Cass. civ., sez. III, sentenza 08/05/2001, n. 6384
CASS
Sentenza 8 maggio 2001

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Nel giudizio di rinvio dalla Corte di cassazione non può essere eccepita o rilevata di ufficio la non integrità del contraddittorio a causa di una esigenza originaria di litisconsorzio (art. 102 cod. proc. civ.) quando tale questione non sia stata dedotta con il ricorso per cassazione e rilevata dal giudice di legittimità, perché la sentenza emessa in tale sede ha l'effetto di rendere immodificabile, nel prosieguo, la determinazione dei soggetti del rapporto processuale, dovendosi presumere - in mancanza di diversa esplicita statuizione - che il contraddittorio sia stato ritenuto integro dal giudice di legittimità, con la conseguenza che, nel giudizio di rinvio e nel successivo di legittimità possono e devono partecipare, in veste di litisconsorti necessari, soltanto coloro che furono parti nel primo giudizio innanzi alla Corte di cassazione.

Ai fini della conversione della mezzadria in affitto a coltivatore diretto, l'art. 31 della legge 3 maggio 1982 n. 203 richiede che il fondo costituisca una unità produttiva idonea a consentire la formazione di una impresa agricola valida sotto il profilo tecnico ed economico con riferimento alla produzione annuale media, detratte le spese di coltivazione ed escluse quelle di manodopera, senza alcuna distinzione fra le possibili produzioni e le relative utilizzazioni, per cui assume rilievo la produzione lorda totale, comprendente i prodotti destinati alla vendita a terzi, quelli destinati al consumo interno della famiglia mezzadrile, nonché quelli reimpiegati in un nuovo ciclo produttivo.

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    FATTI DI CAUSA 1. La Immobiliare D.D.G. s.r.l. (di seguito anche solo DDG) convenne in giudizio la Nuova Edilizia s.r.l. perché ne fosse accertata e dichiarata la responsabilità per i danni da essa subiti in ragione di plurime condotte illecite poste in essere dalla società convenuta in suo pregiudizio e segnatamente: per avere illegittimamente chiesto e ottenuto dal Tribunale di Velletri un decreto ingiuntivo (n. 43/12) immediatamente esecutivo per l'importo di euro 350.000,00, omettendo di menzionare la pendenza di un'altra identica azione di cognizione ordinaria; per avere, quindi, proceduto alla trascrizione del pignoramento immobiliare e non avere acconsentito alla sua …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 08/05/2001, n. 6384
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6384
Data del deposito : 8 maggio 2001

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