Sentenza 8 maggio 2001
Massime • 2
Nel giudizio di rinvio dalla Corte di cassazione non può essere eccepita o rilevata di ufficio la non integrità del contraddittorio a causa di una esigenza originaria di litisconsorzio (art. 102 cod. proc. civ.) quando tale questione non sia stata dedotta con il ricorso per cassazione e rilevata dal giudice di legittimità, perché la sentenza emessa in tale sede ha l'effetto di rendere immodificabile, nel prosieguo, la determinazione dei soggetti del rapporto processuale, dovendosi presumere - in mancanza di diversa esplicita statuizione - che il contraddittorio sia stato ritenuto integro dal giudice di legittimità, con la conseguenza che, nel giudizio di rinvio e nel successivo di legittimità possono e devono partecipare, in veste di litisconsorti necessari, soltanto coloro che furono parti nel primo giudizio innanzi alla Corte di cassazione.
Ai fini della conversione della mezzadria in affitto a coltivatore diretto, l'art. 31 della legge 3 maggio 1982 n. 203 richiede che il fondo costituisca una unità produttiva idonea a consentire la formazione di una impresa agricola valida sotto il profilo tecnico ed economico con riferimento alla produzione annuale media, detratte le spese di coltivazione ed escluse quelle di manodopera, senza alcuna distinzione fra le possibili produzioni e le relative utilizzazioni, per cui assume rilievo la produzione lorda totale, comprendente i prodotti destinati alla vendita a terzi, quelli destinati al consumo interno della famiglia mezzadrile, nonché quelli reimpiegati in un nuovo ciclo produttivo.
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FATTI DI CAUSA 1. La Immobiliare D.D.G. s.r.l. (di seguito anche solo DDG) convenne in giudizio la Nuova Edilizia s.r.l. perché ne fosse accertata e dichiarata la responsabilità per i danni da essa subiti in ragione di plurime condotte illecite poste in essere dalla società convenuta in suo pregiudizio e segnatamente: per avere illegittimamente chiesto e ottenuto dal Tribunale di Velletri un decreto ingiuntivo (n. 43/12) immediatamente esecutivo per l'importo di euro 350.000,00, omettendo di menzionare la pendenza di un'altra identica azione di cognizione ordinaria; per avere, quindi, proceduto alla trascrizione del pignoramento immobiliare e non avere acconsentito alla sua …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/05/2001, n. 6384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6384 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2001 |
Testo completo
I D A , A S te S N 0 O IA 1 L A L T . L , T O ITA A B R n S I A E ICA ' D P L o S L L A I E B T rc B N D S U G I O P 3 O S P E 3 N M M A e 5 E I D - S 8 A E P I , 6 3 84 /0 1 D 1 A O 1 E R O T T E T S N T G I E I G G S R E I E E R L D A CORTE SUIREMALI CASSAZIONE O A Oggetto L L Contratt' E D SEZIONE TERZA CIVILE agron' Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 8224/98 - Presidente Dott. Angelo GIULIANO Cron. 14239 Dott. Francesco SABATINI Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE Rel. Consigliere - Rep. Dott. Francesco TRIFONE Consigliere Ud. 13/12/00 Dott. NT SEGRETO Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'RO IO, AL AR, elettivamente presso lodomiciliati in ROMA VIA LIVIO ANDRONICO 24, studio dell'avvocato EMILIO ROMAGNOLI, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato IU FAILLACE, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
LL IO in proprio e n.q. erede di BA LE e BB OM а sua volta erede di UR BB, LL LO in proprio e n.q. erede di BA LE e BB OM a sua volta erede di 2000 2052 UR BB, LL AU in proprio e n.q. erede 1 di BA LE e BB OM a sua volta erede LL CA ein proprio n.q. di UR BB, i erede di BA LE e BB OM a sua volta erede di UR BB, LL CE in proprio e n.q. erede di BA LE e BB OM a sua volta erede di UR BB, LL AN in proprio e n.q. erede di BA LE e BB OM a sua volta erede di UR BB, LL TO in proprio e n.q. erede di BA LE e BB OM a sua volta erede di UR BB, BB ER n.q. erede di BB OM a sua volta erede di UR BB, GA AR GI n.q. erede di BB OM а sua volta erede di UR BB, M BB LO n.q. erede di BB OM a sua volta erede di UR BB, BB AR n.q. erede di OM a sua volta erede di UR BB, BB IU in proprio e n.q. erede di BB SS OM a sua volta erede di UR BB, SS CA, SS NA AR in proprio e n.q. erede di BB OM a sua volta erede di UR BB, SS AU in proprio e n.q. erede di BB OM a sua volta erede di UR BB, BB ER, BB LO, BB GI, BB AR, GA DO in proprio e n.q. erede di BB OM a IA GA in sua volta erede di UR BB, 2 proprio e n.q. erede di BB OM a sua volta erede di UR BB, GA GI in proprio e n.q. erede di BB OM а sua volta erede di UR BB, HI NO n.q. erede di PP BA a sua volta erede di RO RO, ZA CL VO quale erede di RO IS a sua volta erede di RO RO;
