Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/04/2014, n. 33227
CASS
Sentenza 2 aprile 2014

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In tema di mancata esecuzione di un provvedimento del giudice, integra il reato di cui all'art. 388 cod. pen. la condotta di un soggetto (nella specie, l'amministratore di un condominio) che, nonostante il provvedimento del giudice civile di sospensione dell'efficacia di una delibera dell'assemblea condominiale di cui sia contestata nel merito la legittimità, proceda ugualmente all'esecuzione di una delibera successiva avente il medesimo oggetto, ancorché asseritamente emendata dei vizi originari, senza che sia stata disposta la revoca giudiziale della sospensiva o dichiarata la cessazione della materia del contendere.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/04/2014, n. 33227
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 33227
    Data del deposito : 2 aprile 2014

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