Cass. civ., sez. III, sentenza 30/05/2001, n. 7399
CASS
Sentenza 30 maggio 2001

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La sentenza con la quale il giudice, indicato come competente da quello adito per primo, abbia a sua volta declinato la propria competenza, senza sollevare conflitto a norma dell'art. 45 cod. proc. civ., è impugnabile dalla parte con regolamento di competenza per contestare la dichiarata incompetenza ed ottenere l' individuazione del giudice competente, ma non per denunciare la mancata applicazione della predetta norma.

La competenza a decidere l'opposizione a precetto per il rilascio di un fondo rustico spetta alla sezione specializzata agraria se, in relazione ai motivi, è qualificabile come opposizione all'esecuzione; spetta invece al giudice dell'esecuzione se investe il quomodo dell'azione esecutiva, ed è quindi qualificabile come opposizione agli atti esecutivi, materia estranea a quella agraria, per cui non vi è ragione di attribuirla al giudice specializzato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 30/05/2001, n. 7399
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7399
    Data del deposito : 30 maggio 2001

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