Sentenza 4 luglio 2003
Massime • 1
In tema di espropriazione per pubblica utilità, l'art. 5 bis, terzo comma, D.L. n.333/1992 (conv., con modif., in legge n. 259/1992), secondo l'interpretazione adeguatrice offertane dalla Corte costituzionale (sent. 16 dicembre 1993, n. 442), deve essere inteso - poiché l'art. 42, terzo comma, Cost. esige che l'indennizzo espropriativo, per non risultare astratto, sia quantificato tendenzialmente tenendo conto delle caratteristiche del bene espropriato nel momento in cui il proprietario ne è privato, e non già delle pregresse, ma non più attuali, caratteristiche del bene stesso - nel senso che esso si limita a consacrare in norma l'ormai consolidato principio giurisprudenziale secondo cui, nella stima dell'area espropriata, si deve totalmente prescindere dal vincolo espropriativo, e non nel senso che esso dispone in ogni caso la retrodatazione della qualificazione (come edificatoria o agricola) dell'area espropriata all'epoca dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio (ciò che, in caso di mutamento della destinazione dell'area stessa, sopravvenuto nelle more dell'espropriazione, darebbe luogo ad un indennizzo inficiato da astrattezza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/07/2003, n. 10570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10570 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. ADAMO Mario - Consigliere -
Dott. CELENTANO Walter - Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - rel. Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CC OR, CC NI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA P. DA PALESTRINA 63, presso l'avvocato MARIO CONTALDI, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati MASSIMO OTTOLENGHI, PAOLO CATALANO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
COMUNE DI TORINO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA. PANAMA 12, presso l'Avvocato MASSIMO COLARIZI che li rappresenta e difende unitamente all'Avvocato LUCIANO MIRAVALLE giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 543/00 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 23/03/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/2002 dal Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato CATALANO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato COLARIZI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel corso di una procedura di espropriazione promossa dal Comune di Torino per la realizzazione di un piano di edilizia economica e popolare (di seguito: p.e.e.p.), UG ed TO IC cedettero all'ente territoriale, con contratto stipulato il 27 gennaio 1983 ai sensi dell'art. 12 della legge n. 865 del 1971, terreni di loro proprietà estesi per mq. 92.933 per il corrispettivo - pagato - di L. 311.736.585, pari all'importo dell'indennità provvisoria di espropriazione aumentata del 50%, con salvezza del diritto al conguaglio, come previsto dall'art. 1 della l. n.385/1980. Intervenuta la declaratoria di illegittimità costituzionale di detta norma con la sentenza 11 luglio 1983 n. 223, i IC, con citazione notificata il 16 maggio 1985, convennero il comune - dinnanzi al Tribunale di Torino, chiedendo la corresponsione del conguaglio in applicazione del criterio di determinazione dell'indennità di espropriazione previsto dall'art. 39 della l. n. 2359/1865. Il Comune, costituitosi, eccepì l'incompetenza per materia del tribunale, e, nel merito, si difese sostenendo che i terreni oggetto del contratto di cessione volontaria avevano natura agricola, e non rientravano nell'ambito di applicazione della citata sentenza della Corte costituzionale, riguardante le aree fabbricabili.
Il Tribunale, con sentenza del 28 maggio 1993, determinò il conguaglio dovuto in L. 3.683.085, oltre ad accessori, sul presupposto della natura agricola dei suoli al momento dell'imposizione del vincolo preordinato all'esproprio, come previsto dall'art. 5 bis legge n. 359/1992, sopravvenuto al deposito della relazione tecnica del consulente di ufficio.
