Sentenza 16 dicembre 2003
Massime • 1
Integra il reato di lesioni personali colpose, aggravate dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la condotta del responsabile legale di un'impresa che, in violazione dell'art. 214 d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, abbia omesso di rendere inaccessibile lo spazio sottostante al nastro trasportatore di materiale inerte, privo di protezione idonea ad impedire la caduta di detto materiale, provocando così l'infortunio del proprio dipendente colpito da una pietra fuoriuscita dal nastro.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/12/2003, n. 18609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18609 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 16/12/2003
Dott. TUCCIO Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Consigliere - N. 1690
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CHILIBERTI Alfonso - Consigliere - N. 035384/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RI ON N. IL 12/06/1944;
avverso SENTENZA del 02/04/2003 CORTE APPELLO di L'AQUILA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE GRAZIA BENITO ROMANO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Raffaele D'Angelo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza del 22.12.2000 il Tribunale di Atri condannava, concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti, ON ON alla pena di L. 500.000 di ammenda (contravvenzione di cui agli artt. 214 e 389 DPR n. 547/55 - capo A) e alla pena di L. 600.000 di multa (delitto di lesioni colpose gravi in danno del dipendente D'AM Valentino, capo b).
Fatti commessi in Atri il 24.7.1996.
Si addebitava al ON, nella qualità di legale rappresentante della s.r. Inerti Della Loggia, di aver omesso di rendere inaccessibile lo spazio sottostante al nastro trasportatore di materiale inerte privo di protezione idonee ad impedire la caduta di materiale e di avere così, per colpa generica e specifica, cagionato le lesioni di cui sopra al lavoratore D'AM, il quale, mentre si trovava nei pressi del nastro, veniva colpito alla spalla sinistra da una pietra di Kg. 2-3, caduta dal nastro.
La Corte di Appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava non doversi procedere in relazione alla contravvenzione perché estinta per prescrizione e confermava la condanna per il delitt' di lesioni colpose.
Il ON propone ricorso per Cassazione e deduce inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p., evidenziando che la Corte, nel confermare la di lui responsabilità in relazione all'infortunio, aveva fatto esclusivo riferimento alle dichiarazioni della parte offesa, non corroborate da riscontri probatori, tali non potendosi considerare le dichiarazioni rese dall'ispettore della ULSS, intervenuto per la prima volta in sede di sopralluogo a distanza di ben sei mesi dall'infortunio e dal teste Cerqueti, il quale non ha assistito all'infortunio e si è limitato ad ascoltar quanto il D'AM gli riferiva.
Deduce, quanto al nesso di causalità, che ben poteva sussistere una carenza di protezione del mezzo meccanico, ma non verificarsi l'infortunio.
Le censure prospettare non hanno assolutamente fondamento e del tutto irrilevanti, come osservato nella sentenza, si appalesano le argomentazioni a sostegno svolte dal ricorrente.
Dall'istruzione svolta in primo grado, come osservato in sentenza, è emerso un dato inconfutabile e cioè che il nastro trasportatore delle pietre fosse, nella parte superiore e nelle parti laterali, privo di idonee protezioni e l'ulteriore dato che agli operai addetti fosse reso accessibile il transito nella zona sottostante al nastro. Dette circostanze furono evidenziate dall'ispettore delle USSL e non ha rilievo sul punto il fatto che vennero da questi accertate a distanza di tempo dall'infortunio.
Tanto più che il ricorrente, come risulta dalla sentenza, non le ha minimamente smentito ed anzi ha provveduto, successivamente all'infortunio, ad adottare le opportune cautele.
Dette circostanze corroborano la veridicità dell'assunto della parte offesa, che ha riferito l'esatta dinamica dell'infortunio. Questa venne colpita da una pietra fuoriuscita dal nastro e la fuoriuscita non si sarebbe verificata (nesso causale) se il nastro fosse stato idoneamente protetto,come prescritto dall'art. 214 DPR n. 547/55, per tutte la sua lunghezza e la pietra non l'avrebbe colpita se alla parte offesa fosse stato reso inaccessibile il transito sotto il nastro.
Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro cinquecento alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro cinquecento alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2004