Sentenza 11 novembre 1998
Massime • 1
In tema di concussione, il termine "utilità" indica tutto ciò che rappresenta un vantaggio per la persona, materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale, oggettivamente apprezzabile, consistente tanto in un dare quanto in un "facere" e ritenuto rilevante dalla consuetudine o dal convincimento comune.
Commentario • 1
- 1. Cassazione penale, sez. VI, sentenza 25/08/2008 n° 33843Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 4 novembre 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/11/1998, n. 3513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3513 |
| Data del deposito : | 11 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. FORTUNATO PISANTI Presidente del 11.11.1998
1. Dott. FRANCESCO ROMANO Consigliere SENTENZA
2. " GI IN " N. 3513
3. " GO LF " REGISTRO GENERALE
4. " LUCIANO DERIU " N. 32359/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da OT TO, nato ad [...] il [...];
avverso ordinanza in data 10.6.1998 del Tribunale di Bari;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Luciano Deriu;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Giuseppe Febbraro che ha concluso per il rigetto del ricorso. OSSERVA
Con ordinanza in data 10.6.1998, il Tribunale di Bari, decidendo in sede di riesame ex art,. 309 CPP, in parziale riforma del provvedimento 14.5.98 del Giudice per le indagini preliminari presso esso ufficio (nel seguito;
GIP), ribadiva nei confronti di OT TO la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione a due distinte ipotesi di concussione [a) art. 317 CP: perché, abusando della qualità di sindaco di Altamura, mediante minaccia indirizzata a CO AR e indirettamente a RR AN, costringeva quest'ultimo a dimettersi dalla carica di consigliere comunale, così procurandosi una ingiusta utilità con danno del RR e, indirettamente, degli elettori dello stesso. In Altamura 6.11.97 e 11.12.97; b) art. 317 CP - 81 CP: perché, in esecuzione del medesimo disegno criminoso di cui al capo precedente, abusando della sua qualità di Sindaco del Comune di Altamura, minacciava ulteriormente il CO di non dar corso alla suddetta transazione e così costringeva il predetto a versare in più rate la somma di L. 184.000.000= a GG EL - Primo pagamento di venticinque milioni del 25.12.97, in Altamura), ma revocava la misura degli arresti domiciliari in atto.
In motivazione, quanto alla vicenda RR, il Tribunale poneva in particolare evidenza: come fossero credibili le dichiarazioni rese dall'avvocato ON (il sindaco aveva preteso, quale contropartita della concessione di una transazione con la AD s.r.l., della quale era amministratore CO, l'intervento di quest'ultimo per l'estromissione del RR dal consiglio comunale); come la versione ON coincidesse con le narrazioni CO, che versava in situazione di illiquidità: come le dimissioni del RR integrassero la "altra utilità" menzionata dalla norma incriminatrice, sotto il profilo delle utilità perdute dallo stesso RR (prestigio, benefici connessi alla carica, offuscamento immagine pubblica) e del corrispondente soddisfacimento delle pretese dell'altro soggetto (vantaggio di natura prettamente personale); come le dimissioni del RR non fossero esigibili tout court ( non rappresentando un atto dovuto, giacché costituivano solo una delle soluzioni accessibili;
deponendo numerosi dati per la configurazione dell'intenzione RR di non abbandonare il ruolo occupato). Quanto alla vicenda della "sponsorizzazione" della squadra di calcio, il Tribunale sottolineava: come CO avesse garantito alla società sportiva (in stato di difficoltà) tre versamenti in danaro, di cui l'ultimo proprio il 28.1.98 (prima del Consiglio comunale decisivo per la transazione fra AD e Comune); come fra AD e società sportiva non vi fosse alcun vincolo di sponsorizzazione per la stagione 1997-98; come GG EL, presidente del gruppo sportivo, avesse informato il sindaco di essersi già rivolto inutilmente al CO per richieste di danaro;
come , a questo punto, fosse bastata una telefonata del TI per risolvere tutto (un rifiuto del CO avrebbe potuto compromettere la transazione); come CO avesse precisato di essersi sentito dire dal TI, con tono perentorio, "che se non vi fosse stata la sponsorizzazione della squadra, la transazione non sarebbe stata stipulata"; come il GG avesse raccontato l'evento in termini meno marcati (il TI aveva chiesto l'aiuto economico per la società e aveva informato l'interlocutore che al suo ritorno da una breve vacanza avrebbero "fatto quel provvedimento"); come il precedente accadimento (vicenda RR) lasciasse intuire che vi fosse stata un'allusione, tale da convincere CO "della inevitabilità del suo intervento" giacché altrimenti la transazione non vi sarebbe stata.