Proposta impugnazione in via principale dai IC ed in via incidentale dal Comune, la Corte di appello di Torino, con sentenza 3 aprile 1996, ritenuta la natura edificatoria dei terreni ceduti, sulla base di una nuova consulenza tecnica disposta e in considerazione dell'inclusione di essi nel p.e.e.p., condannò il Comune a pagare, a titolo di indennità espropriazione, la somma di L. 2.935.810.610, e a titolo di danno per riduzione del valore residuo la somma di L. 37.500.000, nonché al pagamento del maggior danno ex art. 1224 cpv. c.c. nella misura del 3% annuo per il periodo compreso tra la data della domanda e il 16 dicembre 1990. Contro quella sentenza il Comune di Torino propose ricorso per cassazione con sei motivi. La Corte di cassazione, con sentenza 1 agosto 1997, cassò la sentenza impugnata in relazione ai due primi motivi di ricorso, ed affermò che la corte territoriale era incorsa nel vizio di motivazione in ordine all'individuazione della natura dei terreni, posto che, da un lato, non aveva chiarito da quali documenti ed indicazioni forniti dal consulente dovesse ricavarsi la vocazione edificatoria dei terreni, e, dall'altro, il richiamo all'inserimento di essi nel p.e.e.p. non era sufficiente a far ritenere assolto l'obbligo di motivazione sul punto, considerato che ai sensi del terzo comma dell'art. 5 bis della legge n. 359/1992 nella stima dei terreni espropriati o ceduti volontariamente non si deve tener conto del vincolo espropriativo, nel senso che se ne deve prescindere totalmente. La Corte accoglieva anche il motivo basato sull'ultrapetizione, per non avere il giudice di merito detratto dall'importo liquidato e dovuto quanto già corrisposto ai IC in sede di cessione volontaria.
I IC riassunsero il giudizio davanti alla Corte di Torino, la quale, con sentenza 23 marzo 2000, premesso che la sentenza di cassazione conteneva l'enunciazione chiara, quantunque non esplicita, del principio di diritto che nella determinazione dell'indennità di espropriazione si deve completamente prescindere dal vincolo espropriativo contenuto nel p.e.e.p., rigettò entrambi gli appelli e condannò i IC alla restituzione di quanto ricevuto in esecuzione della precedente sentenza della Corte di appello.
Osservò la corte torinese che la precedente sentenza era stata cassata in accoglimento dei due primi motivi di ricorso, esaminati congiuntamente perché strettamente connessi;
che, sebbene i predetti motivi fossero stati accolti con l'affermazione finale che la sentenza impugnata era incorsa nel vizio di motivazione in ordine alla individuazione della natura dei terreni, con il secondo motivo il Comune aveva denunciato la violazione ed erronea applicazione dell'art. 5 bis della legge 8 agosto 1992 n. 259; che la Corte aveva ritenuto sussistente il vizio di motivazione in connessione ad un'erronea interpretazione della citata disposizione di legge, ed aveva affermato che il riferimento della motivazione all'inserimento dei terreni nel p.e.e.p. era insufficiente a far ritenere la qualificazione edificabile dell'area, perché non può essere ritenuta edificabile un'area che gli strumenti urbanistici non preordinati all'espropriazione - tra i quali non vi sono i p.e.e.p. - assoggettino a vincoli di inedificabilità e che sia priva di edificabilità di fatto per le sue concrete caratteristiche. Di tale principio si doveva pertanto fare applicazione nel giudizio di rinvio, malgrado il nuovo indirizzo giurisprudenziale affermatosi sul punto successivamente. Nè poteva indurre a qualificare edificabile l'area espropriata la circostanza che in data 9 gennaio 1976 fosse stata approvata una variante al P.R.G.C., documento prodotto nel giudizio di rinvio, sia per l'inammissibilità della produzione documentale nuova nel giudizio di rinvio, sia perché la variante era intervenuta solo successivamente alla adozione del p.e.e.p., e sia perché il suo concreto contenuto non autorizzava la conclusione propugnata dai IC. Infine, il riferimento del IC all'atto di cessione, per argomentarne la natura edificabile e non agricola dei terreni, non poteva essere esaminato, perché configuratelo va un nuovo motivo di gravame.