- intimati avverso la sentenza n. 1288/97 della Corte d'Appello di BOLOGNA, emessa il 02/10/97 e depositata il 16/12/97 (R.G. 160/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/00 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito l'Avvocato Emilio ROMAGNOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO RO RO, affittuario conduttore non coltivato- re diretto del fondo denominato "Rimesse" in agro di Monte San Pietro, nonché i comproprietari dello stesso fondo BA ES, AN, LO, UR, RL, Bi- ce, RO, VI, NT e LE e BB OM e UR, premesso che il fondo era stato nel 3 1959 concesso dal RO a mezzadria a D'OS Carmine e che la famiglia colonica era attualmente capeggiata dal figlio del predetto mezzadro D'OS NT, settembre 1987 con ricorso dell'11 convennero quest'ultimo dinanzi alla Sezione specializzata agraria del Tribunale di Bologna, assumendo che si era reso re- sponsabile di gravi violazioni degli obblighi contrat- tuali e inoltre, in assenza dei requisiti di legge, aveva comunicato ad alcuni dei comproprietari di voler convertire la mezzadria in affitto, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 203 del 1982. I ricorrenti chiesero pertanto la risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore, col conseguente rilascio del fondo, op- ponendosi alla conversione in mezzadria. Si costituirono in giudizio il D'OS e la mo- glie NO MA, negando di essere inadempienti ed accusando invece il RO di aver violato sistemati- camente, dal 1976, gli obblighi di legge in relazione alla condirezione dell'impresa agraria, al conferimento delle scorte e alla partecipazione alle spese di colti- vazione. Quanto all'opposizione dei ricorrenti alla conversione, in ordine alla quale riconoscevano la le- gittimazione soltanto del RO, deducevano l'esistenza di tutti i presupposti oggettivi e soggettivi per la conversione stessa. Esperita una consulenza tecnica d'ufficio, l'adita Sezione, con sentenza del 2 luglio 1990, rigettò la do- : manda di risoluzione escludendo l'inadempimento da par- te del mezzadro;
dichiarò non convertito in affitto il J contratto di mezzadria per la mancanza del requisito stabilito nell'art. 31 della legge n. 203 del 1982, in quanto il fondo non costituiva un'unità produttiva ido- nea a consentire la formazione di un'impresa agricola valida tecnicamente ed economicamente;
stabilì quindi che la mezzadria cessava il 10 novembre 1993, per cui condannò i resistenti a rilasciare il fondo per tale data. La sentenza fu appellata dal D'OS e dalla B NO;
gli appellati si costituirono tutti, ad ec- cezione del RO, e proposero appello incidentale. La Sezione specializzata agraria della Corte d'Appello di Bologna, con sentenza del 23 marzo 1991, rigettò il gravame principale e dichiarò inammissibile quello incidentale. In particolare la Corte riconobbe la legittimazione passiva dei proprietari ad opporsi alla conversione della mezzadria, confermando la man- canza di prove in ordine al requisito di cui all'art. 31 della legge n. 203 del 1982. Per la cassazione di tale sentenza proposero ricor- il D'OS e la NO, formulando due moti- SO 5 vi. Le altre parti (tutti i BA, i due BB e, l'erede RO IS) per RO RO, deceduto, non svolsero attività difensiva. Questa Corte Suprema, con sentenza n. 1863 del 21 febbraio 1995, accoglieva il primo motivo, riconoscendo al solo concedente RO, anche se non proprietario del fondo concesso a mezzadria, la legittimazione ad agire e a contraddire rispetto alle azioni proposte nella causa;
accoglieva altresì il secondo motivo, ritenendo gravemente carente la motivazione con cui il giudice di secondo grado aveva negato la conversione della mezza- dria in affitto per la mancata prova del requisito di cui all'art. 31 della legge n. 203 del 1982. M Cassava pertanto la sentenza impugnata e rinviava, anche per le spese, alla Sezione specializzata agraria della Corte d'Appello di Bologna. In seguito alla riassunzione ad opera del D'OS e della NO si costituivano nel giu- dizio di rinvio BA LO, UR, RL, IC, RO, VI e NT;
SS PP, Car- lo, AN MA e UR;
BB LA, LO, Giovan- na e MA;
