Sentenza 5 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/01/2001, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' COR 0 0 0 86 /0 00 86 / 0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORN SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI Presidente R.G.N. 8245/98 Dott. Bruno BATTIMIELLO - Consigliere 9505/98 - Consigliere- Cron. ४९ Dott. Florindo MINICHIELLO Dott. Stefano Maria EVANGELISTA - Consigliere- Rep. -Rel. Consigliere Ud.12/07/00 Dott. Gabriella COLETTI ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: dal Sig. 6000 INDUSTRIA SALI POTASSICI R AFFINI (ISPEA) SPA, in per diritti L. || 55 GEN. 2001 IL CANCELLIERE persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA presso laelettivamente CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato PORRELLO GASPARE, giusta delega in atti;
CANCELLERIA -> ricorrente
contro
LA MARCA GAETANO, domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e CANCELLERIA BENNARDO FILIPPO, giusta delega2000 difeso dall'avvocato $3585 in atti;
-1- COLETTI;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE udito l'Avvocato PORRELLO;
Rilasciata copia legale uditi gli Avvocati BENNARDO e FURITANO;
al Sig UR udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore per diritti L. 42 6 GEN. 2001 IL CANCELLIERE Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso, previa riunione per il rigetto del ricorso principale ed inammissibilità del ricorso incidentale. - -3- Svolgimento del processo L'odierno resistente, in epigrafe nominato, dipendente dell'ISPEA s.p.a, assumendo che quest'ultima era obbligata, in forza di accordi stipulati dalle OO.SS. dei lavoratori con l'Ente Minerario Siciliano il 26.2.1987, il 7.12.1988 ed il 17.1.1989, a corripsondergli, per il periodo dall'1.1.1987 al 30.14.1988, un incremento retributivo pari al 15% del trattamento economico in atto, conveniva in giudizio davanti al Pretore di Agrigento - Sezione distaccata di Canicattì sia la società datrice di lavoro, sia l'Ente, chiedendo la condanna della prima al pagamento delle relative differenze retributive. Il giudice adito, con dispositivo letto all'udienza dell'8.2.1996, dichiarava il diritto dell'istante di ottenere dall'EMS il rivendicato adeguamento e condannava lo stesso ente al pagamento delle somme ritenute spettanti per il detto titolo;
con la successiva sentenza, tuttavia, disponeva diversamente, in quanto alla condanna dell'EMS aggiungeva quella, in via solidale, della società datrice di lavoro. Sia l'uno che l'altra proponevano, quindi, appello al Tribunale di Agrigento. Poleti Entrambi denunciavano la nullità o l'inesistenza della sentenza impugnata, per l'irresolubile contrasto fra dispositivo letto in udienza e dispositivo redatto in una con la sentenza. L'Ente lamentava altresì il difetto della propria legittimazione passiva, per non avere mai avuto alle proprie dipendenze il lavoratore istante;
la violazione dell'art. 112. þ.e. per essere stata disposta la sua condanna, pur in difetto di domanda di parte;
il mancato perfezionamento degli accordi sindacali posti a fondamento della contestata condanna e, comunque, l'inefficacia dei medesimi, per essere stati gli stessi sottoscritti dal Commissario Straordinario, pur carente di potere. La società aggiungeva, ma in via meramente subordinata, che tali accordi non erano ad essa opponibili, trattandosi di res inter alios;
che non rilevava in contrario l'essere l'EMS suo azionista di maggioranza;
che, infine, il presunto accordo del 17.1.1989 non era mai divenuto efficace, in quanto mai era stato ratificato dal Consiglio di amministrazione dell'Ente. Il giudice del gravame, con sentenza depositata in cancelleria il 9.4.1997, in parziale accoglimento degli appelli, riteneva sussistente la denunciata nullità della sentenza impugnata e, escluso che da ciò potesse derivare la restituzione della causa al primo giudice, provvedeva nel merito, dichiarando che, a seguito degli accordi 26.2.1987, 7.12.1988 e 17.1.1989, stipulati dall'EMS, il lavoratore aveva diritto all'attribuzione, da parte della società ISPEA, dell'adeguamento retributivo del 15%, per il periodo da gennaio 1987 a novembre 1988, e condannando quest'ultima al pagamento della correlativa somma di lire 2.500.000. Per la cassazione di questa sentenza ricorrono l'ISPEA, in via principale, e I'EMS, in via incidentale. flollti Resiste l'intimato con controricorso. Motivi della decisione Il primo motivo del ricorso dell'ISPEA denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., nonché degli artt. 329, 