Cass. pen., sez. III, sentenza 07/05/1998, n. 7147
CASS
Sentenza 7 maggio 1998

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La contravvenzione di cui all'art. 1 sexies della legge 8 agosto 1985 n. 431 ha natura di reato di pericolo ed esclude dal novero delle condotte penalmente rilevanti soltanto quelle che si prospettano inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio. L'interesse protetto dalla norma incriminatrice, pur dovendosi individuare nella tutela prodomica del paesaggio, non può peraltro logicamente prescindere da una sia pur minima possibilità di "vulnus" al bene tutelato. Pertanto la messa in pericolo del paesaggio deve concretarsi pur sempre in un nocumento potenziale, da valutarsi "ex ante", oggettivamente insito nella minaccia ad esso portata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 07/05/1998, n. 7147
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7147
    Data del deposito : 7 maggio 1998

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