LL HE, IA e OV. Veniva quindi integrato il contraddittorio nei con- fronti di CH NO, erede di OT Giuseppi- na, altra erede di RO RO, che però restava con- tumace, al pari di NI CL IV, citato quale erede di RO IS. Con sentenza del 16 dicembre 1997 il giudice di rinvio ha rigettato l'appello del D'OS e della NO. Per la cassazione di tale sentenza ricorrono questi ultimi, formulando un'unica, complessa censura, e noti- ficando il ricorso a BA NT, LO, UR, RL, IC, RO, VI;
SS PP, RL, AN MA e UR;
BB LA, LO, Gio- vanna e MA;
LL HE, IA e OV;
NI CL IV;
CH NO. Con ordinanza del 24 maggio 2000 questa Corte, ri- levato che il ricorso non era stato notificato a due parti necessarie, ossia a BA LE e a BB UR (già parti del primo giudizio di Cassazione), ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei con- fronti delle stesse. All'adempimento hanno provveduto in termini i ri- correnti, notificando l'atto integrativo a BA LO, RO, VI, NT, RL, IC e UR;
BB LA, LO, MA e OV;
LL MA OV, HE e IA;
SS PP, AN MA e UR;
i BA quali eredi di LE e tutti quali eredi di BB OM, unico erede di 7 BB UR. Nessuna delle parti intimate ha svolto attività di- fensiva. r I ricorrenti hanno depositato una memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Occorre premettere che, dalla documentazione rinve- nibile nel fascicolo del giudizio di rinvio e dall'integrazione del contraddittorio eseguita in que- sta sede, risultano deceduti nelle more: 1) BA ES (o MA ES), lasciando eredi BA Bi- ce, SS AN MA e LL MA OV (o Gio- vanna); 2) BA AN (0 AN MA), lasciando т eredi i figli LL HE, IA e MA Giovan- na (o OV); 3) BA LE, lasciando eredi BA LO, RO, VI, NT, RL, IC e UR;
4) BB UR, lasciando erede BB OM;
5) BB OM, lasciando eredi i predetti BA (già indicati come eredi di BA Mile- na); BB LA, OV, LO e MA;
i tre LL già indicati come eredi di BA AN (o AN MA); SS AN MA, già indicata come erede di BA ES (o MA ES), PP e UR. E' deceduta anche RO IS, lasciando erede il figlio NI CL IV. A prescindere da quanto rilevato da queste Corte a 8 proposito della legittimazione dei comproprietari del fondo non concedenti, esiste dunque piena continuità tra i soggetti partecipanti al primo giudizio di Cassa- zione, quelli presenti nel giudizio di rinvio e quelli partecipanti alla presente nuova fase di legittimità. Mi Non risulta invece legittimato nel al giudizio di rin- vio, né al presente SS RL. Altrettanto dicasi di CH NO, evocato nel giudizio di rinvio e nel presente quale erede di una seconda erede di RO Rug- gero, OT PP, essendosi il contradditto- rio consolidato, in seguito al primo giudizio di Cassa- zione, nei confronti della sola RO IS, e quindi unicamente del suo erede NI CL IV. La sentenza di cassazione ha invero l'effetto di rendere immodificabile, nel prosieguo, la determinazio- ne dei soggetti del rapporto processuale, dovendosi presumere, in mancanza di diversa esplicita statuizio- ne, che il contraddittorio sia stato dal giudice di le- gittimità ritenuto integro (Cass. 21 aprile 1994 n. 3795 e 15 aprile 1987 n. 3722); con la conseguenza che, sempre e in ogni caso, al giudizio di rinvio e al suc- cessivo di legittimità possono e devono partecipare, in veste di litisconsorti necessari, soltanto coloro che furono parti del (primo) giudizio di cassazione. Con l'unico motivo i ricorrenti denunciano la vio- 9 lazione degli artt. 384, 394, 112, 61 e 196 c.p.c. e 31 della legge 3 maggio 1982 203n. (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.). Lamentano che la Corte di rinvio si è "discostata in misura sensibilissima" dal dettato della sentenza di annullamento, e, dopo aver ricordato che il mezzadro ha notevolmente migliorato il fondo, munendolo di una ot- timale dotazione di macchine e bestiame, deducono, in relazione all'asserita divergenza della sentenza impu- gnata dal compito assegnatole dalla Cassazione, più precisamente quanto segue. A) Il mezzadro, dopo che il concedente, oppostosi ad ogni piano di sviluppo, ebbe svuotato, nel 1977, le stalle, fu costretto, nel 1978, a ricostruire il patri- monio zootecnico e a dotarsi di attrezzature, anche col ricorso al credito agrario;