Contro quest'ultima sentenza, notificata loro il 26 maggio 2000, ricorrono per cassazione UG ed TO IC, con atto notificato il 4 luglio 2000, con due motivi, illustrato anche con successiva memoria. Il Comune resiste con controricorso, notificato il 28 settembre 2000, nel quale chiede, in via incidentale, la cassazione della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 329 e 346 c.p.c. c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. e l'omesso esame di un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. Si deduce che la natura edificatoria dei terreni non faceva parte del contenzioso tra le parti, essendo stata già convenuta da queste ultime, implicitamente ma necessariamente, in sede di cessione volontaria dei terreni;
che il rinvio, contenuto in quel contratto, per il conguaglio, alla legge che sarebbe stata emanata in seguito presupponeva necessariamente la natura edificatoria dei terreni, giacché solo di questi si sarebbe dovuta occupare la nuova legge, secondo quanto previsto dalla l. 29 luglio 1980 n. 385; che la funzione, che la nuova legge avrebbe dovuto assolvere, era stata poi svolta dall'art. 5 bis del d.l. 11 luglio 1992 n. 333, inserito dalla legge di conversione 8 agosto 1992 n. 359, come era stata chiarito dalla giurisprudenza di legittimità; che la controversia, conseguentemente, aveva ad oggetto solo la quantificazione del conguaglio dovuto, sul presupposto della natura edificatoria dei terreni, come era stato chiarito sin dall'atto di citazione, e poi ribadito nell'atto di appello;
che pertanto il rifiuto, espresso nella sentenza impugnata, di tener conto di quel motivo di appello, sul presupposto che si trattasse di un nuovo motivo di gravame avverso la sentenza del Tribunale non contenuto nell'atto di appello, era ingiustificato. Vero è che la Corte di appello, nella sua prima sentenza, non aveva preso in considerazione l'atto di cessione dei terreni, ed aveva esaminato esclusivamente la questione della vocazione, edificatoria o meno, dei terreni, senza rendersi conto che la questione era superata dal contenuto dell'atto di cessione;
e che conseguentemente solo su tale giudizio si sviluppò il ricorso per cassazione del Comune, sicché la questione della rilevanza e della decisività dell'atto di cessione volontaria non potè essere presa in considerazione dalla Corte di cassazione;
ma il giudizio contenuto nella sentenza impugnata era contraddetto dai passi dell'originario atto di appello, riportati.
Il motivo è infondato. Posta la verità della premessa - vale a dire che fosse stata dalla parte riproposta in appello la questione che la natura edificabile dell'area dovesse essere risolta in base allo stesso atto di cessione, e senza alcuna ulteriore indagine sugli strumenti urbanistici - gli odierni ricorrenti, in presenza di una sentenza che non affrontava il problema preliminare da loro posto, e per ciò stesso lo risolveva negativamente, non erano sollevati dall'onere di proporre un ricorso incidentale condizionato al mancato rigetto del ricorso principale, al fine di evitare il formarsi di una preclusione sul punto in questione.
Con il secondo motivo, rubricato al tempo stesso sotto la violazione di norme processuali, violazione di norme sostanziali ed omesso esame di un punto decisivo, si lamenta che la Corte di Torino abbia rifiutato di esaminare il documento prodotto nel giudizio di rinvio, costituito dalla variante al piano regolatore, che dimostrava la natura legalmente edificabile dell'area in data anteriore all'intervenuta espropriazione. Si deduce che la nuova produzione in parola non poteva ritenersi preclusa nel giudizio di rinvio, essendo stata la cassazione della sentenza determinata non solo dal vizio di violazione di legge ma altresì da quello concorrente di motivazione;
e che i piani regolatori, secondo la giurisprudenza di legittimità, ancorché abbiano valore di atto amministrativo hanno natura normativa, e che l'accertamento della loro validità ed efficacia deve essere computo d'ufficio dal giudice, senza che possa avere rilievo la tempestività della produzione di documenti al riguardo. Erronea, perché in contrasto con la sentenza della Corte costituzionale 16 dicembre 1993 n. 442, che aveva riconosciuto l'ammissibilità della ricognizione della qualità edificatoria o meno dell'area pienamente aderente alle possibilità legali ed effettive di edificazione sussistenti al momento del verificarsi della vicenda ablativa, era inoltre l'osservazione che la variante sarebbe stata ininfluente perché posteriore al p.e.e.p. e tale errore era all'origine del vizio di omesso esame di questo elemento rilevante della fattispecie. Infine, l'assenza dell'edificabilità di fatto, valorizzata nella sentenza impugnata, diveniva irrilevante in presenza della edificabilità legale, che doveva riconoscersi in forza dei precedenti argomenti, tenuto conto della giurisprudenza di legittimità in ordine alla corretta interpretazione dell'art. 5 bis l. 393/1992. Il motivo è fondato. L'accertamento dell'edificabilità legale