Sentenza 11 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/02/2004, n. 2668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2668 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDUCCIA Gaetano - Presidente -
Dott. PETTI Giovanni Battista - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere -
Dott. CALABRESE Donato - Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GUTTA WERKE S.P.A., con sede legale in Filago (Bg), in persona dell'Amministratore unico legale rappresentante Dott. Lino Bergamelli nonché LD AG con sede in Glarus (Svizzera) in persona dell'amministratore unico legale rappresentante Ing. Cristoph Dicken Von Otinger, elettivamente domiciliati in ROMA P.LE CLODIO 1, presso lo studio dell'avvocato VIRGILIO GAITO, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato ALDO ALGANI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
HE LD, HE MA, ER HE ELISABETTA;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^. 25027/00 proposto da:
HE LD, HE MA, ER HE ELISABETTA, domiciliati in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difesi anche disgiuntamente dagli avvocati STEFANO NESPOR, MARIA CRISTINA MORELLI, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
LD AG con sede in Glarus (Svizzera) in persona i dell'amministratore unico legale rappresentante Ing. Cristoph Dicken Von Otinger, elettivamente domiciliati in ROMA P.LE CLODIO 1, presso lo studio dell'avvocato VIRGILIO GAITO, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato ALDO ALGANI, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
e contro
GUTTA WERKE S.P.A.;
- intimata -
avverso la sentenza n. 2042/99 della Corte d'Appello di MILANO, Sezione 1^ Civile, emessa il 21/04/99 e depositata il 27/07/99 (R.G. 215/98);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/03 dal Consigliere Dott. Angelo SPIRITO;
udito l'Avvocato Virgilio GAITO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Vittorio Eduardo che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento dell'incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel luglio del 1995 la GU ER e la DA convennero in giudizio i CH in relazione al contratto stipulato il 13 ottobre 1989 tra la DA e la famiglia CH (allora proprietaria della OV s.p.a.) tendente a stabilire rapporti di partecipazione finanziaria e di collaborazione industriale e commerciale, mediante: la costituzione di una società denominata Verlite, l'obbligo di fare acquistare a quest'ultima l'intero capitale della OV, la fusione per incorporazione della OV nella Verlite, la prestazione di assistenza tecnica e commerciale della DA in favore della OV. Successivamente, questo accordo fu diversamente eseguito, nel senso che la DA e MA CH acquistarono in quota paritaria la ER la quale, acquisito l'intero capitale della OV, procedette all'incorporazione della OV stessa, assumendone la denominazione (per poi denominarsi GU ER s.p.a);
poi, la DA acquistò da MA CH il restante 50% della OV e ne diventò unica proprietaria;
con quest'ultima scrittura le parti annullarono ogni precedente accordo, fatta eccezione del punto relativo alla stabilità del posto di lavoro di MA CH nella OV (già sancita nella scrittura del 13 ottobre 1989). Quando la DA divenne l'esclusiva proprietaria della OV fu costituito un nuovo consiglio di amministrazione, del quale l'ing. Dicken Von Oetinger era presidente e DO CH era amministratore delegato. Quest'ultimo si dimise dalla sua carica nel febbraio del 1991 e solo allora le due società attrici - secondo la loro tesi - scoprirono di essere state ingannate dai CH nel corso di tutte le precedenti vicende. Inganno che sarebbe consistito nell'inidoneità di MA CH al ruolo ricoperto nella società (prima come impiegato di categoria C, poi di categoria B, quindi di quadro, livello superiore A), nel minor valore del magazzino rispetto a quello stimato anno per anno, nella scorretta determinazione delle quote di ammortamento per il periodo da gennaio a giugno 1989. Tutto questo - sempre secondo la tesi delle attrici - comportava l'applicabilità della disposizione dell'art. 1440 c.c. (dolo incidente), con conseguente diritto al risarcimento del danno. Il Tribunale di Monza dichiarò il difetto di legittimazione della GU ER all'azione di risarcimento da dolo incidente (sul presupposto che tale società non aveva avuto alcuna parte nell'accordo che si assumeva essere viziato da dolo incidente, anzi era essa stessa frutto dell'accordo) e la prescrizione del diritto della DA al risarcimento del danno subito per effetto dell'esecuzione del contratto del 13 ottobre 1989 (in considerazione del fatto che sin dal patto dell'ottobre 1989 la OV era stata congiuntamente amministrata dai CH e dai rappresentati della DA, sicché da allora questi ultimi erano stati in condizione di conoscere le circostanze poste a base del lamentato dolo). A seguito dell'impugnazione delle società soccombenti, la Corte d'appello di Milano, in riforma della prima sentenza, dichiarò la nullità della sentenza di primo grado (ex art. 274 bis c.p.c.), dichiarò il difetto di legittimazione attiva della GU ER all'azione di risarcimento danni da dolo incidente, rigettò la domanda di risarcimento danni da dolo incidente proposto dalla DA. La GU ER e la DA propongono ora ricorso per la cassazione della sentenza della Corte milanese, svolgendo due motivi. Rispondono con controricorso i CH, i quali propongono anche ricorso incidentale condizionato, articolato in un unico motivo. Al ricorso incidentale rispondono le società con controricorso. Le ricorrenti principali hanno prodotto anche memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi vanno riuniti, ex art. 335 c.p.c., essendo stati proposti contro la medesima sentenza.
