Sentenza 3 febbraio 2006
Massime • 1
Integra il reato di lesioni personali colpose, aggravate dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la condotta del responsabile legale di un'impresa che, in violazione dell'art. 214 d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, abbia omesso di rendere inaccessibile lo spazio sottostante al nastro trasportatore di materiale inerte, privo di protezione idonea ad impedire la caduta di detto materiale, provocando così l'infortunio del proprio dipendente colpito da una pietra fuoriuscita dal nastro.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/02/2006, n. 9219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9219 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FATTORI Paolo - Presidente - del 03/02/2006
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLOMBO Gherardo - Consigliere - N. 191
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 034863/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) LI CA, N. IL 30/07/1944;
2) AGOSTINI VITTORIO, N. IL 23/02/1929;
3) CC NR, N. IL 25/03/1967;
4) CC GIANCA, N. IL 21/04/1935;
avverso SENTENZA del 24/09/2002 CORTE APPELLO di GENOVA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. COLOMBO GHERARDO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DI POPOLO Angelo che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente ai reati convenzionali ascritti agli imputati con eliminazione delle pene commesse. Rigetto nel resto per tutti i ricorsi;
udito, per la parte civile, l'avv. D'Angelo Nicola (p.c. IN) che si riporta alle conclusioni scritte;
ER CO (p.c. GI e ON) che si riporta alle conclusioni scritte;
ES MA (p.c. AG, CE, LL) che si riporta alle conclusioni scritte.
Uditi i difensori avv. CRISTIANI Antonio per LL in sostituzione dell'avv. Chiti, che insiste per l'accoglimento del ricorso;
avv. Costei Antonio in sost. dell'avv. Beretta per GO, che chiede l'accoglimento del ricorso;
avv. VICINANTE Gaetano, per LI GI che insiste per l'accoglimento del ricorso. FATTO E DIRITTO
La Corte d'appello di Genova, con sentenza del 24.9.2002, ha confermato la condanna inflitta in primo grado a LL CA, TO GO, IC LI e LI GI (era originariamente imputato anche CA AN, poi deceduto) per il reato di omicidio colposo plurimo commesso in cooperazione e per alcune contravvenzioni antinfortunistiche.
Il fatto è consistito nel decesso di AR LL e AG CO, dipendenti della S.n.c. AN e LL MI di AN CA e LL CA & C. ed addetti ad operazioni di taglio di blocchi di marmo nel cantiere della cava "OG Calcara", investiti e uccisi da una massa rocciosa staccatasi dalla tecchia sovrastante il cantiere in lavorazione, il 28.4.1998. Agli imputati è stata attribuita la seguente condotta:
CA LL, quale rappresentante legale della società, di avere omesso di eliminare il rischio di franamento e di informare i lavoratori del relativo rischio e del contenuto del provvedimento di sicurezza n. 19 emesso dalla USL il 18.4.98; non essersi astenuto dal richiedere ai lavoratori la continuazione dei lavori nonostante la situazione di pericolo, non aver effettuato la valutazione di stabilità dei fronti di cava;
TO GO, quale direttore responsabile del cantiere di cava, di avere consentito che le lavorazioni continuassero su un fronte di cava malsicuro, dell'omissione di informazioni contestata anche al LL e di non essersi astenuto dal richiedere ai lavoratori la continuazione dell'attività nonostante le condizioni di pericolo;
IC e GI LI, rispettivamente sorvegliante e capo cava, di non aver reso edotti i lavoratori dei rischi rilevati;
di non essersi astenuti dal chiedere la continuazione dell'attività nonostante conoscessero la situazione di pericolo e fosse loro compito l'ispezione dei fronti interessati dai lavori;
dell'omissione di informazioni contestata anche ai coimputati.
