Sentenza 27 febbraio 2004
Massime • 1
Nei reati colposi omissivi impropri l'accertamento della colpa non può prescindere dalla individuazione della posizione di garanzia, cioè della norma che impone al soggetto, cui si imputa la colpa, di tenere quel comportamento positivo la cui omissione ha determinato il verificarsi dell'evento (fattispecie in cui si è esclusa la responsabilità per il reato di omicidio colposo del sindaco e degli organizzatori di una manifestazione, per l'incidente occorso ad un giovane che, nel tentativo di scalare un pennone da bandiera installato nella piazza del Comune e utilizzato per lo stesso evento, cadeva procurandosi lesioni mortali, in quanto nei confronti di tali soggetti non è stata individuata alcuna condotta omissiva in rapporto causale con il decesso, ne' ad essi è stato possibile imputare l'inosservanza di comportamenti positivi imposti da norme di legge o da disposizioni contrattuali ovvero una responsabilità in dipendenza di un'attività pericolosa, dal momento che solo l'uso improprio del pennone ha reso pericoloso un oggetto che nella sua naturale destinazione era del tutto innocuo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/02/2004, n. 24030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24030 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 27/02/2004
Dott. OLIVIERI Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BIASE Arcangelo - Consigliere - N. 322
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 016398/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO GIP TRIBUNALE di CREMONA;
nei confronti di:
1) DI OL N. IL 14/04/1948;
2) IA RI N. IL 24/11/1942;
3) VE AN IA N. IL 03/05/1933;
avverso SENTENZA del 20/11/2001 GIP TRIBUNALE di CREMONA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BIANCHI LUISA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sost. Proc. Cons. Dott. DE SANDRO Anna Maria che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. Cesare Guazzino di Cremona per DI e IA e Avv.to GInuzzi dell'Avvocatura dello Stato per il Gen. DI.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del Gip del Tribunale di Cremona del 20.11.2001 veniva dichiarato non doversi procedere perché il fatto non sussiste nei confronti di DI LO, DI PR, TT GI AC per il reato di omicidio colposo. Ai medesimi, il primo nella qualità di sindaco del comune di Cremona, gli altri due quali organizzatori della 72 adunata nazionale degli alpini, tenutasi appunto a Cremona, era stato contestato il reato di omicidio colposo, per negligenza e violazione degli artt. 14,21 e 25 del codice della strada, per aver consentito che venissero allestiti nella locale Piazza del Duomo due pennoni alzabandiera destinati a tale cerimonia, senza preoccuparsi che fossero predisposte misure atte ad evitare l'accostarsi anche occasionale di veicoli o l'utilizzazione da parte dei presenti, ed in particolare senza predisporre ne' cartelli di segnalazione del divieto di uso ne' transenne che impedissero l'accesso, e ciò nonostante che prima dell'incidente fosse stato segnalato che dei giovani si arrampicavano sui pennoni ed erano stati allontanati. Era infatti accaduto che in data 15.5.99, in ora notturna, alle 2,45 circa, CH IM, quando sulla piazza pur non essendovi manifestazioni ufficiali, erano tuttavia presenti numerose persone, si arrampicava su uno di tali pennoni, fino a raggiungerne quasi la cima, nonostante i presenti - come risulta dalla documentazione video dell'accaduto - lo sollecitassero a scendere anche con fischi di disapprovazione, fino a che l'asta, per il peso del CH e per le oscillazioni causate dalla salita, cedeva, piegandosi su sè stessa e causando la caduta a terra dello scalatore che, a seguito delle lesioni riportate nella caduta, poco dopo decedeva. Si accertava che il CH si trovava in condizioni di ubriachezza alcolica. Riteneva il Gip che in capo agli imputati non fosse individuabile quella posizione di garanzia che giustifica, laddove sia contestualmente provato il nesso di causalità, l'addebito di responsabilità nei reati omissivi impropri.
