Sentenza 17 settembre 2008
Massime • 1
L'inottemperanza del conducente di un veicolo all'invito a fermarsi da parte di un ufficiale di polizia municipale integra l'illecito amministrativo previsto dall'art. 192, comma primo, cod. strad., e non il reato di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità previsto dall'art. 650 cod. pen., stante l'operatività del principio di specialità di cui all'art. 9 L. 24 novembre 1981 n. 689 (modifiche al sistema penale), applicabile quando il medesimo fatto sia punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa.
Commentari • 3
- 1. Art. 192. Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti.https://www.studiocataldi.it/
- 2. Inosservanza obbligo di fermarsi non è reato (Cass. 42951/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 ottobre 2016
- 3. Ne bis in idem e CEDUhttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
1. La decisione della Corte EDU. - 2. Le ragioni della condanna ed i criteri interpretativi da utilizzare per stabilire il carattere penale delle norme di diritto interno: a) I criteri riferibili alla giurisprudenza della Corte EDU; b) I criteri riferibili alla giurisprudenza della Corte di giustizia europea; c) Spunti problematici nel confronto tra CEDU e CGUE. ? 3. I motivi accolti dalla Corte Europea dei diritti dell?uomo nella sentenza Grande Stevens e altri c. Italia. - 3.1. Il caso sottoposto alla Corte EDU. - 3.2. Il primo motivo di ricorso accolto: la violazione dell?art. 6 § 1 CEDU. - 3.3. Il secondo motivo di ricorso accolto: la violazione dell?art. 4 del Protocollo n.7. ? …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/09/2008, n. 36736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36736 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2008 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
36 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
367 36 /08 PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 17/09/2008
SENTENZA
N. 115 /08
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. MOCALI PIERO
REGISTRO GENERALE 1.Dott.SILVESTRI GIOVANNI CONSIGLIERE
N. 017358/2008 2. Dott. VECCHIO MASSIMO
3. Dott. ROMBOLA' MARCELLO "I
4. Dott. PIRACCINI PAOLA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 06/03/1983 1) BE FRANCESCO
avverso ORDINANZA del 02/03/2008
CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
SILVESTRI GIOVANNI
Udito, per la parté civile, 1'Avv.
Udit difensor Avv.
∙G. Febbraio del ricorso;
Svolgimento del processo
Con sentenza del 23.5.2007, il Tribunale di Trapani condannava NA NC alla pena di 50 euro di ammenda perché ritenuto responsabile del reato previsto dall'art. 650
c.p. per non avere osservato l'ordine di fermarsi intimatogli, per ragioni di giustizia e di ordine pubblico, da agenti della squadra volante della Questura di Trapani nel corso di indagini relative all'esecuzione di un furto aggravato commesso poco prima in territorio di
Erice.
Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per erronea applicazione della legge penale, sull'assunto che il fatto non integrava il reato previsto dall'art. 650 c.p., ma l'illecito amministrativo di cui all'art. 192, comma 1, del codice della strada.
Motivi della decisione
Nella giurisprudenza di questa Corte è stato chiarito che l'inosservanza dell'obbligo di fermarsi all'invito degli agenti in servizio di polizia stradale - costruita come reato dall'art. 650 cod. pen. e come violazione amministrativa dall'art. 192, comma primo, cod. strad. - risultano del tutto identici sia il fine perseguito, cioe' la prevenzione e l'accertamento di reati e infrazioni in materia di circolazione stradale, sia le rispettive condotte: ne consegue che,
vertendosi nell'ipotesi di concorso apparente di norme, in forza del principio di specialita' di cui all'art. 9 della legge n. 689 del 1981, l'omessa ottemperanza da parte del conducente di un veicolo all'invito a fermarsi di funzionari, ufficiali e agenti cui spetta la prevenzione e l'accertamento dei reati in materia di circolazione stradale integra gli estremi dell'illecito amministrativo previsto dall'art. 192, comma primo, cod. strad., e non gia' quelli della fattispecie criminosa di cui all'art. 650 cod. pen. (Cass., Sez. I, 10 luglio 1998, Balestra, rv.
211147; Sez. VI, 29 aprile 2003, Artese, rv. 225688).
La depenalizzazione della fattispecie relativa all'inosservanza da parte del conducente del veicolo del dovere di fermarsi non può intendersi limitata a ragioni inerenti alla circolazione stradale, ma deve considerarsi estesa anche a motivi estranei all'accertamento di infrazioni al codice della strada. Infatti, il quarto comma dell'art. 192 cod. strad. dispone che "gli organi di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza possono, per controlli necessari ai fini dell'espletamento del loro servizio, formare posti di blocco e, in tal caso, usare mezzi atti ad assicurare, senza pericolo di incidenti, il graduale arresto dei veicoli che non si fermino nonostante l'ordine intimato con idonei segnali" e il settimo
3 comma del medesimo art. 192 stabilisce che "chiunque viola le disposizioni di cui al comma
4, ove il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.169 a euro 4.678”.
Resta in tal modo confermato che l'inosservanza del dovere di fermarsi costituisce illecito amministrativo anche se ordine non attiene direttamente a ragioni inerenti alla circolazione stradale.
Pertanto, in accoglimento del ricorso, deve pronunciarsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e deve disporsi che gli atti siano trasmessi al Prefetto di Trapani per quanto di competenza. P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e dispone la trasmissione degli atti al Prefetto di Trapani.
Così deciso in Roma il 17 settembre 2008.
Il Consigliere estensore Il Presidente
DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
25 SET. 2008
IL CANCELLIERE
Stefania PaiCAKA
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