Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/11/2025, n. 37669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37669 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.
Composta da
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE
IA OS AN OL
- Presidente -
TIZIANO MASINI MA SA BE
- Relatore -
IN DI
MA EN ME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
SENTENZA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 37669/2025 Roma, li, 18/11/2025
Sent. n. sez. 1700/2025 CC - 06/11/2025 R.G.N. 28898/2025
NO SA (Cui 03kup15) nata a [...] il [...]
avverso l'ordinanza del 05/08/2025 del Tribunale di Roma
Udita la relazione svolta dal Consigliere Tiziano Masini;
lette le conclusioni del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa Simona Ciccarelli, che ha depositato requisitoria scritta, con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e l'immediata liberazione della ricorrente per inefficacia della misura cautelare adottata.
Ritenuto in fatto
1. Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Roma convalidava l'arresto operato nei confronti di SA NO, arrestata il 5 agosto 2025 alle ore 2.35 in relazione al reato di cui all'art. 624-bis cod. pen., e applicava nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere.
2. Il ricorso si compone di un solo motivo, con il quale si deduce violazione di legge processuale prevista a pena di nullità per mancato avviso al difensore di
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Firmato Da: IA OS AN OL Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 22cd0533c5d5c63-Firmato Da: SABRINA BE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 24db4a81d82880d Firmato Da: TIZIANO MASINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 70fa0ade30e45a17
fiducia dell'udienza per la convalida dell'arresto. Come da pec allegata, infatti, tale avviso sarebbe stato inviato al difensore solo in data 5 agosto 2025 alle ore 13.06, laddove l'udienza di convalida si sarebbe tenuta nella stessa data con inizio, secondo il verbale di udienza, alle ore 12.45; l'avviso dunque sarebbe stato inviato a udienza iniziata da 21 minuti almeno. L'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato integra una nullità assoluta in tutte le ipotesi in cui sia prevista la presenza obbligatoria del difensore, a nulla rilevando la notifica effettuata al difensore d'ufficio e la presenza in udienza di un sostituto nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. La rilevata nullità travolgerebbe gli atti successivi assunti nella fase della convalida in assenza della necessaria presenza del difensore, quale l'interrogatorio previsto dall'art. 391, comma 3, cod. proc. pen.. La nullità della convalida non si estenderebbe all'ordinanza impositiva delle misure coercitive, non essendo i due provvedimenti in rapporto di "connessione essenziale"; tuttavia, la nullità dell'interrogatorio inciderebbe sull'efficacia della misura, ex art. 302 cod. proc. pen., definendo l'interesse all'impugnazione dell'ordinanza di convalida ritenuta illegittima.
Considerato in diritto
Firmato Da: IA OS AN OL Emesso Da:
TRUSTPRO
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Firmato Da: TIZIANO MASINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 70fa0ade30e45a17
Il ricorso è fondato.
1. L'omesso avviso dell'udienza di convalida dell'arresto al difensore di fiducia tempestivamente nominato integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., quando dello stesso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata ad altro difensore (sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, [...], Rv. 263598; sez.6, n. 29683 del 29/09/2020, Galasso, Rv. 279722; sez.3, n. 26266 del 18/01/2018, Zeoli, Rv. 273199; sez.1, n. 16587 del 18/12/2015, Stiranets, Rv. 267366).
1.1. L'udienza di convalida dell'arresto prevede la partecipazione necessaria del difensore e l'art. 558 comma 1 cod. proc. pen., nel caso in cui la convalida si innesti nell'ambito del procedimento speciale direttissimo, dispone che "gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto in flagranza o che hanno avuto in consegna l'arrestato lo conducono direttamente davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell'arresto e
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il contestuale giudizio sulla base della imputazione formulata dal pubblico ministero. In tal caso citano anche oralmente la persona offesa e i testimoni e avvisano il difensore di fiducia o, in mancanza quello designato di ufficio a norma dell'art. 97, comma 3". Nell'ipotesi in esame devono ritenersi norme cogenti, in quanto compatibili con la speditezza della procedura, per identità di ratio e di istituto, l'art. 391 cod. proc. pen. (sia pure testualmente richiamato dal solo comma 4 dell'art. 558 cod. proc. pen. a riguardo del caso della presentazione dell'arrestato ad opera del pubblico ministero, che abbia chiesto alla polizia giudiziaria di mettere l'arrestato a sua disposizione) e, più in generale, le disposizioni che disciplinano la richiesta di convalida dell'arresto e l'udienza di convalida dell'arresto per la fase delle indagini preliminari, tra le quali compare il secondo comma dell'art. 390 cod. proc. pen., che impone che, in vista della partecipazione all'udienza, sia dato avviso al difensore "senza ritardo". Pur in considerazione della "flessibilità" della locuzione utilizzata dal legislatore e dell'ontologica ristrettezza dei tempi, dovuta alla peculiarità della celebrazione del rito speciale de quo che deve rispondere ad esigenze di celerità, l'avviso al difensore, anche con modalità atipiche (così sez.6, Galasso, cit., § 1), deve essere dato in guisa da consentirgli di intervenire per tempo all'udienza per la convalida, dinanzi al giudice del dibattimento (sez.5, n. 11977 del 27/11/2017, Allegrini, Rv.272660; sez.4, n. 3820 del 03/12/2014, Tetto, Rv. 261947). È intuitivo, infatti, che la previsione del comma 2 dell'art. 391 cod. proc. pen., secondo la quale se il difensore di fiducia non sia stato "reperito" ovvero non sia "comparso", si provvede "a norma dell'art. 97 comma 4" riguardante la nomina di un difensore "di ufficio", operi soltanto nell'ipotesi di regolarità delle formalità dell'avviso che preceda l'incombente (cfr. sul punto sez. U, Maritan, cit, Rv. 263599).
