CASS
Sentenza 3 giugno 2026
Sentenza 3 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/06/2026, n. 20395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20395 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MA MA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/09/2024 della Corte d'appello di Firenze Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LA RR;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l’Avv. Francesco Cardile, per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
udita l’Avv. Daniela Covini, per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza oggi all’attenzione del Collegio è stata deliberata il 12 settembre 2024 dalla Corte di appello di Firenze, che ha riformato parzialmente la sentenza emessa dal Tribunale di Firenze nei confronti di MA MA, assolvendolo per non aver commesso il fatto da altri addebiti e confermando la condanna solo per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, commesso quale Penale Sent. Sez. 5 Num. 20395 Anno 2026 Presidente: ROMANO MICHELE Relatore: BORRELLI PAOLA Data Udienza: 18/05/2026 2 amministratore della società “AN s.r.l.”, dichiarata fallita dal Tribunale di Firenze il 6 febbraio 2013. La distrazione era consistita in un’operazione realizzata il 2 maggio 2007, ossia la concessione di un finanziamento ad un’altra società del gruppo MA − la MEM Casa s.r.l. – per 4.800.000 euro, la cui provvista era stata ricavata da un finanziamento bancario, benché l’operazione non fosse stata prevista contrattualmente, fosse priva di garanzie e la società ricevente fosse priva di capacità restitutiva perché versava in una condizione di dissesto. Per questa condotta, la sentenza di primo grado aveva riconosciuto la circostanza aggravante di cui all’art. 219, primo comma, legge fall. e la sentenza di appello, pur non facendone espressa menzione, non l’ha esclusa. 2. L’imputato ha presentato ricorso avverso l’anzidetta sentenza a mezzo del proprio difensore, che ha formulato due motivi, di seguito sintetizzati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta natura distrattiva dell’operazione. Il ricorrente esordisce puntualizzando che, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata, nel primo motivo di appello si era affrontato l’addebito sub 5). In particolare, si era contestata la conclusione del Tribunale secondo cui la MEM casa sarebbe stata in una condizione di dissesto al momento della ricezione del finanziamento, giacché il patrimonio netto era positivo, l’esercizio 2007 si era concluso con un utile di 1.500.000 euro e la società aveva un patrimonio immobiliare di 14 milioni di euro. Di fronte a questi dati, la decisione avversata si presenta illogica nel ritenere la natura distrattiva dell’operazione anche perché, trattandosi di operazione infragruppo, sarebbe stato necessario dimostrare che l’operazione non fosse accompagnata da un risultato economico positivo, documentato e concreto, in grado di neutralizzare il danno arrecato alla massa dei creditori. 2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione e violazione di legge quanto all’apporto concorsuale del prevenuto, che aveva assunto la carica di amministratore della fallita solo quattordici giorni prima del finanziamento, a causa dell’arresto del padre (per un’accusa per cui quest'ultimo era stato poi prosciolto in udienza preliminare) e che era stato rassicurato circa la bontà dell’operazione dai consulenti societari Giliberti e Pezzati. Da questo punto di vista, la decisione avversata sarebbe contraddittoria laddove ha prestato fede alla smentita dell’avvenuta rassicurazione da parte dei due consulenti predetti, 3 mentre, pochi passaggi prima, li aveva ritenuti inattendibili in quanto interessati a sottrarsi ad eventuali responsabilità penali e professionali. Data l’estrema vicinanza temporale tra avvicendamento dell’imputato al padre nell’amministrazione e sottoscrizione del bonifico, la Corte distrettuale avrebbe dovuto vagliare con maggiore attenzione la sentenza di primo grado quanto alla costruzione del coefficiente soggettivo, anche in punto di conoscenza della condizione di dissesto della società. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. É inammissibile innanzitutto il primo motivo di ricorso per due concorrenti ragioni. 