Sentenza 9 maggio 2001
Massime • 1
Il reato previsto dall'art.388, comma 2, cod. pen.(elusione dell'esecuzione di un provvedimento del giudice civile), è configurabile anche per il solo fatto della violazione dell'obbligo di non fare imposto dal giudice civile. (In applicazione di tale principio, la Corte di cassazione ha ritenuto configurabile il reato de quo nei confronti del legale rappresentante di una emittente radiofonica che aveva violato l'obbligo, impostogli in via cautelare dal giudice civile, di spostare di almeno 300 Mhz la frequenza radio utilizzata, così da non determinare interferenze nelle frequenze di un'altra emittente)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/05/2001, n. 27409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27409 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FRANCESCO ROMANO - Presidente - del 09/05/2001
Dott. GIANGIULIO AMBROSINI - Consigliere - SENTENZA
Dott. STEFANO MONACI - Consigliere - N. 708
Dott. NICOLA MILO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GIORGIO COLLA - Consigliere - N. 49678/2000
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dall'imputata CA AZ avverso la sentenza, in data 20 luglio 2000, della Corte di Appello di Roma, sentita la relazione del Consigliere Dott. Stefano Monaci, sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni Palombarini, che ha concluso per il rigetto del ricorso, sentito per la parte civile l'Avv. Aniello Pullaro del Foro di Frosinone, sentito per l'imputato l'Avv. Raffaele Manfellotto del Foro di Cassino,
ritenuto in
FATTO
1. A seguito di querela sporta il 6 aprile 1995 da LB NN AR, nella sua qualità di legale rappresentante della società Radio Centro Suono s.r.l. la Pretura di Frosinone, Sezione distaccata di Anagni, dichiarava, con sentenza del primo aprile 1999, l'imputata CA AZ responsabile del reato di cui all'art.388 c.p., e la condannava alla pena di un milione di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali, "per avere, nella qualità di legale rappresentante dell'emittente radiofonica RADIO MIA, eluso la misura cautelare disposta con ordinanza del G.I. del Tribunale di Roma in data 20.7.94, notificata con atto di precetto notificato in data 2.12.94, con la quale le veniva ordinato di spostare di almeno 300 Mhz la frequenza radio utilizzata".
Con la stessa pronunzia l'imputata al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio, in favore della parte civile costituita, nonché alla rifusione delle spese di costituzione e difesa in favore della medesima.
Con sentenza del 20 luglio 2000 la Corte di Appello di Roma confermava la condanna a carico della CA, e la condannava al pagamento delle ulteriori spese del grado in favore della stessa parte civile.
2. Propone ricorso per cassazione la CA esponendo quattro mezzi di impugnazione.
Con il primo motivo eccepisce l'esistenza di un error in iudicando, per insussistenza dei presupposti del reato.
A questo fine sarebbe stato necessario un vero e proprio comportamento elusivo, e non una semplice inattività, quale era stata quella tenuta dalla ricorrente.
3. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta il mancato esame decisivo dell'impugnazione, costituito dalla legittimità della mancata ottemperanza all'ordine per ineseguibilità dello stesso, ed in subordine per mancato riconoscimento dell'esimente dell'esercizio putativo di un diritto.
Infatti lo spostamento di frequenze richiesto avrebbe comportato la necessità di apposita autorizzazione del Ministero delle comunicazioni.
4. Con il terzo motivo la CA eccepisce l'errata e falsa applicazione della legge n.223 del 1990 (in materia di attribuzione delle frequenze) e successive integrazioni, nonché il mancato rilievo attribuito al difetto di giurisdizione ed alla carenza di potere.
Infatti la materia di attribuzione e concessione delle frequenze radiofoniche sarebbe sottratta alla giurisdizione ordinaria e soggetta piuttosto al potere dell'autorità amministrativa.
5. Infine con un quarto ed ultimo motivo la ricorrente lamenta un errore di diritto contenuto nella pronunzia impugnata, e che sarebbe costituito dalla pretesa di un comportamento attivo, che la parte destinataria dell'ordine del giudice si attivasse positivamente per adeguarvisi.