1.2. Orbene, la consultazione degli atti, resi disponibili ed integrati dalle richieste del collegio, ha permesso di accertare che il difensore di fiducia nominato dall'indagata nell'immediatezza dell'arresto, e presso il cui studio professionale ella ha eletto domicilio, avv. Radi, è stato avvisato via pec alle ore 13.06 del 5 agosto 2025 "per il rito direttissimo che avrà luogo in data 05.08.2025"; l'udienza di convalida dell'arresto si è svolta in pari data, con inizio alle ore 12.45, circostanza in cui l'arrestata ha confermato la nomina fiduciaria del suddetto patrocinatore non comparso e sostituito, ex art. 97 comma 4 cod. proc. pen., da un difensore di turno prontamente reperito. Il
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Firmato Da: IA OS AN OL Emesso Da: TRUSTPRO
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verbale dell'udienza di convalida è stato chiuso alle ore 14.20 e non risulta che il giudice si sia avveduto dell'irregolarità. Instaurato il giudizio direttissimo, l'imputata ha chiesto termine a difesa e ha rilasciato contestuale procura speciale al difensore, nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., in vista della richiesta di rito alternativo, preannunciato dallo stesso difensore;
il processo è stato rinviato all'udienza del 16 settembre 2025. In tale circostanza, comparso il difensore di fiducia avv. Radi, è stata eccepita l'inefficacia della misura custodiale a causa della tardività dell'avviso al difensore dell'interrogatorio che ha preceduto la convalida dell'arresto e il giudice ha rigettato l'eccezione di nullità; ha, poi, accolto la richiesta di rito abbreviato, sostituito la misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari e differito l'udienza per la celebrazione del processo al 14 ottobre 2025, nel quale è stata su richiesta della difesa- disposta una perizia sulla capacità di intendere e volere della NO.
1.3. La decisione del giudice del dibattimento, sull'eccezione di nullità dell'interrogatorio e conseguente inefficacia della misura cautelare disposta all'esito dell'udienza di convalida, non si è attenuta ai principi sopra richiamati (§ 1.1) e a quelli che qui di seguito si indicheranno. Infatti, nella specie si è prodotta la nullità dell'interrogatorio espletato nell'udienza di convalida dell'arresto in ragione dell'omesso tempestivo avviso al difensore di fiducia;
nullità che si riverbera anche sull'ordinanza di convalida dell'arresto e sul provvedimento di applicazione della misura cautelare. Invero, nella specie, dagli atti trasmessi a questa Corte, l'interrogatorio nullo non risulta essere stato rinnovato nel termine previsto dall'art. 294 cod. proc. pen. Va, infatti, ribadito che la nullità dell'interrogatorio di garanzia in sede di udienza di convalida dell'arresto non determina la nullità dell'ordinanza che dispone la misura della custodia cautelare, essendo quest'ultima un provvedimento distinto ed autonomo rispetto a quello di convalida, ma determina esclusivamente la necessità di compiere un valido interrogatorio nel termine previsto dall'art. 294 cod. proc. pen., a pena di inefficacia della misura (Sez. 6, n. 29214 del 06/07/2021, [...], Rv. 281826 - 01; sez. 6, n. 6761 del 07/11/2013, dep. 2014, [...], Rv. 258993; sez. 1, n. 43561 del 01/10/2004, [...], Rv. 231023).
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Firmato Da: IA OS AN OL Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 22cd0533c5d5c63-Firmato Da: SABRINA BE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 24db4a81d82880d Firmato Da: TIZIANO MASINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 70fa0ad30e45a17
2. Ne vengono, pertanto, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza di convalida dell'arresto e la declaratoria di inefficacia della custodia cautelare, con l'immediata liberazione della ricorrente se non detenuta per altra causa.
3. La presenza di dati sensibili (il riferimento agli accertamenti peritali sulla capacità di intendere e di volere della NO) comporta, in caso di diffusione della presente sentenza, l'omissione delle generalità e degli altri dati
identificativi.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza di convalida impugnata e dichiara la perdita di efficacia della misura cautelare disposta. Ordina l'immediata liberazione di NO SA, se non detenuta per altra causa. Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen... In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, 06/11/2025
Il consigliere estensore Tiziano Masini
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Il presidente Grazia SA Anna Miccoli
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