Sentenza 12 ottobre 2023
Massime • 1
In tema di differimento obbligatorio dell'esecuzione della pena per madri di prole di età inferiore a un anno, ove non sussistano le condizioni per il differimento della pena obbligatorio ex art. 146 cod. pen. nella forma della detenzione domiciliare di cui all'art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen. a causa dell'inidoneità del domicilio indicato ai fini della custodia, è applicabile, in presenza di un concreto pericolo di recidiva o di fuga, la detenzione domiciliare speciale ex art. 47-quinquies, comma 1-bis, ord. pen., da eseguirsi presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/10/2023, n. 2358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2358 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2023 |
Testo completo
02358-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: MONICA BONI - Presidente - Sent. n. sez. 3052/2023 CC 12/10/2023- VINCENZO SIANI R.G.N. 25859/2023 - Relatore FILIPPO CASA STEFANO APRILE FRANCESCO ALIFFI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: US NE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 30/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;
lette le conclusioni del PG RAFFAELE GARGIULO, che ha chiesto il rigetto del ricorso. رہا RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Milano, ritenuta l'insussistenza delle condizioni per disporre il differimento della pena obbligatorio ex art. 146 cod. pen. nella forma della detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen., a causa dell'apprezzata inidoneità del domicilio indicato dalla difesa dell'interessata - coincidente con l'abitazione paterna, sita in Genova, alla via Burlando disponeva il richiesto differimento collocando - MI US, madre di una bambina di età inferiore a un anno, presso un istituto a custodia attenuata, ai sensi dell'art. 47-quinquies, comma 1-bis, Ord. pen. A ragione della decisione, osservava il Tribunale che la collocazione in ICAM fosse maggiormente tutelante per la collettività, ravvisando, nei confronti della condannata, sia il pericolo di fuga che il rischio di recidiva, tenuto conto, con riferimento a quest'ultimo, della frequenza con la quale la predetta aveva commesso reati contro il patrimonio.
2. Ha proposto ricorso per cassazione MI US, per il tramite del difensore avv. Loris T. PANFILI, denunciando, con un unico motivo, erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 146, primo comma, n. 2), cod. pen. in relazione agli artt. 47-ter, comma 1-ter e 47-quinquies Ord. pen. Ci si duole, in sintesi, che il Tribunale di sorveglianza abbia "forzato" e adattato la normativa alla posizione della condannata, le cui condizioni sarebbero pienamente rientrate solo nelle fattispecie regolate dagli artt. 146-147 cod. pen. e 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen. (che contemplano l'alternativa tra differimento dell'esecuzione della pena e la detenzione domiciliare), dovendosi escludere una interpretazione ed applicazione estensiva e in malam partem di una norma, l'art. 47-quinquies, voluta dal legislatore per tutelare soggetti "deboli", altrimenti non coperti e tutelati dalla previsione ordinaria di cui all'art. 47-ter, commi 1 e 1-ter Ord. pen. Si muovono, inoltre, rilievi critici sulla contraddittorietà di un passaggio motivazionale, in cui, pur avendo dato atto della oggettiva idoneità del domicilio indicato dalla interessata, il giudice a quo ne avrebbe stigmatizzato la inidoneità "soggettiva" (a causa dei pericoli di fuga e di recidiva ravvisati).
3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. 2 uf 2. Questa Corte ha ripetutamente evidenziato (Sez. 1, n. 47092 del 19/7/2018, Barbi Cinti, Rv. 274481; Sez. 1, n. 32331 del 10/7/2018, Giugliano, n.m.; Sez. 1, n. 25164 del 2017, dep. 2018, Troia, Rv. 273122; Sez. 1, n. 38731 del 7/3/2013, Radouane, Rv. 257111) il prioritario rilievo che, nell'economia dell'istituto regolato dall'art. 47-quinquies Ord. pen., assume l'interesse di un soggetto debole, distinto dal condannato e particolarmente meritevole di protezione, quale quello del minore in tenera età, ad instaurare un rapporto quanto più possibile "normale" con il genitore (e con la madre, in particolare) in una fase nevralgica del suo sviluppo;
quello stesso interesse che, esteso alla prole affetta da grave disabilità (ancorché non infradecenne), ha indotto la Corte costituzionale, attraverso le dichiarazioni di parziale illegittimità costituzionale degli artt.
4-bis, comma 1, e 47-quinquies, commi 1 e 1-bis, Ord. pen. (v. Corte Cost. n. 239 del 2014, n. 76 del 2017 e n. 18 del 2020), ad affermare la concedibilità della detenzione domiciliare speciale, anche in caso di condanna per uno dei delitti indicati dal predetto art.