342, 343, 346, 434 e 436, stesso codice, sul rilievo che, non avendo il lavoratore proposto alcuna censura contro l'implicita statuizione (desumibile dal dispositivo letto in udienza) di rigetto della sua domanda nei confronti della società datrice di lavoro, l'accoglimento delle impugnazioni delle altre parti in punto nullità della sentenza di primo grado non legittimava il giudice del gravame a rimuovere quella statuizione, ormai coperta da giudicato. Il secondo motivo denuncia, unitamente a vizi di motivazione, violazione delle norme concernenti la stipulazione dei contratti (artt. 1321 e ss. cod. civ.) e di quelle che disciplinano la rappresentanza negoziale delle parti (artt. 1387 e ss. cod. civ.), sul rilievo dell'estraneità dell'ISPEA agli accordi sindacali dedotti dal lavoratore a fondamento delle sue pretese e dell'impossibilità di desumere da una parziale applicazione di uno di essi l'esistenza della vincolatività di altri, che, sebbene stipulati dall'azionista di maggioranza, restavano imputabili a terzi, atteso che siffatta qualità del soggetto stipulante non escludeva la sua alterità rispetto alla società datrice di lavoro. Il terzo motivo denuncia ancora vizi di motivazione, nonché violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, sul rilievo che il testo del presunto accordo del 17.1.1989 dimostrava con chiarezza che si trattava, in realtà, soltanto di un'ipotesi, sulla quale l'EMS si riservava di esprimere le proprie valutazioni nel successivo incontro del 19.1.1989, nel corso del quale, poi, si convenne che quanto concordato nella precedente occasione sarebbe divenuto efficace dopo apposita deliberazione (mai intervenuta) del Consiglio di amministrazione dell'Ente. Il quarto motivo, infine, denuncia violazione dell'art. 91 cod. proc. civ., sul rilievo che, dovendosi considerare soccombente il lavoratore, le spese del giudizio polett. dovevano essere poste a suo carico e non già immotivatamente compensate. L'EMS, col primo motivo del proprio ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 1321, 1362 e 1372 cod. civ., con riferimento agli accordi sindacali del 17 e del 19 gennaio 1989; violazione degli artt. 13, 14 e 15 della L.R. Sicilia n. 50 del 1973 in materia di adozione di atti deliberativi;
vizi di motivazione. Rileva, in particolare, che la sua qualità di soggetto estraneo al rapporto di lavoro lo rendeva privo di qualsivoglia legittimazione alla stipulazione di accordi sindacali applicabili al rapporto stesso. Aggiunge che il presunto accordo del 17 gennaio 1989 non si era mai perfezionato, non avendo mai ottenuto l'approvazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente. Col secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 11 e 15 della legge R. Sicilia n. 34 del 1988 e dell'art. 1418 cod. civ., in riferimento ai verbali di accordo del 17 e del 19 gennaio 1989. Deduce, in particolare, che i limiti di spesa imposti dalla normativa regionale risultavano preclusivi della possibilità dell'Ente di disporre un qualsivoglia incremento retributivo ulteriore rispetto a quello già attribuito al fine di estendere il beneficio accordato ai lavoratori del settore zolfifero - in favore dei dipendenti già addetti alla miniera di Racalmuto. I due ricorsi devono essere riuniti ai sensi dell'art. 335, siccome proposti contro la medesima sentenza. Il primo motivo del ricorso principale è infondato. Non è configurabile alcuna preclusione, per il giudice d'appello, all'esame del merito della domanda di condanna proposta dal lavoratore nei confronti dell'ISPEA, né, in particolare, il preteso giudicato di rigetto di quest'ultima, derivante dalla dedotta flolett. inosservanza dell'onere del lavoratore medesimo di proporre gravame avverso la decisione pretorile. Un onere siffatto non è configurabile rispetto al dispositivo letto in udienza, per l'assorbente rilievo che nel rito delle controversie di lavoro, l'art. 433, comma 2, cod. proc. civ. il quale prevede la proponibilità dell'appello prima del deposito della sentenza, nell'ipotesi in cui l'esecuzione sia stata iniziata in base al dispositivo suddetto costituisce una norma di carattere eccezionale, insuscettibile di interpretazione analogica, con la conseguenza che, in tutti gli altri casi, il potere d'impugnazione postula che sia stata depositata la sentenza completa di tutti i suoi elementi costitutivi, poiché solo con tale adempimento il provvedimento assurge a giuridica esistenza nella sua interezza, a nulla rilevando che la parte che intende proporre impugnazione possa essere in grado, in relazione alla particolare fattispecie o situazione processuale, di svolgere compiutamente le proprie censure (v., per tutte, Cass., sez. un., 28 gennaio 1988 n. 750). E, d'altra parte, quel dispositivo non recava affatto una pronuncia di rigetto della domanda, atteso che il bene della vita preteso dal lavoratore gli era stato, comunque, attribuito nei confronti di uno dei due convenuti, ancorché non coincidente con quello indicato, nell'atto introduttivo del giudizio, come tenuto alla prestazione;
