Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/02/2004, n. 24030
CASS
Sentenza 27 febbraio 2004

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Nei reati colposi omissivi impropri l'accertamento della colpa non può prescindere dalla individuazione della posizione di garanzia, cioè della norma che impone al soggetto, cui si imputa la colpa, di tenere quel comportamento positivo la cui omissione ha determinato il verificarsi dell'evento (fattispecie in cui si è esclusa la responsabilità per il reato di omicidio colposo del sindaco e degli organizzatori di una manifestazione, per l'incidente occorso ad un giovane che, nel tentativo di scalare un pennone da bandiera installato nella piazza del Comune e utilizzato per lo stesso evento, cadeva procurandosi lesioni mortali, in quanto nei confronti di tali soggetti non è stata individuata alcuna condotta omissiva in rapporto causale con il decesso, ne' ad essi è stato possibile imputare l'inosservanza di comportamenti positivi imposti da norme di legge o da disposizioni contrattuali ovvero una responsabilità in dipendenza di un'attività pericolosa, dal momento che solo l'uso improprio del pennone ha reso pericoloso un oggetto che nella sua naturale destinazione era del tutto innocuo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/02/2004, n. 24030
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 24030
    Data del deposito : 27 febbraio 2004

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