Sentenza 14 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/10/2002, n. 14598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14598 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2002 |
Testo completo
Aula "B" 14 5 98 /02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: SUPREMA D I CAS SAZ I ONE LAVORO LA CORTE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.n. 3041/00 34009 Dott. Salvatore Senese Cron. Presidente " Paolino Dell'Anno Consigliere Rep. " Giovanni Prestipino " Rel. Ud. 06.05.2002 π Antonio Lamorgese 11 "1 Giuseppe Cellerino 11 ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da in persona del legale S.p.a. POSTE ITALIANE, rappresentante pro-tempore, elett.te dom.ta in Roma, Pome 25/0 6, presso lo studio del Prof. Avv. Via Bruxell Luigi' Roberto PESSÍ Luigi Fiorilla, che unitamente al Prof. Avv. Koberto FIORILLO Tes la rappresenta e difende per procura speciale a 1932 margine del ricorso. Ricorrente
contro
AN IT, elett.te dom.to in Roma, Via Lucrezio Caro n. 12, presso lo studio dell'Avv. Enrico Dante, e asse che unitamente all'Avv. ti Francesco Banchini lo rappresenta e difende per procura speciale a margine del controricorso. Controricorrente del Tribunale di per l'annullamento della sentenza Ferrara n. 347 del 4.11.1999 (R.G. n. 1631/98). Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino nella pubblica udienza del 6.5.2002; Sentito l'Avv. Giovanni Gentile, per delega dell'Avv. Roberto Pessi;
Sentito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo Fedeli, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso del 7 marzo 1997 IT AN conveniva davanti al Pretore del lavoro di Ferrara l'Ente Poste Italiane, del quale era dipendente con qualifica di quadro di secondo livello, e chiedeva che, in base all'art. 37 del contratto collettivo nazionale di lavoro e per avere egli svolto le corrispondenti mansioni per oltre tre mesi (dal 1° dicembre 1995 al 17 maggio 1996), gli fosse riconosciuta la qualifica di quadro di primo livello, con decorrenza dal 18 maggio 1996 e con la condanna del convenuto alle relative differenze retributive. Costituitosi in giudizio, l'Ente convenuto contestava la fondatezza della pretesa avversaria, di cui chiedeva il rigetto, eccependo, in particolare, che doveva farsi riferimento all'art. 38 del contratto collettivo, il quale, in base alla deroga dell'art. 2103 c.c. disposta dall'art. 6 della legge n. 190 del 1985, aveva fissato in sei mesi il periodo di svolgimento di fatto delle corrispondenti mansioni per l'accesso alla qualifica superiore. Con sentenza del 25 giugno 1997 il Pretore accoglieva il ricorso. Questa sentenza, impugnata dalla s.p.a. Poste 比 Italiane, nel frattempo costituita in sostituzione dell'Ente, veniva confermata dal Tribunale di Ferrara, con sentenza del 4 novembre 1999, sul rilievo che non poteva essere applicato l'art. 38 del contratto collettivo, come richiesto dall'appellante, dal momento che lo stesso regolava esclusivamente l'accesso alla categoria dei quadri dall'area operativa o dall'area di base, ma non prendeva in considerazione il passaggio, da un livello all'altro, all'interno dell'unica categoria dei quadri. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società Poste Italiane, che ha dedotto un unico motivo. 3 Ha resistito con controricorso il AN. La società ricorrente ha depositato una memoria. Motivi della decisione l'unico motivo dell'impugnazione la società Con violazione e la falsadenuncia la ricorrente applicazione degli artt. 1362, 1363, 2103 c.c., 12 e 14 delle disposizioni sulla legge in generale, oltre al vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all'art. 360, primo comma n. 3 e 5, c.p.c. e sostiene che il Tribunale, senza tenere nel debito conto la disposizione contenuta nell'art. 6 1. 