Questo - secondo la ricorrente - non sarebbe invece stato possibile in quella materia particolare, propria perché era regolata da provvedimenti esterni di carattere amministrativo.
6. Nella discussione orale svoltasi all'odierna udienza il difensore di parte civile ha insistito per la conferma della sentenza impugnata, il Procuratore Generale ha rilevato come anche la mera inosservanza dell'ordine del giudice potesse integrare il reato, sottolineando che in realtà l'interessata aveva continuato ad emettere il segnale sulla frequenza originaria;
ha argomentato inoltre che il provvedimento del giudice imponeva all'imputata di tenere un certo comportamento, e non era sindacabile, precisando che, del resto, la CA avrebbe potuto chiedere una modifica della frequenza.
Al termine il Procuratore Generale ha concluso la sua requisitoria chiedendo il rigetto del ricorso.
Infine, il difensore dell'imputato ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
e considerato in
DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato, e non può trovare accoglimento. Con il primo motivo, che costituisce il punto centrale della controversia la ricorrente eccepisce, in sintesi l'esistenza di un error in iudicando in quanto ai fini dell'esistenza dei presupposti del reato rilevando che questo fine sarebbe stato necessario un vero e proprio comportamento elusivo, e non una semplice inattività, quale era stata quella tenuta dalla ricorrente stessa. Occorre stabilire in diritto quale sia il contenuto della norma violata, e quale sia stato l'oggetto dell'obbligo che si assume violato dalla CA.
2. L'art.388 per la verità, sanziona come punibili diverse condotte alternative.
Chiaramente, quella ipoteticamente applicabile al caso di specie è la previsione, a condotta libera (Cass. pen., 19 settembre 1989, Martì no) contenuta nel secondo comma dell'articolo. Agli effetti penali, di regola, un mero comportamento passivo non è sufficiente a realizzare l'elusione di cui al secondo comma dell'art.388: non può essere confuso il mancato adempimento dell'ordine del giudice, eventualmente suscettibile di costituire ulteriore elemento di responsabilità sul piano civile, con la violazione della norma penale, che presuppone l'elusione, tra l'altro, di "un provvedimento del giudice civile che ... prescrive misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso, o del credito".
La formulazione testuale della norma esclude, per la verità, la rilevanza penale automatica del semplice inadempimento civile. Vi è elusione, e perciò violazione della norma penale, solamente quando l'inottemperanza all'ordine di giustizia dipenda in via diretta ed immediata dalla sfera volitiva del soggetto obbligato. Ai fini, infatti, "della sussistenza del reato di elusione di un provvedimento del giudice di cui all'art. 388, 2^ comma, c.p., non è sufficiente un mero comportamento omissivo, ma è necessario un comportamento attivo ovvero commissivo del soggetto diretto a frustrare o quanto meno a rendere difficile l'esecuzione del provvedimento giudiziale, ciò perché la semplice inattività viene perseguita dalla legge con sanzioni di carattere civilistico appositamente predisposte" (Cass. pen, sez. 6^, 19 marzo 1991, Modesto).
3. Non va dimenticato, però, che il provvedimento del giudice cui la parte obbligata è tenuta a dare adempimento può avere un contenuto diverso, modellato sulla base delle differenti necessità: in particolare può essere un obbligo di fare, o di non fare, o di subire.
Questo differente contenuto dell'ordine non può non riflettersi sul possibile contenuto della condotta diretta a realizzarne l'elusione, e tale, perciò, da violare la norma penale.
Come già affermato da questa Corte Suprema la nozione di elusione richiamata dalla norma "ha una valenza diversa a seconda della natura dell'obbligo imposto: se questo è di non fare, il semplice agire in contrasto realizza l'elusione dell'obbligo; se invece si tratta di un obbligo di fare, l'elusione si può realizzare solo con un comportamento volto a impedire il risultato concreto cui tende il comando giudiziale;
con l'ulteriore corollario che, se il conseguimento di tale risultato presuppone la necessaria collaborazione del soggetto obbligato, anche l'inerzia di quest'ultimo concreta elusione, mentre, in caso contrario, è necessario un quid pluris tendente comunque che quel risultato sia legalmente conseguito per altra via". (Cass. pen., sez. 6^, 12 novembre 1998/26 gennaio 1999, n. 1544, Salini;
nello stesso senso, Cass. pen., sez. 6^, 19 ottobre 2000, Roberti) in applicazione del medesimo principio la Corte ha ritenuto configurabile il reato "quando, richiedendosi da parte del soggetto tenuto all'osservanza degli obblighi ingiunti ... una certa attività collaborativa, questa venga ingiustificatamente negata". (Cass. pen., sez. 6^, 18 novembre 1999, n. 2925, Baragiani).
