Sentenza 12 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/01/2001, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' O IN NOME 04 04 /0 1 L L O B 4 ) 7 E E REPUBBLICA ITALIA 3 . E C N N A , O I P 1 Z I 9 A 9 D 1 R - T 1 E S 1 I C - I G CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETE 1 E D 2 R Oggetto . U L A J D 9 G VE couchard E 3 SEZIONE PRIMA CIVILE E T E N N . 6 E T 4 decalene S E . S I Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: T ( T R A Dott. Michele ANNUNZIATA - Presidente - R.G.N. 6933/99 Dott. Mario Rosario MORELLI - Consigliere Cron. 778 Dott. Mario ADAMO - Consigliere Rep. Dott. EP Maria BERRUTI - Rel. Consigliere Ud. 26/09/00 Dott. Sergio DI AMATO · Consigliere ha pronunciato la seguente 474 S ENT ENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio SOLE 24 ORE LUISA, dal Sig. RAGONE RITA, NOSCHESE ANTONIO, NOSCHESE 2/000 per diritti L. 1-2-GEN, 2001 NOSCHESE GIUSEPPE, NOSCHESE ANGELO, elettivamente CANCELLIERE domiciliati in ROMA VIA TEULADA 55, presso l'avvocato NOSCHESE G., rappresentati e difesi dall'avvocato MORRONE ROCCO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrenti
contro
SCARPA LORETO;
intimato avversO la sentenza n. 86/98 del Giudice di pace dipade 2000 SALERNO, depositata il 04/02/98; 1643 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 26/09/2000 dal Consigliere Dott. EP Maria BERRUTI;
udito per i ricorrenti, 1'Avvocato Morrone, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IT NE in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sui minori EL, AN, LU e EP HE otteneva decreto ingiuntivo, sulla base di una cambiale, dal giudice т di pace di Salerno nei confronti di ET RP. Quest'ultimo si opponeva deducendo di disconoscere la firma di girata apposta sul retro della cambiale e la nullità della girata medesima. Eccepiva anche la non esperibilità dell'azione cambiaria ai sensi dell'art. 38 comma secondo 1.c., giacché nel titolo non era indicata la data di scadenza, e la prescrizione tanto dell'azione di regresso quanto dello stesso diritto di credito ai sensi dell'art. 2948 c.c. All'udienza di comparizione tale opponente ribadiva i predetti motivi di opposizione e chiedeva fosse fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni. Invece gli opposti ribadivano la propria domanda anche di provvisoria esecuzione del titolo azionato e formulavano talune richieste istruttorie. La causa veniva rinviata per consentire l'acquisizione del fascicolo relativo alla fase monitoria, ma all'udienza all'uopo fissata nessuno 3 compariva. L'udienza stessa veniva pertanto rinviata di ufficio a nuova data nella quale entrambe le parti comparivano e l'opponente ancora И una volta chiedeva fosse fissata udienza di precisazione delle conclusioni. La causa veniva rinviata pertanto per la precisazione delle conclusioni ed in tale sede la parte opposta formulava istanza di verificazione della scrittura costituita dalla firma di girata che era stata disconosciuta dall'opponente. Il giudice di pace teneva la causa a sentenza, accogliendo l'opposizione e revocando il decreto. Per ciò che rileva in questa sede il giudice del merito riteneva tardiva la suddetta istanza di verifica e conseguentemente inutilizzabile in giudizio la scrittura privata regolarmente opposta. Contro questa sentenza ricorre in Cassazione la NE in proprio e nella qualità, con due motivi. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Con il primo motivo di ricorso IT NE lamenta la errata interpretazione e la violazione degli artt. 320 e 115 c.p.c. Sostiene che il giudice ha deciso senza istruire la causa. Avrebbe dovuto, secondo questa prospettazione, dare ingresso alla domanda di verificazione della scrittura opposta. 2) Con il secondo motivo, che è connesso al • primo e deve pertanto essere esaminato insieme ad esso, la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 163 primo comma, 209, 177, 178, 216 c.p.c. Sostiene che l'istruttoria non poteva essere conclusa perché mai era iniziata. Il giudice di pace non avrebbe potuto disporre l'udienza di precisazione delle conclusioni ed in quella sede negare le istanze istruttorie. 3) Osserva la corte che la vicenda processuale delinea una realtà diversa da quella prospettata in ricorso. L'opposta infatti di fronte al tempestivo disconoscimento della firma di girata ha avuto due udienze istruttorie nelle quali far valere il suo diritto di verificazione della sua autenticità, e non lo ha esercitato ad onta delle reiterate richieste dell'opponente di concludere la fase istruttoria. Le sue deduzioni probatorie non hanno mai riguardato tale punto della controversia, ritenuto decisivo del giudice. La sentenza del tutto ritualmente è pervenuta a negare ingresso ad una istanza di verificazione che è stata avanzata quando l'istruttoria era chiusa ed alcuna delle facoltà previste dall'art. 184 c.p.c. comma primo era stata esercitata. 4) Il ricorso deve essere respinto. Non deve essere data pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. In Roma il 26 settembre 2000. Ilf Relatore, partiti M. Annunziato Il Presidente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile IL CANCELLIERE Deposital 2 E 2000eria'GE Andrea Bianchi IL CANCELLIERE 4 O 7 ) L 3 E . L C N O B , A 1 E P 9 I E 9 1 N D - O 1 I E 1 Z - C 1 A I 2 R D T . S U L I I G 9 G E 3 R E E A N 6 . D 4 T E . S T T I T N ( E R S A E 6