La Corte d'appello riferisce che il giudice di primo grado ha individuato l'area in cui si è verificato il sinistro in quella dei mappali 226 e 227, oggetto di una concessione indivisibile rilasciata dal Comune di Carrara tra l'altro anche a LL AL di LL IO per la coltivazione della cava n. 67 e a AN e LL MI per la cava n. 102, la prima sul versante OG, la seconda sul versante Calcara dello stesso monte, in zona neutra sita tra le due cave, rientrante nella disponibilità di entrambi i concessionari (ma in precedenza della sola LL AL che aveva poi formalmente ceduto formalmente i suoi diritti alla AN e LL), non autorizzata allo scavo e tuttavia coltivata abusivamente dalla AN e LL;
ha individuato i soggetti interessati allo sfruttamento della zona attraverso atti provenienti dal direttore della cava 67 e della cava 102 (consistenti gli ultimi in una richiesta di autorizzazione a mettere in sicurezza il diaframma tra le due cave ed in un progetto di bonifica) e attraverso la testimonianza del dirigente della cooperativa specializzata in bonifiche Corniani, che parlando di un incarico ricevuto dalla RM e LL aveva precisato di essere andato oltre il confine della cava 102 in zona OG e aver constatato, e segnalato al suo committente, l'esistenza di seri rischi proprio nel luogo in cui si sarebbe poi verificato l'incidente, rischi in ordine ai quali non si era poi provveduto a bonifica. Riferisce poi la Corte degli elementi considerati nella sentenza di primo grado come segnali della pericolosità della zona, abnorme sotto il profilo della sicurezza, identificati in due precedenti frane;
nella già citata testimonianza Corniani;
nell'esser la zona (chiamata "La Mossa") generalmente conosciuta come la più franosa di tutto il territorio;
nelle testimonianze brigazzi e GI sulla caduta di massi nei gironi precedenti la frana e sulle preoccupazioni dei dipendenti;
nell'ordine di sospensione dei lavori per pericolosità della zona emesso dieci giorni prima del sinistro proprio per la zona in questione (contrariamente a quanto affermato dalle difese) a seguito di una ispezione compiuta altri due giorni prima, e fatta conoscere ai dipendenti solo il giorno dell'incidente nonostante fosse stata comunicata immediatamente ad alcuni degli imputati e per iscritto agli altri (testimonianza dei funzionali ASL che si erano recati sul posto). Riferisce che il giudice di primo grado aveva rigettato richiesta di perizia sulle cause della frana avendo ritenuti adeguati gli elementi raccolti (esame dei ct in contraddittorio, testimonianze, sopralluogo, documentazione) e convincentemente illustrate dal ct del P.M. in contraddittorio con i ct delle difese, le cause della frana, tenendo conto anche delle concause (forte pioggia il giorno precedente, evoluzione naturale del versante, assetto strutturale dell'area, azione antropica), e l'identità strutturale delle frane precedenti ritenuta dallo stesso. Non era peraltro secondo il primo giudicante oggetto principale del processo accertare le cause della frana, trattandosi invece di dimostrare la colpa specifica degli imputati;
e l'area del sinistro, in relazione alla quale erano state violate le norme di sicurezza con riferimento al provvedimento ASL, era stata ben individuata. La colpa specifica era evidenziata secondo il primo giudice dalla mancata valutazione del rischio, dalla esperienza degli imputati, dalla violazione delle norme di cautela dirette a prevenire l'evento (che integrava la colpa specifica non scriminata dall'eventuale imprevedibilità), evento che gli imputati avevano l'obbligo giuridico di impedire. Colpa grave perché si sapeva dell'immanenza del pericolo e ciò nonostante venne dato il preciso ordine di lavorare nella zona. Richiama la Corte come il giudice di primo grado ha ritenuto la responsabilità di ciascuno dei prevenuti in relazione alle dimostrate posizioni all'interno dell'impresa, sostenendo tra l'altro che il direttore dei lavori GO non poteva ritenersi libero da responsabilità per essere l'attività abusiva, e che ai LI era attribuibile anche l'inadempimento di ispezione mattutina dei luoghi, la cui effettuazione avrebbe imposto la sospensione dell'attività. Da poi la Corte conto nel dettaglio dei motivi d'appello. Per quelli che sono stati presupposto dei ricorsi qui proposti riferisce della censura - in appello LL e GI LI - circa l'individuazione del luogo del sinistro come oggetto del provvedimento ASL di sospensione dei lavori, che secondo gli appellanti riguardava la "cava di Marmo denominata Calcara n. 102 ... esercitata dalla società AN e LL", e quindi non il luogo in cui si è verificato il sinistro;
della censura con cui si è sostenuta l'imprevedibilità della frana dai consulenti della difesa, da verificarsi attraverso perizia per effettuare la quale si chiedeva rinnovazione del dibattimento;
della censura circa l'individuazione del luogo del sinistro nell'area non autorizzata, effettuata tramite documenti non ufficiali;
di quella relativa alla non valutazione dell'esistenza di nessi tra la condotta degli imputati e il criticabile comportamento degli enti pubblici;
del rifiuto da parte di GO ad esser ritenuto direttore di altro rispetto alla cava 102, e della denuncia di arbitrarietà dell'iter logico attraverso il quale il giudice gli aveva attribuito la funzione;
della censura - appelli ZO - riguardante la deduzione di prevedibilità dalle frane degli anni precedenti, che erano invece state programmate e provocate;
di quella denunziante la supposta mancanza di relazione di stabilità per la cava n. 67, e l'inattendibilità della testimonianza della caduta di massi nei giorni precedenti;
di quella - appello IC ZO - dell'aver configurato il reato come omissivo anziché commissivo (avere imposto agli operai di proseguire i lavori) con le ovvie conseguenze in ordine all'accertamento del nesso causale;
di quella di omessa disposizione della perizia, basata sulla supposta corroborazione della tesi del P.M. da parte di testimonianze di dipendenti pubblici, i cui enti di appartenenza erano però stati dallo stesso giudice criticati per mancato controllo ed intervento;
di quella relativa alla mancata dimostrazione dell'esistenza del nesso anche quando il reato fosse considerato omissivo, per omessa dimostrazione della prevedibilità dell'evento; di quella relativa al mancato accertamento delle cause della frana;
di quella infine dell'esser stata contestata a IC LI una contravvenzione (D.Lgs. n. 624 del 1996, art. 52, comma 1) non ancora in vigore.
