Sentenza 6 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/07/2001, n. 9218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9218 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2001 |
Testo completo
I 0 A D 5 1 S , 3 S . 5 O A T L T . R L , A O N A ' B S L E I 3 L P E D 7 S D 8 I A - I T N 1 S S G 1 N O O E E PUBBLICA I TALIANA P S E A M I D G I A E G A , IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E O D O L T R E T T I T A S CORT E SUPREMA D I CAS SAZ IONE OGGETTO: R I N I L E G K D S E E E R O D Lavoro SEZIONI UNITE CIVILI 92 18/01 Composta dagli Ill.p. Sig G.n.23589/99 21137 ite di Sez. Dott. Manfredo Gr Primo Presidente Rep. ff. di Presidente di Sez. - Ud. 22.02.2001 Amirante " Francesco - Consigliere Rel. "T Giovanni Prestipino Vittoria 11 Paolo IT Giovanni Paolini " Alessandro Criscuolo - Preden FT Roberto 11 Fabrizio Miani CA " TF Roberto Triola " ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da D'VA OC, elett.te dom.to in Roma, Via Nicotera n. 291 presso lo studio degli Avv. Gaspare Salerno e Giorgio Allocca, che lo rappresentano e difendono in forza di procura speciale per atto Notaio Mancuso di Lecce del 16.11.1999, Rep. n. 255773. Ricorrente Ұз
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE INPS, in - persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.te dom.to in Roma, Via della Frezza n. 17, presso 1'Avvocatura centrale dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli Avv. Patrizia Tadris, Luigi Cantarini e Vincenzo Morielli per procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso. Resistente con procura l'annullamento della sentenza del Tribunale di per Lecce n. 1490 del 30.6.1999 (R.G.n. 1093/98). del 22.2.2001 la relazione della Udita nell'udienza svolta dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni causa Prestipino;
Sentito il P.M., nella persona dell'Avvocato Generale Dott. Giovanni Lo Cascio, che ha concluso per la della giurisdizione del giudice dichiarazione ordinario. Svolgimento del processo Con ricorso del 22 maggio 1995 OC D'VA davanti al Pretore del lavoro di Lecce conveniva l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ed esponeva che, avendo prestato attività di lavoro subordinato in qualità di dirigente alle dipendenze del poi disciolto Istituto Nazionale per l'Assicurazione 2 contro le Malattie ed essendo stato posto in quiescenza il 1° luglio 1975 con trattamento pensionistico integrativo a carico della gestione speciale di previdenza in favore del personale dell'INAM istituita presso l'INPS, aveva inutilmente chiesto che in tale trattamento fosse inclusa l'indennità di funzione di cui all'art. 13, quarto comma, della legge n. 88 del 1989 nonché il c.d. assegno temporale. Chiedeva, pertanto, che il convenuto fosse condannato a riliquidargli il trattamento in questione. Costituitosi in giudizio, l'ente convenuto eccepiva in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e, nel merito, di contestava la fondatezza della pretesa avversaria, cui chiedeva il rigetto. Con sentenza del 14 marzo 1997 il Pretore affermava che la controversia doveva essere decisa dal giudice amministrativo e, per conseguenza, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Questa decisione, impugnata dal D'VA, veniva confermata dal Tribunale di Lecce con sentenza del 30 giugno 1999. Il giudice dell'appello Osservava che il D'VA aveva chiesto il riconoscimento del diritto a indennità connesse alle funzioni espletate nell'ambito del 3 pregresso rapporto di pubblico impiego, sicché, pur attenendo la domanda alla ricostituzione del trattamento di quiescenza, tuttavia la pretesa era in diretto collegamento causale con il suddetto pregresso rapporto. Averso questa sentenza ha proposto ricorso per il D'VA, che ha dedottocassazione tre distinti motivi. speciale alla L'INPS ha depositato la procura lite. Motivi della decisione Con il primo motivo del ricorso il D'VA denuncia la violazione delle norme che regolano il riparto di giurisdizione fra