Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/05/2001, n. 27409
CASS
Sentenza 9 maggio 2001

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Il reato previsto dall'art.388, comma 2, cod. pen.(elusione dell'esecuzione di un provvedimento del giudice civile), è configurabile anche per il solo fatto della violazione dell'obbligo di non fare imposto dal giudice civile. (In applicazione di tale principio, la Corte di cassazione ha ritenuto configurabile il reato de quo nei confronti del legale rappresentante di una emittente radiofonica che aveva violato l'obbligo, impostogli in via cautelare dal giudice civile, di spostare di almeno 300 Mhz la frequenza radio utilizzata, così da non determinare interferenze nelle frequenze di un'altra emittente)

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/05/2001, n. 27409
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 27409
    Data del deposito : 9 maggio 2001

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