Sentenza 8 luglio 2015
Massime • 1
L'esecuzione domiciliare della pena non superiore ai diciotto mesi a norma dell'art. 1, comma primo, della legge n. 199 del 2010, pur se ne ricorrono le condizioni attinenti al tipo di reato ed all'entità della pena da espiare, non può essere disposta d'ufficio dal Tribunale di sorveglianza nell'ambito del procedimento avente ad oggetto la verifica dell'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'indicata soluzione interpretativa discende sia dalla considerazione che organo competente ad applicare la misura della detenzione domiciliare, ai sensi dell'art. 1 legge n.199 del 2010, è il magistrato di sorveglianza, sia, e principalmente, dalla autonomia di tale procedimento rispetto a quello di verifica dell'esito dell'affidamento in prova a norma dell'art. 47, comma settimo, Ord. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/07/2015, n. 37320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37320 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2015 |
Testo completo
37 32 0/1 5 SAD 20 安 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: Presidente - Sent. n. sez.1988/2015- Umberto Giordano Angela Tardio CC 8/07/2015 R.G.N. 25665/2014Margherita CA NT IZ ZE - Relatore - Enrico Giuseppe Sandrini ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da PA ND, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del 22/01/2014 del Tribunale di sorveglianza di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente NT IZ ZE;
lette le richieste del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso con la condanna del PA al pagamento delle spese processuali. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 22 gennaio 2014 il Tribunale di sorveglianza di Torino ha dichiarato l'esito negativo della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, alla quale PA ND era stato ammesso dallo stesso Tribunale con provvedimento del 25 settembre 2012 per espiare la pena di mesi otto di reclusione inflittagli con sentenza del Tribunale di Torino, sezione distaccata di Moncalieri, in data 16 giugno 2009, per il delitto di cui all'art. 570, primo comma, n. 1, cod. pen., avendo violato gli obblighi di genitore nei riguardi dei due figli, VI (nato nel 1994) e KO (nato nel 1993), cui ometteva di versare la somma mensile di euro 280,00, stabilita come contributo di mantenimento con la sentenza di separazione del Tribunale di Aosta nell'anno 2005, protraendosi сре tale violazione dal mese di dicembre 2005 fino alla data della sentenza di condanna. Il Tribunale ha ritenuto di valutare negativamente tutto il periodo di prova, svoltasi dal 22 ottobre 2012 al 21 giugno 2013, corrispondente alla pena di mesi otto di reclusione subita dal PA, a causa del perdurante inadempimento degli obblighi di assistenza familiare verso i figli da parte dell'affidato nel corso dello stesso periodo di prova, essendo stato condannato all'ulteriore pena di mesi due e giorni venti di reclusione, in riconosciuta continuazione con quella in espiazione, giusta sentenza del Tribunale di Torino del 13 giugno 2013, attinente ad analogo delitto di cui all'art. 570, primo comma, n. 1, cod. pen., per avere omesso il versamento dell'assegno di mantenimento dei figli dal giugno 2009 fino alla data di raggiungimento della maggiore età degli stessi. Al riguardo il Tribunale di sorveglianza ha osservato che non assumevano rilevanza vanificante la prolungata violazione i documenti prodotti dal PA e, in particolare, la scrittura privata intervenuta tra lo stesso e la moglie separata, D'Urso Giuseppina, in cui quest'ultima dichiarava di rinunciare ad ogni pretesa patrimoniale nei confronti del coniuge per il passato e per il futuro a qualsiasi titolo o ragione, poiché il diritto dei figli al mantenimento è indisponibile e sussiste anche oltre la maggiore età fino alla raggiunta indipendenza economica o al colpevole disimpegno dei figli nella ricerca di un lavoro;
analogamente il giudizio negativo sulla condotta del PA nel corso della prova non era escluso da una ricevuta manoscritta, apparentemente proveniente dal figlio KO recante la data del maggio 2013, in cui il giovane attestava di aver ricevuto dal padre la somma di euro cinquecentoventi a titolo di mantenimento per i mesi da febbraio a maggio 2013. Sulla base, dunque, di una valutazione complessiva del comportamento del PA nel corso della prova, connotato dalla protrazione della commissione del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, da un rapporto discontinuo con l'ufficio di esecuzione penale esterno (U.E.P.E.), e da un atteggiamento ritenuto poco trasparente e minimizzante la responsabilità verso i figli, il Tribunale ha ritenuto non validamente espiata la pena per l'intero periodo di affidamento e, quindi, come si è detto, con efficacia ex tunc.