1. - Il primo motivo del ricorso principale (violazione artt. 99 e 112 c.p.c. e vizio della motivazione in relazione all'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda) attiene alla declaratoria di carenza di legittimazione attiva della GU ER. Vi si sostiene la stretta connessione tra l'art. 1440 c.c. e l'art. 1439 c.c., che prevede l'uso dei raggiri da parte di un terzo (ossia i raggiri dei CH in rapporto alla libertà negoziale della ER) dei quali il soggetto leso (la GU ER) può dolersi in ambito extracontrattuale. In altri termini, la GU ER sarebbe stata indotta ad acquistare il capitale sociale della OV al prezzo ed alle condizioni concordate tra i CH e la DA nel contratto fraudolento del 13 ottobre 1989. Sicché, la doglianza consiste nei raggiri subiti per effetto dell'opera dei terzi (CH), agenti fuori dalla sfera del contratto del 1989 ed in previsione del successivo acquisto del capitale della OV.
Il motivo è infondato e va respinto.
Le ricorrenti contestano, in sintesi, il corretto esercizio del potere esercitato dal giudice di merito nell'interpretazione e qualificazione giuridica della domanda;
potere che, come è noto, è incensurabile in Cassazione se congruamente e logicamente motivato. Riportano, a tal fine, alcuni passi delle loro produzioni processuali nei giudizi di merito dalle quali si desumerebbe la precisa intenzione di proporre, da parte della GU ER, un'azione di carattere extracontrattuale e non contrattuale. Il che comporterebbe, dunque, la legittimazione di questa società (soggetto leso) ad agire contro i terzi CH.
Va rilevato sul punto che la sentenza non esclude che la parte abbia fatto menzione dell'altrui responsabilità extracontrattuale, ma desume da una serie di elementi che la invocata responsabilità non poteva essere che di natura contrattuale. Ed in proposito fa riferimento all'atto introduttivo del giudizio contenente il richiamo alla fattispecie dell'art. 1440 c.c. ed agli artifici esercitati dai CH verso l'originaria ER (poi GU ER), nel patto del 1989, e verso la DA, nel patto del 1990. Insomma, secondo la ricostruzione operata nella sentenza impugnata, le società attrici chiesero esplicitamente ed inequivocabilmente il risarcimento del danno subito per effetto della stipulazione di un contratto a condizioni diverse da quelle che esse stesse avrebbero pattuito se non fossero state tratte in errore dal dolo della controparte, mentre solo in appello ridimensionarono l'accordo del 1989 ad antefatto. Ed a tale ultimo riguardo la sentenza, entrando nel merito della questione, aggiunge l'ulteriore elemento argomentativo (che, peraltro, non risulta neppure impugnato nel motivo di ricorso) costituito dalla circostanza che nel contratto del 1989 non si convenne affatto la conclusione di un contratto di lavoro con MA CH, ma solo l'astensione dal suo licenziamento;
con ciò intendendosi l'inipotizzabilità della conclusione di un contratto a condizioni diverse da quelle che sarebbero state pattuite in mancanza di raggiri.