4-bis e senza necessità di previa collaborazione con la giustizia, alla madre, o, eventualmente, al padre, ai sensi del comma 7 del medesimo art. 47-quinquies, di prole infradecenne o affetta da grave disabilità a prescindere dall'età anagrafica, che abbia riportato condanna per uno di tali delitti, senza necessità di previa sottoposizione all'esecuzione della pena detentiva per un periodo pari ad almeno un terzo della pena inflitta o, nell'ipotesi di condanna all'ergastolo, ad almeno quindici anni di reclusione, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga (Sez. 1, n. 7451 del 9/12/2020, dep. 2021, Forte, Rv. 280557). L'interesse del minore suddetto a fruire in modo continuativo dell'affetto e delle cure genitoriali non forma certamente oggetto di protezione assoluta, tale da sottrarlo ad ogni possibile bilanciamento con esigenze contrapposte, pure di rilievo costituzionale, quali quelle di difesa sociale, sottese alla necessaria esecuzione della pena inflitta al genitore, in seguito alla commissione di un reato, e alle condizioni che la regolano.
3. Proprio a una simile logica di bilanciamento risponde, in effetti (v. anche Corte cost. nn. 76 del 2017 e 177 del 2009), la disciplina delle condizioni di accesso alla detenzione domiciliare speciale», stabilita, qualora non ricorrano i presupposti di cui all'art. 47-ter Ord. pen., dall'art. 47-quinquies, comma 1, Ord. pen., condizioni tra le quali figura anche quella della insussistenza di un reale ed effettivo pericolo di commissione di ulteriori delitti da parte del condannato. Affinché l'interesse del minore possa restare recessivo di fronte alle esigenze di protezione della società dal crimine occorre, tuttavia, come ammonisce la stessa giurisprudenza costituzionale cui si è fatto riferimento, che la sussistenza e la consistenza di queste ultime esigenze venga verificata in concreto, secondo quanto richiesto dalla disposizione in esame, nonché in termini positivi, anziché essere collegata ad indici presuntivi che precludano al giudice ogni autonomo margine di apprezzamento e intervento. In sede di valutazione in concreto dei presupposti di concessione della detenzione domiciliare e di determinazione delle concrete modalità del suo svolgimento, il Tribunale di sorveglianza sarà, quindi, chiamato a contemperare ragionevolmente tutti i beni in gioco: le esigenze del minore di poter fruire delle cure genitoriali, così come quelle parimenti imprescindibili della difesa sociale e di contrasto alla criminalità (Sez. 1, n. 26681 del 27/3/2019, Valenti, n.m.; Sez. 1, n. 53426 del 10/2/2017, Bonasera, n.m.).
4. Con legge 21 aprile 2011, n. 62, è stato introdotto, nell'art. 47- quinquies, il comma 1-bis. Per quanto qui rileva, tale disposizione prevede che "l'espiazione di almeno un terzo della pena o di almeno quindici anni, prevista dal comma 1 [...], può avvenire presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri ovvero, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga, nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e all'assistenza dei figli". La collocazione in istituto a custodia attenuata viene, quindi, correlata, dal legislatore, alle ipotesi in cui, ravvisandosi un concreto pericolo di recidiva o di fuga, la condannata non potrebbe essere ammessa a espiare la pena nella propria abitazione. La soluzione legislativa mira, quindi, a conciliare, nell'ambito di un regime detentivo sensibilmente più leggero di quello ordinario, le esigenze di tutela della collettività con quelle del minore alle cure materne.
5. La decisione del Tribunale di sorveglianza di Milano appare conforme alla cornice normativa e giurisprudenziale delineata. Non può sostenersi, come prospettato dalla difesa della ricorrente, che il Tribunale di sorveglianza abbia "forzato" e adattato la normativa alla posizione della condannata, le cui condizioni sarebbero pienamente rientrate solo nelle fattispecie regolate dagli artt. 146-147 cod. pen. e 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen., che contemplano l'alternativa tra differimento dell'esecuzione della pena e la detenzione domiciliare.