2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il PA tramite l'avvocato Sabrina Sardella, la quale deduce due motivi.
2.1. Con il primo motivo è denunciata la nullità della notificazione al difensore del decreto di fissazione dell'udienza del 22 gennaio 2014 davanti al Tribunale di sorveglianza per la valutazione dell'esito della prova. Il decreto era 2 сри stato notificato ad un difensore diverso da quello di fiducia nominato dal PA anche per il procedimento di sorveglianza, avvocato Iolanda Villano del foro di Torino, con conseguente violazione del diritto di difesa e nullità dell'ordinanza.
2.2. Con il secondo motivo è dedotta l'erronea applicazione della legge penale con riguardo alla mancata declaratoria di estinzione della pena, e il vizio di motivazione per mancanza e/o illogicità, in riferimento alla determinazione della pena residua da espiare e all'omessa sostituzione della detenzione carceraria con una misura meno afflittiva come la detenzione domiciliare. Il Tribunale, nel dichiarare non validamente espiata la pena per l'intero periodo di affidamento e, quindi, con efficacia ex tunc, avrebbe adottato una decisione collidente con la documentazione prodotta dall'interessato e, in particolare, con la dichiarazione della moglie separata di non avere alcuna pretesa patrimoniale nei confronti del ricorrente sia per il passato, sia per il futuro;
con l'atto a firma del figlio KO, attestante di aver ricevuto quanto dovuto dal padre, insinuando l'apparente provenienza di tale documento dal primo;
con la pur documentata precaria situazione economica del PA, ignorando il Tribunale il provato sfratto per morosità dal locale, adibito a trattoria, in via Nizza 129 bis di Torino, gestito dal PA tramite la Mida s.a.s. di cui è socia accomandataria la sua convivente, TT AN. In ogni caso il Tribunale avrebbe dovuto valutare, nel rispetto del principio di flessibilità dell'esecuzione delle pene non superiori a diciotto mesi, emergente dalla legislazione anche più recente in materia, la possibilità di espiazione della pena in regime alternativo al carcere con la misura della detenzione domiciliare.
3. Il Procuratore generale, nella requisitoria depositata il 4 marzo 2015, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Il vizio formale per omessa notificazione al preteso difensore di fiducia del decreto di fissazione dell'udienza non sussisterebbe, poiché negli atti non sarebbe presente alcuna nomina fiduciaria e, d'altronde, il BI, pur comparso all'udienza e, a suo dire, autore della scelta del proprio difensore, nulla aveva eccepito circa la presenza di un difensore diverso, donde la ritenuta sanatoria della nullità a norma dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. Il vizio di motivazione, poi, sarebbe insussistente attesa la completezza delle argomentazioni dell'ordinanza impugnata. сре 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
1.1. Il primo motivo è inammissibile perché generico. E' ben vero che la Corte, con recentissima pronuncia nella sua composizione più autorevole, ha affermato che l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen. che nulla abbia eccepito al riguardo, poiché l'imputato ha diritto "ad avere un difensore di sua scelta", come riconosciuto dall'art. 6, comma terzo, lett. c), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598); e, tuttavia, nel caso in esame, dalla consultazione degli atti cui la Corte ha accesso in ragione della natura formale del vizio denunciato non risulta alcuna nomina di difensore di fiducia da parte del PA nel procedimento di sorveglianza che qui rileva, né l'interessato ne ha fatto oggetto di specifica produzione a conforto dell'omissione denunciata.
1.2. Il secondo motivo è infondato laddove lamenta l'omessa ammissione del condannato all'esecuzione domiciliare della pena breve da espiare, in applicazione della legge cosiddetta svuota carceri, pur nel caso di apprezzato esito negativo dell'affidamento in prova al servizio sociale, già ottenuto e concluso dal condannato;
mentre è inammissibile perché manifestamente infondato nella denuncia di mancanza e/o contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza che ha dichiarato non validamente espiata la pena per l'intero periodo di affidamento e, quindi, con efficacia ex tunc.