La Corte ha ritenuto la responsabilità di tutti gli imputati considerando provato, in base alle testimonianze e ai documenti dettagliatamente indicati, che:
- il giorno del fatto le vittime lavoravano nella zona individuata dai mappali 226 e 227, alle dipendenze della AN e LL, nella parte verso il confine con la cava 102, svolgendo intensa attività per l'estrazione di materiale pregiato;
- comunque, e cioè indipendentemente da qualsiasi altra questione, per tale solo fatto tenuti a garantire la loro sicurezza erano i datori di lavoro, il direttore dell'attività, i sorveglianti e preposti (e cioè gli imputati);
- la situazione della zona era nota all'impresa: GO aveva presentato un'istanza e una relazione riguardanti la bonifica e la messa in sicurezza del "residuo diaframma tra le cave 102 e 67", riguardante anche la porzione di tecchia sovrastante direttamente la cava n. 67 OG Mossa, e cioè il luogo in cui stavano lavorando le vittime;
- la situazione di pericolo era stata rilevata e segnalata;
l'ammasso roccioso alla sommità del monte era estremamente fratturato, alterato dagli agenti atmosferici e da bonificare;
- la situazione di pericolo incombente e allarmante è stata nettamente percepita nel sopralluogo effettuato una dozzina di giorni prima del sinistro, anche dal punto in cui operavano le vittime, e subito comunicata ai responsabili della cava presenti sul posto (i due LI e il figlio di LL), ai quali è stata anticipata l'intenzione di disporre la sospensione dei lavori;
- questa è stata disposta con atto del 18.4, e riguarda esattamente il luogo in cui si è verificato l'infortunio: non deve fuorviare l'intestazione in cui è menzionata la cava 102 Calocara (riferimento inevitabile, perché la AN e LL era titolare di quella cava, pur lavorando oltre i suoi confini) perché il contenuto, facente esplicito riferimento al precedente sopralluogo, alla lavorazione in corso, a qualsiasi attività di escavazione in prossimità del diaframma marmoreo oggetto del precedente progetto di bonifica non lascia dubbi in proposito, individuandovisi il luogo in cui stavano lavorando le vittime;
- i lavori sono stati fatti proseguire nonostante l'inibizione (comunicata a parte delle maestranze solo alla pausa pranzo del giorno del fatto), e mai è stato dato l'ordine di sospenderli, nemmeno sotto il diaframma (zona cui si sarebbe riferito il provvedimento secondo la difesa);
- l'accertamento della specifica causa della frana non rileva, perché il pericolo del suo verificarsi era percepibile e noto: già nella relazione del 25 marzo GO aveva segnalato l'esigenza di mettere in sicurezza il fronte;
c'erano state le frane precedenti;
non era mai stata effettuata alcuna bonifica;
Comune e ASL, i cui tecnici avevano fatto il sopralluogo, preso atto anche della mancanza di studio geologico strutturale della zona, e considerata la sua morfologia, avevano ravvisato l'assoluta necessità di un intervento immediato;
la struttura del monte era percepibile per le visibili fratture e discontinuità di tutta la parete;
- le osservazioni tecniche dei consulenti delle difese sono state efficacemente contrastate dal ct del P.M., in particolare sui temi delle differenze strutturali tra la parete nord e il diaframma e della inattendibilità dei modelli elaborati per dimostrare la non prevedibilità della frana;
non sono rilevabili responsabilità di terzi.
