947, indipendentemente dalla natura subordinata o autonoma della loro collaborazione, concerne ai sensi dell'art. 2 del predetto decreto l'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti e, sino alla completa fiscalizzazione, la contribuzione al servizio sanitario nazionale, non si estende invece per i lavoratori autonomi alle assicurazioni di maternità, alla contribuzione per le case dei lavoratori ed alle casse assegni familiari, che prevedono come presupposto dell'obbligo di assicurazione e contribuzione la natura subordinata del rapporto di lavoro, ed anche per i lavoratori subordinati è esclusa la contribuzione alla cassa integrazione guadagni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/03/2001, n. 4317
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4317
    Data del deposito : 24 marzo 2001

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