Sentenza 24 maggio 2002
Massime • 1
Il giudice dell'esecuzione richiesto di revoca della sentenza per sopravvenuta "abolitio criminis" a norma dell'art. 673 cod. proc. pen., pur non potendo ricostruire la vicenda per cui vi è stata condanna in termini diversi da quelli definiti con la sentenza irrevocabile, ne' valutare i fatti in modo difforme da quanto ritenuto dal giudice della cognizione, deve accertare se il reato per il quale è stata pronunciata condanna sia considerato ancora tale dalla legge e, nell'effettuare tale accertamento, ha il potere di far emergere dal quadro probatorio già acquisito elementi che, irrilevanti al momento della sentenza, siano divenuti determinanti, alla luce del diritto sopravvenuto, per la decisione sull'imputazione contestata. (Fattispecie relativa a revoca di sentenza di patteggiamento intervenuta per detenzione e porto illegali di una carabina ad aria compressa, non considerata più arma dall'art. 11, comma 2, della legge 21 dicembre 1999 n. 526, in caso di erogazione, da parte dei proiettili, di energia cinetica inferiore a 7,5 jouls).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/05/2002, n. 23243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23243 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. D'URSO VA - Presidente - del 24/05/2002
1. Dott. GEMELLI TORQUATO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. CAMPO STEFANO - Consigliere - N. 2099
3. Dott. GIORDANO UMBERTO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. PEPINO LIVIO - Consigliere - N. 030937/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AZ VA N. IL 06/03/1951
avverso SENTENZA del 07/10/1993 TRIBUNALE di MODENA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Campo Stefano lette le conclusioni del P.G. Dr. Aurelio GALASSO, il quale chiede il rigetto del ricorso;
1.Con ordinanza 22 febbraio 2002 il magistrato di sorveglianza di Napoli, investito della decisione in punto autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per cure mediche di RU NA (imputato appellante avverso la sentenza 21 settembre 2001 del Gup di Napoli, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari), ha sollevato conflitto ex art. 28 comma 1 lett. b cpp con la Corte d'appello di Napoli ritenendo la competenza di quest'ultima, che a sua volta l'aveva declinata con ordinanza 27 giugno 2001. Le tesi dei due giudici in conflitto sono le seguenti. Secondo la Corte d'appello, dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, ogni autorizzazione a trattamenti sanitari per l'imputato agli arresti domiciliari, è di competenza del magistrato di sorveglianza in forza dell'art. 240 disp. att. cpp (nonché dall'art. 11, co. 2 ordinamento penitenziario da esso richiamato). Secondo il magistrato di sorveglianza, invece, detta competenza appartiene, ai sensi dell'art. 279 cpp, alla corte d'appello in quanto "giudice che procede", mentre l'art. 11 ordinamento penitenziario "disciplina esclusivamente l'adozione dei provvedimenti che dispongono il trasferimento in luoghi esterni di cura dei detenuti ristretti in istituti penitenziari, condannati con sentenza definitiva o imputati in custodia cautelare, per i quali siano necessari cure o accertamenti diagnostici che non possono essere apprestati dai servizi sanitari degli istituti".
Il Procuratore generale ha concluso come in epigrafe.
2. Il conflitto va risolto dichiarando la competenza della Corte d'appello di Napoli.
L'art. 11, co. 2, ordinamento penitenziario, richiamato dall'art. 240 disp. att. cpp, riguarda, infatti, in via esclusiva il trasferimento in luoghi esterni di cura di detenuti ristretti in istituti penitenziari e non si estende agli imputati sottoposti alla misura degli arresti domiciliari.
Ciò risulta anzitutto dalla lettera della norma. L'art. 11, co. 2, citato disciplina testualmente il "trasferimento" in ospedali civili o altri luoghi esterni di cura dei detenuti che necessitano di cure non realizzabili da parte dei servizi sanitari degli istituti:
situazione del tutto diversa da quella qui in esame, in cui non deve essere disposto alcun "trasferimento" e non esiste alcun naturale affidamento ai "servizi sanitari degli istituti". La tutela della salute dell'imputato agli arresti domiciliari, a differenza di quella di chi si trova - a qualsiasi titolo - ristretto in carcere, è naturalmente affidata ai servizi territoriali e per l'apprestamento delle cure necessarie non è previsto alcun "trasferimento", bensì solo l'autorizzazione a lasciare il domicilio per accedere alle strutture sanitarie. Il dato letterale, poi, trova conferma in. considerazioni di carattere sistematico, ché l'art. 11 ordinamento penitenziario è collocato nel titolo della legge n. 354/1975 relativo al "trattamento penitenziario" (che non riguarda, per definizione, chi si trova agli arresti domiciliari) e la competenza del magistrato di sorveglianza sul punto trova il suo ancoraggio nella disposizione dell'art. 69, co. 1, ord. pen. che attribuisce allo stesso la "vigilanza sugli istituti di prevenzione e pena". La situazione del detenuto ristretto in carcere e quella di chi si trova agli arresti domiciliari sono, ai fini che qui rilevano, totalmente diverse e l'estensione all'una della disciplina dell'altra potrebbe avvenire solo in forza di una interpretazione analogica per la quale mancano in toto i presupposti. Ben più proprio è, invece, il richiamo alla disciplina dettata dall'art. 279 cpp che affida al giudice che procede (e dunque, nel caso specifico, alla corte d'appello) la decisione sulle "modalità esecutive" della misura cautelare, da intendersi sia in via generale sia con riferimento a specifiche richieste dell'interessato.
P.Q.M.
risolvendo il conflitto, dichiara la competenza della Corte d'appello di Napoli, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in Roma, il 22 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2002