Sentenza 16 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 16/07/2001, n. 9644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9644 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POP IT LIANO964 4/0 1 LA CORTE SUPR TAS AZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE PAGAMENTO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Somma - Presidente Dott. Rafaele CORONA R.G.N. 8322/99 Dott. Alfredo MENSITIERI Rel. Consigliere Cron. 22246 Dott. Enrico SPAGNA MUSSO Consigliere Rep. 3287 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere Ud. 29/03/01 ConsigliereDott. Giovanna SCHERILLO ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: t RI RA, elettivamente domiciliata in r GALLINI DET VIA SAVARELLI 11, presso lo studio dell'avvocato ROMA, A MARCONI MAURO, che la difende unitamente all'avvocato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE MARTINI UMBERTO, giusta delega in atti;
UFFICIO COFIA Richiesta copia studio ricorrente dal Sig. IL SOLE 24 ORE 3000 per diritti contro 16 LUG. 2001 Hitolare dille omonime hilte PI AR elettivamente domiciliato in ROMA, LGO IL CANCELLIERE memes Yo ew. difeso dagli avvocati ROSSI GIANCARLO, 4,' BRADANO €1,55 1.3000 CANCELLERIA MEMEO ANTONIO, giusta delega in atti;
controricorrente 2001 avversO la sentenza n. 16/99 del Tribunale di MASSA, OF022207 550 depositata il 21/01/99; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE --- Consigliere Dott. Alfredo UFFICIO COPIE udienza del 29/03/01 dal Richiesta copia esecutival. MENSITIERI;
dal Sig. MEMES per diritti 24.000+4 Bll Silvio SUSTER, per delega udito l'Avvocato 31 AGO. 2001 dell'Avv. MARTINI, depositata in udienza, difensore dele IL CANCELLIERER che ha chiesto l'accoglimento del ricorrente ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per del ricorso e della documentazione l'inammissibilità allegata. CANCELLERIA -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO RI CE LI ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre censure, avversO la sentenza del Tribunale di Massa Carrara dell'8 aprile 1998 nella causa vertente in sede di appello tra la ricorrente e MA NI. Resiste con controricorso, illustrato da memoria,1'intimato. MOTIVI DELLA DECISIONE х а На eccepito il controricorrente, in primo luogo, l'inammissibilità del ricorso per violazione н dell'art. 366 primo comma n. 3 cpc, in quanto del а tutto privo dell'esposizione dei fatti di causa. L'eccezione è fondata ed il ricorso Va dichiarato inammissibile. -La prescrizione normativa in questione come - è volta a garantire la regolare e completa noto instaurazione del contraddittorio ed, affinché il requisito anzidetto possa ritenersi soddisfatto, è necessario che il contenuto del ricorso sia tale da consentire al giudice di legittimità di avere una chiara e completa visione dell'oggetto senza dover ricorrere ad altredell'impugnazione, fonti, ad altri atti del processo (v. tra le tante Cass. S.U. n. 2434/97, sez. 1 n. 12039/98). 3 L'esposizione sommaria dei fatti di causa ai sensi del richiamato art. 366 primo comma n. 3 del codice di rito civile - in particolare postula che il ricorso offra, almeno nello svolgimento dei motivi d'impugnazione, elementi tali che consentono una cognizione chiara e completa non solo dei fatti che hanno generato la controversia, ma anche delle delle posizionivarie vicende del processo e eventualmente particolari dei vari soggetti che vi hanno partecipato, in modo che si possa di tutto ciò avere conoscenza con il solo ricorso senza necessità di avvalersi di altri atti (v. Cass. n. 2867/95, n. 4998/99). Non controverso quanto precede (v. anche Cass. 10611/95, n. 2965/97, n. 7707/2000), si Osserva n. che nella specie il ricorso proposto dalla LI è totalmente privo di qualsiasi descrizione sia dei fatti che hanno generato la controversia, sia delle varie vicende del processo, sia delle posizioni dei soggetti che vi hanno partecipato. Nello stesso, infatti, premessa l'intenzione della LI di proporre ricorso per la cassazione della sentenza n. 16/99 del Tribunale di Massa Carrara nella causa da lei promossa
contro
MA NI, avente ad oggetto "appello avversO la 4 sentenza del Pretore di Massa in data 26.2.97... per pagamento somma si assume che il Tribunale, " definitivamente pronunciando, ha provveduto alla conferma dell'appellata sentenza ed a porre altresì a carico dell'appellante l'IVA sulla somma capitale di cui alla sentenza del Pretore nonché le spese del giudizio d'appello, specificando che "La ricorrente chiede la cassazione della sentenza impugnata della quale produce copia autentica per i seguenti motivi", senza alcuna altra indicazione pur essa richiesta a pena di inammissibilità - in ordine alle vicende del processo, specie in primo grado. Né elementi validi a supplire a tale omissione si rinvengono dal contesto dei motivi di ricorso successivamente enunciati. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore di MA NI, delle spese del presente giudizio che liquida in L...362000 oltre а L. 2.000.000 5 per onorari. Roma 29 marzo 2001. Alfuck IT sterme IL CANCELLIERE C Valeria Neri CANCELLERM 16 LU3.2001 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA Registrato in data26 LIIG 2001, al n. 36.168... versate £. Serie 290.000 LA (lire. p. Il Dirigente Area Servizi (D.ssa RI Grazia DI FILIPE Il Responsabile Servizio Atti Giudicar (Dr. M. RACCICHINI) IL DIRIGENTE AREA SERVIZI (D.ssa M. Grazja DI FILIPPO) 6 hoooo 290000