il che determinava un sostanziale difetto di soccombenza, con la conseguenza di ascrivere la mancata condanna di tale ultimo soggetto all'area delle domande da considerarsi non accolte>>, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 cod. proc. civ. e di far ritenere sufficiente, per estendere ad esse l'effetto devolutivo al giudice del gravame, la sola loro riproposizione, senza necessità di appello: evento, nella specie, verificatosi, come dimostra il richiamo formalmente ed espressamente >> compiuto in sede di folet. memoria difensiva del giudizio d'appello (al cui esame è la Corte abilitata in relazione alla natura procedimentale del vizio denunciato) – a tutti gli scritti del giudizio di primo - grado, ivi compreso il ricorso introduttivo. Né onere di gravam a carico del lavoratore era configurabile con riguardo alla sentenza successivamente depositata, nella sua sintesi di dispositivo e motivazione, poiché essa non determinava alcun soccombenza, recando, anzi, l'accoglimento della domanda di condanna nei confronti di entrambi i convenuti. Legittimati all'impugnazione erano, dunque, questi ultimi, stante la loro soccombenza;
ed i loro gravami, oltre alla deduzione della nullità della sentenza di primo grado, recavano, come non è controverso, censure di merito al cui esame il giudice a quo ha legittimamente proceduto, pur avendo dichiarato tale nullità, perché, essendo stata essa configurata come conseguenza dell'accertamento di un insanabile contrasto fra dispositivo e motivazione, risultava, per sua natura, non sussumibile nel 7 novero dei vizi - oggetto di tassativa indicazione negli artt. 353 e 354 cod. proc. civ. - il cui rilievo in appello comporta la regressione al primo grado: di qui, poi, l'irrilevanza del rapporto di subordinazione che l'appellante società ISPEA aveva assegnato alle proprie censure di merito, rispetto a quelle di rito;
ché, anzi, proprio la presenza delle prime consentiva l'ammissibilità dell'appello alla stregua del principio (ribadito dalle Sezioni unite di questa Corte con sentenza n. 12451 del 14 dicembre 1998) per cui, mentre è ammissibile l'impugnazione con la quale l'appellante si limiti a dedurre soltanto i vizi di rito avverso una pronuncia che abbia deciso anche nel merito in senso a lui sfavorevole allorché i vizi denunciati comporterebbero, se fondati, una rimessione al primo giudice ai sensi degli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., nelle ipotesi in cui, invece, il vizio denunciato non rientra in uno dei casi tassativamente previsti dalle norme ora citate, è necessario che l'appellante deduca ritualmente anche le Polec questioni di merito, con la conseguenza che, in tali ipotesi, l'appello fondato esclusivamente su vizi di rito, senza contestuale gravame contro l'ingiustizia della sentenza di primo grado, dovrà ritenersi inammissibile, oltre che per difetto di interesse, anche per non rispondenza al modello legale di impugnazione. Il secondo ed il terzo motivo dello stesso ricorso principale, che possono congiuntamente esaminarsi per la loro connessione derivante dalla comune - strumentalità alla dimostrazione di inesistenza di obblighi contrattuali dell'ISPEA sono in parte infondati ed in parte inammissibili. Per quanto concerne la doglianza di violazione falsa applicazione di norme di diritto, la Corte osserva che essa mal si correla alla tessuto logico sul quale si fonda la decisione impugnata. Il Tribunale non ha affatto ritenuto che un contratto collettivo stipulato dall'EMS potesse produrre effetti diretti nei confronti della società ISPEA ed ancor meno che una conseguenza siffatta derivasse dalla qualità propria dell'Ente, di azionista di maggioranza della società. Ha accertato, invece, che nel corso della complessa vicenda contrattuale, intesa al riconoscimento dell'incremento retributivo del 15%, la società ISPEA, col dare attuazione all'accordo del 7 dicembre 1988, fra l'Ente e le organizzazioni sindacali, aveva tenuto un comportamento costituente tacita manifestazione della volontà