Sentenza 7 maggio 1998
Massime • 1
La contravvenzione di cui all'art. 1 sexies della legge 8 agosto 1985 n. 431 ha natura di reato di pericolo ed esclude dal novero delle condotte penalmente rilevanti soltanto quelle che si prospettano inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio. L'interesse protetto dalla norma incriminatrice, pur dovendosi individuare nella tutela prodomica del paesaggio, non può peraltro logicamente prescindere da una sia pur minima possibilità di "vulnus" al bene tutelato. Pertanto la messa in pericolo del paesaggio deve concretarsi pur sempre in un nocumento potenziale, da valutarsi "ex ante", oggettivamente insito nella minaccia ad esso portata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/05/1998, n. 7147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7147 |
| Data del deposito : | 7 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Gennaro Salvatore TRIDICO Presidente del 7.5.1998
1. Dott. Nicola QUITADAMO Consigliere SENTENZA
2. " Pierluigi ONORATO " N. 1632
3. " Alfredo TERESI " REGISTRO GENERALE
4. " Aldo FIALE " N. 45436/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da:
1- AS AT, n. ad Abano Terme il 3.5.1971
2- Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Padova
avverso la sentenza 11.3.1997 del Pretore di Padova, Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Aldo FIALE
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Wladimiro DE NUNZIO che ha concluso per l'annullamento senza rinvio, poiché il fatto non sussiste, con rigetto del ricorso del P.M.
Udito, per la parte civile, l'Avv. Valerio PITTALUGA, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del gravame del P.M. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 11.3.1997 il Pretore di Padova affermava la penale responsabilità di VA AT in ordine al reato di cui all'art. 1 sexies della legge n.431/1985, per avere -quale legale rappresentante della s.a.s. "Radio Europa"- fatto installare, senza la prescritta autorizzazione, in sostituzione di altre, otto antenne logaritmiche su un preesistente traliccio abusivo posto sulla sommità del monte Roccolo nel territorio del Parco regionale dei Colli Euganei, determinando una modificazione del territorio di una zona sottoposta a vincolo ambientale (acc. il 17.7.1995). Lo stesso Pretore riteneva applicabile, nella fattispecie, la sanzione di cui all'art.20, lett. a), della legge n.47/1985 e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, infliggeva la pena di lire quattro milioni di ammenda, concedendo i doppi benefici. Condannava altresì l'imputata al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese in favore dell'Ente Parco Colli, costituitosi parte civile, ed ordinava la rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
Assolveva la VA, per insussistenza del fatto, dai reati di cui agli artt.20,lett. c), legge n.47/1985 e 734 cod.pen., rilevando che "il fatto in sè non configura un'alterazione urbanisticamente rilevante" e che le antenne, installate in sostituzione di altre già esistenti, per la loro modesta incidenza, devono ritenersi "non idonee ad alterare la bellezza naturale del luogo".
Avverso tale sentenza ha proposto "appello" la VA, eccependo:
a) l'insussistenza anche del residuo reato.
Secondo l'assunto difensivo, "il Pretore, una volta accertato che la collocazione di quelle antenne si poneva al di sotto delle soglie di rilevanza urbanistico-edilizia e panoramico-estetica, avrebbe dovuto concludere che le stesse si ponevano al di sotto anche della soglia di rilevanza degli interessi protetti dalla legge n.431/1985", non integrandosi una modificazione dell'assetto del territorio ai sensi dell'art. 1 quinquies di tale legge;
b) l'ingiustificato accoglimento della domanda della parte civile, non avendo subito alcun pregiudizio gli interessi collettivi dalla medesima tutelati;
c) l'incongrua emanazione dell'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, tenuto anche conto che le antenne in questione "sono state rimosse il 19.10.1995 in esecuzione di provvedimento ai sensi dell'art.259 c.p.p. disposto il 5.10.1995 dal P.M.";
d) l'eccessività della pena inflitta, sproporzionata in relazione alle modestissima entità del fatto, nonché alla giovane età, all'incensuratezza ed al leale comportamento processuale. Ha proposto altresì "appello incidentale" il Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Padova ed ha lamentato:
1. l'erronea assoluzione della VA dalla contravvenzione di cui all'art.734 cod. pen. poiché, contrariamente all'assunto del Pretore, dalla documentazione fotografica in atti emerge l'oggettivo non trascurabile danno all'ambiente";
2. l'erronea applicazione della pena prevista dall'art.20, lett. a), della legge n.47/1985 al ritenuto reato di cui all'art. 1 sexies legge n.431/1985, punibile invece esclusivamente ai sensi della lett.
b) dello stesso art. 20.
