Cass. pen., sez. I, sentenza 08/07/2015, n. 37320
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Sentenza 8 luglio 2015

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L'esecuzione domiciliare della pena non superiore ai diciotto mesi a norma dell'art. 1, comma primo, della legge n. 199 del 2010, pur se ne ricorrono le condizioni attinenti al tipo di reato ed all'entità della pena da espiare, non può essere disposta d'ufficio dal Tribunale di sorveglianza nell'ambito del procedimento avente ad oggetto la verifica dell'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'indicata soluzione interpretativa discende sia dalla considerazione che organo competente ad applicare la misura della detenzione domiciliare, ai sensi dell'art. 1 legge n.199 del 2010, è il magistrato di sorveglianza, sia, e principalmente, dalla autonomia di tale procedimento rispetto a quello di verifica dell'esito dell'affidamento in prova a norma dell'art. 47, comma settimo, Ord. pen.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 08/07/2015, n. 37320
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 37320
    Data del deposito : 8 luglio 2015

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