In conclusione l'interpretazione e la qualificazione della domanda operata dal giudice regge alle censure mosse dalle ricorrenti società, le quali, in realtà, oltre delineare il rapporto tra il secondo comma dell'art. 1439 c.c. (raggiri usati dal terzo) e la fattispecie dell'art. 1440 c.c., neppure individuano nel dettaglio (a fronte, peraltro, di una complessa vicenda di carattere squisitamente contrattuale) tutti gli estremi indispensabili per individuare la responsabilità aquiliana dell'art. 2043 c.c.. 2. - Il secondo motivo (vizi della motivazione e violazione artt. 1440, 1391 c.c.) attiene al rigetto dell'azione di responsabilità
contrattuale promossa dalla DA. Vi si sostiene che la sentenza trascurerebbe di considerare: che uno dei principali elementi del dolo consumato da DO CH consiste nell'avere occultato l'assoluta incapacità professionale del figlio MA, imponendo alla DA la conservazione del suo posto di lavoro fino ad età pensionabile;
che l'eccessiva stima delle partecipazioni non proviene dalla mera tendenza alla magnificazione del bene offerto in vendita, bensì dalla alterazione dei dati di bilancio che i nuovi consiglieri di amministrazione della OV non potevano smascherare nel breve tempo fino all'aggiornamento della valutazione dell'agosto 1990; che tale ultima circostanza contraddice l'affermazione contenuta in sentenza, secondo cui la provenienza (dal CH) dei dati forniti al perito era controbilanciata dalla presenza nel consiglio di amministrazione di rappresentanti della DA.
Il motivo è infondati e va respinto.
La censura, benché sia intestata anche con riferimento alla violazione di norme giuridiche, attiene in realtà al vizio di motivazione nel quale sarebbe incorsa la sentenza impugnata. E qui bisogna ricordare che il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico e giuridico posto a base della decisione. Esso non può consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo al giudice stesso individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova. L'art. 360, n. 5, non conferisce, infatti, alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l'apprezzamento dei fatti. Sicché alla cassazione della sentenza, per vizi della motivazione, si può giungere solo quando tale vizio emerga dall'esame del ragionamento svolto dal giudice del merito (quale risulta dalla sentenza) che si rilevi incompleto, incoerente e illogico, e non già quando il giudice del merito abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte.
Nella specie il ragionamento svolto appare completo, coerente e logico. Il giudice s'è convinto dell'infondatezza della domanda risarcitoria in considerazione sia del fatto che le parti avevano gli stessi strumenti d'informazione circa i dati in questione (con conseguente inipotizzabilità di un raggiro), sia del fatto che i dati non erano neppure inesatti (dal momento che recepivano quelli del precedente contratto e le risultanze contabili e di bilancio della società). A queste ha aggiunto una congerie di elementi idonei ad e-scludere in radice la fondatezza dell'azione risarcitoria, quali: la mancata proposizione di un'azione di responsabilità dell'amministratore delegato (DO CH); che contraente in malafede e legittimato passivo sarebbe stato semmai MA CH (non DO), quale venditore delle quote sociali;
che il coinvolgimento di DO (quale terzo) richiederebbe l'allegazione (inesistente in atti) del concorso o almeno della conoscenza del raggiro da parte di MA;
che tale ultima circostanza sarebbe comunque contraddetta dall'indicazione (proveniente dalle stesse società) di DO come vero autore dell'intera operazione e del figlio MA come soggetto professionalmente incapace ed oggetto passivo della protezione paterna;
che, secondo la stessa prospettazione delle società, l'inganno non sarebbe neppure derivato da DO, bensì dalla stima redatta da un professionista su incarico di quello;
che resta imprecisata l'esistenza o meno di un vincolo contrattuale anche tra quel professionista e la DA (nel primo caso la società non potrebbe imputare al CH la responsabilità per l'operato di un professionista da sè stessa incaricato;
nel secondo caso, la provenienza di parte della stima le avrebbe dovuto far dubitare della sua obiettività). Si tratta di elementi abbondanti e logici che, in parte, le ricorrenti non si curano neppure di confutare, prodigandosi, piuttosto, a fornire un proprio, diverso apprezzamento di fatti e di prove ed a chiedere una nuova vantazione di fatti, esulando così del tutto dai limiti della censura esercitata.
Il ricorso principale va, pertanto, respinto, con conseguente assorbimento di quello incidentale condizionato. Le ricorrenti vanno condannate in solido a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di Cassazione, come liquidate nel dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta quello principale e dichiara assorbito quello incidentale. Condanna le ricorrenti in solido a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi Euro 5100, di cui Euro 5000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2004