Sentenza 12 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/03/2002, n. 3584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3584 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2002 |
Testo completo
A N IA L A T I I A 9 L IC 8 L O L 6 B . B B E N U CORTE SU REM3584 02 E P , 1 N 8 O e l I 9 Z a 1 n A - e R 1 T p 1 S - IN NOME DEL POR I a 4 G m 2 E e t R s i 1 A s Oggetto D 5 l 2 a E Revocagion T e . SEZIONE TERZA CIVILE N h T E c i R S f Sentenza ok i E A d o Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: cossazione m Dott. Gaetano FIDUCCIA R.G.N. 7361/01- Presidente - Consigliere- Cron.8470 Dott. Ugo FAVARA Rel. Consigliere Rep.Dott. Paolo VITTORIA Consigliere Ud. 08/01/02 Dott. Roberto PREDEN Consigliere C.C. Dott. Mario FINOCCHIARO - ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: RO IO, difensore di se stesso, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G MARTUCCI 30, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE DEL VECCHIO;
ricorrente
contro
MINISTERO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI, ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONI E FRODI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli uffici dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difesa "ope legis"; controricorrente 2002 avverso la sentenza n. 15572/00 della Corte suprema di 17 -1- cassazione di ROMA, emessa il 18/04/00 e depositata il 11/12/00 (R.G. 21720/98); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 08/01/02 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha chiesto si dichiari l'inammissibilità del ricorso per revocazione, con le statuizioni di legge. -2- Svolgimento del processo 1. - L'ispettorato centrale repressioni frodi di Lecce del Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali applicava a NI LA una sanzione amministrativa pecuniaria per avere goduto indebitamente di provvidenze comunitarie. La parte proponeva opposizione al pretore di Brindisi, che la rigettava con sentenza del 28.5.1998 ed il ricorso contro tale decisione è stato respinto da questa Corte con sentenza 11.12.2000 n. 15572. 2. - NI LA, con ricorso del 12.3.2001, ha chiesto la revocazione di tale sentenza. 3. - Ha resistito con controricorso il Ministero.
4. Il pubblico ministero ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile, perché è privo della esposizione dei fatti e perché le ragioni per cui è stata chiesta la revocazione presentano i requisiti previsti dagli artt. 391-bis, primonon comma, e 395 n. 4) cod. proc. civ. Motivi della decisione 1. - Il ricorso non contiene una separata esposizione dei fatti, ma le ragioni per cui è chiesta la revocazione sono in modo chiaro 'esposte nel corpo dell'atto. 2. - Il ricorso contiene quattro motivi. delleAl cui esame si deve premettere che la revocazione sentenze di cassazione per errore di fatto, a norma dell'art. 391- bis cod. proc. civ., postula che la decisione della Corte sia 3 Corte nel desumereinficiata da un errore commesSO dalla stessa dagli atti e documenti del processo una circostanza di fatto diversa da quella che ne risulta, quante volte si tratti di solo errore di percezione ed esso abbia assunto efficacia causale 10 agosto rispetto al contenuto della decisione presa (Sez. Un. 2000 n. 561). ༣༡. Nel primo motivo si svolgono due censure. - Che sono ambedue infondate. La prima di tali censure riguarda la questione se sia stato 3.1. - rispettato il termine di 180 giorni dall'accertamento entro il quale l'art. 4 della L. 23 dicembre 1986, n. 898 prescrive si debbano notificare gli estremi della violazione. Osserva il ricorrente che, se non è avvenuta la contestazione immediata, gli estremi della violazione vanno notificati in un termine che decorre da quando ne è compiuto l'accertamento: e ciò, 1 sia in base all'art. 4 della legge 898 del 1986 sia in base all'art. 14 della L. 24 novembre 1981, n. 689. Dal verbale di ispezione dell'Agecontrol n. 21/93 risultava che le operazioni di accertamento avevano avuto inizio e si erano concluse il 24.3.1992, mentre la contestazione degli estremi della violazione, non avvenuta immediatamente, era stata eseguita oltre * 