Sentenza 1 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/03/2001, n. 2942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2942 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2001 |
Testo completo
Aula B 02942 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G.N. 21116/98 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Cron. 6190 Dott. Mario PUTATURO DONATI Consigliere Rep. Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Ud. 10 gennaio 2001 Prof. Bruno BALLETTI Cons. Rel. р ha pronunciato la seguente: п SENTENZA sul ricorso proposto da: ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S.-,in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabio Fonzo, Fabrizio Correra e Clementina Pulli e con essi elettivamente domiciliato in Roma alla via 91 della Frezza n. 17 (presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto), giusta procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
CONSORZIO DI BONIFICA VALLI GRANDI E MEDIO VERONESE, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, (non costituito);
- intimato -
avverso la sentenza del Tribunale di NA-Sezione Lavoro n. 1551/98, dell'8-5/18-9-1998, resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 244/97. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del PR 10 gennaio 2001 dal relatore prof. Bruno Balletti;
Udito l'avv. Antonietta Canetti (per delega dell'avv. Pulli); Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore-Giudice del Lavoro di NA il "Consorzio di bonifica valli grandi e medio veronese" proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso su istanza dell'I.N.P.S. per il pagamento della somma di L. 17.809.790, a titolo di contributi previdenziali derivanti dall'omessa applicazione dell'aliquota dello 0,15% di cui all'art. 12 della legge 1115/1968 sulle 2 retribuzioni denunciate nel periodo agosto 1988/giugno 1990. Il Consorzio opponente deduceva l'infondatezza della pretesa monitoria fondata come essa era sull'erroneo presupposto che i "consorzi di bonifica" avessero natura di “impresa industriale” e non invece di "azienda agricola" e chiedeva, quindi, la revoca o l'annullamento dell'opposto decreto ingiuntivo. Si costituiva in giudizio l'I.N.P.S. contestando integralmente la proposta opposizione e concludendo per il rigetto dell'avverso ricorso. L'adito Pretore-Giudice del Lavoro-accoglieva l'opposizione, compensando tra le parti le spese di giudizio,e - su impugnativa della দिদ parte soccombente e ricostituitosi il contraddittorio - il Tribunale di NA (quale Giudice del Lavoro di secondo grado) rigettava l'appello e condannava l'Istituto appellante alle spese del grado. Per quanto rileva ai fini del presente giudizio, il Giudice di appello ha rimarcato che secondo l'orientamento costante della Cassazione l'attività dei “consorzi di bonifica” è tipicamente agricola e, pertanto, non può essere assoggettata all'applicazione dell'art. 12 della legge n. 1115/1968 i cui destinatari sono le imprese di carattere industriale>>. Per la cassazione di tale sentenza ricorre l'I.N.P.S. adducendo a sostegno un unico motivo. 3 L'intimato "Consorzio❞ non si è costituito in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE I . Con l'unico motivo di impugnativa l'Istituto ricorrente - denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 2135 e 2195 cod. civ., nonchè dell'art. 12 della legge n. 1115/1968, e insufficienza e contraddittorietà della motivazione>> addebita al Tribunale di - NA di avere completamente trascurato che dallo statuto del “Consorzio" emergeva con chiarezza che le attività consortili prescindevano dall'attività prettamente agricola e dagli interessi dei singoli consorziati ed erano volte alla realizzazione di finalità ed interessi di carattere generale riguardanti l'intera collettività nel ...per cui il contesto territoriale in cui era chiamato ad operare R Consorzio stesso poteva qualificarsi come imprenditore industriale>>. P II -. Il ricorso come dinanzi proposte si appalesa fondato. Infatti al fine della determinazione della natura (se “agricola” o "industriale") dell'attività del Consorzio di bonifica in questione occorre fare riferimento prioritario alle disposizioni previste dal d.P.R. 30 maggio 1955 n. 797 (come modificato dalla legge 17 ottobre 1961 n. 1038) sugli assegni familiari che ha ricompreso i consorzi di miglioramento fondiario tra le imprese agricole e, viceversa, ha inquadrato tra le imprese industriali i consorzi di bonifica i quali, a differenza dei primi, perseguono fini generali (igienici, demografici, 4 economici) che trascendono gli interessi strettamente agricoli e la cui attuazione solo indirettamente ed occasionalmente giova all'eventuale attività agricola dei singoli proprietari consorziati. E', altresì da rimarcare che - secondo quanto statuito di recente da questa Corte con le sentenze nn. 16637/1999 e 9300/2000 (alle quali, anche per la parte motiva, ci si riporta) - la natura industriale o agricola svolta dai consorzi di bonifica deve essere accertata in conformità al contenuto del primo comma dell'art. 2070 cod. civ., اولاد posto in necessario collegamento con gli artt. 2195 e 2135 dello stesso codice, sulla base dell'attività effettivamente esercitata da tali enti (pubblici economici), da considerare, peraltro, dopo la soppressione dell'ordinamento corporativo, non già alla stregua di criteri meramente merceologici, ma tenendo conto della valutazione operatane dalla contrattazione collettiva. Ha errato pertanto, il Tribunale di NA nell'obliterare i cennati principi e nell'omettere di verificare la prevalente attività svolta dall'intimato Consorzio sulla base delle finalità istituzionali [scilicet, se effettivamente vengono perseguiti fini generali (igienici, demografici, economici) che trascendono gli interessi strettamente agricoli e la cui attuazione, solo indirettamente ed occasionalmente, giova all'eventuale attività agricola dei singoli proprietari consorziati] 5 descritte nello statuto dell'ente e in relazione anche al contenuto della contrattazione collettiva applicata nella specie. La sentenza impugnata è, altresì, inficiata dal vizio di insufficiente motivazione a causa della mancanza di criteri idonei a sorreggere e ad individuare con chiarezza la ratio decidendi, non risultando la sentenza della Cassazione n. 5520/1991 (citata dal Giudice di appello a pretesa conferma "in via esclusiva" della decisione assunta) assolutamente pertinente alla presente fattispecie (in quanto riguardante la differente ipotesi della pretesa di un consorzio di اللاح bonifica di farsi pagare dagli utenti le spese sostenute per portare l'acqua al fondo di un consorziato). III -. La sentenza del Tribunale di NA, a seguito dell'accoglimento hervanteབནེམཨེ del ricorso, va cassata e la causa rimessa ad altro giudice che, sulla base dei principi di diritto summenzionati, dovrà valutare la documentazione processualmente acquisita e accertare l'effettiva natura del "Consorzio di bonifica valli grandi e medio veronese" fornendo, all'esito di ciò, adeguata motivazione. Il medesimo Giudice provvederà, inoltre, sulle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
6 La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia per il nuovo esame alla Corte di Appello di Venezia, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso, in Roma, il giorno 10 gennaio 2001. Il Presidente Il Consigliere estensore :
8. Malli twier Vincenzo Mhills Stille IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 1 MAR. 2001 IL CANCELLIERE E R E U I G D T , A R S O O 0 S L C 1 L A 3 . T O 3 T , B 5 R A I S 'A D . E L P N A S L T E I S 3 D N 7 O - G I P 8 S O - IM N 1 A E 1 D S A E I D E , A E G O T R O G N T T E E IS IT L S E G IR E A D R L L O E D 7