5.1. Occorre ribadire, in questa sede, che la previsione di cui all'art. 47- ter, comma 1-ter, dell'ordinamento penitenziario, introdotta dall'art. 4, comma 1, lett. a), della legge 27 maggio 1998 n. 165, secondo cui, "quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione della 4 препаai Сч sensi degli artt. 146 e 147 del codice penale, il Tribunale di sorveglianza, anche se la pena supera il limite di cui al comma 1, può disporre l'applicazione della detenzione domiciliare", ha la chiara finalità di colmare una lacuna della previgente normativa, per la quale, in presenza dei presupposti di fatto indicati negli artt. 146 e 147 cod. pen., s'imponeva un'alternativa secca tra carcerazione e libertà senza vincoli. L'innovazione viene, quindi, a configurare la polifunzionalità del regime detentivo che è mirato, per un verso, all'esigenza di effettività dell'espiazione della pena e del necessario controllo cui vanno sottoposti i soggetti pericolosi;
per altro verso ad una esecuzione mediante forme compatibili con il senso di umanità, quale è quella costituita dalla detenzione domiciliare a termine, da disporsi in presenza di una negativa condizione soggettiva del condannato che non ne consenta la piena liberazione che deriverebbe dall'applicazione degli istituti di cui ai richiamati artt. 146 e 147 cod. pen. È pertanto da escludere, avuto riguardo anche alla chiara lettera della disposizione in questione, che essa possa trovare applicazione sulla base di presupposti diversi da quelli che potrebbero dar luogo al rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione della pena (per tutte, Sez. 1, n. 6952 del 7/12/1999, dep. 2000, Saraco, Rv. 215203).
5.2. In prima battuta, il Magistrato di sorveglianza, nel procedimento d'interesse, ha correttamente rilevato che, in astratto, vi sarebbero stati i presupposti per il differimento obbligatorio della pena ai sensi dell'art. 146, primo comma, n. 2), cod. pen., in quanto MI US era "madre di infante di età minore di anni uno". Tuttavia, tenuto conto dei numerosi precedenti per reati contro il patrimonio documentati a carico della condannata, condizione, questa, che non poteva consentire la liberazione senza vincoli che sarebbe scaturita dall'applicazione dell'art. 146 citato, il primo giudice ha preso in esame la possibilità di applicare la detenzione domiciliare "umanitaria" nei termini previsti dall'art. 47-ter, commi 1 e 1-ter, Ord. pen. Avendo reputato inidoneo il domicilio indicato presso il Campo nomadi sito nel Comune di Baranzate (MI), il Magistrato di sorveglianza ha disposto "in via provvisoria il differimento della pena nelle forme della detenzione domiciliare in ICAM ex art. 47-quinquies". Il Tribunale di sorveglianza ha ratificato l'operato del Magistrato, giudicando parimenti inidoneo il diverso domicilio presso l'abitazione del padre in Genova, indicato dalla US in sostituzione del Campo nomadi menzionato.
5.3. Non vi è stata, quindi, alcuna forzatura normativa, né un'estensione dell'art. 47-quinquies in malam partem, posto che, secondo il suo stesso tenore 5 testuale, tale disposizione va applicata proprio "quando non ricorrono le condizioni di cui all'art. 47-ter". Ed allora, secondo un'interpretazione sistematica e aderente ai parametri costituzionali e di legittimità prima passati in rassegna, si ritiene possibile ravvisare un collegamento tra le disposizioni di cui agli artt. 146 e 147 cod. pen. e quella di cui all'art. 47-quinquies Ord. pen., che è, invero, rappresentato dalla norma-ponte dell'art. 47-ter, commi 1 e 1-ter, Ord. pen. Con ciò si vuol dire che, quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli artt. 146 e 147 cod. pen. nei confronti di madre con prole di età inferiore a un anno, si potrà applicare la detenzione domiciliare "umanitaria" ex art. 47-ter, comma 1-ter, in tutti i casi in cui il domicilio della condannata (socialmente pericolosa) risulti C idoneo;
mentre, nei diversi casi di inidoneità del domicilio, soccorrerà la detenzione domiciliare speciale ex art. 47-quinquies da eseguirsi presso un istituto a custodia attenuata, sussistendo "un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga". Osservato che il giudizio di inidoneità del domicilio dei genitori della ricorrente è giudizio di fatto, non contraddetto da nessun elemento contrario prospettato in ricorso, se non in modo generico, la soluzione cui è approdato il Tribunale di sorveglianza, come già anticipato, si pone in armonia con le coordinate ermeneutiche di riferimento, poiché giunge a contemperare efficacemente, nel caso di specie, le esigenze di tutela della collettività sociale con l'interesse del minore a vedersi assicurate la cura e l'assistenza del genitore. Va sottolineato, infine, che la collocazione in ICAM è prevista come temporanea per il periodo che si protrarrà sino al raggiungimento di un anno del figlio minore;
in seguito dovranno, naturalmente, essere adottate altre determinazioni.
6. Per le esposte considerazioni, il ricorso va, in conclusione, rigettato, dal che consegue ex lege la condanna della proponente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente Monica Boni Filippo Casaтёй и 6