13 maggio 1985 n. 190 e violando le regole di ermeneutica contrattuale, ha interpretato le norme del contratto collettivo nazionale (in particolare gli artt. 37 e 38) senza collegarle le une con le altre e senza indagare sulla effettiva intenzione dei contraenti, con il risultato di ritenere, con una motivazione del tutto illogica ed insufficiente, che per coloro che già appartenevano alla categoria dei quadri fosse possibile l'accesso al superiore livello mediante lo svolgimento delle corrispondenti mansioni per un periodo di soli tre mesi (e non di sei). Il motivo è fondato. Questa Corte, nella sentenza n. 9165 del 6 luglio 2001 (poi seguita da numerose altre conformi), decidendo in senso contrario rispetto alla precedente sentenza n. 4516 del 5 maggio 1999, ha affermato che l'art. 6 1. 13 maggio 1995 n. 190 deve essere intrepretato nel senso che, in considerazione della particolare posizione attribuita ai quadri nel rapporto di lavoro subordinato instaurato con la società Poste Italiane, alla contrattazione collettiva è stata attribuita, in relazione alla concreta realtà aziendale Ay e nel segno della attenuazione della rigidità imposta dall'art. 2103 c.C., di stabilire un periodo di tempo superiore a tre mesi per conseguire il diritto, sulla base delle mansioni di fatto svolte, ad una qualifica propria della categoria dei quadri, sia per l'ipotesi in cui sia prevista una sola qualifica (coincidente con l'appartenenza alla categoria), sia per l'ipotesi di pluralità di qualifiche e, in questo secondo caso, indipendentemente dalla circostanza che il lavoratore interessato rivesta già una qualifica compresa nella categoria dei quadri. A questo principio di diritto e alle ragioni, esposte nella medesima sentenza per cui si rinvia, confutare le contrarie argomentazioni svolte nella precedente, contraria pronuncia - deve essere data totale adesione. E si deve, quindi, affermare che al suddetto art. 6 della legge n. 190 del 1985, avuto 5 riguardo al suo tenore letterale e alla relativa ratio, non può essere dato un significato restrittivo, dovendo, viceversa, la norma essere riferita all'intera categoria dei quadri (oltre che dei dirigenti), con la conseguenza che la sua applicazione va fatta anche a coloro che abbiano espletato le superiori mansioni per un periodo di tempo che supera i tre mesi non solo se appartengano ad una diversa categoria, ma anche se facciano parte della medesima categoria con qualifica M inferiore, ove soprattutto si consideri che le mansioni corrispondenti ad un determinato livello della categoria possono essere particolarmente impegnative anche rispetto a quelle inerenti al livello inferiore della medesima categoria. Fermi questi rilievi, allora, risultano evidenti i vizi che inficiano la decisione impugnata, puntualmente denunciati nel ricorso per cassazione, dato che il Tribunale, come risulta dalla motivazione che sorregge decisione medesima, nel fare riferimento alla la disposizione di cui all'art. 37 del contratto collettivo e nell'escludere che alla fattispecie possa viceversa essere applicata la clausola contenuta nel successivo art. 38, non ha compiuto la necessaria effettiva volontà delle partiricerca della contrattuali, per verificare, mediante una valutazione della pattuizione sistematica di tutte le clausole di un'ulteriore collettiva, se dall'assenza specificazione nella previsione del termine di sei mesi contenuta nell'art. 38 si potesse trarre la conseguenza di una portata della disposizione ampia e non limitata ai dipendenti appartenenti ad una diversa area. Il ricorso proposto dalla società Poste Italiane deve essere, quindi, accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa ad un altro giudice. Quest'ultimo, che si designa nella Corte di appello di Bologna, dovrà procedere, uniformandosi al principio di diritto sopra enunciato, ad una nuova indagine sulla effettiva portata della disposizione contenuta nel suddetto art. 38 del contratto collettivo nazionale di lavoro, provvedendo anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Bologna, che pronuncerà anche sulle spese del giudizio ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI di cassazione. REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 Così deciso in Roma il 6 maggio 2002 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 Il Presidente:falter Il Consigliere estensore: fill IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 14 OTT 2002- 7 IL CANCELLIERE