Sentenza 16 giugno 1998
Massime • 1
Il reato continuato finanziario, previsto dall'art. 8 della legge 7 gennaio 1929 n. 4, e quello comune, di cui all'art. 81 cod.pen., pur con le loro specifiche caratteristiche, sono concettualmente identici, per cui al primo si applicano tutte quelle disposizioni, non espressamente derogate, previste dal codice penale per il reato continuato comune.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/06/1998, n. 8794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8794 |
| Data del deposito : | 16 giugno 1998 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi signori: Udienza pubblica
Dott. Giovanni Pioletti Presidente del 16 giugno 1998
1. Dott. Amedeo Postiglione Consigliere SENTENZA
2. Dott. NI Morgigni Consigliere N.2200
3. Dott. Alfredo Teresi Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Carlo M. Grillo Consigliere N. 46809/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da DI LC NT, nato a [...] il [...], e DI LC MA, nato a [...] l'[...], avverso la sentenza n. 2157/97 del 4-6/11/97, pronunciata dalla Corte di Appello di Catanzaro. - Letti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
- udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Carlo M. Grillo;
- udite le conclusioni del P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. G. Di Zenzo con le quali chiede il rigetto del ricorso;
- udito il difensore, avv. F. Lemme, che conclude per l'accoglimento del ricorso;
la Corte osserva:
SVOLGINENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 11/12/96, il Tribunale di Paola affermava la penale responsabilità di Di AL NI e Di AL AU, soci della società di fatto "Jacht Marine Diamante", in ordine al reato di frode fiscale (art. 1, commi 2 lett. 'a' e 3, l. n. 516/1982) relativamente agli anni 1988/1992, e li condannava alla pena di anni 1 e mesi 8 di arresto ciascuno, con la relativa pena accessoria, dichiarando condonata la pena di mesi 11; ai sensi del D.P.R. n.394/1990. La Corte di Appello di Catanzaro, con la decisione indicata in epigrafe, su impugnazione dei predetti, concedeva agli imputati le attenuanti generiche e rideterminava la pena in mesi 8 di arresto, di cui 5 condonati, confermando le altre statuizioni.
Ricorrono per cassazione gli imputati, lamentando: 1) violazione ed errata applicazione della legge penale sostanziale e processuale in relazione alla pena applicata per la continuazione (art. 606, comma 1 lett. 'b' e 'c', c.p.p.), avendo la Corte distrettuale materialmente errato il calcolo della pena, che doveva essere di complessivi mesi 5 e non di mesi 8, stando alla motivazione adottata 2) illegicità della motivazione in punto responsabilità, utilizzando l'impianto accusatorio un sistema di presunzioni a catena, inammissibile, per determinare il reddito sottratto ad imposizione;
3) illogicità di motivazione e violazione della legge penale sostanziale in ordine alla determinazione della pena in concreto art. 606, comma 1 lett. "b" e "c". c.p.p., nonché violazione dell'art. 8 L. n. 4/1929, non essendo partita la Corte dal minimo edittale, nonostante la modesta gravità dei fatti, ne' avendo applicato il menzionato art. 8, norma speciale rispetto all'art. 81 c.p.. All'odierna udienza il P.M. conclude come riportato in epigrafe. MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono infondati.
Innanzi tutto, in relazione alla seconda doglianza, deve ribadirsi che l'autonomia del procedimento penale rispetto a quello tributario non esclude che il giudice penale, ai fini della formazione del suo convincimento, possa avvalersi degli elementi che determinano presunzioni secondo la disciplina tributaria. a condizione che essi siano assunti come dati processuali oggetto di libera valutazione sotto il profilo probatorio. È evidente che tali presunzioni, aventi quanto meno il valore di indizi, per assurgere a dignità di prova, devono trovare conforto in riscontri oggettivi ovvero in altre presunzioni gravi precise e concordanti.
Ciò premesso, la struttura argomentativa della decisione impugnata appare a questo Collegio, oltre che adeguata, logica e corretta, e quindi incensurabile in sede di legittimità.