dell'area ceduta, sulla base degli strumenti urbanistici vigenti, era stata rimessa al giudice del rinvio, il quale doveva attenersi al principio di diritto, affermato nella prima sentenza di questa Corte, per il quale a questo riguardo il piano di edilizia economica e popolare, nel quale era compresa l'area in questione, non costituiva strumento conformativo utilizzabile al fine della valutazione. Questo principio, pur dovendo essere inteso come regola concreta di giudizio e non come principio astratto, non costituiva ostacolo all'accertamento dell'esistenza di una variante - successiva al predetto p.e.e.p. e per ciò stesso irrilevante nella valutazione espressa dalla corte territoriale nella sentenza cassata, ma che acquistava rilevanza proprio in conseguenza dell'affermazione del principio di diritto sotteso alla cassazione - che avesse modificato la destinazione urbanistica dell'area, sanzionando a livello di strumento urbanistico di secondo livello la scelta operata già con l'adozione del p.e.e.p. Il rilevato vizio di insufficienza della motivazione, concorrente alla cassazione della sentenza di appello, ben poteva, infatti, essere colmato con il riferimento a quello strumento urbanistico successivo, se ritenuto idoneo a sorreggere l'affermazione dell'edificabilità legale;
e, a tal fine, non poteva rifiutarsi l'esame del nuovo documento prodotto, il quale rifletteva una qualificazione normativa di natura urbanistica generale, come tale conoscibile d'ufficio. Viziata da violazione dell'art. 5 bis l. n. 395/1992, nell'interpretazione conforme ai parametri costituzionali indicati dalla stessa Corte costituzionale, è poi l'affermazione per la quale la variante era ininfluente sulla stima dell'indennità, per il fatto di essere intervenuta solo dopo l'adozione del p.e.e.p., dovendo la situazione dell'area essere valutata esclusivamente con riferimento al momento dell'adozione del piano.
Invero, secondo l'interpretazione adeguatrice offerta dalla Corte costituzionale, l'art. 42, comma terzo, Cost., esige che l'indennizzo espropriativo - per non risultare astratto - sia quantificato tendenzialmente tenendo conto delle caratteristiche del bene espropriato nel momento in cui il proprietario ne è privato, e non già delle pregresse, ma non più attuali caratteristiche del bene stesso (salvo che, in tale ipotesi, siano previsti adeguati correttivi). Perciò, alla stregua di necessaria interpretazione adeguatrice dell'art. 5 bis, d.l. n. 333 del 1992, deve ritenersi che quest'ultimo non dispone in ogni caso la retrodatazione della qualificazione dell'area espropriata (come edificatoria o agricola) all'epoca dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio - ciò che, in caso di mutamento di destinazione dell'area stessa, sopravvenuto nelle more dell'espropriazione, darebbe luogo ad un indennizzo inficiato da astrattezza - bensì si limita a consacrare in norma l'ormai consolidato principio giurisprudenziale secondo cui, nella stima dell'area espropriata, si deve totalmente prescindere dal vincolo espropriativo. (Corte Cost. sent. 16 dicembre 1993 n. 442). Fondata è anche la censura formulata dai ricorrenti in ordine all'affermazione, nella motivazione della sentenza impugnata, che il concreto contenuto della variante prodotta in giudizio non autorizzava la conclusione propugnata dai IC, affermazione argomentata dalla previsione di un consorzio per la formazione di un piano di zona consortile dell'area metropolitana torinese, destinato alla ristrutturazione dei piani particolareggiati riguardanti, tra le altre, la zona E1. Infatti, la questione della concreta edificabilità, condizionata all'esistenza di piani particolareggiati, non poteva influenzare l'accertamento dell'edificabilità legale in base alla variante in questione, e tale edificabilità legale, se accertata, era sufficiente a giustificare l'applicazione del 5 bis della l. n. 359/1992. Nella parte conclusiva del suo controricorso, il Comune di Torino ha chiesto in via di ricorso incidentale la condanna dei ricorrenti principali alla rifusione delle spese di tutti i gradi di giudizio, senza formulare, peraltro, alcuna censura alla sentenza impugnata. La richiesta, se intesa come motivo di un ricorso incidentale, è inammissibile per la ragione appena indicata.
In conclusione la sentenza impugnata dev'essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino, che, nel decidere sul punto concernente l'edificabilità legale dell'area espropriata, anche ai fini delle spese del presente giudizio di legittimità, terrà conto altresì delle possibilità legali di edificazione offerte dagli strumenti urbanistici posteriori alla adozione del piano di edilizia economica e popolare, purché anteriori al decreto di esproprio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso principale, ed accoglie il secondo. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Corte d'appello di Torino. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 dicembre 2002. Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2003