Sentenza 12 gennaio 1999
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione, la genericità della contestazione non è più eccepibile nel procedimento una volta che il soggetto sottoposto alla misura abbia avuto la possibilità di consultare gli atti depositati e di partecipare al giudizio con la facoltà, prevista dalla legge, di sollevare tramite il difensore eccezioni sull'instaurazione del contraddittorio in "limine litis" e, se ne sopravviene la necessità, in sede di discussione finale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/01/1999, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Giuseppe CONSOLI Presidente del 12/01/99
1. Dott. Carlo COGNETTI Consigliere SENTENZA
2. " Lucio TOTH " N.85
3. " Angelo DI POPOLO " REGISTRO GENERALE
4. " Gennaro MARASCA " N.2966/98
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da DE LV, nato a [...] il [...], avverso il decreto della Corte d'Appello di Catania in data 11.11.1997;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Cognetti;
Lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede dichiararsi inammissibile il ricorso;
osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto emesso in data 20.9.1996, il Tribunale di Catania applicava a DE LV, quale appartenente ad associazione di tipo mafioso, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della P.S. per la durata di anni tre, con annesse prescrizioni.
A seguito di appello dell'interessato, la Corte d'Appello Catania, con decreto in data 11.11.1997, confermava l'impugnato provvedimento.
Avverso il suddetto decreto ha proposto ricorso per cassazione il DE, il quale deduce violazione degli artt. 1, 3 e 4 della legge 27.12.1956 n. 1423, 1 e 2 legge 31.5.1965 n. 575, in relazione agli artt. 4, decimo comma, legge 25.12.1956 n. 1423, nonché manifesta illogicità della motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento.
Contrariamente all'assunto difensivo, correttamente il giudice di appello ha ritenuto intempestiva l'eccezione eccezione di genericità della contestazione sollevata dal proposto. Difatti la genericità della contestazione non è più eccepibile nel procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione una volta che il prevenuto abbia avuto la possibilità di consultare gli atti depositati e di partecipare al giudizio con la facoltà, prevista dalla legge, di sollevare, tramite il difensore tecnico, eccezioni sull'instaurazione del contraddittorio in "limine litis" e, se ne sopravviene la necessità, in sede di discussione finale (cfr. Cass., Sez. I, 31.3.1992, Imerti ed altri, RIV 189743). Contrariamente all'assunto difensivo, il giudice di appello ha altresì adeguatamente motivato il provvedimento di rigetto dell'impugnazione in relazione alla dedotta incompiutezza della contestazione, in quanto è stato messo in evidenza come nella specie non si sia fatto un mero richiamo, nell'invito a comparire notificato al DE, della mera disposizione legislativa posta a sostegno della proposta di applicazione della misura, essendosi precisata, nell'atto suddetto, la natura della pericolosità posta a carico di costui, di talché da questa è desumibile la condotta presuntivamente tenuta dal soggetto.
Ciò posto, risultando che il proposto è stato posto nelle condizioni di approntare adeguatamente le proprie difese, il ricorso, in quanto infondato, deve essere respinto.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 12 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 1999