1.2.1. Sul primo tema, va affermato che il Tribunale di sorveglianza investito della valutazione dell'esito del periodo di prova, a norma dell'art. 47, comma settimo, legge 26 luglio 1975, n. 354, di ordinamento penitenziario (abbreviata in Ord. Pen.), non è tenuto, in caso di apprezzato esito negativo della misura con efficacia ex tunc, a disporre d'ufficio, ricorrendone le condizioni attinenti al tipo di reato (non incluso nel catalogo di cui all'art.
4-bis Ord. Pen.) e all'entità della pena da espiare (non superiore a diciotto mesi), l'esecuzione domiciliare a norma dell'art. 1, comma 1, legge 26 novembre 2010, n. 199, e successive modifiche. Al riguardo è opportuno chiarire che la legge n. 199 del 2010, come modificata e divenuta disciplina a regime, prevede che la pena detentiva non superiore a diciotto mesi, non ricorrendo le situazioni ostative indicate "è 4 off eseguita" a domicilio, ovvero presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico privato di cura o di accoglienza (non che "può essere", come si esprime la legge n. 357 del 1975, per tutte le altre misure alternative ivi previste) e che il magistrato di sorveglianza "provvede senza ritardo sulla richiesta se già dispone delle informazioni occorrenti" (art. 1, comma 1). Essa impone, quindi, al pubblico ministero, all'atto della sospensione della esecuzione della pena breve da eseguire, di trasmettere egli stesso "gli atti senza ritardo al magistrato di sorveglianza affinché disponga sussistendone i presupposti che la pena venga eseguita a domicilio" (art. 1, comma 3, primo periodo); e di corredare la richiesta "di un verbale di accertamento dell'idoneità del domicilio" (art. 1, comma 3, secondo periodo), che costituisce evidentemente atto riferito all'attività, da espletare d'ufficio, del pubblico ministero. Autorizza, inoltre (comma 4), nel caso di condannato già detenuto, la direzione dell'istituto penitenziario a trasmettere "al magistrato di sorveglianza una relazione sulla condotta tenuta durante la detenzione... corredata di un verbale di accertamento dell'idoneità del domicilio", non solo a seguito di richiesta del detenuto o del suo difensore, ma pure d'ufficio, al fine di attivare evidentemente i poteri altrettanto officiosi del magistrato di sorveglianza. Fa così intendere che la "richiesta" di cui al comma 1 può provenire non solo dal pubblico ministero, ma anche dall'amministrazione penitenziaria. La nuova disciplina introduce, quindi, la regola che la detenzione a domicilio è, sussistendone obiettivamente le condizioni, la modalità primaria e privilegiata di espiazione delle pene particolarmente brevi e che l'effettiva realizzazione di tale modalità primaria di espiazione è affidata al potere officioso della magistratura di sorveglianza, senza necessità di attendere iniziative del condannato o del detenuto (la modestia delle pene incrementando la probabilità che costoro non si curino di chiedere l'assistenza di un difensore di fiducia: così, in motivazione, Sez. 1, n. 4971 del 09/12/2014, dep. 2015, Vullo). Precisata sommariamente, come sopra, la disciplina dell'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi e la relativa procedura applicativa, è evidente che tale modalità di espiazione della pena non può essere adottata d'ufficio, come sembra ritenere il ricorrente, dal Tribunale di sorveglianza nell'ambito di procedimento avente, come nel caso in esame, oggetto affatto diverso ossia la verifica dell'esito (nella specie giudicato totalmente negativo) del concluso affidamento in prova al servizio sociale, sia pure con riguardo a reato e a pena eseguibile a domicilio. Ciò discende non solo dalla considerazione che organo competente all'applicazione della detenzione presso il domicilio è il magistrato di 5 ди sorveglianza, a norma della legge n. 199 del 2010, art. 1, comma 1, ultimo periodo, e non il tribunale, cui spetta attraverso il richiamo dell'articolo 69-bis Ord. Pen., di cui allo stesso art. 1, comma 5, legge n. 199 del 2010, di decidere sull'eventuale reclamo avverso la decisione dello stesso magistrato, ma innanzitutto dall'autonomia dei due procedimenti: quello di verifica dell'esito dell'affidamento in prova a norma dell'art. 47, settimo comma, Ord. Pen., e quello di applicazione della detenzione presso il domicilio della pena detentiva non superiore a diciotto mesi, prima o nel corso della sua esecuzione, a norma della legge n. 199 del 2010, cit.; con la precisazione che quest'ultima misura, mentre è preclusa dalla revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale o di altra misura alternativa, ai sensi dell'art. 1, comma 8, legge n. 199 del 2010 che espressamente richiama come applicabile l'art. 58-quater Ord. Pen. sul divieto di concessione di benefici, non è invece inibita dall'esito negativo della prova, in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 1, comma 2, legge n. 199 del 2010 [e, segnatamente, di quella prevista dalla lettera d) dello stesso articolo], poiché il richiamato art. 58-quater collega il divieto di concessione dei benefici ai soli casi di revoca di una misura alternativa ai sensi dell'art. 47, undicesimo comma, dell'art. 47-ter, sesto comma, o dell'art. 51, primo comma, Ord. Pen., tutti diversi da quello previsto dall'art. 47, settimo comma,cit. Legittimamente, quindi, nel caso in esame, il Tribunale, investito della verifica dell'esito dell'affidamento in prova, conclusa con giudizio negativo sull'intero periodo di prova, si è limitato a tale pronuncia, salvo il potere del pubblico ministero come dell'interessato o del suo difensore e, in caso di detenzione, della stessa direzione dell'istituto penitenziario anche indipendentemente da una richiesta di parte, come si è detto, di attivare il procedimento per l'esecuzione domiciliare della pena, ai sensi dell'art. 1, comma 4, legge n. 199 del 2010, cit.
