Cass. pen., sez. I, sentenza 07/03/2013, n. 38731
CASS
Sentenza 7 marzo 2013

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Massime1

Ai fini dell'applicazione della detenzione domiciliare speciale di cui all'art. 47 quinquies legge n. 354 del 1975, il giudice, dopo aver accertato la sussistenza dei presupposti formali ed escluso il concreto pericolo di commissione di ulteriori reati, deve verificare la possibilità per la condannata sia di reinserimento sociale sia di effettivo esercizio delle cure parentali nei confronti di prole di età non superiore ai dieci anni, costituendo il primo un requisito necessario per l'ammissione al regime alternativo e la seconda la circostanza che giustifica il maggior ambito applicativo della misura alternativa.

Commentario1

  • 1Art. 47-quinquies
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 07/03/2013, n. 38731
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38731
Data del deposito : 7 marzo 2013

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