La Corte di Appello di Venezia, con ordinanza del 4.12.1997, ha trasmesso gli atti a questa Corte Suprema, ai sensi dell'art. 568, ult. comma, c.p.p.
Con "motivi nuovi", depositati il 22.4.1998, l'imputata ha ribadito e specificato le doglianze già svolte in punto di inconfigurabilità del reato per cui è intervenuta condanna nonché di assenza di qualsiasi pregiudizio agli interessi tutelati dall'Ente costituitosi parte civile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, limitatamente al reato di cui all'art. 1 sexies della legge n.431/1985 (capo B della rubrica), poiché il fatto non sussiste.
Devono ribadirsi, in proposito, i principi già enunciati da questa Corte Suprema (vedi Cass., Sez.III: 1.2.1995, ric. P.M. in proc. Ceresa e 27.11.1997, ric. Zauli ed altri) secondo i quali:
a) l'unica sanzione applicabile alle violazioni dell'art.1 sexies della legge n.431/1985 è quella fissata dalla lettera c) dell'art.20 della legge n.47/1985;
b) la natura di reato di pericolo della contravvenzione in esame esclude dal novero delle condotte penalmente rilevanti soltanto quelle che si prospettano inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio.
L'interesse protetto dalla norma incriminatrice, infatti, pur dovendosi individuare nella tutela prodromica del paesaggio stesso (tenuto conto che, vertendosi in tema di reato di pericolo, non è richiesto che sia arrecato un danno all'ambiente), non può logicamente prescindere da una sia pur minima "possibilità di vulnus" al bene tutelato.
Nelle zone paesisticamente vincolate è inibita, in assenza dell'autorizzazione prevista dalla legge n. 1497 del 1939, oggi modificazione dell'assetto del territorio nonché qualsiasi opera edilizia (ad eccezione degli interventi consistenti nella manutenzione, ordinaria e straordinaria, nel consolidamento statico o restauro conservativo, nonché nell'esercizio dell'attività agro- silvopastorale, che non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi per costruzioni edilizie od altre opere civili e sempre che si tratti di opere che non alterino l'assetto idrogeologico). Il legislatore, imponendo la necessità dell'autorizzazione preventiva, ha inteso prevenire interventi (consistenti sia in opere edilizie sia in altre attività antropiche) intrinsecamente capaci di comportare modificazioni ambientali e paesaggistiche, ma la messa in pericolo del paesaggio deve concretarsi pur sempre in un nocumento potenziale, da valutarsi ex ante, oggettivamente insito nella minaccia ad esso portata.
Nella fattispecie in esame il Pretore ha accertato, in punto di fatto, che l'attuata sostituzione delle antenne già esistenti con altrettante antenne lievemente diverse per forma, in considerazione della sua sostanziale modesta incidenza, non solo non aveva alterato la bellezza naturale del luogo, ma neppure era idonea ad alterarla;
ha escluso altresì qualsiasi rilevanza del fatto sotto il profilo urbanistico.
Si deve conseguentemente dedurre che non è stato mai provocato un pericolo di lesione del bene giuridico protetto, poiché l'espletato intervento di sostituzione, già in astratto e prima del suo compimento, si prospettava oggettivamente inidoneo a compromettere i valori del paesaggio e ciò in quanto esso intrinsecamente non era riconducibile a quell'attività di modificazione dell'assetto del territorio, in relazione alla quale il regime autorizzatorio si pone come necessario ed ineludibile.
L'accoglimento della principale doglianza dell'imputata esonera questa Corte dall'esame delle residue eccezioni svolte nell'atto di gravame presentato nel suo interesse.
L'impugnazione del P.M., a sua volta, deve essere rigettata poiché:
- pur dovendo pienamente condividersi -come già si è detto- le argomentazioni riferite al regime sanzionatorio dell'art. 1 sexies della legge n.431/1985, le stesse restano superate, nella fattispecie in esame, dalla pronuncia di insussistenza del fatto;
- il preteso danno all'ambiente è stato escluso dal Pretore, in relazione al reato di cui all'art.734 cod. pen., con motivazione logica ed ineccepibile, mentre le contrarie prospettazioni del ricorrente, riconnesse ad una diversa e soggettiva valutazione della documentazione fotografica in atti, costituiscono censure in punto di fatto della decisione impugnata non proponibili in sede di legittimità.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 607, 608, 615, 620 e 129 c.p.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui all'art. 1 sexies della legge n.431/1985 (capo B), poiché il fatto non sussiste.
Rigetta il ricorso del P.M.
Così deciso in Roma, il 7 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 1998