Sentenza 22 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/03/2002, n. 4132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4132 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 04 1 32 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DE POLCITALIANO * INCAILE ANNOTAZi out LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 117/00 Dott. Bruno D'ANGELO Rel. Consigliere Cron. 9724 Dott. Michele DE LUCA Consigliere Rep. Dott. Fernando LUPI Consigliere Ud.20/12/01 €0,77 1.1500 Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere CANCELLERIA ha pronunciato la seguente SENTENZA quate società incorporante d. Sipros Distribuzione Sct. sul ricorso proposto da: in persona del legale rappresentante SMAFIN S.R.L., 1031800 pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE GAVORRANO 12, presso 10 studio dell'avvocato MARIO UFFICIO COPIE Richiesta copia studio GIANNARINI, rappresentato e difeso dall'avvocato LUCIO IL SOLE 24 ORE dal Sig.. per diritti 1.55 RICCA, giusta delega in atti;
22 MAR. ZU Z IL CANCELLIERE ricorrente
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE CARUSO DOMENICO, elettivamente domiciliato in ROMA VLE Richiesta copia studio dal Sig. D'AMATI DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell'avvocato ROCCO per diritti € 1.55 AGOSINO, rappresentato e difeso dagli avvocati EDUARDO! 25.03.02 IL CANCELLIERE GRASSO, GIOVANNI NIGRO, giusta delega in atti;
2001 5271
- controricorrente -
1- ¡ CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio avverso la sentenza n. 3876/98 del Tribunale di dal Sig. NARDOLANNI CATANIA, depositata il 22/12/98 R.G.N. 3391/97; per diritti € 1,55 udita la relazione della causa svolta nella pubblica il 10 APR. 2002 IL CANCELLIERE I udienza del 20/12/01 dal Consigliere Dott. Bruno D'ANGELO; 0:27 1.1500 udito l'Avvocato RICCA;
udito l'Avvocato NIGRO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 3041820 Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig... GG Richiesta copia studio CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dal Sig. SCOPPIO per diritti € 1,55 UFFICIO COPIE 15 APR. 2002 ем pen diritti € 11.65 Richiesta copia studio 260402 IL CANCELLIERE dal Sig.Feher per diritti € 465 IL CANCELLIERE QIANCIE Sow €0,77 L.1500 18 APR. 2002 SU COPIAX CANCELLERIA IL CANCELLIERE 077 11500 CANCELLER CANCELLERIA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE CORTE SUPREMA DI CASSAZIO Richiesta copia studio UFFICIO COPIE dal Sig. GAUEAMO Richiesta copia studi dal Sig. AGOSTINO per diritti € 4,02 19 APR. 2002 2 per diritti t1.55 27 APR. 2002 | 1640899 IL CANCELLIERE CANCELLIERË liver the seem poli Svolgimento del giudizio Con ricorso al pretore di Catania, AR ME esponeva di aver lavorato alle dipendenze della Singros distribuzione s.r.l. come addetto alle casse, e di essere stato licenziato in tronco dalla stessa con lettera del giorno 8 novembre 1995; che con precedente lettera di addebito del 30 ottobre, la datrice di lavoro gli aveva mosso contestazioni circa la regolarità di alcune operazioni di cassa del 21 e del 23 ottobre, sospendendolo in via cautelare dal lavoro. Aveva replicato che, dato il tempo trascorso e la mole di operazioni compiute, non era in grado di fornire spiegazioni dettagliate;
che, comunque, il licenziamento era illegittimo in quanto gli addebiti erano stati tardivamente contestati ed in mancanza di affissione del codice disciplinare;
che, inoltre, i fatti addebitatigli non erano veri ed il licenziamento appariva sproporzionato rispetto ad essi. Il pretore, con sentenza del 13 maggio 1997, accoglieva la domanda. Avverso la sentenza la Singros distribuzione proponeva appello, che il tribunale di Catania, con sentenza del 17 novembre 1998, rigettava, ritenendo non necessaria l'affissione del codice disciplinare, data la natura dei fatti in parola e, ritenuta anche la necessaria immediatezza della contestazione. Opinava, però, che la datrice di lavoro non aveva provato il dolo di ти appropriazione delle somme rispetto alle quali non era stato rilasciato lo scontrino, per cui trattavasi di fattispecie colposa, rispetto alla quale la sanzione espulsiva appariva sproporzionata. Avverso la sentenza la s.r.l. Smafin, succeduta alla s.r.l. Sigros, ha proposto ricorso per cassazione con un unico articolato motivo. L'intimato ha depositato controricorso. Motivi della decisione 1 Con l'unico motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 delle legge n. 604 del 1967 e vizi della motivazione. Il ricorso è infondato. Effettivamente la motivazione della sentenza impugnata non è esente da critiche dal punto di vista della coerenza logica, perché essa dopo aver messo a fuoco gli addebiti contestati al AR a pag.2, ed averli individuati in operazioni di cassa espletate con modalità irregolari, che subito dopo specifica essersi concretizzate nel mancato rilascio degli scontrini, successivamente nega l'esistenza di prove di un comportamento doloso di appropriazione indebita e di illecita sottrazione delle somme corrispondenti. Per questo insorge nel ricorso in esame la ricorrente, che deduce di non aver mai contestato al dipendete simili fatti, per cui non aveva l'onere di M provarli, ma di aver solo addebitato ad esso, irregolarità nel lavoro, tali da far venire meno la fiducia cui il rapporto di lavoro deve ispirarsi. Ma ciò posto, posto, cioè, che la medesima ricorrente ritiene che in effetti queste siano le mancanze di cui il dipendente si è reso responsabile, rimane il fatto che esse sono state valutate dal tribunale, che ha puntualmente rilevato e ritenuto provato il mancato rilascio degli scontrini fiscali in più di una occasione, ma che le ha ritenute tali da non giustificare il licenziamento per il venir meno dell'elemento della fiducia, considerandole inadempienze di natura disciplinare, che, se non finalizzate ad una appropriazione indebita, non apparivano di una gravità tale da giustificare la sanzione espulsiva. Ne segue che, pur con la deficienza sopra evidenziata, la sentenza resiste alle censure di cui è stata fatta oggetto con il ricorso in esame, che, pertanto, può essere disatteso. 2 Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità. Roma, 20 dicembre 2001 Guylichen Full Il Cons. est. Il Presidente Ви лпл Still IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 22 MAR. 2002 oggi, IL CANCELLIERE EQBIE The Corte Suprenneali Cassazione con estens sofinci m. 4794/04 Runiser i ricorsigtigette I ricorso pale, dichiare assorbits quelic incidentate;
dictuare per le revocazione;
findinio, compensate le spese all 03.04 Reme 24 IL CANCELLIERE C1 AN NT va : 3