La Corte ha poi ritenuto che in ordine alla responsabilità di ciascuno degli imputati, ribaditi gli argomenti del primo giudice, dovesse essere rilevato che:
- incontestato era il ruolo di datore di lavoro di LL, la cui responsabilità deriva dalla mancata osservanza delle norme contestategli oltre che di quella di chiusura di cui all'art. 2087 c.c.. La situazione di pericolo era conosciuta e conoscibile (gli è
stato illustrato planimetria alla mano il contenuto del provvedimento inibitorio del 18 aprile), i lavori sono stati fatti proseguire ugualmente, tra l'altro senza valutare che l'avanzamento del fronte di coltivazione avrebbe potuto costituire un elemento che ha determinato il movimento franoso;
GO era il direttore dei lavori;
stava cercando di organizzare interventi di bonifica dell'area; era al corrente del pericolo incombente, direttamente contestatogli dopo il sopralluogo, e gli era stato illustrato planimetria alla mano il contenuto del successivo provvedimento;
era destinatario delle norme antinfortunio, e più lavoratori lo hanno ricordato in cava mentre illustrava questioni sulla sicurezza del lavoro;
non ha imposto la sospensione dell'attività ne' informato i dipendenti del rischio, obblighi inerenti le sue funzioni;
era lui e non FI (direttore della LL AL di IO LL) ad avere titolo per intervenire sui lavoratori della AN e LL, e non risulta che sia stata fatta una valutazione di stabilità;
le funzioni di fatto esercitate da GI LL sono ben definite: era sorvegliante, sempre presente in cava, dava indicazioni del lavoro, decideva e dava direttive;
anche per lui vale quanto già esposto sulla conoscenza del pericolo, sull'oggetto del provvedimento ASL, sulle questioni relative agli interventi tecnici di FI;
da IC LI gli operai ricevevano gli ordini - conseguenti alle direttive concordate col padre - quotidianamente. Erano presenti entrambi al sopralluogo, il lavoro non è stato sospeso ed anzi fatto procedere in modo spedito;
il giorno prima del sinistro era piovuto intensamente, doveva essere svolta l'ispezione imposta dal D.P.R. n. 128 del 1959, art. 117; al cadere delle prime pietre le vittime non sono subito scese dal gradone ove lavoravano perché dovevano attendere l'autorizzazione dei LI. L'inaccettabile capovolgimento di prospettiva, assumendo trattarsi di responsabilità per commissione e non per omissione, non cambia il risultato: aver disposto la continuazione dei lavori malgrado il consistente pericolo ha determinato l'evento, ed è netta la prova del nesso causale, ed eventuali ritardi o inefficienze degli accertamenti e controlli degli enti pubblici a proposito dell'attività della AN e LL in lato OG non intaccano l'attendibilità delle testimonianze dei funzionari dei medesimi, plurime, dettagliate e concordi. L'art. 52, di cui si è lamentato IC LI, non è stato a lui contestato. In ogni caso la conoscenza del rischio da parte sua derivava anche dalla mancanza di una relazione di stabilità del fronte.
Contro la sentenza ricorrono tutti gli imputati, sostenendo quanto segue.
1. CA LL:
omessa motivazione in ordine alla rilevanza dei motivi d'appello in punto di diritto, come può rilevarsi dalla semplice comparazione tra i motivi e la sentenza;
- omessa risposta sul piano giuridico alla denunzia della contraddittorietà insita nell'aver collocato l'evento in asserita zona vietata interpretando liberamente e non letteralmente il provvedimento di sicurezza n. 19 (riferito alla cava 102), così estendendo il divieto in esso contenuto a zona che ne era invece esclusa (cava 67 geologicamente e strutturalmente diversa), limitandosi ad una risposta in fatto, con contemporanea omissione della motivazione circa la censura per mancata disposizione di perizia da parte del primo giudice;
erroneità del presupposto della motivazione sul fatto (in ordine alla sussistenza del divieto) con conseguente errore sull'applicabilità dell'art. 40 c.p. e delle fattispecie contravvenzionali;
- errore di diritto per aver ritenuto applicabile l'art. 40 cpv c.p. a comportamenti colposi (v. Cass., 4^, 21.4.94), perdippiù nel campo delle attività pericolose.