2.1. La prima è che, come sostenuto dalla Corte di appello, non vi era specifico motivo di appello quanto alla sussistenza oggettiva o soggettiva del reato di cui al capo 5). L’atto di appello, infatti, pur a fronte di una puntuale motivazione della sentenza di primo grado (pagg. 66-71), riguardava altri aspetti e altri addebiti, registrandosi solo un fugace accenno alla MEM casa s.r.l. e solo nell’ambito della censura generale riguardante l’epoca di insorgenza delle difficoltà economiche delle società del gruppo. Ne consegue che l’appello era, in parte qua, inammissibile perché privo dei requisiti di puntualità critica richiesti all’epoca dalla giurisprudenza di questa Corte a Sezioni Unite e oggi dall’art. 581, comma 1-bis cod. proc. pen. Va infatti ricordato, a questo proposito, che, secondo Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli Rv. 268823, l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato. Il deficit di specificità dell’appello ha un diretto riverbero sull’odierno giudizio di legittimità, dal momento che l’inammissibilità dell’impugnazione di merito può essere rilevata ora per allora, a prescindere dalle determinazioni del Giudice a quo, in virtù del principio generale secondo cui l’inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a 4 sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, come sancito dall’art. 591, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. U, Galtelli cit., in motivazione, § 1.2; Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020, dep. 2021, [...], Rv. 281630 – 01; Sez. 3, n. 35715 del 17/09/2020, [...], Rv. 280694 – 04; Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, [...], Rv. 260359; Sez. 4, n. 16399 del 03/10/1990, Pacetti, Rv. 185996; Sez. 1, n. 3462 del 24/09/1987, [...], Rv. 176912). 2.2. La seconda ragione che oggi conduce ad un giudizio di inammissibilità del ricorso è legata ai suoi contenuti, giacché esso appare apodittico, in quanto portatore di una prospettiva alternativa e soggettivamente orientata, sorda agli insegnamenti di questa Corte secondo cui, per escludere la natura distrattiva di un'operazione tra società appartenenti ad un gruppo, non è sufficiente allegare tale natura intrinseca, dovendo invece l'interessato fornire l'ulteriore dimostrazione del vantaggio compensativo ritratto dalla società che subisce il depauperamento in favore degli interessi complessivi del gruppo societario cui essa appartiene. In altri termini, l’imputato, a fronte della natura oggettivamente distrattiva dell'operazione, avrebbe dovuto documentare ─ e non lo ha fatto ─ l'esistenza di uno specifico vantaggio derivante dall'atto di disposizione patrimoniale, complessivamente riferibile al gruppo ma altresì produttivo per la fallita di benefici, sia pure indiretti, i quali si fossero rivelati concretamente idonei a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi dell'operazione stessa in danno della “AN s.r.l.” (Sez. 5, n. 47216 del 10/06/2019, [...], Rv. 277545; Sez. 5, n. 31997 del 06/03/2018, [...], Rv. 273635; Sez. 5, n. 16206 del 02/03/2017, Magno, Rv. 269702; Sez. 5, n. 46689 del 30/06/2016, P.G. e altro in proc. TT e altri, Rv. 268675; Sez. 5, n. 8253 del 26/06/2015, dep. 2016, Rv. 271149, Moroni e altri;
Sez. 5, n. 49787 del 05/06/2013, Bellemans, Rv. 257562; Sez. 5, n. 29036 del 09/05/2012, [...], Rv. 253031; Sez. 5, n. 48518 del 06/10/2011, [...], Rv. 251536). 3. Il secondo motivo di ricorso – che lamenta vizio di motivazione e violazione di legge quanto all’apporto concorsuale del prevenuto – è del pari inammissibile in quanto, anche in relazione alla partecipazione consapevole dell’imputato, quale neoamministratore, all’operazione specifica oggetto dell’addebito, non si registrano specifiche censure che vadano oltre l’esaltazione in bonam partem dell’atteggiamento dirigistico del padre per tutte le società del gruppo. É già tanto basterebbe a escludere l’ammissibilità di questa doglianza. Ad ogni buon conto, si osserva che l’imputato era amministratore della AN s.r.l. quando aveva autorizzato il bonifico verso la MEM e gli estremi dell’operazione e le sue caratteristiche anomale erano chiare, donde, quand’anche 5 i due consulenti della società lo avessero rassicurato, ciò non gioverebbe alla sua posizione perché non lo esonererebbe dalla responsabilità che egli aveva assunto quando aveva dato corso ad finanziamento senza un contratto e senza garanzie, a fronte di un massiccio onere economico che la AN aveva assunto per acquisire la provvista da trasferire alla MEM. 4. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex l. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente LA RR HE RO
