Sentenza 19 luglio 2013
Massime • 1
In tema di durata massima della custodia cautelare, l'ulteriore termine di sei mesi, previsto dall'art. 303, comma primo, lett. b) n. 3 bis cod. proc. pen. per i reati di cui all'art. 407, comma secondo, lett. a) stesso codice, qualora non utilizzato completamente dal giudice di primo grado, può essere imputato alla fase delle indagini preliminari oppure a quella del giudizio di cassazione ma non può essere utilizzato nel corso del giudizio di appello.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/07/2013, n. 36472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36472 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 19/07/2013
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BIANCHI Luisa - rel. Consigliere - N. 1179
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CIAMPI Francesco Maria - Consigliere - N. 25961/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI;
nei confronti di:
RA DO N. IL 24/01/1958;
avverso l'ordinanza n. 3602/2013 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI, del 27/05/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;
sentite le conclusioni del PG Cons. Dr. Fodaroni Maria Giuseppina, per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore distrettuale della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha presentato ricorso per cassazione nei confronti dell'ordinanza in data 27 maggio 2013 con la quale il Tribunale del riesame annullava l'ordinanza emessa dalla 5^ Sez. della Corte d'Appello di Napoli del 5 aprile 2013, di rigetto dell'istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini di fase avanzata nell'interesse di AR NA, e dichiarava invece la perdita di efficacia della misura custodiale disposta nei confronti del AR e la scarcerazione dell'imputato se non detenuto per altra causa. In data 8.2.2011 il GUP di Napoli aveva condannato in sede di rito abbreviato il AR NA alla pena di anni 4 e mesi 4 reclusione (oltre la multa) per il delitto di cui all'art. 319 e art. 321 c.p. aggravato dalla circostanza di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 (capo M3), condanna confermata dalla Corte d'Appello di
Napoli in data 29.04.2013. Il Tribunale del Riesame riteneva scaduto il termine di fase di cui all'art. 303, comma 1, lett. c), n. 2, alla data dell'8.2.2013, ovvero dal decorso di un anno dalla sentenza di primo grado a seguito del provvedimento di sospensione dei termini di fase disposto dalla Corte di Appello di Napoli e di ulteriori sospensioni.
Secondo il ricorrente Procuratore la decisione è erronea in quanto al periodo di due anni giustamente considerato andavano sommati ulteriori 6 mesi di cui all'art. 303, comma 1, lett. a), n. 3 bis, introdotto con la novella L. n. 4 del 2001, periodo che è operativo anche con riguardo alla fase dell'appello; richiama in proposito la sentenza di questa Corte n. 30759 del 2012. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non merita accoglimento.
La questione riguarda il calcolo del periodo di durata della custodia cautelare nella fase del giudizio di appello, decorrente dalla pronuncia della sentenza di primo grado e disciplinato dall'art. 303 e art. 304, comma 6, ed è anzi più precisamente limitata alla possibilità di tenere conto in questa fase dell'aumento fino a sei mesi di cui all'art. 303, comma 1, lett. b), n. 3 bis, disposizione introdotta con D.L. n. 341 del 2000 convertito in L. n. 4 del 2001;
tale possibilità è infatti sostenuta dal pubblico ministero, che si richiama alla sentenza di questa Corte n. 30759 del 2O12 e negata dal Tribunale del riesame. Osserva il Collegio che la questione è stata correttamente risolta dal tribunale che ha precisato che dalla lettura della disposizione di cui all'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. b), n. 3 bis) (ossia quella che dispone che, qualora si proceda per i delitti di cui all'art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a), i termini di cui ai numeri 1) e 2) e 3) sono aumentati fino a sei mesi) risulta agevole comprendere che tale termine può certamente essere utilizzato dal giudice del primo grado (all'evidente fine di godere di un tempo maggiore per lo svolgimento del dibattimento) ma, qualora non integralmente utilizzato, esso debba essere imputato o alla fase precedente (ossia a quella delle indagini preliminari) o alla fase del giudizio di cassazione, in tal modo stabilendo implicitamente - ma comunque in modo in equivoco - che esso non possa essere mai utilizzato nel giudizio di appello. In conclusione, a prescindere dall'orientamento cui si voglia pervenire sulla questione della computabilità o meno dell'aumento fino a sei mesi nel calcolare il doppio del termine di fase, sembra evidente che si tratta di una questione che non può riguardare il giudizio di appello, atteso che la stessa disposizione di cui all'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. b), n. 3 bis) stabilisce che tale termine è imputato, ove non interamente utilizzato, o alla fase delle indagini preliminari o a quella del giudizio di cassazione, con esclusione del giudizio di appello.
2.Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 19 luglio 2013.
Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2013