2. TO GO:
- premesso che doveva accertarsi se egli fosse direttore dei lavori della cava 67, se avesse omesso di rispettare obblighi a lui incombenti per legge, se tali omissioni avessero concorso a causare l'evento; che egli è citato nella sentenza con riferimento a un progetto di bonifica della zona mai approvato ne' eseguito, che si assume che egli non potesse non sapere che l'impresa dalla quale dipendeva coltivava anche il luogo in cui si verificò il sinistro e che doveva essere al corrente del pericolo, ciò premesso, - violazione ed erronea applicazione del D.Lgs. n. 626 del 1994 in cui si prevede che il direttore responsabile deve accettare espressamente l'incarico e sottoscrivere il documento di sicurezza e salute, denunciare l'inizio dei lavori, è previsto che ogni cava abbia il direttore, tutte cose che non erano state fette per la parte di cava 67 coltivata dalla RM e NE, e compresa in giacimento concesso ad altra impresa (LL IO di AL) e sub- concessa alla prima. Essendo sfuggita la coltivazione agli enti pubblici delegati al controllo, si è cercato di attribuire a GO la direzione di tale parte di cava per non confessare tale colpevole ignoranza;
- ulteriori violazioni di altre disposizioni dello stesso decreto legislativo, perché le contravvenzioni contestategli riguardano il datore di lavoro e non il direttore responsabile;
egli non era nemmeno direttore responsabile e comunque non si occupò mai della cava;
- inesistenza, illogicità manifesta e contraddittorietà della motivazione per aver dedotto la responsabilità dall'aver egli presentato istanze e progetti di messa in sicurezza riguardanti il diaframma tra la cava 102 e la cava 67; ma il progetto non fu approvato ne' iniziato e il ricorrente non si occupava nemmeno come perito della sicurezza della zona (nel progetto non considerata);
estensione della sua responsabilità per il settore oltre il diaframma (cava 67) pur essendo egli responsabile solo della cava 102;
- mancanza di comportamenti da parte sua aventi efficacia causale sull'evento (l'argomento è ulteriormente sviluppato in motivi aggiunti, nei quali si contesta che il ricorrente avesse l'obbligo giuridico di impedire l'evento, si contesta che la questione relativa alle sue mansioni sia questione di fatto, trattandosi invece di inosservanza ed erronea applicazione della legge penale).
3. IC LI:
- omessa motivazione in ordine al nesso causale tra la violazione di norme antinfortunistiche e l'evento, per non aver verificato le cause della frana e la sua eventuale prevedibilità; la Corte ha ritenuto ignota ed irrilevante la causa dell'evento, nonostante che i consulenti della difesa avessero sostenuto l'imprevedibilità del medesimo;
- falsa applicazione della legge, assenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla richiesta di rinnovo dell'istruttoria dibattimentale e mancata assunzione di prova decisiva, in ordine alla richiesta di accertamento delle cause della frana tramite perizia, rigettata per errore in procedendo;
- violazione delle disposizioni sulla responsabilità per colpa negli infortuni sul lavoro e nelle attività pericolose e illogicità della motivazione sull'elemento psicologico, ed in particolare sulla conoscenza del rischio, alla quale è prodromica l'individuazione del luogo del sinistro e la verifica della relazione tra il luogo e il rischio, anche con riferimento alla applicabilità a tale luogo del provvedimento Asl di sospensione dei lavori, individuazione considerata irrilevante dalla Corte;
mancata motivazione in ordine alla conoscibilità del rischio attraverso ispezione, anche per omessa individuazione della causa dell'evento; attribuzione al preposto di un autonomo compito di valutazione dei rischi, incombente esclusivamente sul datore di lavoro;
- carenza e manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza che ha respinto l'istanza istruttoria di perizia, prova decisiva;
- illegittimità della sentenza per omessa verifica della sussistenza degli elementi costitutivi delle contravvenzioni.
4. GI LI:
- mancata motivazione in diritto per omessa valutazione dei motivi d'appello, esclusivamente richiamati nelle premesse;
- travisamento di fatto e prova, errore di valutazione e carenza e illogicità della sentenza per non aver tenuto conto delle dichiarazioni dei testi in ordine alla presenza del LI nella cava (quale libero professionista e consulente esterno dell'impresa, teste AN, ud. 11.1.00, pagg. 74-75), come tale non destinatario degli obblighi e ordini USL;
- mancanza o manifesta illogicità della motivazione nell'individuare il criterio giuridico dell'addebito della colpa, in ordine all'applicabilità del provvedimento di sicurezza n. 19 afferente alla cava 102 e non anche alla cava 67, diversa per ubicazione e conformazione, avendo la Corte optato, senza dare risposta, per l'estensibilità del divieto, e rigettato la richiesta di perizia tendente a verificare l'esistenza delle differenze senza alcuna motivazione, con travisamento della realtà storica, giuridica e normativa dei fatti;
- errore di diritto per aver ritenuto applicabile l'art. 40 cpv c.p. a comportamenti colposi (v. Cass., 4^, 21.4.94), perdippiù nel campo delle attività pericolose. Come si può constatare, alcuni motivi sono comuni a due o più ricorrenti.