4. Nell'applicare questi principi al caso di specie si deve ricordare che l'oggetto di questo processo penale è costituito dalla dolosa elusione di un provvedimento di urgenza emesso, nel corso di un procedimento civile, dal giudice del Tribunale di Roma nei confronti della CA, nella sua qualità di legale rappresentante della emittente radiofonica Radio IA, ed a favore della parte civile NN AR LB, a sua volta nella qualità di legale rappresentante della Radio Centro Suono s.r.l.
Per la precisione, la Radio Centro Suono aveva lamentato l'interferenza della Radio IA sulle sue stesse frequenze radiofoniche, ed aveva chiesto l'emanazione di un apposito provvedimento d'urgenza ai sensi dell'art.700 c.p.c. Il giudice civile aveva accolto il ricorso, e, con ordinanza riservata, emessa, ai sensi dell'art.700 c.p.c., il 20 luglio 1994, aveva ordinato alla convenuta Radio IA di spostare di almeno 300 Mhz la frequenza utilizzata, al fine di evitare le interferenze con le trasmissioni di Radio Centro Suono nell'area ad ovest di Valmontone. Ciò significa che l'effettivo contenuto dell'obbligo imposto all'imputata (nella sua qualità dell'emittente radiofonica Radio IA) era quella di astenersi dal proseguire emissioni che potessero interferire con quelle dell'altra emittente Radio Centro Suono, e che l'ordine di spostare la frequenza di almeno trecento Megahertz era soltanto strumentale rispetto al fine di evitare la prosecuzione delle interferenze.
In realtà il vero obbligo imposto alla Radio IA, e per essa alla sua legale rappresentante, l'attuale imputata, era quello di non interferire nelle frequenze dell'altra emittente, era cioè un obbligo di astensione, e perciò di non fare.
L'emittente Radio IA, e per essa la sua legale rappresentante CA AZ, avevano, per la verità, due distinte vie per conseguire questo effetto e così adempiere all'ordine di giustizia, quello di spostare le proprie frequenze e quello di astenersi addirittura dalle trasmissioni.
Non hanno fatto ne' l'una ne' l'altra cosa, violando così sicuramente l'ordine di giustizia sul piano del diritto civile. Occorre verificare se sia stata violata anche la norma penale contestata, vale a dire il secondo comma dell'art.388 c.p.
5. Nel caso di mancato adempimento di un obbligo di non fare, peraltro, l'elusione dell'ordine di giustizia è in re ipsa, in quanto per la realizzazione dell'ordine è necessaria, anzi indispensabile, la collaborazione della stessa parte cui l'ordine è diretta.
Se il contenuto dell'ordine del giudice è quello di fare, o di tollerare, la parte in cui favore è stato emanato l'ordine può sempre ottenerne - più o meno facilmente - l'esecuzione in via coattiva, tramite un procedimento di esecuzione civile. In questo caso un comportamento meramente passivo dell'obbligato comporta un illecito civile, ma non comporta (almeno di regola) la violazione della norma penale.
Un comportamento meramente passivo dell'obbligato invece vale ad impedire la realizzazione dell'ordine di giustizia, ad eluderlo in senso assoluto, quando quest'ultimo sia un ordine di non fare, che - come tale - non può trovare esecuzione se non ad opera del diretto interessato.
È quanto è avvenuto nel caso di specie.
L'emittente Radio IA, e per essa la sua legale rappresentante CA AZ, hanno continuato a trasmettere le proprie trasmissioni sulle frequenze che interferivano con quelle della parte civile, come se l'ordine di giustizia non fosse stato emanato, eludendolo così completamente.