e ciò è tanto vero che tut- ti i consulenti, di parte e d'ufficio, hanno descritto B il bestiame bovino esistente nel 1989, molti anni dopo la conversione della mezzadria in affitto. E' sfuggito alla Corte che i consulenti del mezza- dro hanno compiuto, con la relazione del 1990, l'unica ricostruzione possibile non di un'ipotetica produzione annuale media in base a un ipotetico piano di sviluppo, ma della minore redditività della struttura aziendale della all'epoca conversione della mezzadria in affitto. Spie- 10 gano poi i ricorrenti perché i consulenti di parte si attennero, nella prima relazione, a un criterio re- strittivo nella determinazione della produzione;
mentre solo nella relazione del 1990 si è veramente tenuto conto delle condizioni del fondo quali erano a seguito dell'ostruzionismo del concedente e dell'attività del mezzadro, "il quale aveva migliorato il terreno e rico- struito il capitale di scorta vivo o morto riportando l'azienda a di un livello di produzione quanto meno normale". E ravvisano "una carenza nella motivazione della sentenza impugnata od una sua illogicità" nell'avere la Corte svalutato perfino al circostanza che lo stesso consulente del concedente abbia indicato una produzione ben superiore a quella determinata dal consulente d'ufficio e da quello del mezzadro. B) La sentenza impugnata riconosce che l'indagine demandata al consulente d'ufficio non riguarda la de- terminazione del valore della produzione annua media del fondo al tempo della conversione (1982), ma i red- diti dell'ultimo quinquennio, in relazione alla domanda risarcitoria intentata contro il mezzadro col ricorso introduttivo;
ma ciò ritiene irrilevante, perché i prezzi dei prodotti considerati dall'ausiliare non dif- feriscono sensibilmente da quelli indicati dai consu- lenti di parte. E' questa un'evidente sottovalutazione 11 dell'obbligo di motivazione espressamente posto dalla sentenza rescindente;
ma soprattutto, a giudizio dei ricorrenti, la Corte non trae, dalla incongruità del quesito, la logica conseguenza di accogliere l'istanza del mezzadro di una nuova consulenza. Proprio questa Corte Suprema aveva rilevato, nella relazione di consulenza, il difetto di non aver tenuto conto, nella determinazione della produzione lorda ven- dibile, della produzione lorda vendibile della produ- zione destinata al consumo della famiglia mezzadrile e al reimpiego;
e addirittura la Corte di rinvio ha ten- tato di sostenere che i dati esposti dal consulente tecnico d'ufficio si riferirebbero all'intero prodotto. Erra la Corte quando afferma che secondo la stessa re- lazione del consulente del mezzadro del 1989 il valore della produzione lorda del podere sarebbe stato di lire 11.595.000, da cui si sarebbe dovuto detrarre il 25% per spese, come lo stesso consulente ribadisce nella successiva perizia del 1990. Infatti la relazione del 1989 non parla di produzione lorda ma di redditi lordi, cosa ben diversa, e la perizia del 1990 determina la produzione lorda vendibile in lire 21.250.000, da cui detrarre il 25% per arrivare alla produzione netta ven- dibile. Insomma, in mancanza di una perizia non si può determinare il valore della produzione annuale media, 12 ai sensi dell'art. 31, 2° comma 1. cit., ai fini del giudizio di prevalenza o minusvalenza rispetto alla re- tribuzione annua del salariato fisso. C) Non è vero che nessuna critica motivata e detta- gliata sia stata mossa alla relazione del consulente d'ufficio, perché da tutti gli scritti difensivi del mezzadro risulta il contrario. La sentenza impugnata, altresì, tiene fermo, come termine di riferimento, l'importo di lire 11.543.126 quale retribuzione tabel- lare, ma tuttavia tale importo, come chiarito dalle di- fese del mezzadro, si riferisce al salario lordo dell'operaio specializzato, mentre quello del salariato ь л fisso comune è inferiore almeno del 20%, ed era comun- que meglio accertabile con una consulenza tecnica. Pertanto la Corte di rinvio non si è adeguata al disposto della sentenza rescindente né in ordine alla determinazione della produzione lorda annuale media del fondo rustico né alla retribuzione annuale di un sala- riato agricolo comune, pervenendo a un giudizio censu- gli elementi della rabile con riguardo a entrambi "unità produttiva idonea". D) La Corte di Appello sostiene, in aperto contra- sto con la sentenza della Cassazione, che da un inciso della consulenza tecnica d'ufficio debba trarsi la con- clusione che la produzione sia stata stimata "nella sua 13 globalità, non essendo concepibile che la produzione media sia influenzata dal maggior о minor consumo di prodotti agricoli da parte della famiglia mezzadrile. Senonchè la relazione dell'ausiliare ha determinato la produzione lorda vendibile e non la produzione annuale media di cui all'art. 31 2° comma;