Essi riguardano:
1. l'applicabilità dell'art. 40 cpv c.p. ai reati colposi (e a fattispecie contravvenzionali), specie quando il fatto sia costituito dall'esercizio di attività pericolose;
2. la mancata assunzione di prova decisiva (perizia) sulla prevedibilità dell'evento e sulle differenze morfologiche tra le cave;
3. l'applicabilità del provvedimento inibitorio n. 19 al luogo in cui si è verificato il fatto;
4. l'omessa motivazione sulla rilevanza dei motivi d'appello in punto di diritto.
Altri motivi, proposti da TO GO e LI GI, riguardano invece la rispettiva posizione personale, ed attengono alla attribuì bilità dei fatti ai medesimi. Tutti i ricorsi sono infondati, e vanno pertanto respinti.
In ordine al primo dei motivi comuni si osserva anzitutto che Cass., 1^, n. 9386 del 22/02/2005 Rv. 231585 ha affermato la configurabilità del delitto di omicidio colposo nella condotta di chi per negligenza ometta di adottare tempestivamente ogni adeguata iniziativa volta a prevenire il verificarsi di possibili e prevedibili eventi dannosi, sempreché sia accertato il nesso di causalità tra la condotta omissiva dell'agente e l'evento morte;
e Cass., 4^, n. 24030 del 27/02/2004, Rv. 228360, ha ritenuto che nei "reati colposi omissivi impropri l'accertamento della colpa non può prescindere dalla individuazione della posizione di garanzia, cioè della norma che impone al soggetto, cui si imputa la colpa, di tenere quel comportamento positivo la cui omissione ha determinato il verificarsi dell'evento", con ciò chiaramente affermando l'applicabilità dell'art. 40 cpv c.p. ai reati colposi (tale applicabilità è peraltro incidentalmente ammessa in una cospicua serie di decisioni, v. p.es. Cass., 4^, n. 24051 del 18.3.04, Rv 228585); e si attaglia perfettamente al caso in esame Cass., 4^, n. 18609 del 16/12/2003, Rv. 228341, secondo cui integra "il reato di lesioni personali colpose, aggravate dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la condotta del responsabile legale di un'impresa che, in violazione D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 214, abbia omesso di rendere inaccessibile lo spazio sottostante al nastro trasportatore di materiale inerte, privo di protezione idonea ad impedire la caduta di detto materiale, provocando così l'infortunio del proprio dipendente colpito da una pietra fuoriuscita dal nastro".
Nè si può sostenere che la sentenza impugnata non sia motivata sul tema, poiché l'argomento - la cui soluzione è per la verità tanto pacifica da non richiedere lo sviluppo di particolari argomenti - è stato affrontato sia nell'esposizione dei motivi della decisione di primo grado, che evidentemente il giudice d'appello ha condiviso e con cui la sentenza si integra (sicché le due confluiscono in un prodotto unico cui il giudice di legittimità deve fare riferimento, purché le due decisioni abbiano utilizzato criteri omogenei e seguito un apparato logico argomentativo uniforme, Cass., 3^, n. 10163 del 01/02/2002, Rv. 221116), sia a proposito della censura avanzata da IC LI sulla configurabilità della condotta come commissiva anziché omissiva. In ordine alla applicabilità dell'art. 40 cpv. c.p. alle attività pericolosa è superfluo aggiungere parola a Cass., 4^, n. 7026 del 15/10/2002 Rv. 223748 (i principi affermati dalla quale sono stati ribaditi in Cass., 4^, n. 3446 del 22/10/2004 Rv. 230814), che ha affermato che in "tema di colpa, nelle attività pericolose consentite, poiché la soglia della punibilità dell'evento dannoso è più alta di quanto non lo sia rispetto allo svolgimento di attività comuni, maggiori devono essere la diligenza e la perizia nel precostituire condizioni idonee a ridurre il rischio consentito quanto più possibile. Ne consegue che l'impossibilità di eliminazione del pericolo non può comportare una attenuazione dell'obbligo di garanzia, ma deve tradursi in un suo rafforzamento".
