Sentenza 20 febbraio 2001
Massime • 1
In tema di rinvio in prosecuzione del processo ad altra udienza,l'omesso formale avviso all'imputato contumace della celebrazione della successiva udienza in altro edificio non è equiparabile all'omessa citazione e non integra nullità assoluta ed insanabile di cui all'art.178 lett.c) cod.proc.pen., giacché l'avviso orale del rinvio ex art.477, comma 3, cod. proc. pen., ha lo stesso effetto della citazione a comparire per la nuova udienza "per coloro che sono comparsi o debbono essere considerati presenti" e l'omesso formale avviso del trasferimento del luogo dell'udienza in altri locali costituisce un evento eccezionale e di tale notorietà che può essere portato a conoscenza dell'imputato e del suo difensore con altre modalità ed anche con avvisi pubblici. (Nella specie, la Corte di cassazione ha ritenuto che correttamente i giudici di merito avevano rilevato che l'imputato ed il suo difensore fossero a conoscenza del trasferimento dei locali,tenuto conto della notorietà dell'esistenza dei nuovi locali e del fatto che comunque il trasferimento era stato pubblicizzato mediante avvisi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/02/2001, n. 18130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18130 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARIO FANTACCHIOTTI - Presidente - del 20/02/2001
1. Dott. FRANCESCO DE CHIARA - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. NICOLA BOTTALICO " N. 224
3. Dott. DONATO DANZA " REGISTRO GENERALE
4. Dott. VINCENZO TARDINO " N. 35843/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TO IC, n. il 17.2.1952 a Napoli
avverso la sentenza della corte di appello di Napoli in data 30.5.2000 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. D. Danza
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Antonio Mura che ha concluso per il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La corte di appello di Napoli, con la sentenza in epigrafe, confermava quella del locale pretore che aveva affermato la responsabilità di EL ZI per il delitto di ricettazione di un'autovettura di provenienza furtiva.
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato denunciando:
1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 178, lett. c, C.P.P., perché l'imputato, dichiarato contumace alla prima udienza dibattimentale, non era stato avvisato della celebrazione delle udienze successive in altro edificio, ove era avvenuto nel frattempo il trasferimento della pretura, omissione, questa, che, contrariamente alla tesi dei giudici di secondo grado, costituirebbe violazione del diritto di intervento del prevenuto, sanzionata da detta norma a pena di nullità insanabile;
2) nullità della sentenza impugnata anche perché l'imputato non era stato avvertito del mutamento della persona del giudicante ed inoltre i rinvii in primo grado erano stati disposti per l'astensione degli avvocati dalle udienze, senza che fosse stato notificato rituale avviso sia al difensore che all'imputato medesimo;
3) Violazione dell'art. 507 C.P.P. per avere il giudice di primo grado irritualmente supplito ad una manchevole attività del P.M. acquisendo di ufficio la denuncia di furto dell'autovettura;
3) vizio di motivazione per avere apoditticamente giustificato la sussistenza del dolo in base alla contraffazione delle targhe ed alla mancata deduzione tempestiva di un alibi a sostegno della buona fede al riguardo dello ZI, senza considerare che erano carenti gli elementi atti ad evidenziare la consapevolezza in quest'ultimo della contraffazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il primo motivo non ha consistenza giuridica.
La corte territoriale ha correttamente rilevato che il trasferimento della pretura in altra sede dello stesso luogo indicato per la comparizione nel decreto di citazione - notificato ritualmente all'imputato che era stato dichiarato contumace ed era rappresentato in dibattimento dal difensore (comma 2 dell'art. 487 C.P.P. allora vigente) - "non richiedeva alcuna comunicazione siccome e comunque pubblicizzato anche mediante avvisi".
Nel decreto di citazione sono necessarie tutte le indicazioni per rendere concretamente possibile l'intervento dell'imputato e del suo difensore: una volta che tale onere sia stato assolto e sia avvenuta la rituale instaurazione del contraddittorio per il giudizio, la contumacia dell'imputato implica una presunzione legale di conoscenza, da parte di quest'ultimo, di tutte le vicende successive del processo fino alla sua conclusione, salvo il diritto connesso all'avviso di deposito della sentenza nella persistenza della contumacia. I rinvii dell'udienza dibattimentale ed anche l'eventuale spostamento della sede dello ufficio, che si verifiche per eccezionali esigenze nell'ambito del luogo indicato nel decreto di citazione per la comparizione, sono eventi che non incidono sul diritto di intervento dell'imputato determinandone la compromissione in guisa da integrare, ove egli non sia portato a conoscenza di detti eventi con formali avvisi comunicati dall'ufficio del giudice, violazione dell'art. 178, lett. c, e nullità insanabile del procedimento ai sensi del successivo art. 179 C.P.P.. I rinvii, infatti, sono comunicati dal presidente al difensore che rappresenta l'imputato, e la comunicazione ha lo stesso effetto della citazione a comparire per la nuova udienza (art. 477, cm 3, C.P.P.); mentre l'eventuale spostamento della sede dell'ufficio costituisce un evento eccezionale che sia il difensore sia l'imputato sono posti nella condizione di conoscere e, dunque, non può essere assolutamente equiparabile all'omessa citazione lesiva del diritto di intervento se non sanata dalla comparizione, sussistendo in questa evenienza la diversa presunzione di non conoscenza, da parte dell'interessato, espressamente sanzionata nei modi di legge (artt. 179, 180, salvo i rimedi ex artt 484 ss C.P.P.).
Per la infondatezza del secondo motivo valgono le stesse considerazioni sopra svolte con la puntualizzazione che, ove i rinvii siano stati disposti per la astensione degli avvocati dalle udienze per adesione all "sciopero" della categoria, non spettava al difensore la notificazione del provvedimento di rinvio, stante l'onere del medesimo difensore di comparire all'udienza per manifestare al giudice la volontà di adesione (cfr. Cass. 24/1/2001, n. 700). Il terzo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. La inutilizzabilità di atti non acquisiti al fascicolo del P.M. per il dibattimento non esclude che degli atti mancanti non possa disporre l'acquisizione il giudice a norma dell'art. 509 C.P.P., stante la natura peculiare di tale norma che è finalizzata alla ricerca della verità sostanziale a prescindere dalle vicende processuali che determinano della parte del diritto alla prova.
Il quarto, ed ultimo motivo, è del pari inammissibile risolvendosi in censure sull'apprezzamento, da parte del giudice di merito, degli elementi probatori dai quali è derivato il suo convincimento circa la consapevolezza del prevenuto in ordine alla provenienza furtiva dello autoveicolo e la contraffazione delle relative targhe. Tale apprezzamento, peraltro, è sorretto da motivazione immune da vizi censurabili in sede di legittimità, onde la doglianza finisce per demandare alla cassazione una diversa ed inammissibile valutazione dei predetti elementi.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2001