180 giorni dopo. Nella sentenza della Corte, di cui si chiede la revocazione è stato scritto che in mancanza di limiti temporali predeterminati> la data da cui decorre il termine per la contestazione successiva -va fissata dal giudice di merito, ma osserva il ricorrente le norme richiamate non consentono deroga di sorta. " La ragione per cui è chiesta la revocazione non presenta i tratti richiesti dagli artt. 391-bis e 395 n. 4) cod. proc. civ. 3.1.1. - La questione su cui si incentra la censura appena esposta è stata affrontata e decisa dalla Corte nel modo seguente. L'accertamento di cui parla l'art. 4 della legge 898 del 1986 è una attività che consiste nel verificare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi della violazione, in modo da consentirne la corretta contestazione: sicché, quando la legge non prevede che, una volta iniziata, vada completata entro un limite temporale predeterminato, spetta al giudice di merito stabilire, avuto riguardo anche alla complessità delle indagini che il singolo caso richiede, quando l'attività di accertamento sia stata o avrebbe dovuto essere completata. Il pretore aveva ritenuto che l'accertamento non si era esaurito nella giornata del 24.3.1992, ma si era protratto fino al 16.11.1992 a causa della complessità delle indagini e tale giudizio, oltre ad essere motivato in modo congruo e corretto, neppure era stato impugnato. 3.1.2. - La decisione della questione, come si vede, non è fondata sulla supposizione erronea che nel verbale d'ispezione fosse · indicata una data diversa dal 24.3.1992, come data in cui erano terminate le operazioni di controllo presso la parte, ma sulla quella operazione in rapporto alladiscussione del valore di attività necessaria ad acquisire i dati richiesti per completare 1 05 l'attività di accertamento degli elementi oggettivi e soggettivi di una eventuale violazione delle norme. • Dunque, la decisione non è effetto di un errore compiuto nel desumere dagli atti del processo una circostanza di fatto indiscussa, come è richiesto dall'art. 395 n. 4 cod. proc. civ. E' invece il risultato del sindacato di legittimità compiuto a proposito del punto della decisione di merito cui sulla questione era pervenuto il pretore, sindacato condotto alla stregua della interpretazione dell'art. 4 della legge 898 del 1986, accolta dalla Corte nella sua sentenza e che non può essere rimessa in discussione.
3.2. La seconda censura si compendia nel sostenere che l'ordinanza ingiunzione non avrebbe potuto essere emessa da un organo dello Stato, ma avrebbe dovuto esserlo da un organo della Regione. Ma nel ricorso non si dice che, nel chiedere la cassazione della sentenza del pretore, la parte abbia sottoposto tale questione alla Corte. 4. - Il secondo motivo verte sulla seguente questione. Nel giudizio davanti al pretore, l'opponente, per dimostrare determinate circostanze di fatto, aveva depositato una perizia giurata stesa da un tecnico da lui incaricato. - e nel motivo torna a sostenere - che questa Aveva sostenuto perizia aveva il valore di una scrittura privata riconosciuta e quindi di una prova documentale che faceva fede, fino a querela di 6 falso, dei fatti che ne risultavano, quali erano stati rilevati dal tecnico. Il pretore aveva negato alla perizia giurata tale valore e la Corte, rigettando il motivo di ricorso per cassazione proposto contro questo punto della sentenza, ha detto che la consulenza di parte costituisce mera allegazione difensiva a contenuto tecnico non sia priva di autonomo valore probatorio che, ove esplicitamente confutata, si deve ritenere disattesa per implicito>. Anche in questo caso è evidente che la sentenza della Corte di cui si chiede la revocazione non è l'effetto di un errore nel rilevare dagli atti del processo una circostanza di fatto indiscussa, ma il risultato del sindacato di legittimità sul punto della decisione del pretore, sindacato condotto alla stregua di una regola di diritto sul valore di prova dell'accertamento, che la parte di un processo chiede ad un tecnico di sua fiducia ed i cui risultati introduce nel giudizio per dimostrare la verità dei fatti da lei sostenuti.