e la Corte incorre in equivoco sulla nozione di produzione lorda vendibi- le, che comprende i prodotti destinati alla vendita e al più quelli destinati al consumo, ma certo non quelli destinati al reimpiego nella produzione. Irrilevante, secondo i ricorrenti, è il richiamo della sentenza impugnata all'art. 2154 c.C., e del pari non condivisibili le valutazioni della Corte d'appello 红 a proposito della produzione del latte, a suo dire as- sente, fondate su una erronea interpretazione di un passo della relazione del consulente del mezzadro, dove però non viene attribuita al concedente la reale inten- zione di trasformare l'indirizzo produttivo delle stal- le dalla carne al latte, bensì solo una dichiarazione in tal senso;
mentre, di fatto, fu il mezzadro che provvide a ricostruire l'allevamento con l'acquisto di nove manze proprio in previsione di una produzione di lette significativa. La Corte incorre in errore anche in tema di carico bovino, perché considera irreale quello di venti unità. 14 Seguono, da E) a L), varie considerazioni sulla su- perficie utile per il pascolo, sulla quantità di be- stiame compatibile, sulla conformità all'ordinamento aziendale della produzione di latte, sulla quantità dei capi collocabili sul mercato, sulle dimensioni dell'allevamento, sulla necessità di aumentare il dato relativo alla produzione di carne, se si dovesse esclu- dere la produzione del latte;
le quali tutte si conclu- dono con la riaffermazione della necessità di una nuova indagine tecnica, la sola che avrebbe consentito l'adeguamento ai compiti demandati dalla sentenza re- scindente. Il ricorso è destituito di fondamento. Occorre premettere che la sentenza di annullamento rilevò come la Corte d'appello avesse accettato acriti- camente le conclusioni del consulente d'ufficio, con una motivazione 'sommaria e in parte apodittica", che impediva di conoscere quale fosse, al momento della do- manda di conversione, la retribuzione del salariato, onde stabilire se il prodotto del fondo fosse о meno pari alla stessa;
e altresì di conoscere come la Corte di merito fosse giunta alla conclusione che il prodotto era certamente inferiore alla retribuzione, anche per- chè, nella motivazione, mancava ogni accenno ai patti sindacali vigenti nella zona all'epoca della richiesta 15 di conversione. Ad avviso di questo Supremo Collegio era poi "gravemente carente" la sentenza impugnata nella parte in cui, sempre adeguandosi alle conclusioni dell'ausiliare in tema di reddito netto, aveva determi- nato questo reddito in relazione alla produzione lorda vendibile del podere, senza tener conto della produzio- ne destinata al consumo della famiglia mezzadrile e di quella destinata al reimpiego, dal momento che l'art. 31 della legge n. 203 del 1982 fa riferimento alla pro- duzione lorda totale del fondo, e quindi non soltanto a quella vendibile, ma anche a quella da consumarsi dalla famiglia mezzadrile e da reimpiegarsi nel ciclo produt- tivo. Onde l'insufficienza e, in parte, la mancanza di motivazione in relazione a punti decisivi della
contro
- versia, quale quello dell'accertamento dei requisiti di cui al cit. art. 31; non valendo ad esonerare dall'obbligo di motivazione l'adesione alla consulenza tecnica, dovendo la motivazione tener conto delle cri- tiche o comunque delle diverse allegazioni difensive di parte, quando siano, come nella specie, particolareg- giate e specifiche. Orbene, un'attenta lettura della sentenza impugnata vale a convincere che, contrariamente a quanto opinano 16 i ricorrenti, il giudice di rinvio ha dato congrua ed esauriente risposta al "dictum" di questa Corte Supre- ma, colmando le lacune argomentative a suo tempo ri- scontrate e pervenendo a una decisione che, per la sua logica coerenza e la sua esattezza giuridica, non pre- sta il fianco a censure. La Corte di rinvio, premesso che la Cassazione ha da un lato sottolineato l'esigenza della determinazione della retribuzione effettiva del salariato fisso, dall'altro ha censurato la mancata considerazione, ac- canto alla produzione vendibile, di quella destinata al consumo della famiglia mezzadrile e di quella da reim- piegare nel ciclo produttivo, osserva che, secondo un principio già affermato nella precedente sentenza di appello e non censurato dalla Cassazione, in mancanza di un piano