Di fatti la corte distrettuale ha fornito ampia spiegazione del procedimento logico - induttivo attraverso il quale ha ricostruito l'entità della frode fiscale commessa dagli imputati, peraltro non contestata da essi in ordine all'an. Ma solo limitatamente al quantum. Inoltre, aldilà di generiche contestazioni, i ricorrenti non hanno prospettato una diversa e più attendibile ricostruzione della contabilità della società da essi gestita.
Pertanto la doglianza in esame è infondata.
Alle stesse conclusioni deve giungersi anche in relazione al primo motivo di ricorso. S'impone, comunque. una premessa. Come questa Corte ha avuto modo di affermare ripetutamente, il reato continuato finanziario (previsto dall'art. 8 L. n. 4/1929) e quello comune (previsto dall'art. 81 c.p.), pur con le loro specifiche caratteristiche differenzianti, sono concettualmente identici, per cui al primo si applicano tutte quelle disposizioni, non espressamente derogate, previste dal codice penale per il reato continuato comune.
Ne consegue, per quel che riguarda questo processo, che certamente identico è il criterio di determinazione della pena (individuazione della pena base tra minimo e massimo edittale, con riferimento ad una delle violazioni sub judice e maggiorazione della stessa in rapporto alle altre violazioni), ma con la differenza che il limite invalicabile - per il reato continuato finanziario - è la metà dell'ammontare complessivo delle pene che si sarebbero dovute infliggere per le singole violazioni.
Ciò ribadito, ritiene questo Collegio che i ricorrenti non abbiano ragione di lamentarsi in ordine alla determinazione della pena ad essi irrogata per effetto della continuazione. Infatti i giudici di merito non sono incorsi in alcun errore materiale di computo;
essendo cinque gli anni in discussione ai quali si riferiscono le frodi fiscali (1988-1992), e quindi cinque i reati in continuazione, la Corte calabra ha apportato quattro aumenti, ciascuno di un mese, alla pena base di quattro mesi di arresto, ottenuta dopo la riduzione - per le attenuanti generiche - di quella originaria di mesi sei, così giungendo alla pena finale di mesi otto di arresto per ciascun imputato.
Orbene è pacifico che, ai fini della determinazione della pena nel reato continuato comune, disciplina applicabile alla luce delle precedenti considerazioni anche alla fattispecie in esame, una volta individuata la pena base, l'aumento di essa può essere calcolato indifferentemente sia in misura globale sia facendo riferimento ad ogni singolo reato e collegando a ciascuno una frazione di pena. Tale computo, lungi dall'essere contrario al dato normativo, è ad esso aderente, poiché consente sia un esame più approfondito dell'iter logico giuridico del ragionamento del giudice, sia di rideterminare la pena in quei casi nei quali, nei gradi ulteriori del giudizio, si renda necessario scindere i reati confluenti nella continuazione. Nel caso di specie, inoltre, l'operazione era imposta anche dall'esigenza di individuare più agevolmente le pene relative ai reati coperti dal provvedimento di clemenza.
Infondata, infine, è anche la terza doglianza, con la quale si contesta l'applicazione, nel caso in esame, dell'art. 81 c.p. piuttosto che della norma speciale di cui all'art. 8 L. n. 4/1929. La recente espressa abrogazione di tale disposizione normativa, ad opera dell'art. 29 D. L.vo n. 472/1997, non ne esclude infatti l'applicabilità, quale norma speciale rispetto all'art. 81 c.p., in vigore al momento del giudizio e più favorevole per l'imputato (Cass. Sez. III, 1 aprile 1987 n. 3792, Masnata). Ebbene, anche ammettendo che i giudici del merito abbiano applicato la disposizione che regola il reato continuato comune (art. 81 c.p.), anziché quello finanziario, in concreto nessun pregiudizio è da ciò derivato ai ricorrenti i quali, pertanto, non hanno alcun interesse ad impugnare, risultando rispettato il limite massimo di pena stabilito dal menzionato art. 8 ("la metà dell'ammontare complessivo delle pene che si sarebbero dovute applicare calcolando le singole violazioni"), ed essendo discrezionale l'individuazione della sanzione nell'ambito sopra indicato.
I ricorsi devono, quindi, essere rigettati.
P. Q. M.
la Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 28 luglio 1998