negoziale di assumersi le obbligazioni definite con l'accordo medesimo, nonché quelle che, quanto al problema della decorrenza del beneficio, sarebbero state ulteriormente convenute dalle suddette parti: al riguardo, il giudice a quo ha, infatti, non solo posto in luce come fosse circostanza incontroversa quella della piena esecuzione>> del citato accordo del 7 dicembre, ma anche precisato che, contenendo esso l'impegno a definire entro il successivo mese di gennaio il problema suddetto, la ricezione degli impegni contrattuali, per il tramite di questa clausola, si estendeva anche obligazioni che sarebbero state definite nella prevista folet. occasione (cfr. pag. 16 della sentenza impugnata) Del tutto generica ed apodittica è, poi, la doglianza di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, poiché non si precisa in alcun modo quale di essi, e per quale ragione, avrebbe subito il lamentato vulnus dall'avere il Tribunale ritenuto vincolante, indipendentemente dall'approvazione del Consiglio di amministrazione dell'EMS, l'accordo del 17 gennaio 1989, stipulato in adempimento del sopra ricordato impegno. La non necessità di questa approvazione è stata oggetto di specifica dimostrazione da parte del Tribunale, là dove ha sottolineato come la suddetta stipulazione rientrasse nelle specifiche e non contestate competenze del Commissario straordinario dell'EMS (v. pag. 16 della sentenza impugnata) e come la riserva dell'approvazione stessa fosse contenuta in altro accordo (quello del 19 gennaio), mai invocato dal lavoratore a fondamento delle sue pretese. di Così esclusa la sussistenza di errori diritto, le censure di vizio di motivazione disvelano la loro palese inammissibilità. In sede di legittimità, il controllo della motivazione in fatto si compendia nel verificare che il discorso giustificativo svolto dal giudice del merito circa la propria statuizione esibisca i requisiti strutturali minimi dell'argomentazione (fatto probatorio -- massima di esperienza - fatto accertato), senza che sia consentito alla Corte sostituire una diversa massima di esperienza a quella utilizzata dal detto giudice, potendo questa essere disattesa, non già quando l'inferenza probatoria non sia da essa necessitata>>, ma solo quando non sia da essa neppure minimamente sorretta o sia addirittura smentita, avendosi, in tal caso una mera apparenza del discorso giustificativo. flalett Ugualmente, non è consentito alla Corte confrontare la sentenza impugnata con le risultanze istruttorie, al fine di prendere in considerazione un fatto probatorio diverso o ulteriore rispetto a quelli assunti dal giudice del merito a fondamento della sua decisione. Inoltre, il controllo della motivazione in fatto è connesso, pur essendo intrinsecamente diverso per le modalità con cui si svolge, al sindacato sull'applicazione della legge, perché controllare che sia logicamente giustificato l'accertamento del fatto, significa verificare che esista la premessa per l'applicazione della norma, di guisa che, rilevando il difettoso accertamento del fatto come causa di una falsa applicazione della legge, ne deriva che non ogni vizio logico può condurre alla cassazione, ma solo quello che incida su elementi determinanti ai fini dell'individuazione della disciplina giuridica della fattispecie;
ragion per cui la nozione di punto decisivo>> della controversia 10 sostanzialmente coincide con quella di fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo del diritto in contestazione. Nella specie, invece, i dedotti vizi di motivazione non corrispondono al modello enucleabile negli esposti termini dal n. 5 del citato art. 360 cod. proc., poiché, da un lato, non investono, omissioni, insufficienze o contraddittorietà del discorso giustificativo su punti decisivi della controversia intesi nel senso testé chiarito e, dall'altro lato, si infrangono contro la palese sussistenza, nella sentenza impugnata, dei requisiti strutturali dell'argomentazione, come sopra individuati. In effetti, quelle deduzioni si sostanziano nel ripercorrere criticamente il ragionamento decisorio svolto dal giudice a quo, sicché incidono sull'intrinseco delle opzioni nelle quali propriamente si concreta il giudizio di merito, risultando per ciò fleet. stesso estranee all'ambito meramente estrinseco entro il quale è circoscritto il giudizio di legittimità. Il quarto motivo del ricorso dell'ISPEA è manifestamente infondato, sia perché manca, come si è visto, il presupposto in relazione al quale esso è svolto, vale a dire la soccombenza del lavoratore;
