Sentenza 2 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/08/2001, n. 10580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10580 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2001 |
Testo completo
Aula A 1 0 580/ 0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIAN ASSAZIONE LA CORTE SUPL EM SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.2020/99 Dott. Massimo GENGHINI Consigliere Dott. Luciano VIGOLO Cron. 23193 Dott. Antonio LAMORGESE Cons. Rel. Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud. 12/06/01 Dott. Gabriella COLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, e rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo De Angelis, Michele Di Lullo e Gabriella Pescosolido, giusta delega in atti;
ricorrente 2761
contro
UA ID, LL NA e CI DA, elettivamente domiciliate in Roma, via G.G. Belli n. 27, presso l'avv. Gabriella Del Rosso, che le rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
e
contro
EN Ida intimata avversO la sentenza n. 348 del Tribunale di Firenze depositata il 18 novembre 1998 (R.G. n. 284/98). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 giugno 2001 dal Relatore Cons. Antonio Lamorgese;
Udito l'avv. Carlo De Angelis;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo Fedeli, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 4/11 novembre 1998 il Tribunale di Firenze, riformando la decisione in data 24 marzo 1998 del Pretore della stessa sede, ha accolto la domanda proposta nei confronti dell'INPS dalle sigg.re ID IE, LI AL, DA CI e NA IN con separati ricorsi poi riuniti. Costoro avevano richiesto il ripristino dell'integrazione al minimo sulla pensione diretta, di cui ciascuna di esse era 2 titolare tutte a carico dell'assicurazione generale obbligatoria che - l'ente previdenziale aveva invece spostato sulle rispettive pensioni di reversibilità a carico della stessa gestione e liquidate in data posteriore al 1° gennaio 1990, riportando a calcolo le pensioni dirette. Le istanti avevano inoltre richiesto che le somme erogate in più dall'istituto, prima di eseguire il suddetto ricalcolo, fossero dichiarate irripetibili. Nell'accogliere l'appello delle pensionate, il Tribunale ha ritenuto che criterio generale dettato dal comma terzo dell'art. 6 della legge 11 novembre 1983 n. 638 (di conversione del decreto legge 12 settembre 1983 n. 463) è quello che l'integrazione al minimo, in caso di concorso tra pensione diretta ed ai superstiti a carico della stessa gestione, debba essere liquidato sulla pensione diretta e che su detto criterio debba prevalere l'altro sussidiario, stabilito dall'ultima parte del medesimo comma terzo, solo se ciò si traduca in un vantaggio complessivo per l'interessato. Di questa sentenza l'INPS ha richiesto la cassazione, con ricorso affidato ad un solo motivo, cui resistono con controricorso la IE, la CI e la IN. 3 La AL, invece, non ha espletato alcuna attività difensiva in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo l'istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 6, terzo comma, legge 11 novembre 1983 n. 638 (di conversione del decreto legge 12 settembre 1983 n. 463), in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ. Deduce che il criterio affermato dalla sentenza impugnata ai fini di individuare la pensione da integrare al trattamento minimo nel caso di titolarità di pensioni dirette e di reversibilità а carico della stessa gestione e quando una delle due pensioni risulti costituita numero di settimane di per effetto di un inferiore a 781, si pone in contribuzione non contrasto con l'interpretazione della norma denunciata, adottata da questa Corte ed avallata anche dalla giurisprudenza costituzionale. Il motivo è fondato. L'art. 6, terzo comma, del decreto legge 12 settembre 1983 463, n. convertito, con modificazioni nella legge 11 novembre 1983 n. 638, 4 dopo aver stabilito il principio che, fermi i limiti di reddito fissati dai commi precedenti, l'integrazione al minimo nel caso di titolarità di due o più pensioni spetta una sola volta, detta i criteri per la individuazione di quella da integrare al minimo. Per la ipotesi di pensione diretta e di reversibilità a carico della stessa gestione, entrambe inferiori al trattamento minimo, la norma in