Sentenza 20 gennaio 2001
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- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 3344 del 03https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. VI, 03/02/2022, (ud. 17/11/2021, dep. 03/02/2022), n.3344 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente – Dott. CATALDI Michele – Consigliere – Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere – Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere – Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17282/2020 R.G., proposto da: P.D., rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Di Loreto, con studio in Chieti, elettivamente domiciliato presso l'Avv. Pietro Mazzei, con studio in Roma, giusta procura in calce al ricorso introduttivo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/01/2001, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2001 |
Testo completo
AULA "A" UFFICIO COPIE 0 0 8 24/0 1 CANCELLERIA ☑ CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Richiesta copia SULL 24 ORE dal Sig. per diritti L.1500 REPUBBLICA ITALIANA 2 2 GEN. 2001 IL CANCELLIERE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 14342/98 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Dott. Paolino Dell'Anno Presidente Cron. 1724 Dott. Alberto Spanò Cons. Rel. Rep. Dott. Luciano Vigolo Consigliere Ud. 11 ot- Dott. Guido Vidiri Consigliere tobre 2000 Dott. Pasquale Picone Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: OI US, elettivamente domiciliata in Roma, via di Fiora- nello n. 96, presso l'avv. Paolo di Giovanni, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
ricorrente ·
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, domici- liato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege;
controricorrente 1 4166 avverso la sentenza n. 488/98, decisa il 16 aprile 1998 e pubbli- POTENZA cata il 12 maggio 1998, resa dal Tribunale di nel procedimento n. 172/98 R. G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 11 ottobre 2000 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello Matera, ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza in data 11 novembre 1997, il Pretore di Potenza re- spingeva la domanda proposta dall'odierna parte ricorrente e inte- sa ad ottenere l'assegno mensile d'invalidità civile, ai sensi della legge 30 marzo 1971 n. 118. OI US interponeva appello e in esito il Tribunale di Potenza, con sentenza n. 488/98 emessa in data 16 aprile- 12 mag- gio 1998, respingeva il gravame e così, per quanto rileva in que- sta sede, motivava la decisione. Osservava che facevano difetto, oltre al requisito sanitario, non provato, i requisiti reddituale ed occupazionale, non apparendo sufficiente, per il primo, la mera produzione di atto di notorietà e non essendo stata documentata, per il secondo, l'iscrizione ne- gli elenchi degli invalidi e l'incollocamento. OI US propone ricorso per cassazione e deduce un solo motivo. Il Ministero dell'Interno, costituendosi a seguito di rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo, avvenuta inizialmente pres- 2 Л So l'Avvocatura Distrettuale di Potenza anziché presso l'Avvocatura Generale dello Stato, resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo si denuncia, con riferimento all'art. 360 n. 3 cpc, la violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 13 legge 20 marzo 1971 n. 118 e dell'art. 1 legge 15 maggio 1997. Si afferma che il requisito dell'incollocamento ben può provarsi dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, pur se ècon mancata l'iscrizione negli elenchi di cui alla legge 482/68. Non viene invece censurato il rilievo del Collegio di merito, mo- tivato col richiamo all'autorità del precedente di questa Corte 27 maggio 1991 n. 5995, in ordine alla impossibilità di provare il requisito reddituale con la mera dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Non appare infatti idoneo allo scopo il mero richiamo all'art. 1 legge 15 maggio 1997 n. 127 che, dal contesto del discorso, risul- ta chiaramente riferito al solo stato di disoccupazione, non es- sendo formulato rilievo di sorta in ordine all'argomento addotto dal Tribunale mediante richiamo del precedente di legittimità ove si rinviene una ben precisa motivazione nel senso che la dichiara- zione sostitutiva dell'atto di notorietà è priva di efficacia in sede giurisdizionale nelle liti fra privati, considerato che alla parte non è dato trarre elementi di prova dalle sue stesse affer- mazioni. Si deve quindi dichiarare inammissibile il ricorso per cassazione 3 n col quale viene censurato uno solo dei due argomenti di motiva- zione, ciascuno dei quali sorregge autonomamente il decisum della sentenza impugnata, giacché, quand'anche si accogliesse il pro- spettato motivo di ricorso, l'altra affermazione della pronuncia impugnata sarebbe pur sempre idonea a costituire il fondamento decisione, in quanto non investita dalla censura (Cass.della civ., 26 gennaio 1985, n. 380). Non ravvisandosi gli estremi della manifesta infondatezza e teme- rarietà della pretesa, nulla deve disporsi per le spese del pre- sente giudizio di legittimità, in applicazione dell'art. 152 di- sposizioni attuazione Codice Procedura Civile.
P.Q.M.
La Corte Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio di legittimità. Roma, 11 ottobre 2000 IL PRESIDENTE Pulin. Min hum. Allout Youза IL CONSIGLIERE ESTENSORE Shill ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI IL COLLABORATORE DI CANCELLERNA Depositata in Cancelleria SPESA, THE O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. REGISTRO, E DA CO 20 GEN. 2001 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 oggi, A OLCA IL COLLABORATORE M E R DI CANCELLERA P U S