Sentenza 9 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/07/2001, n. 9322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9322 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2001 |
Testo completo
932240 REPUBBLICA ITALIANA CORTE SUFREN CH /10 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto --- SEZIONI TE CIVILI Composta dagli Ilimi Sigg.ri Magistrati: Dott. Aldo VESSIA Primo Presidente f.f. - R.G.N. 9788/00 - Cron. 21406 Presidente di sezione AMIRANTE Dott. Francesco - Dott. Vincenzo CARBONE - Presidente di sezione- Rep. Dott. Paolo VITTORIA Consigliere Ud. 15/03/01 Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere Dott. Enrico ALTIERI - Consigliere - Dott. Michele VARRONE Rel. Consigliere Dott. Ugo VITRONE - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IA AN IO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA 4, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO IMBARDELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCELLO GUARNIERI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente 2001
contro
IC UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA CALABRIA;
125 -1- - intimata giurisdizione in per regolamento preventivo di relazione al giudizio pendente n. 808/00 del Giudice di pace di COSENZA;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/03/01 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
udito l'Avvocato Brizio IMBARDELLI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Giovanni LO CASCIO che ha concluso per la giurisdizione dell'A.G.O.. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO AN IO IA, con atto notificato il 4/5/2000, ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, chiedendo dichiararsi la giurisdizione del G.O. nella controversia da lui instaurata in sede monitoria il 27/10/99 davanti al Giudice di Pace di Cosenza nei confronti della الله U.N.I.C.A.L. (Università degli Studi della Calabria, di Arcavaca ai Rende), che nel proporre opposizione al decreto concesso per la somma richiesta di L. 40.000, aveva preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. esclusiva del giudice per essere la materia devoluta alla giurisdizione كان amministrativo, ai sensi dell'art. 33 d.lgs. 31/3/98 n. 80, in materia di pubblici ت servizi (ora art. 7 L. 21/7/2000 N. 205). Assume il ricorrente di avere fondato la sua azione a titolo di restituzione della suddetta somma per essere stata indebitamente percepita dalla IC quale contributo trasporti, essendo egli studente universitario: trattasi cioè di domanda di ripetizione di indebito oggettivo, ai sensi dell'art. 2033 c.c. e, quindi, sulla base di una posizione di diritto soggettivo e non per ragioni attinenti al servizio trasporti. Aggiunge, infine, che in ogni caso la conclusione non muterebbe giacché la stessa norma invocata dall'Università esclude dalla giurisdizione amministrativa i rapporti individuali di utenza tra la P.A. e i soggetti privati, atteso che la domanda giudiziaria proposta riguarderebbe un aspetto del rapporto individuale tra lo studente (che ritiene di aver versato una somma non dovuta) e l'Università (che non intende restituirla). La U.N.I.C.A.L., regolarmente intimata, non ha svolto attività difensiva in questa fase processuale. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il presente regolamento il AN chiede che sia riconosciuta la giurisdizione del giudice ordinario a fronte della eccezione dell'U.N.I.C.A.L. che nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1547/99 del Giudice di Pace cosentino, ha dedotto preliminarmente l'inesigibilità del credito per difetto di giurisdizione, invocando l'art. 33, 2° co. lett. f) d.lgs. n. 80 del 1998. secondo cui sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi e, tra di esse, quelle "riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell'espletamento di un pubblico servizio". La tesi del ricorrente è fondata. Com'è noto la Corte costituzionale, con sentenza n. 292 del 2000, ha tra l'altro dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 33, 1° e 2° comma d.lgs. 80/1998 cit., nella parte in cui, eccedendo i limiti della delega. ha devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutta la materia dei pubblici servizi e non si è limitato ad estendere la giurisdizione amministrativa (nei limiti in cui essa, in base alla disciplina vigente, già conosceva di quella materia, sia a titolo di legittimità che in via esclusiva) alle controversie concernenti i diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno. Una volta venuto meno, quindi, il citato art. 33 nei limiti sopraindicati, è stata promulgata la legge 21 luglio 2000 n. 205, la quale all'art. 7 ha dettato una disposizione simile a quella precedente, ma ad essa non può riconoscersi efficacia retroattiva, come questa Corte ha già avuto occasione di affermare. Orbene, trattandosi di giudizio iniziato il 27/10/99 e, quindi, dopo 11/7/98 e prima del 10/8/2000 (data di entrata in vigore della legge n. 205/2000) e non applicandosi né l'art. 33 d.lgs. 80/1998 per incostituzionalità, né l'art. 7 L. 205/2000 ratione temporis, il riparto della giurisdizione nella presente controversia va effettuato alla stregua dei criteri giurisprudenziali precedentemente affermati, alla cui stregua, in tema di corrispettivo dovuto per la fruizione di un pubblico servizio, la posizione del privato ha natura di interesse legittimo, tutelabile davanti al giudice amministrativo, rispetto al provvedimento generale di determinazione della tariffa, mentre ha natura di diritto soggettivo, tutelabile davanti all'A.G.O., per quanto concerne l'accertamento dell'inesistenza del potere dell'ente di pretendere una prestazione pecuniaria di un determinato ammontare, giacché in tal caso oggetto della controversia è l'accertamento non della illegittimità o meno di un atto amministrativo, ma della illiceità di un comportamento tenuto dall'ente in assoluta carenza di potere, lesivo del diritto soggettivo dell'utente a non essere sottoposto ad imposizione se non nei casi e nei modi stabiliti dalla legge (Cass. sez. un. 15 luglio 1999 n. 402 ex plurimis). Va pertanto dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e condanna la U.N.I.C.A.L. al pagamento delle spese di questo regolamento, che liquida in L. 140.000 , oltre L. 400.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 15 marzo 2001, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL P. PRESIDENTE AGG. Mariens Schettorn Depositato in Cancelleria Collaboratore di Cancelleria Roma, li 9 LUG. 2001 IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Delei