Quanto alle esigenze cautelari, infine, il Tribunale - pur ribadendone l'originaria sussistenza - le riteneva ormai superate (anche in considerazione del tempo trascorso).
Proponeva ricorso per Cassazione il difensore di IT TI, deducendo le seguenti doglianze:
1) "Violazione e falsa applicazione dell'art. 317 CP, in relazione a entrambi gli episodi";
in ordine al primo episodio: a) per non esser stata posta in essere alcuna condotta di abuso, ne' della qualità ne' delle funzioni;
b) per non avere il TI conseguito, ne' tentato di conseguire, alcuna utilità; c) per non esser comunque indebita la prestazione asseritamente imposta al RR (e cioè le dimissioni dall'ufficio di consigliere comunale);
in ordine al secondo episodio, l'insussistenza di qualsiasi condotta abusiva sarebbe stata addirittura eclatante (mero richiamo del sindaco alla transazione che stava per concludersi;
possibilità che CO avesse solo inteso ingraziarsi il TI). 2) "Insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza": il Tribunale avrebbe formulato mere congettura;
le dichiarazioni ON sarebbero documentalmente smentite (l'argomento della transazione era stato posto "all'ordine del giorno" del consiglio comunale ben prima che RR rassegnasse le dimissioni); la transazione resa utile al comune;
RR non poteva dare fastidio attuale al sindaco (giacché i contrasti avevano riguardato la precedente amministrazione); CO, deluso per aver visto sfumare la transazione (per motivi del tutto indipendenti da quelli in discussione) aveva cercato di obbligare il sindaco a dimettersi, sfruttando la coincidenza cronologica della vicenda RR;
in conclusione, la versione accusatoria peccherebbe di inverosimiglianza logica;
si imporrebbe, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con o senza rinvio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto nell'interesse di IT TI deve ritenersi fondato nei limiti e per le ragioni che di seguito si espongono. a) In ordine al primo episodio di pretesa concussione (dimissioni RR), è da respingere la tesi secondo la quale mancherebbe nella specie il requisito della "indebita prestazione", dovendosi il RR comunque dimettere (per incompatibilità tra la carica di consigliere comunale e l'incarico di consulente della AD, impegnata nella gestione del servizio di nettezza urbana): e invero - come opportunamente sottolineato dal Tribunale (pagg.
8-9 ord. imp.) - le dimissioni costituivano solo una delle possibili soluzioni della vicenda (in caso di rituale contestazione il RR avrebbe potuto optare tra la carica di consigliere e l'incarico di consulenza;
oppure avrebbe potuto accettare passivamente la declaratoria di decadenza a seguito di deliberazione consiliare) ed erano emersi "numerosi dati che (deponevano) per la configurazione di una intenzione del predetto di non abbandonare il ruolo occupato" (diffusione indicati a pag. 9); non pare revocabile in dubbio, pertanto, che la manovra del TI privasse sostanzialmente il RR della citata facoltà di opzione.