di sviluppo aziendale presentato dalla par- te interessata e riconosciuto idoneo dall'Ispettorato ad assicurare il livello produttivo previsto dal 2° comma dell'art. 31, si deve necessariamente avere ri- guardo al valore della produzione conseguente all'assetto aziendale esistente al momento della ri- chiesta conversione. La Corte dà quindi atto che l'indagine demandata al consulente tecnico d'ufficio non riguardava la determi- nazione del valore della produzione annuale media del 17 fondo al tempo della domanda di conversione (1982), ma bensì la determinazione dei redditi prodotti dal fondo nell'ultimo quinquennio (dal 1983/84 al 1987/88), in ragione della domanda di risoluzione e danni proposta contro il mezzadro col ricorso introduttivo. Ciò spiega da un lato perché il consulente di parte attrice abbia indicato un valore della produzione media più elevato di quello riscontrato dal consulente d'ufficio (essendo quel valore parametro per la liqui- dazione del danno), dall'altro non impedisce di tener conto di quelle stime, specie laddove si verifichi col- limanza con quelle prospettate dalle parti. E nella specie tra i prezzi di mercato indicati dal consulente tecnico d'ufficio e quelli dei consulenti tecnici di parte si nota una lieve differenza, dovuta probabilmen- hei te all'adozione, da parte secondi, di prezzi riferibili al momento della stima;
differenza che tuttavia è priva di rilievo. Infatti la produzione lorda del podere, secondo l'ing. LA, valeva lire 11.595.000, da cui vanno de- tratti i costi, ad eccezione di quelli di manodopera, pari al 25%; analogamente la stima del perito Rimondi indica un prodotto annuo netto di lire 10.321.000. Tali importi, sebbene verosimilmente espressi in moneta del 1989 e non del 1982, sono comunque largamente inferiori 18 alla retribuzione media annua del salariato fisso comu- ne occupato in agricoltura in vigore dal 1° novembre 1982 (lire 11.543.126, secondo il consulente degli ap- pellanti). A questo punto la Corte giustifica il mancato ri- corso а una nuova indagine tecnica con vari argomenti: 1) nessuna critica motivata e dettagliata è stata mossa alle stime della produzione fatte dal consulente d'ufficio, e non è pensabile, né è sostenuto da alcuno, che il valore della produzione delle annate 1981/82 e 1982/83 sia stato, in termini nominali, superiore a quello riscontrato dall'ausiliare per gli anni dal 1983 al 1988; 2) secondo il consulente di parte appellante il valore suddetto non era superiore a lire 8.696.250 - 25%), e secondo il consulente di parte (11.595.000 appellata esso era pari a lire 10.321.000, ma tale sti- ma "è affetta da palese gonfiatura"; 3) la retribuzione del salariato fisso è stata indicata insospettabilmente in un importo nettamente superiore (11.543.126) dall'ing. LA, sulla base delle tabelle salariali pubblicate dalla Federazione provinciale dei coltivato- ri diretti di Bologna prodotte dagli stessi appellanti. La conclusione è pertanto "che il fondo Rimesse all'epoca non costituiva, ai sensi di legge, unità pro- duttiva idonea a consentire la conversione in affitto 19 del contratto di mezzadria". In ossequio al vincolante principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione -prosegue la sen- tenza impugnata- il valore della produzione va determi- nato tenendo conto della produzione lorda totale del fondo, in essa quella destinata compresa al consumo della famiglia mezzadrile e quella destinata al reim- piego nel ciclo produttivo. Orbene, le stime dianzi richiamate non riguardano il ricavato della vendita dei prodotti, ma, come appare chiaro dal passo della relazione del consulente tecnico d'ufficio dove è precisato che la stima è riferita a una produzione media, "la produzione è stata stimata nella sua globalità, non cheessendo concepibile la produzione media sia influenzata dal maggior minorо consumo di prodotti agricoli da parte dei componenti della famiglia del mezzadro". D'altro canto l'espressione “produzione lorda vendibile" non equivale a “produzione venduta", ma va intesa nel quadro della disciplina della ripartizione dei prodotti caratteri- stica del rapporto di mezzadria, che prevede la vendita dei prodotti non divisi in natura;