il giudice ordinario e quello amministrativo, in relazione all'art. 360, primo comma inn. 1, c.p.c. e, richiamando i principi enunciati precedenti decisioni emesse da questa Corte, sostiene che il Tribunale avrebbe errato nel declinare la giurisdizione del giudice ordinario. Il motivo è fondato. Va, in generale, rilevato che la controversia, nella quale il pensionato deduce che un determinato beneficio retributivo, erogato in ероса successiva a quella in cui ha avuto inizio il suo stato di quiescenza, è destinato ad incidere esclusivamente sul 4 senza alcuna trattamento di pensione da lui percepito possibilità che, all'oggetto e con riferimento decisioneall'ambito del processo, la finale possa avere influenza sul trattamento retributivo inerente al pregresso rapporto di servizio - appartiene alla giurisdizione del giudice che per legge ha cognizione sui giudizi aventi per oggetto l'accertamento del diritto o della misura della pensione e non può essere, quindi, devoluta al giudice del rapporto di lavoro Cass. Sez. Un. 18(cfr., fra le tante sentenze, dicembre 1997 n. 18826 e Cass. Sez. Un. 29 dicembre 1997 n. 13058). In particolare, poi, con specifico riferimento alla questione che forma oggetto del presente giudizio, queste Sezioni Unite hanno avuto modo più volte di devolute alla giurisdizione delaffermare che sono ègiudice ordinario le controversie con le quali domandata l'integrazione del trattamento di quiescenza e di previdenza da quei soggetti, già dipendenti del disciolto Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le Malattie (INAM), che a suo tempo avevano esercitato il mantenimento della posizionel'opzione per assicurativa costituita nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria e del fondo integrativo dell'ente o che come è avvenuto nel caso del D'VA - si erano trovati 5 in quiescenza al momento della soppressione dell'ente medesimo con l'impossibilità di trasferire la loro posizione assicurativa verso le gestioni previste per il personale non optante. Riguardo a tali domande, infatti, viene in rilievo il rapporto previdenziale instaurato per legge nei confronti dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), presso il quale era stata costituita, ai sensi dell'art. 75 d.p.r. 9 dicembre 1979 n. 761, emanato in forza della delega prevista dall'art. 47 1. 23 dicembre 1978 n. per Ң 833, la speciale gestione ad esaurimento l'erogazione dei trattamenti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, in favore del personale dei soppressi enti mutualistici, secondo le disposizioni regolamentari dei preesistenti fondi di previdenza (cfr. per tutti questi concetti Cass. Sez. Un. 28 marzo 1998 n. 3303, Cass. Sez. Un. 28 ottobre 1993 n. 10706 e Cass. Sez. Un. 3 agosto 1989 n. 3597, secondo cui la pretesa fatta valere in giudizio trae titolo non più dal rapporto di pubblico impiego con l'ente soppresso, nel quale a suo tempo il fondo di previdenza impiegatizio si immedesimava, ma dal distinto rapporto previdenziale con l'INPS). Tenuto conto di questi rilievi, deve essere accolto il primo motivo del ricorso, con assorbimento 6 degli altri motivi (con i quali si deducono altri vizi in cui sarebbe incorso il giudice di appello) e deve dichiarata la giurisdizione del giudice essere ordinario. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa deve essere rinviata, ai sensi delle disposizioni contenute nel d.lgs. 19 febbraio 1998 n. 51 e successive integrazioni e modifiche, al Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro di primo grado. Il giudice del rinvio dovrà anche provvedere sulle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti gli altri motivi e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro di primo grado, che pronuncerà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 22 febbraio 2001 Il Consigliere estensore: Moranfinitam Il Presidente: I Collaboratore di Cancelleria elleria Depositato in Cancelleria 6 LUG. 2001 7 Roma, li IL COLLABORATORE OF CANCELLERIA о шё