1.2.2. La seconda censura di vizio della motivazione per mancanza e illogicità di argomenti a sostegno dello stimato esito negativo dell'intera prova è, come anticipato, manifestamente infondata. Il Tribunale, invero, con motivazione adeguata e coerente, esente da strappi logici e da errori di diritto, ha dato ampia ragione della decisione adottata, considerando, contrariamente all'assunto del ricorrente, tutti gli elementi addotti a sua difesa dal condannato e, in particolare, i documenti provenienti dalla moglie e da uno dei figli attestanti, nella prospettiva difensiva, l'adempimento dell'obbligo di mantenimento, sottolineandone, da un lato, l'inanità al fine, giacché la moglie separata e madre degli aventi diritto non può disporre del diritto inderogabile dei figli al mantenimento da parte del loro padre, e, dall'altro, 6 сре l'inadeguatezza allo scopo, poiché il documento sottoscritto dal figlio circa l'avvenuta ricezione di euro cinquecentoventi dal genitore a titolo di mantenimento non è idoneo a dimostrare l'assolvimento di un obbligo rimasto inadempiuto, secondo la sentenza di condanna, per quasi quattro anni dal dicembre 2005 al giugno 2009. E, soprattutto, il Tribunale ha sottolineato come elemento dimostrativo del mancato risultato rieducativo della misura la circostanza che il PA sia stato condannato, con sentenza del 13 giugno 2013, per analogo reato di violazione dell'obbligo di mantenimento verso i figli, commesso dal giugno 2009 fino alla data del raggiungimento della loro maggiore età, in un lasso di tempo parzialmente compreso in quello di esecuzione dal 22 ottobre 2012 al 21 giugno 2013 della concessa misura alternativa, avendo il figlio secondogenito, KO, raggiunto la maggiore età il 30 dicembre 2012. In tale contesto, l'intimazione di sfratto per morosità dal locale in cui il ricorrente assume di gestire una trattoria, risalente alla prima metà del 2012, come da documentazione prodotta, non è stata presa in considerazione dal Tribunale di sorveglianza siccome palesemente inidonea a giustificare l'inadempimento, come del resto riconosciuto anche dal Tribunale penale che ha nuovamente condannato il PA per analogo reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, commesso anche in tempo coevo al subito sfratto. Il Tribunale, infine, non ha neppure omesso una valutazione globale della condotta del ricorrente durante la misura, limitandosi a considerare il solo tema dei doveri patrimoniali verso i figli, come si assume nel ricorso, poiché ha espressamene valutato l'intero comportamento del PA, del quale ha sottolineato anche il discontinuo rapporto con l'U.E.P.E. e l'atteggiamento poco trasparente e minimizzante circa i suoi obblighi familiari.
2. Per tutte le ragioni che precedono il ricorso deve essere, quindi, respinto e il ricorrente condannato, a norma dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. for 7
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 8 luglio 2015. Il consigliere estensore Il presidente Umberto Giordano NT IZ ZE Jutonettar mezze DEPOSITATA IN CANCELLERIA 15 SET 2015 IL CANCELLIERE Stefania FAELLA 8