b) Sostiene la difesa che TI non avrebbe conseguito, dalle dimissioni RR, alcuna "utilità giuridicamente apprezzabile" (essendo subentrato altro consigliere del MSI;
potendo contare il sindaco su una maggioranza larghissima) e che il Tribunale avrebbe fatto coincidere il concetto di "altra utilità" con quello di soddisfazione di un interesse "prettamente personale" (in funzione del danno inflitto al soggetto passivo e con il vantaggio per il soggetto attivo di soddisfare il proprio sentimento di rancore). Osserva la Corte che, in tema di concussione, il termine "utilità" indica tutto ciò che rappresenta un vantaggio per la persona, materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale, oggettivamente apprezzabile, consistente tanto in un dare quanto in un facere e ritenuto rilevante dalla consuetudine o dal convincimento comune (Sez. Un., sent. 7 del 23.6.93, Romano;
Cass. Vi, sent. 1894 del 27.2.97, PM e Raimondo N.). Sul punto, tuttavia, l'ordinanza impugnata - lungi dall'essere chiara e univoca - appare ambigua e ondivaga tra l'utilità politica (ritenuta dubbia perché nelle votazioni RR si allineava alla maggioranza), il rancore personale accumulato in passato, il compiacimento dei colleghi dello stesso SI (per i quali RR sarebbero stato personaggio imbarazzante), il piacere di infliggere uno smacco all'avversario (prospettazione - quest'ultima - errata in diritto, giacché l'art. 317 CP prende in esame solo la "utilità" del soggetto attivo).
c) Sostiene, ancora, la difesa che non vi sarebbe stato alcun "abuso della qualità" di sindaco da parte del TI (ma al più una situazione di "associazione di interessi, pubblico e privato", ai sensi e per gli effetti di cui all'abrogato art. 324 CP), tanto più nella specie è contestata una "concussione per costrizione" (con "minaccia" indicata nel fatto di "non concludere la transazione") e che lo stesso Tribunale riconosce non esser stata fornita prova alcuna della pretese "crisi economica" della AD. La censura è fondata.
Non si comprende in che modo TI potrebbe aver "abusato" della sua qualità, dal momento che la AD (e per essa il CO) non poteva vantare diritto alcuno a transigere il contenzioso in corso con il Comune e che la prospettata necessità delle dimissioni RR era del tutto estranea all'uso (e all'abuso) dei poteri pubblici. Tanto più che la pretesa "minaccia" sarebbe stata rivolta non a RR ma al CO, col conseguente problema di idoneità di essa "minaccia" (e della pretesa "costrizione") sotto un duplice profilo: 1) perché, secondo la contestazione, soggetto passivo della concussione sarebbe stato comune il RR;
2) perché quest'ultimo avrebbe potuto anche "tenere in assoluto non cale " la asserita (e contestata) "minaccia" rivolta al CO. Appare evidente, in conclusione, la grave carenza motivazionale delle argomentazioni svolte sul punto dal giudice del riesame. In ordine al secondo episodio di pretesa concussione (sponsorizzazione società calcistica), le deduzioni del ricorrente possono così sintetizzarsi: il TI non avrebbe "abusato di nulla" nel ricordare che di lì a poco il CO, a transazione stipulata, avrebbe incassato diversi miliardi;
l'intuizione del Tribunale circa la "allusione forse velata" a un possibile ostacolo alla definizione della transazione, sarebbe frutto di mera illazione;
nel rinnovare e reiterare al CO la richiesta di "sponsorizzazione" (già infruttuosamente rivoltagli dal GG) il TI non avrebbe commesso alcun illecito.
Anche queste doglianze paiono fondate.
È opportuno ribadire, anzitutto, che la AD non poteva vantare diritto alcuno alla definizione transattiva.
Non sembra, d'altro canto, potersi riconoscere significato accusatorio decisivo a quello che lo stesso Tribunale definisce "mero richiamo alla transazione" (pag. 12 Ordin. Imp.): a) sia perché GG, indubbiamente più disinteressato del CO, non confermò quanto da costui riferito circa il tono perentorio col quale il TI avrebbe subordinato la stipulazione della transazione alla sponsorizzazione della squadra;
b) sia per il doveroso richiamo alle considerazioni già svolte a proposito della pretesa concussione in danno del RR (vicenda la cui importanza decisiva, per la valutazione dell'episodio "squadra di calcio"), è esplicitamente riconosciuta a pag. 12 della ordinanza impugnata, ma in ordine alla quale sono state ritenute fondate le censure del ricorrente). Le argomentazioni fin qui svolte (nelle quali devono ritenersi assorbite le ulteriori particolari ragioni di doglianza proposte nell'interesse del TI) comportano l'annullamento della ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame dell'intera vicenda al Tribunale di Bari, che provvederà uniformandosi alla presente sentenza.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata ordinanza e rinvia al Tribunale di Bari per nuova deliberazione.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 1999