In questo modo è stata violata non solo la normativa civile, ma anche quella specifica norma penale contestata all'imputata CA AZ.
Il primo motivo di ricorso risulta dunque infondato.
6. Con il secondo motivo del ricorso la ricorrente lamenta l'esistenza di un altro vizio di violazione di legge, costituito dalla mancata possibilità di ottemperare all'ordine per ineseguibilità di esso, in quanto lo spostamento delle frequenze necessità di apposita autorizzazione del Ministero delle comunicazioni.
In subordine ha invocato l'esimente dell'esercizio putativo di un diritto.
Il motivo è palesemente infondato.
La parte obbligata è tenuta ad eseguire gli ordini del giudice, in quanto - e fino a quando - siano esecutivi, ne' può allegare ai fini della mancata esecuzione la presunta illegittimità degli ordini stessi.
Può, piuttosto, contestare il provvedimento nell'opportuna sede, chiederne la revoca o la sospensione al medesimo giudice, o eventualmente, a quelli dell'impugnazione.
Neppure eventuali difficoltà di ordine amministrativo avrebbero potuto legittimare la mancata esecuzione dell'ordine del giudice. Anche se effettivamente non fosse stato possibile eseguire l'ordine senza una preventiva autorizzazione del Ministero delle comunicazioni, in ogni caso la CA avrebbe dovuto astenersi dal proseguire le proprie trasmissioni su quella frequenza che interferiva con le trasmissioni della Radio Centro Suono, ed attendere l'autorizzazione ministeriale allo spostamento;
per la verità non risulta che l'abbia neppure chiesta.
Tanto meno sussiste, di fronte alla forza esecutiva di un ordine di giustizia, alcuna ipotesi di esercizio putativo di un diritto.
7. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta un altro motivo di violazione di legge.
A suo parere il giudice civile avrebbe dovuto astenersi dall'emanare l'ordine di spostamento delle frequenze, in quanto la materia è riservata alla competenza amministrativa del Ministero delle comunicazioni.
Il motivo non è fondato.
Come si è detto, la parte obbligata è tenuta a dare esecuzione ai provvedimenti esecutivi del giudice.
Può contestarli nei modi e nelle sedi previsti dall'ordinamento, ma non disapplicarli di propria iniziativa senza averne ottenuto la revoca, o la sospensione, dallo stesso, o da un altro giudice. Astraendo dal merito sostanziale delle contestazioni, è evidente che si tratta di argomentazioni che dovevano essere proposte (e che si suppone siano state proposte) dinanzi al giudice civile, nel procedimento di urgenza ai sensi dell'art.700 c.p.c., e nel successivo procedimento di merito.
8. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta che si sia preteso da parte sua un comportamento attivo, e ribadisce che questo non sarebbe stato possibile proprio perché la materia è regolata da norme di carattere amministrativo.
Il primo punto, del comportamento cui era tenuta l'imputata, è già stato trattato a proposito del primo motivo di impugnazione. Non è esatto, d'altra parte, che in questa materia l'imputata non avesse la possibilità di tenere un comportamento idoneo a dare esecuzione all'ordine del giudice: anche se, in ipotesi non concessa, proprio non avesse potuto spostare le frequenze, avrebbe dovuto tenere un comportamento effettivamente omissivo, vale a dire omissivo del tutto, ed astenersi dal proseguire le proprie trasmissioni con quelle modalità, e su quelle frequenze, che interferivano con le trasmissioni della parte lesa Radio Centro Suono.
9. Conclusivamente dunque il ricorso dell'imputata è infondato sotto ogni profilo e non può che essere respinto.
La sua reiezione comporta per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
L'imputata deve essere condannata anche alla rifusione, in favore della parte civile costituita Radio Centro Suono, delle spese di costituzione e difesa di parte civile di questa fase di cassazione, spese che si liquidano in L.2.560.000 (di cui L.
2.500.000 per onorari, oltre I.V.A. e C.P.A.).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di costituzione e difesa di parte civile che liquida in L. 2.560.000 (di cui L.
2.500.000 per onorari, oltre I.V.A. e C.P.A.).
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2001