Le questioni sottoposte a questa Corte tramite i motivi comuni 2 e 3 sono stati esattamente risolti nella sentenza impugnata in punto di fatto, ed esattamente ne sono state, perlomeno implicitamente, tratte le esatte conseguenze in punto di diritto. Premesso che la perizia "è mezzo di prova neutro ed è sottratta al potere dispositivo delle parti, che possono attuare il diritto alla prova anche attraverso proprie consulenze. La sua assunzione è pertanto rimessa al potere discrezionale del giudice e non è riconducibile al concetto di prova decisiva, con la conseguenza che il relativo diniego non è sanzionarle ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., lett. d) e, in quanto giudizio di fatto, se assistito da adeguata motivazione, è insindacabile in sede di legittimità, anche ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., lett. E)" (Cass., 5^, n. 12027 del 06/04/1999, Rv.
214873), va rilevato che la Corte d'appello ha dato adeguata motivazione al giudizio della sua superfluità.
Lo ha fatto partendo, come accennato, da valutazioni di fatto, riguardanti da un lato la prevedibilità della frana, dall'altro l'estensione del provvedimento inibitorio.
Dalla esposizione di tutti gli elementi che rendevano possibile, o addirittura probabile, lo staccarsi di una frana (elementi articolatamente e dettagliatamente esposti), ha tratto la conseguenza dell'irrilevanza della specifica causa di quella frana, perché comunque che si staccasse una frana (e quindi anche quella) era prevedibile.
Tra tutti gli elementi ha dato risalto anche - ma non solo - all'ordine di sospensione dei lavori. La vincolatività del quale ha tratto logicamente, verificando il contenuto dell'ordine scritto al di là della sua intestazione, e il contenuto delle informazioni date dai dipendenti pubblici agli imputati immediatamente dopo il sopralluogo o nell'occasione della consegna dell'atto. Sul tema non può essere messa in dubbio l'attendibilità dei testimoni, ne' di quelli "privati" (i parenti delle vittime) ne' dei dipendenti pubblici, sulla base esclusiva della enunciazione di un interesse loro proprio (peraltro non personale, ma degli enti presso i quali lavoravano, per quel che riguarda gli ultimi), senza il sostegno di qualunque appropriato elemento di conforto. Esula poi dai poteri del giudice di legittimità ricostruire il fatto diversamente da quanto abbia fatto il giudice di merito in presenza di elementi di significato non univoco (Cass., 4^, n. 6552 del 06/04/2000 Rv. 216734) ovvero verificare se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, dovendosi limitare a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, essendogli esclusa la possibilità di dare una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove (Cass., 4^, n. 4842 del 02/12/2003 Rv. 229369). Ed allora, in base al fatto come ricostruito, la Corte d'appello ha ritenuto che l'inibizione fosse stata data, e dai destinatali fosse stata percepita, come riferentesi anche al luogo in cui si è verificato il sinistro.
Il provvedimento inibitorio non era comunque l'unica fonte normativa dell'obbligo, per i ricorrenti, di attuare misure idonee ad evitare l'evento, come si è accennato. La Corte d'appello ha infatti logicamente motivato che, in una situazione di pericolo riconoscibile (perché prospettata da una serie di fattori, tra cui uno proveniente da GO), sono state disattese le disposizioni (nella specie, le altre contravvenzioni contestate agli imputati) dettate proprio per evitare eventi del genere. Disposizioni in ordine alle quali pure vale il principio secondo cui (Cass., 4^ n. 10333 del 15/10/1997 Rv. 209067, ribadita recentemente da Cass., 1^, n. 35536 del 27/08/2003 Rv. 225777) "in tema di colpa specifica per inosservanza della regola cautelare imposta da legge, regolamento, ordine o disciplina, la prevedibilità dell'evento colposo è insita nello stesso precetto normativo violato, perché la norma è imposta dalla necessità di evitare il pericolo che si verifichi l'evento dannoso attraverso l'inosservanza del comportamento indicato nel precetto normativo". Nessuna ulteriore motivazione era dovuta dalla Corte d'appello. Quanto ai motivi attinenti alle posizioni personali, è quantomeno singolare l'ipotesi proposta da GO, secondo il quale anche nell'esercizio di attività abusiva il direttore responsabile - per essere appunto responsabile - dovrebbe essere investito formalmente del suo ruolo, ed egli lo dovrebbe accettare in forma scritta. È invece ovvio che, essendo abusiva l'attività, non potesse darsi luogo ad una investitura formale del direttore. La Corte d'appello ha dunque adeguatamente e logicamente motivato nel ritenere che l'GO, direttore