udita la relazione svolta dal Consigliere LA RR;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l’Avv. Francesco Cardile, per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
udita l’Avv. Daniela Covini, per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza oggi all’attenzione del Collegio è stata deliberata il 12 settembre 2024 dalla Corte di appello di Firenze, che ha riformato parzialmente la sentenza emessa dal Tribunale di Firenze nei confronti di MA MA, assolvendolo per non aver commesso il fatto da altri addebiti e confermando la condanna solo per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, commesso quale Penale Sent. Sez. 5 Num. 20395 Anno 2026 Presidente: ROMANO MICHELE Relatore: BORRELLI PAOLA Data Udienza: 18/05/2026 2 amministratore della società “AN s.r.l.”, dichiarata fallita dal Tribunale di Firenze il 6 febbraio 2013. La distrazione era consistita in un’operazione realizzata il 2 maggio 2007, ossia la concessione di un finanziamento ad un’altra società del gruppo MA − la MEM Casa s.r.l. – per 4.800.000 euro, la cui provvista era stata ricavata da un finanziamento bancario, benché l’operazione non fosse stata prevista contrattualmente, fosse priva di garanzie e la società ricevente fosse priva di capacità restitutiva perché versava in una condizione di dissesto. Per questa condotta, la sentenza di primo grado aveva riconosciuto la circostanza aggravante di cui all’art. 219, primo comma, legge fall. e la sentenza di appello, pur non facendone espressa menzione, non l’ha esclusa. 2. L’imputato ha presentato ricorso avverso l’anzidetta sentenza a mezzo del proprio difensore, che ha formulato due motivi, di seguito sintetizzati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta natura distrattiva dell’operazione. Il ricorrente esordisce puntualizzando che, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata, nel primo motivo di appello si era affrontato l’addebito sub 5). In particolare, si era contestata la conclusione del Tribunale secondo cui la MEM casa sarebbe stata in una condizione di dissesto al momento della ricezione del finanziamento, giacché il patrimonio netto era positivo, l’esercizio 2007 si era concluso con un utile di 1.500.000 euro e la società aveva un patrimonio immobiliare di 14 milioni di euro. Di fronte a questi dati, la decisione avversata si presenta illogica nel ritenere la natura distrattiva dell’operazione anche perché, trattandosi di operazione infragruppo, sarebbe stato necessario dimostrare che l’operazione non fosse accompagnata da un risultato economico positivo, documentato e concreto, in grado di neutralizzare il danno arrecato alla massa dei creditori. 2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione e violazione di legge quanto all’apporto concorsuale del prevenuto, che aveva assunto la carica di amministratore della fallita solo quattordici giorni prima del finanziamento, a causa dell’arresto del padre (per un’accusa per cui quest'ultimo era stato poi prosciolto in udienza preliminare) e che era stato rassicurato circa la bontà dell’operazione dai consulenti societari Giliberti e Pezzati. Da questo punto di vista, la decisione avversata sarebbe contraddittoria laddove ha prestato fede alla smentita dell’avvenuta rassicurazione da parte dei due consulenti predetti, 3 mentre, pochi passaggi prima, li aveva ritenuti inattendibili in quanto interessati a sottrarsi ad eventuali responsabilità penali e professionali. Data l’estrema vicinanza temporale tra avvicendamento dell’imputato al padre nell’amministrazione e sottoscrizione del bonifico, la Corte distrettuale avrebbe dovuto vagliare con maggiore attenzione la sentenza di primo grado quanto alla costruzione del coefficiente soggettivo, anche in punto di conoscenza della condizione di dissesto della società. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. É inammissibile innanzitutto il primo motivo di ricorso per due concorrenti ragioni. 