5. Il terzo motivo riguarda altri due punti della decisione. Al loro riguardo si deve ancora ripetere quanto è stato appena osservato. Impugnando la sentenza del pretore, la parte aveva lamentato che fosse stata lasciata senza risposta l'istanza di affidare ad un consulente la rilevazione del numero delle piante esistenti sul fondo ed il giudizio sulla loro capacità produttiva. 7 Ma la Corte ha esaminato la critica e l'ha respinta, dopo aver l'indagine era stata ritenuta non osservato che a ragione necessaria, perché, secondo il pretore, l'ordinanza era fondata in modo sufficiente sul carattere fittizio delle operazioni di molitura. Quanto poi alla circostanza che all'epoca degli accertamenti presidente della cooperativa non fosse il ricorrente, ma un'altra persona, la Corte ha preso in considerazione il motivo di ricorso per cassazione, ma lo ha giudicato inammissibile: ha osservato che non vi la circostanza, pur affermata nella sentenza del pretore, aveva assunto valore decisorio (perché rilevante era il fatto se la denunciata molitura di olive fosse stata reale o fittizia, non chi fosse il presidente della cooperativa per il cui tramite le olive sarebbero state portate al frantoio). 5. - L'ultimo motivo si indirizza contro il seguente punto della decisione della Corte. Dopo aver espressamente avvertito che la sentenza del pretore s'era fondata su due distinte ragioni, una delle quali, il carattere fittizio delle operazioni di molitura, era risultata indenne da vizi, la Corte ha corretto l'altra, dicendo che la sentenza pronunciata a norma dell'art. 444 c.p.p. non spiega ⚫ efficacia di giudicato in altri processi quanto all'accertamento dei fatti. Sostiene ora il ricorrente che anche questo punto della decisione è frutto di un errore di fatto, perché, a parte il incontroverso e risultava dai documenti che piante dinumero, era 8 ulivo ve ne fossero sul suo terreno ed avevano dato luogo ad una 4 produzione. Dunque il carattere fittizio delle operazioni di molitura sarebbe in contrasto con i fatti. Se non che, pure qui, come già nei punti prima esaminati, la parte ritiene di poter sostenere che la decisione presa dalla Corte sui motivi di ricorso è stata il frutto di un errore nella percezione dei fatti attraverso i documenti della causa, mentre la Corte si è limitata a verificare la legittimità della decisione del giudice di merito in base alla coerenza logica della valutazione che di quei fatti aveva compiuto il medesimo giudice in vista dell'applicazione del diritto ai fatti accertati. Il ricorso è rigettato. 6. - 7. Non si deve pronunciare sulle spese del giudizio in favore - del Ministero. Il ricorso per revocazione è stato notificato il 21.3.2001. Lo è stato validamente presso l'organo dell'amministrazione che aveva emesso l'ordinanza ingiunzione, perché nel processo in cui la sentenza è stata pronunciata la stessa amministrazione era stata rappresentata in primo grado da un suo funzionario e non si era costituita nel giudizio di cassazione. Ciò posto, il controricorso notificato per l'amministrazione, su istanza dell'Avvocatura generale dello Stato il 15.5.2001, è inammissibile, perché la notifica ne è stata eseguita oltre il termine previsto dal primo comma dell'art. 370 cod. proc. civ.
P.Q.M.
9 La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso il giorno 8 gennaio 2002, in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione della Corte di cassazione. Il relatore ed estensore Il Presidente. Дабан Fiducia Depositata in Cancelleria oggi, lì 12. 12.3.07 IL CANCELLIERE C1 Gina Casoli IL CANCELLERE C1 Gina Casoli I L L 9 O 8 B 6 E . E e N l N a , O 1 n I e 8 Z p 9 A 1 R a - T 1 m S I 1 e t G - s E 4 i R s 2 l . A a L D e E 3 h T 2 c i N f . i E S T d E R o m A 10