dell'impresa per l'attività lecita, dirigesse gli stessi dipendenti anche nell'attività abusiva (si veda in proposito Cass., 4^, n. 8230 del 01/03/1979 Rv. 143034: "pur se la legge non prevede la figura del preposto di fatto, cioè la figura di un operaio che in un gruppo, anche ristretto a due persone, agisca come caposquadra e ne esplichi in concreto le mansioni, ove ciò sul piano pratico avvenga, non e esclusa la responsabilità di questo soggetto nel caso in cui, in seguito agli ordini che egli abbia impartito, si verifichi un evento colposo"). La Corte attribuisce al ricorrente la conoscenza della situazione di pericolo rilevando che GO si è direttamente interessato alle condizioni della cava, producendo tra l'altro una relazione intestata "Intervento straordinario per la messa in sicurezza del residuo diaframma tra le cave 102 e 67", dal cui contenuto emerge la piena consapevolezza del rischio. Che il progetto di bonifica della sona non sia stato mai eseguito è assolutamente irrilevante ai fini della verifica della conoscenza del rischio, perché questa dipende dalla consapevolezza delle condizioni del luogo. Si afferma nel ricorso che la sentenza impugnata sostiene, a pag. 14, che l'GO "non poteva non sapere" che l'impresa coltivasse anche parte della cava 64 rectius, 67. Simile espressione non risulta dal testo, e non può essere nemmeno tratta dall'affermazione secondo cui la situazione di pericolo non poteva non essere nota all'impresa. L'osservazione infatti è preceduta dall'affermazione che "era noto" quale fosse la situazione. Della conoscenza in capo all'imputato della coltivazione della cava ove si è verificato il sinistro la Corte da motivazione articolata:
gli era stato illustrato il contenuto del provvedimento inibitorio "planimetria alla mano", ed è ovvio che non può essere disposta la sospensione immediata di una lavorazione che non fosse in corso. Ciò vale anche in ordine alla dimostrazione dell'avere l'GO esercitato anche le funzioni di direttore.
All'GO risulta contestata l'omissione di condotte proprie anche del direttore, come risulta dalla semplice consultazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 89.
Le osservazioni di IC LI circa il fatto di essergli stata contestata una condotta propria di alni trovano risposta del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 90; le osservazioni dello stesso riguardanti la verifica della sussistenza degli elementi costitutivi delle contravvenzioni sono smentite ampiamente dalla sentenza impugnata: la consapevolezza del rischio deriva dalla serie di elementi ivi esposti (tra cui la presenza del ricorrente al sopralluogo e l'immediata comunicazione dell'inibizione ASL, prima ancora che la stessa venisse formalmente notificata a LL e GO); a proposito dell'ispezione la Corte d'appello ha affermato che "... subito andava eseguita un'ispezione, tra l'altro imposta da una specifica norma ..." Non può, da tale affermazione, trarsi il convincimento che "la Corte non afferma affatto che il LI ebbe a omettere l'ispezione".
Anche il motivo personale proposto da GI LI è infondato, oltre ad essere alquanto generico (non si vede infatti come potrebbero dedursi argomenti a sostegno del ricorso dalle parole del teste AN riportate frammentariamente tra virgolette). La Corte d'appello ha motivato la propria decisione richiamando il contenuto delle deposizioni di ben sette testimoni, che hanno riferito a proposito delle funzioni in fatto esercitate dal LI. I ricorsi non possono dunque essere accolti. Va però rilevato che nel frattempo le contravvenzioni contestate sono estinte per intervenuta prescrizione, poiché i fatti risalgono al 28 aprile 1998 e sono quindi decorsi quasi otto anni dal loro verificarsi. Limitatamente ad esse la sentenza va annullata senza rinvio appunto per essere le stesse estinte per prescrizione.
Il non accoglimento dei motivi riguardanti l'omicidio colposo comporta la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese sostenute dalle parti civili, nelle persone e per gli importi specificati in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai contestati reati contravvenzionali perché estinti per prescrizione ed elimina le relative pene.
Rigetta nel resto i ricorsi degli imputati che condanna a pagare in solido, fra loro, le spese sostenute per questo grado dalla parte civile GI IO in proprio e nella qualità (spese che si liquidano in complessive 3000,00 Euro oltre IVA e epa); delle parti civili AG IA, EL DA, AG LO, AG LU e LL IM (spese che si liquidano in 4000 Euro oltre IVA e CPA) e infine della parte civile IN (spese che si liquidano in complessive 3.000,00 Euro).
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2006