tale espressione esprime il totale dei prodotti divisi e di quelli ven- duti, accomunati dal denominatore della vendibilità. Ed ancora, dopo aver rilevato come l'art. 2154 c.c. 2 020 stia a confermare che al mezzadro non spetti in prede- che duzione ciò non serve al mantenimento della sua fami- glia, la Corte soggiunge che, avendo l'ausiliare opera- to la stima in funzione dell'eventuale danno arrecato dall'inadempienza del mezzadro, "è insostenibile la supposizione che abbia indicato la produzione al netto di quote trattenute dal mezzadro o rempiegate nel ciclo produttivo". Ciò è confermato proprio dalla seconda valutazione dell'ing. LA (missiva del 9 ottobre 1990), che, in relazione al problema attualmente trattato, dà una pro- duzione totale lorda di lire 21.250.000 e netta di lire 16.000.000; con una differenza assai notevole dovuta all'ipotizzato numero di bovini (superiore a quello ri- coverabile nello stabile dell'azienda) e all'indicazione di una produzione lattifera per ben lire 8.450.000, del tutto assente dalla reale produzio- ne aziendale, vocata all'allevamento del bestiame da carne e non di quello da latte, che, pare, proprio il Voluto concedente avrebbe dovuto instaurare. Il valore reale complessivo della produzione è dun- que, al netto, di lire 9.600.000 (21.250.000 - 8.450.000 25%), chiaramente al di sotto di quello ri- chiesto per sostenere la convertibilità del rapporto. La valutazione del 1990 è altresì criticabile, ad 21 avviso della sentenza impugnata, perché determina il carico bovino in 20 capi, supponendo una superficie di Ha 17,6, senza considerare che la superficie utile alla coltivazione era stata già indicata in 12 ettari, men- d'ufficio, misurando tre il consulente tecnico del podere con incontestata diligenza, l'estensione l'ha riscontrata di poco più di dieci ettari, al netto delle aree improduttive. La differenza tra la retribuzione annua di lire 11.543.126 e il valore della produzione totale depurata delle spese, calcolato attendibilmente dal consulente tecnico d'ufficio in lire 7.516.580 per l'anno 1983/84, e quindi presumibilmente inferiore per l'annata 1981/82 nella quale venne richiesta la conversione del rappor- to, è talmente elevata -conclude la Corte di rinvio- che neppure ipotizzando che la produzione fosse stata si po-stimata per difetto e con criteri restrittivi trebbe giungere a colmarla;
la qual cosa dimostra anco- ra una volta che "non vi è motivo per disporre consu- lenza tecnica".. Così riassunta la motivazione della sentenza impu- gnata, si osserva che due punti essenziali avrebbe do- vuto la Corte di merito riesaminare, al fine di accer- tare, secondo la previsione dell'art. 31 della legge n. 203 del 1982, se il fondo mezzadrile costituisse "una 222 4 per condizioni unità produttiva idonea a consentire, obiettive di redditività o produttività, la formazione di un'impresa agricola valida sotto il profilo tecnico ed economico (...), capace di assicurare, alla data della conversione, una produzione annuale media, dedotte le spese di coltivazione, escluse quelle di manodopera, pari almeno alla retribuzione annuale di un salariato fisso comune occupato in agricoltura, quale risulta dai patti sindacali vigenti nella zona": 1) la produzione annuale media del fondo alla data della conversione, tenendo presente che la produzione suddetta è quella ente lorda totale, comprende cioè anche la parte di prodotto destinata al consumo della famiglia mezzadrile e al re- impiego nel ciclo produttivo;
2) la retribuzione annua- le, alla stessa data, di un salariato fisso comune OC- cupato in agricoltura, in base ai patti sindacali vi- zona;
per poi istituire genti nella un paragone tra questi due termini e ammettere la conversione se il primo fosse stato superiore o almeno pari al secondo, negarla nel caso contrario. Orbene, sul primo punto, la Corte, opportunamente confrontando i diversi dati emergenti dal processo (lire 11.595.000 lorde e 8.696.250 nette, per il consu- lente di parte appellante;
lire 10.321.000 nette, se- condo il consulente di parte appellata;
lire 7.516.580, 23 al netto delle spese, per l'anno 1983/84, secondo il consulente tecnico di ufficio, valore questo giudicato presumibilmente maggiore, almeno nominalmente, di quel- lo dell'annata 1981/82), ha messo in evidenza come tut- ti siano sensibilmente inferiori alla retribuzione an- nuale media del salariato fisso comune occupato in agricoltura, nell'importo sopra determinato;