sia perché i giusti motivi di compensazione delle spese processuali non presuppongono necessariamente la reciproca soccombenza e possono sussistere anche nei confronti della parte totalmente vittoriosa, con provvedimento rispondente ad una valutazione discrezionale del giudice, con la conseguenza che il relativo potere non richiede una specifica motivazione ed è incensurabile in sede di legittimità, salvo che i motivi addotti risultino illogici o contraddittori (cfr., fra le tante, Cass. 19 maggio 1998, n. 4997; Id., 23-06-1997, n. 5607; Id., 6 giugno 1996, n. 5275). In conclusione, il ricorso della società ISPEA è da ritenere non fondato sotto ogni profilo e deve, per conseguenza, essere rigettato. Il ricorso incidentale dell'EMS è inammissibile. La sentenza impugnata non contiene alcun accertamento con efficacia di giudicato in ordine a situazioni giuridiche soggettive facenti capo all'Ente ricorrente. Ha soltanto accertato, in via strettamente strumentale alla pronuncia sulla domanda di condanna proposta dal lavoratore nei confronti della società ISPEA, e, quindi, incidenter tantum, l'avvenuta stipulazione dei sopra ricordati accordi collettivi. I quali, poi, sono stati presi in considerazione, giusta i superiori rilievi, come mero dato storico e non già come fatti giuridici costitutivi di rapporti fra l'Ente stesso ed il lavoratore o fra questo e la società datrice di lavoro, la cui obbligazione di pagamento è stata ravvisata in un autonomo atto di disposizione negoziale. Né, rispetto alla suddetta domanda di condanna, L'Ente convenuto o la società datrice di lavoro, nel negare l'esistenza o l'efficacia degli accordi dedotti dal lavoratore, hanno mai proposto domanda riconvenzionale di accertamento negativo, con estensione folett. del litisconsorzio a contraddittori necessari, come le organizzazioni sindacali con le quali avvenne la stipulazione. Tutto è rimasto, dunque, inscritto nei confini della decisione sulla originaria domanda di condanna proposta dal lavoratore, come è reso palese dal riferito iter percorso dal tribunale per giungere alla pronuncia di accoglimento, nonché dallo stesso elemento letterale della sentenza impugnata, ove, nel dichiarare il diritto del lavoratore ad ottenere, dalla detta società, l'adeguamento retributivo in contestazione, i giudici del gravame istituiscono fra questa situazione giuridica e la stipulazione di quegli accordi un solo nesso di successione temporale, non anche di causalità, espressamente precisando che la declaratoria avviene a seguito>> di tale stipulazione e non già per effetto della medesima (v. la penultima pagina della sentenza impugnata e lo stesso dispositivo). 12 In questi limiti, che traspaiono dalla struttura letterale e logica della sentenza impugnata, l'accertamento di avvenuta stipulazione degli accordi in questione corrisponde ad esercizio di poteri cognitivi,non anche precettivi,da parte del giudice a quo, sicchè, da un lato, produce effetti meramente endoprocessuali, attesa la sua circoscritta rilevanza rispetto alla domanda di condanna proposta nei confronti dell'ISPEA;e, dall'altro lato, non è fonte di alcuna conseguenza giuridicamente pregiudizievole,sia pure soltanto nell'ambito di questo giudizio, rispetto all'EMS,del quale va,pertanto, riconosciuta la carenza di interesse a ricorrere per cassazione. Costituisce,invero,ius receptum che il principio posto dall'art. 100 cod.proc.civ., secondo cui per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di impugnazione, nel quale, in particolare, l'interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di questa va desunto dalla "utilità giuridica" che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e si ricollega,pertanto, indefettibilmente ad una soccombenza anche parziale,nel precedente giudizio,in difetto della quale l'impugnazione è inammissibile (v.,da ultima e per tutte le numerose altre conformi Cass. 7 aprile 1999 n.3335). Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione, fra tutte le parti, delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale.Compensa fra tutte le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 12 luglio 2000 IL PRESIDENTE IL CONS.ESTENSORE Лишини Ravageani в мелеми 1 13 Stillie IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria oggi, 5 GEN 2001 IL COLLABORATORE A DÍ CANCELLERIACASS M I E D R A , P S U 0 O S S 1 3 L A . L 2 T T 5 , O R B A . A S I ' E N D L P L S 3 A E I T 7 D - S N I 8 O G S - P O 1 N 1 M E A I S D E I A E A D G , O G E O R T E T T L T N IS I E R S G I A E E L D R L E O D . 1