Cass. pen., sez. II, sentenza 20/02/2001, n. 18130
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Sentenza 20 febbraio 2001

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In tema di rinvio in prosecuzione del processo ad altra udienza,l'omesso formale avviso all'imputato contumace della celebrazione della successiva udienza in altro edificio non è equiparabile all'omessa citazione e non integra nullità assoluta ed insanabile di cui all'art.178 lett.c) cod.proc.pen., giacché l'avviso orale del rinvio ex art.477, comma 3, cod. proc. pen., ha lo stesso effetto della citazione a comparire per la nuova udienza "per coloro che sono comparsi o debbono essere considerati presenti" e l'omesso formale avviso del trasferimento del luogo dell'udienza in altri locali costituisce un evento eccezionale e di tale notorietà che può essere portato a conoscenza dell'imputato e del suo difensore con altre modalità ed anche con avvisi pubblici. (Nella specie, la Corte di cassazione ha ritenuto che correttamente i giudici di merito avevano rilevato che l'imputato ed il suo difensore fossero a conoscenza del trasferimento dei locali,tenuto conto della notorietà dell'esistenza dei nuovi locali e del fatto che comunque il trasferimento era stato pubblicizzato mediante avvisi).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 20/02/2001, n. 18130
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18130
    Data del deposito : 20 febbraio 2001

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