e altresì, dopo aver osservato che "le stime cui ci si è poco so- pra richiamati non riguardano il ricavato della vendita dei prodotti", ha ampiamente spiegato le ragioni per (e specialmente quella del consulente tecnicocui esse d'ufficio) non possono non essere totali, ossia com- А prensive della quota destinata al consumo della fami- glia mezzadrile e al reimpiego nella produzione;
infine evidenziando, con gran copia di argomentazioni, come la successiva stima LA, anch'essa totale, del 1990 (lire 21.250.000 lorde e 16.000.000 nette), pecchi per eccesso, dovendo detrarsi un'inesistente produzione lattifera di lire 8.450.000, e risulti perciò anch'essa, al netto dei costi, inferiore alla più volte ricordata retribuzione. Ciò senza dire dell'inevitabile ridimensionamento della stessa produzione di carne, derivante dal ridi- mensionamento dei capi bovini compatibili con le strut- ture ricettive e con l'estensione del fondo. 24 In contrasto con questo convincimento del giudice di rinvio, adeguatamente motivato su tutti gli aspetti rilevanti ed esente da vizi logici e da errori giuridi- ci, avendo la Corte, tra l'altro, dimostrato di poter fondare la decisione sul materiale probatorio acquisito e di poter fare a meno, in particolare, di una nuova consulenza tecnica, i ricorrenti svolgono una serie di contrapposte considerazioni di merito, volte a invali- dare, sul piano della credibilità, il ragionamento del- la sentenza impugnata, offrendo una propria interpreta- zione delle indagini tecniche e, in genere, delle prove raccolte (esemplari i passi del ricorso in cui si sfor- zano di sostenere l'esistenza di un allevamento di bo- vini da latte e di dilatare la produzione di carne, al- lo scopo di far lievitare al di là della retribuzione del salariato la produzione del fondo mezzadrile); e in definitiva così introducendo, nel giudizio di legitti- istanza di riesame del merito mità, un'inammissibile della causa. Sul secondo punto, la Corte di rinvio ricava la re- tribuzione media annua del "salariato fisso comune oc- cupato in agricoltura", alla data del 1° novembre 1982, dalla relazione del consulente degli appellanti ing. LA, come calcolata, per l'appunto, sulla base delle tabelle sindacali pubblicate dalla Federazione provin- 25 ciale dei coltivatori diretti di Bologna prodotte dagli stessi appellanti, da presumere rispondenti ai patti sindacali vigenti nella zona (pag. 14 e 15 della sen- tenza). Al riguardo i ricorrenti (pag. 12 e 13 del ricor- so), pur ammettendo che nella lettera perizia LA del 1990 è riportata quella retribuzione, replicano che la Corte di rinvio sarebbe stata "tratta in inganno", in quanto l'importo sarebbe riferito all'operaio agricolo specializzato, onde, per essere rapportato al salariato fisso comune, dovrebbe essere ridotto almeno del venti per cento. Rileva il Collegio l'insufficiente specificità, se non la genericità, di una simile censura. Essa infatti non spiega se sia incorso nel preteso errore il consu- lente del mezzadro, indicando come retribuzione del sa- lariato fisso comune quella che in realtà era la retri- buzione dell'operaio agricolo specializzato;
ovvero se, avendo detto consulente esattamente riferito la retri- buzione all'operaio agricolo specializzato, abbia erra- to la Corte ad attribuirla invece al salariato fisso FF comune. La censura tuttavia, comunque la si debba interpre- tare, non può trovare ingresso. Nel primo caso, infatti, si risolverebbe in 26 un' apodittica critica di fatto, ossia nell'allegazione di un importo diverso da quello motivatamente recepito dalla Corte. Nel secondo caso, denuncerebbe non un vi- zio di motivazione, ma una svista materiale, un'erronea percezione del testo della lettera perizia, concretan- te, semmai, un errore di fatto deducibile non col ri- corso per cassazione ma bensì col rimedio della revoca- zione (art. 395 n. 4 c.p.c.). S'impone in conclusione il rigetto del ricorso, senza nessun provvedimento sulle delspese presente giudizio, attesa la già rilevata assenza di difese del- le controparti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso a Roma, addì 13 dicembre 2000. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Аре Aque aikan Привеtraly IL CANCELLIERE C1 I 3 0 A 3 1 D Giovanni Giambattista S Tampanis , 5 . S T A O . Depositata in Cancelleria R L T , L N A ' A O L S FF 3 B L E 7 I E P - 8 MAG. 2001 D S D 8 Oggi, lì I - I A 1 N S T 1 G N S IL CANCELLIERE E O O E S P A Giovanni Giambattista I G M M D A I E G E R E P , A O L U E T O D S T T R R E I A T O T E N R S L I C I N L G D E E E S D O R E 27