2.1. La prima è che, come sostenuto dalla Corte di appello, non vi era specifico motivo di appello quanto alla sussistenza oggettiva o soggettiva del reato di cui al capo 5). L’atto di appello, infatti, pur a fronte di una puntuale motivazione della sentenza di primo grado (pagg. 66-71), riguardava altri aspetti e altri addebiti, registrandosi solo un fugace accenno alla MEM casa s.r.l. e solo nell’ambito della censura generale riguardante l’epoca di insorgenza delle difficoltà economiche delle società del gruppo. Ne consegue che l’appello era, in parte qua, inammissibile perché privo dei requisiti di puntualità critica richiesti all’epoca dalla giurisprudenza di questa Corte a Sezioni Unite e oggi dall’art. 581, comma 1-bis cod. proc. pen. Va infatti ricordato, a questo proposito, che, secondo Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli Rv. 268823, l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato. Il deficit di specificità dell’appello ha un diretto riverbero sull’odierno giudizio di legittimità, dal momento che l’inammissibilità dell’impugnazione di merito può essere rilevata ora per allora, a prescindere dalle determinazioni del Giudice a quo, in virtù del principio generale secondo cui l’inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a 4 sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, come sancito dall’art. 591, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. U, Galtelli cit., in motivazione, § 1.2; Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020, dep. 2021, [...], Rv. 281630 – 01; Sez. 3, n. 35715 del 17/09/2020, [...], Rv. 280694 – 04; Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, [...], Rv. 260359; Sez. 4, n. 16399 del 03/10/1990, Pacetti, Rv. 185996; Sez. 1, n. 3462 del 24/09/1987, [...], Rv. 176912). 2.2. La seconda ragione che oggi conduce ad un giudizio di inammissibilità del ricorso è legata ai suoi contenuti, giacché esso appare apodittico, in quanto portatore di una prospettiva alternativa e soggettivamente orientata, sorda agli insegnamenti di questa Corte secondo cui, per escludere la natura distrattiva di un'operazione tra società appartenenti ad un gruppo, non è sufficiente allegare tale natura intrinseca, dovendo invece l'interessato fornire l'ulteriore dimostrazione del vantaggio compensativo ritratto dalla società che subisce il depauperamento in favore degli interessi complessivi del gruppo societario cui essa appartiene. In altri termini, l’imputato, a fronte della natura oggettivamente distrattiva dell'operazione, avrebbe dovuto documentare ─ e non lo ha fatto ─ l'esistenza di uno specifico vantaggio derivante dall'atto di disposizione patrimoniale, complessivamente riferibile al gruppo ma altresì produttivo per la fallita di benefici, sia pure indiretti, i quali si fossero rivelati concretamente idonei a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi dell'operazione stessa in danno della “AN s.r.l.” (Sez. 5, n. 47216 del 10/06/2019, [...], Rv. 277545; Sez. 5, n. 31997 del 06/03/2018, [...], Rv. 273635; Sez. 5, n. 16206 del 02/03/2017, Magno, Rv. 269702; Sez. 5, n. 46689 del 30/06/2016, P.G. e altro in proc. TT e altri, Rv. 268675; Sez. 5, n. 8253 del 26/06/2015, dep. 2016, Rv. 271149, Moroni e altri;
Sez. 5, n. 49787 del 05/06/2013, Bellemans, Rv. 257562; Sez. 5, n. 29036 del 09/05/2012, [...], Rv. 253031; Sez. 5, n. 48518 del 06/10/2011, [...], Rv. 251536). 3. Il secondo motivo di ricorso – che lamenta vizio di motivazione e violazione di legge quanto all’apporto concorsuale del prevenuto – è del pari inammissibile in quanto, anche in relazione alla partecipazione consapevole dell’imputato, quale neoamministratore, all’operazione specifica oggetto dell’addebito, non si registrano specifiche censure che vadano oltre l’esaltazione in bonam partem dell’atteggiamento dirigistico del padre per tutte le società del gruppo. É già tanto basterebbe a escludere l’ammissibilità di questa doglianza. Ad ogni buon conto, si osserva che l’imputato era amministratore della AN s.r.l. quando aveva autorizzato il bonifico verso la MEM e gli estremi dell’operazione e le sue caratteristiche anomale erano chiare, donde, quand’anche 5 i due consulenti della società lo avessero rassicurato, ciò non gioverebbe alla sua posizione perché non lo esonererebbe dalla responsabilità che egli aveva assunto quando aveva dato corso ad finanziamento senza un contratto e senza garanzie, a fronte di un massiccio onere economico che la AN aveva assunto per acquisire la provvista da trasferire alla MEM. 4. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex l. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente LA RR HE RO