Sentenza 30 maggio 2001
Massime • 2
La sentenza con la quale il giudice, indicato come competente da quello adito per primo, abbia a sua volta declinato la propria competenza, senza sollevare conflitto a norma dell'art. 45 cod. proc. civ., è impugnabile dalla parte con regolamento di competenza per contestare la dichiarata incompetenza ed ottenere l' individuazione del giudice competente, ma non per denunciare la mancata applicazione della predetta norma.
La competenza a decidere l'opposizione a precetto per il rilascio di un fondo rustico spetta alla sezione specializzata agraria se, in relazione ai motivi, è qualificabile come opposizione all'esecuzione; spetta invece al giudice dell'esecuzione se investe il quomodo dell'azione esecutiva, ed è quindi qualificabile come opposizione agli atti esecutivi, materia estranea a quella agraria, per cui non vi è ragione di attribuirla al giudice specializzato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/05/2001, n. 7399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7399 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. GIOVANNI SILVIO COCO - Consigliere -
Dott. NZ SALLUZZO - Consigliere -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - Consigliere -
Dott. BRUNO DURANTE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
OR NZ, OR PP, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DORA 1, presso lo studio dell'avvocato MARIA ATHENA LORIZIO e NZ RE RU, difesi dall'avvocato EGIDIO D'ANGELO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
IS PE, IS NI, IS NI, IS CA, ON NZ, PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE DI CASSAZIONE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 96/00 del Tribunale di LAGONEGRO, SEZ SPEC AGRARIA, emessa il 30/03/00 e depositata il 04/04/00 (R.G. 128/99);
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 19/01/01 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha chiesto si rigetti il ricorso, con le pronunce di legge.
F A T T O
TE CE e TE EP proponevano opposizione al precetto di rilascio dei terreni siti in Episcopia, località Timpone d'Orio, intimato da AR SP, OL, ES, NI, NE e CO CE in forza di sentenza del tribunale di Lagonegro confermata dalla Corte di Appello di Potenza, deducendo che il precetto era nullo in quanto la copia notificata non riportava la procura e chiedendo la sospensione dell'esecuzione. Il pretore di Lagonegro sezione distaccata di Chiaromonte rigettava l'istanza di sospensione e declinava la competenza in favore della sezione specializzata agraria del tribunale di Lagonegro.
Riassunta la causa, gli opposti eccepivano l'incompetenza della sezione, sostenendo che si verteva in materia di opposizione agli atti esecutivi.
Con sentenza resa il 30.3.2000 la sezione accoglieva l'eccezione e dichiarava la competenza del giudice dell'esecuzione, considerando che nella specie si trattava di opposizione agli atti esecutivi e non occorreva, pertanto, risolvere questioni di natura agraria, come. invece, sarebbe accaduto, ove fosse stata proposta opposizione all'esecuzione.
Avverso tale sentenza TE CE e TE EP hanno proposto ricorso per regolamento di competenza affidato ad un motivo. Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.
DIRITTO
1. La sezione specializzata agraria, innanzi alla quale la causa è stata riassunta a seguito della dichiarazione di incompetenza del giudice dell'esecuzione, non avrebbe dovuto pronunciare la sentenza di incompetenza, ma sollevare conflitto di competenza a norma dell'art. 45 c.p.c. Peraltro, l'istanza di regolamento di competenza è egualmente ammissibile, essendo giurisprudenza di questa Corte che è impugnabile con regolamento di competenza la sentenza con la quale il giudice innanzi al quale è stata riassunta la causa a seguito di una prima dichiarazione di incompetenza abbia a sua volta declinato la propria competenza senza sollevare conflitto ex art. 45 c.p.c. (Cass. 10.5.1999 n. 4618); l'impugnazione non può, tuttavia, investire la questione dell'erroneità della decisione per la mancata applicazione dell'art. 45 sopra indicato, bensì rivolgersi a contestare la dichiarazione di incompetenza ed a conseguire l'individuazione del giudice competente (Cass. 16.11.1994 n. 9687).
2. Dopo avere richiamato la distinzione tra opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi, la sentenza impugnata ha ritenuto che competente a conoscere della prima è il giudice specializzato agrario e della seconda il giudice dell'esecuzione, motivando che nella prima e non nella seconda vengono in considerazione questioni attinenti alla materia agraria.
3. Con l'unico motivo i ricorrenti sostengono che l'art. 9 L. 29/1990 stabilisce una competenza onnicomprensiva del giudice specializzato agrario, che include anche l'opposizione agli atti esecutivi.
4. Occorre premettere che nella specie si verte in tema di opposizione a precetto e che tale opposizione si configura come opposizione all'esecuzione, ove sia contestato l'"an" dell'azione esecutiva, e come opposizione agli atti esecutivi, ove la contestazione attiene al "quomodo" dell'azione stessa (Cass. 20.1.1999 n. 485). Questa Corte (sentenza 10.4.1998 n. 3735) ha esaminato la questione della competenza a conoscere dell'opposizione a precetto riguardante l'"an" dell'azione esecutiva e l'ha risolta nel senso che la competenza spetta al giudice specializzato agrario, ravvisando un'opposizione all'esecuzione e ricordando che tale opposizione è da tempo attribuita alla competenza del detto giudice sulla base di un'interpretazione dell'art. 9 L. 29/1990 che abbraccia tutti i momenti del contratto agrario dalla genesi al funzionamento ed alla cessazione.
5. Non risulta che questa Corte si sia fino ad ora pronunciata sulla questione della competenza a conoscere dell'opposizione a precetto che, investendo il "quomodo" dell'azione esecutiva, sia qualificabile come opposizione agli atti esecutivi. Ai fini della corretta soluzione della questione occorre considerare che la ragione di fondo dell'opzione per la competenza del giudice specializzato agrario è che l'opposizione all'esecuzione necessariamente investe la materia agraria ed implica quelle specifiche conoscenze di cui è dotato tale giudice in relazione alla sua particolare composizione.
Senonché la materia agraria rimane estranea all'opposizione agli atti esecutivi che, come già detto, attiene al "quomodo" dell'azione esecutiva, di tal che non vi è ragione perché la cognizione di questa opposizione sia sottratta al giudice dell'esecuzione ed attribuita al giudice specializzato.
6. Concludendo, va affermato che la competenza a conoscere dell'opposizione a precetto per il rilascio di fondo rustico spetta alla sezione specializzata agraria, ove l'opposizione in relazione ai motivi che la sorreggono debba qualificarsi opposizione all'esecuzione, ed al giudice dell'esecuzione, ove l'opposizione, essendo fondata su ragioni che attengono al "quomodo" dell'azione esecutiva, si configuri come opposizione agli atti esecutivi.
7. Ne consegue che nella specie, in cui la qualificazione adottata dai giudici di merito (opposizione agli atti esecutivi) non viene censurata, il ricorso va rigettato ed affermata la competenza del giudice dell'esecuzione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
dichiara la competenza del giudice dell'esecuzione del tribunale di Lagonegro.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza sezione civile della Corte di Cassazione, il 19 gennaio 2001. Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2001