esame, dopo avere stabilito che l'integrazione garantita sulla sola pensioneè diretta, sempreché non risultino superati i limiti di reddito fissati, dispone che "nel caso in cui una delle pensioni risulti costituita per effetto di un numero di settimane di contribuzione obbligatoria, effettiva e figurativa con esclusione della contribuzione volontaria e di quella afferente a periodi successivi alla data di decorrenza della pensione, non inferiore a 781, l'integrazione al trattamento minimo spetta su quest'ultima pensione". Tale ultima disposizione è stata interpretata da questa Corte (v. sentenze 10 agosto 1998 n. 7840, 16 ottobre 1998 n. 10276, 2 febbraio 1999 n. 871, 14 agosto 1999 n. 8647, 29 marzo 2001 n. 4654) senso che quando le pensioni facciano cariconel ད alla stessa gestione, e una di essa sia costituita per effetto di un numero di settimane superiore a 781, l'integrazione al minimo va liquidata su quest'ultima. Il Collegio condivide questa interpretazione, in quanto essa si basa sul chiaro ed inequivocabile tenore della norma ed è in linea con la giurisprudenza costituzionale. Infatti, il Giudice delle leggi con la pronuncia n. 18 del 18 febbraio 1998, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 6, comma terzo, per la parte concernente il criterio di scelta della pensione da integrare al minimo, ha evidenziato che nessun principio costituzionale, e neppure la disciplina previdenziale nel suo complesso, accordano tutela alla pretesa dell'assicurato al trattamento pensionistico complessivo più favorevole, anche se, come ritenuto dalla sentenza qui impugnata, l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla stessa gestione dovesse comportare una diminuzione del trattamento complessivo rispetto a quello risultante dalla integrazione della pensione diretta, riportando invece a calcolo quella di reversibilità. Queste considerazioni valgono a disattendere il principio posto dal Tribunale di Firenze, laddove afferma che la regola della integrazione al minimo sulla pensione diretta nella ipotesi di contitolarità di pensione di reversibilità a carico della medesima gestione, può essere derogata da quella sussidiaria prevista nella ipotesi di pensioni costituite da un numero di settimane superiori a 781, solo se l'integrazione così liquidata dovesse tradursi in un vantaggio complessivo per il pensionato. E proprio con riferimento ad analoga argomentazione la Corte costituzionale, nella citata pronuncia, ha che il criterio di individuazionesottolineato della pensione da integrare al minimo, dettato dall'ultima parte del comma terzo del richiamato art. 6, non costituisce una deroga ingiustificata a quello che impone di privilegiare la pensione diretta, indicato per primo nella ipotesi prevista di plurititolarità di pensioni erogate dalla инаdiscipling medesima gestione INPS, né può essere ritenuta in sé irragionevole. Tale scelta, ribadisce il Giudice delle leggi, non limita alcuna posizione soggettiva garantita а livello costituzionale, e deriva da valutazioni che,discrezionali del legislatore "nonostante talune asimmetrie riscontrabili nel 7 possono ritenersi momento applicativo, non palesemente irrazionali". Il ricorso va dunque accolto. Cassata la impugnata, la causa, trattandosi di sentenza violazione di norme di diritto e non ricorrendo la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, deve essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., con il rigetto delle domande proposte dalle litisconsorti indicate in epigrafe al Pretore di Firenze. Le stesse restano esonerate, a norma dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., dal pagamento delle spese processuali relative alle precedenti fasi di merito e a quelle del giudizio di cassazione, non essendo la loro pretesa manifestamente infondata e temeraria.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e decidendo la causa nel merito, rigetta le domande proposte da ID IE, LI AL, DA CI e NA IN con distinti ricorsi al Pretore di Firenze;
nulla per le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma, il 12 giugno 2001. 8 Il Consigliere est. Il Presidente Autouro Lamoyen Ламини радиий ене IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, -2 AGO. 2001 IL CANCELLIERE I D , O L L O