Nell'ottica accusatoria, DI e TT avrebbero assunto responsabilità per aver concorso ad organizzare, insieme al sindaco di Cremona, la cerimonia dell'alza bandiera nella pubblica piazza in occasione delle celebrazioni in onore degli alpini. Premesso che all'epoca non era ancora entrato in vigore il dpr 121/2000, osservava il Gip che l'istruttoria svolta aveva portato ad escludere che il pennone fosse di per sè pericoloso per l'incolumità pubblica ove utilizzato conformemente alla sua destinazione;
che, anzi,il pozzetto di alloggiamento e la struttura del pennone erano tali da assicurarne la stabilità e l'utilizzo in piena sicurezza in relazione alle operazioni di alza ed ammaina bandiera ed al sostegno del drappo anche in condizioni di vento forte;
peraltro la stessa dinamica dell'incidente - il pennone aveva "retto" bene al peso del CH, rompendosi solo quanto costui aveva raggiunto mt. 2,40 da terra, su una altezza totale di mt. 3,20 - escludeva l'esistenza di vizi strutturali o di una errata installazione;
inoltre era risultato che il pennone era di proprietà del Comune di Cremona che lo aveva messo a disposizione per la cerimonia assumendosi gli oneri di installazione e svolgendo con proprio personale anche le operazioni di alza ed ammaina bandiera. Non era dunque ravvisabile una posizione di garanzia di DI e TT, non essendovi alcuna norma che imponesse loro di sorvegliare il pennone o di porre in essere un qualche comportamento per impedire l'uso improprio del pennone.
Quanto alla posizione del sindaco DI, non conferenti erano i riferimenti al codice della strada contenuti nel capo di imputazione atteso che l'incidente si era verificato indipendentemente dalla circostanza delle modalità di accesso ai luoghi della manifestazione;
la regolamentazione del traffico dei veicoli sulla piazza era dunque del tutto irrilevante atteso che la caduta era avvenuta solo a seguito del tentativo di scalata del pennone. Ma neppure altrimenti era individuabile una posizione di garanzia del Sindaco, derivante da un generico e generalizzato obbligo di protezione a garanzia della collettività collegata alla proprietà comunale del luogo dove era stato installato il pennone e del pennone stesso, con conseguente obbligo - come sostenuto nel capo di imputazione - di adottare cautele (interdizione di uso e di accesso) per impedire il verificarsi di una indefinita possibilità di pericoli;
il Sindaco era tenuto soltanto ad assicurare la stabilità e la corretta installazione del pennone, mentre la salita sullo stesso era di tutta evidenza attività non consentita attesa la ben diversa e ben nota destinazione dell'attrezzo. Solo la eventuale presenza di un pubblico ufficiale all'evento avrebbe potuto far sorgere una responsabilità dello stesso nel caso di mancato intervento per impedire l'evento, ma,nel caso di specie, tale presenza era stata esclusa. Neppure poteva avere rilevanza la circostanza che vi fosse stata, circostanza peraltro non precisamente accertata, la segnalazione di precedenti condotte simili, atteso che si era comunque trattato della scalata di pochi metri del pennone e che gli scalatori erano stati prontamente interrotti dalle forze di polizia presenti sul luogo, che però non avevano ritenuto necessario intervenire a rimuovere il pennone o predisporre un servizio di "piantonamento" continuo.
Avverso tale sentenza ricorre per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cremona lamentando che il Gip si è limitato a scrutinare la vicenda secondo le norme che regolano l'uso proprio del pennone, trascurando la circostanza che nella specie si trattava di un manufatto esposto al pubblico e che pertanto, in analogia a quanto previsto per i pali di sostegno di linee elettriche e telefoniche, si sarebbe dovuto prestare attenzione alla possibilità di scalata dello stesso ed avrebbero dovuto pertanto trovare applicazione le norme CE1 64/7 in vigore in Italia dal 29.6.1998 che, in quanto norme tecniche di sicurezza, dovrebbero essere applicate per ogni tipo di manufatto che permetta la scalata. Inoltre, la natura intrinsecamente pericolosa del manufatto imponeva l'adozione di mezzi per prevenire un uso dello stesso, quale quello di fatto avvenuto, sicuramente scorretto ma ampiamente prevedibile;
il Sindaco, quale proprietario e custode del pennone e gli organizzatori della manifestazione, in tale qualità, dovevano essere ritenuti responsabili ex art. 2050 c.c.. Nell'interesse degli imputati DI e TT è stata presentata una memoria per sostenere l'inammissibilità del ricorso del Pubblico Ministero.
Il ricorso non merita accoglimento risultando la sentenza di assoluzione fondata su corretti principi giuridici. Il Collegio condivide infatti le osservazioni svolte dal giudice di Cremona in base alle quali è stata esclusa la responsabilità degli imputati.
In particolare può osservarsi che nei reati omissivi impropri, l'accertamento della colpa non può prescindere dalla individuazione della norma che impone al soggetto, cui si imputa la colpa, di tenere quel comportamento positivo la cui omissione appunto ha determinato il verificarsi dell'evento, ciò che sinteticamente si esprime con il riferimento alla necessità di individuare la posizione di garanzia. È infatti stabilito che l'omissione, sempre che si ponga in rapporto di causalità con l'evento, è rilevante solo se l'agente aveva l'obbligo giuridico di impedire l'evento (art. 40, co. 2, c.p.), se, cioè, rivestiva una posizione di garanzia.
Ora, al riguardo, pur prescindendo da una approfondita disamina delle elaborazioni formulate al riguardo dalla dottrina penalistica - che oscilla tra una tripartizione delle posizioni di garanzia basata sulla fonte formale dell'obbligo, individuata nella legge, nel contratto e nella precedente attività pericolosa, ed una bipartizione tra posizioni di protezione e di controllo fondata sul contenuto materiale e lo scopo della posizione di garante - non può comunque trascurarsi il dato formale che deriva dall'art. 40, co. 2, sopra ricordato, che impone di far riferimento alla violazione di un obbligo giuridico. Essendo in gioco il principio di riserva di legge e di certezza e determinatezza delle fattispecie penali, è evidente che nella individuazioni di posizioni di garanzia occorre procedere con cautela.
Nella specie, risulta all'evidenza la difficoltà di attribuire una posizione di tal genere al sindaco di Cremona e agli organizzatori della manifestazione.
Deve innanzitutto osservarsi che, come peraltro esattamente ha posto in luce il Gip di Cremona, le norme vigenti in tema di esposizione della bandiera (legge 5 febbraio 1998 n. 22 e relativo regolamento di attuazione costituito, all'epoca dei fatti, dal DPCM del 3.6.1986) non contengono disposizione alcuna che regoli le modalità di installazione dei pennoni, imponendo particolari cautele, ma si limitano a stabilire luoghi e circostanze in cui è consentita l'esposizione del simbolo e relative modalità di uso. Va poi escluso che possa aversi riguardo alle norme del codice della strada, essendo tale disciplina del tutto irrilevante in relazione all'incidente verificatosi che è avvenuto non già in relazione alla disciplina del traffico veicolare o alla installazione del cantiere per i lavori di allestimento dei pennoni (artt. 14, 21 e 25 richiamati nel capo di imputazione), ma solo a seguito dell'uso improprio che degli stessi pennoni è stato fatto.
Neppure può farsi applicazione della normativa in tema di linee elettriche, norma CEI (Comitato Elettronico Italiano) 64 - 7, dal momento che, a prescindere dal divieto di analogia in materia penale, la diversità oggettiva delle situazioni - in un caso la destinazione dei sostegni a sorreggere una linea elettrica, nell'altro la predisposizione del pennone su cui esporre la bandiera - rende improponibile qualunque parallelo tra le situazioni in oggetto ed esclude conseguentemente la possibilità di applicazione analogica della normativa dettata per la prima ipotesi;
basti solo dire che mentre la scalata delle linee elettriche (evidentemente per esigenze collegate al servizio reso) è consentita a chi sia a ciò autorizzato per ragioni di servizio, la scalata al pennone non è neppure ipotizzabile, non essendovene ragione alcuna, atteso che l'unica indiscutibile funzione del pennone è quella di sostegno alla bandiera.
Resta da esaminare l'ultimo rilievo formulato dal pubblico ministero e cioè quello attinente alla ritenuta pericolosità del pennone. Al riguardo deve rilevarsi che, come peraltro pacificamente affermato dalla giurisprudenza civile di questa Corte, attività pericolose (non solo ai sensi dell'art. 2050 cod. civ.) sono non solo quelle tali qualificate dalla legge di pubblica sicurezza e da altre legge speciali, ma anche le attività che, per la loro stessa natura o per caratteristiche dei mezzi adoperate, comportino una rilevante possibilità del verificarsi di un danno per la loro spiccata potenzialità offensiva.
Lo stabilire se in concreto un'attività sia da considerare pericolosa costituisce compito del giudice di merito, la cui valutazione è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata. La valutazione del Gip di Cremona non solo è congruamente motivata ma è altresì pienamente condivisibile atteso che una volta accertato che il pennone è stato installato correttamente in relazione all'uso al quale lo stesso era destinato, la sua presenza non può comportare responsabilità per il Sindaco e per gli organizzatori della manifestazione dal momento che la sua naturale destinazione a sostegno della bandiera è di palese evidenza ed altrettanto palese è la inidoneità dello stesso ad essere oggetto di scalata, di modo che una tale evidenza ne esclude la pericolosità e la conseguente necessità di apprestare mezzi di protezione;
solo l'uso assolutamente improprio da parte dello sfortunato giovane ha reso pericoloso un oggetto che nella sua naturale destinazione era del tutto innocuo.
Conclusivamente, essendo risultata congruamente logicamente motivata l'assoluzione degli indagati per insussistenza del fatto, il ricorso del pubblico ministero deve essere rigettato.
P.Q.M.
La Corte:
- rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2004