Sentenza 18 febbraio 1999
Massime • 1
L'art. 23 del codice di procedura civile, che stabilisce, per le cause tra condomini la competenza del giudice del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi, concerne non la sola ipotesi di condominio di edifici, ma, più in generale, tutti i casi di comunione di beni ex art. 1100 e seguenti cod. civ..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/02/1999, n. 1365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1365 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco FAVARA - Presidente -
Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Consigliere -
Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere -
Dott. Giandonato NAPOLETANO - Rel. Consigliere -
Dott. Enrico SPAGNA MUSSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
PR OS, IM IA IN, elettivamente domiciliate in ROMA, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione;
- ricorrenti -
contro
IM GI IA, AS FR IN PROPRIO PER IL LEGITTIMO FIGLIO, elettivamente domiciliate in ROMA VIA DI PIETRALATA 230/A, presso lo studio dell'Avvocato MASSA RICCI G., difese dall'avvocato ACHILLE IANNARELLI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
IM MA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 61/96 del Tribunale di LUCERA, depositata il 8/2/97;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 14/10/98 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
lette le conclusioni dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI con le quali si chiede che la Suprema Corte di Cassazione, in Camera di Consiglio, voglia accogliere il ricorso, dichiarando, ai sensi dell'art. 23 c.p.c., la competenza per territorio esclusiva dell'adito Tribunale di Lucera, con le pronunce seguenti per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
SA IT e MA ST ST, con distinti atti di citazione notificati il 20 giugno 1991, il 18 novembre 1991 ed il 23 giugno 1992, convennero innanzi al Tribunale di Lucera UI ST ed LF LI per sentir dichiarare la nullità delle deliberazioni adottate, rispettivamente, in data 4 maggio 1991, 25 ottobre 1991 e 23 maggio 1992, dalla "assemblea dei partecipanti alla comunione denominata assemblea degli eredi in successione mortis causa di NI MA".
Costituendosi nelle tre cause riunite, i convenuti eccepirono, in via preliminare, l'incompetenza per territorio del giudice adito, poiché il fondo rustico cui si riferivano le tre delibere impugnate, ubicato in agro di Lesina, faceva parte dell'asse ereditario indiviso di NI MA, la cui successione si era aperta in Napoli, nel 1978, per cui, ai sensi dell'art. 22, n. 1 , cod. proc. civ., le domande dovevano essere portate alla cognizione del
Tribunale di Napoli.
Con sentenza resa in data 8 febbraio 1997, l'adito Tribunale, accogliendo l'eccezione, si è dichiarato incompetente per territorio ai sensi della citata norma, per essere competente il Tribunale di Napoli.
Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per regolamento di competenza la IT e la ST MA ST. Resistono con memoria difensiva la LI, in proprio e per il figlio minore AR ST, nonché lo ST UI, i quali hanno depositato un'ulteriore memoria.
Il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso, con l'affermazione della competenza per territorio del Tribunale di Lucera.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo le ricorrenti adducono che erroneamente l'impugnata sentenza ha determinato la competenza per territorio ai sensi dell'art. 22, n. 1 , cod. proc. civ., dovendosi, invece, far riferimento ai criteri fissati dall'art. 23 stesso codice per le controversie tra condomini e tra soci, sicché andava affermata la competenza del Tribunale di Lucera, correttamente adito. Il ricorso è fondato.
Come esattamente rileva il P.M., il criterio di competenza esclusiva fissato dall'art. 22, n. 1 , cod. proc. civ. per le controversie fra eredi fino alla divisione dell'asse ereditario non trova applicazione quando la qualità di eredi delle parti venga in rilievo solo occasionalmente, bensì quando la legittimazione attiva e passiva sia necessariamente collegata a tale qualità soggettiva delle parti e la causa abbia un oggetto attinente a tale qualità (cfr. Cass., 11 febbraio 1997, n. 1260; 6 febbraio 1998, n. 1208). Nel caso in esame non ricorre nessuna delle due suddette condizioni, poiché la qualità di coeredi delle parti non condiziona in alcun modo la rispettiva legittimazione a proporre ed a resistere all'impugnazione delle delibere ne' le controversie hanno un oggetto comunque ricollegabile a tale qualità, che solo incidentalmente viene in rilievo. Sicché, risulta evidente che alcuna rilevanza può assumere, ai fini della decisione, la circostanza che il bene cui le delibere si riferiscono faccia parte dell'asse ereditario di NI MA e che le parti siano coeredi dell'Armonio.
Trattasi, invece, di impugnazione, ai sensi dell'art. 1109 cod. civ., da parte della minoranza dissenziente, di delibere adottate dalla maggioranza dei partecipanti alla comunione ex art. 1105 cod. civ. e, pertanto, va fatta applicazione dell'art. 23 cod. proc. civ., che, secondo la condivisa giurisprudenza di questa Suprema
Corte, va riferito a tutti i casi di comunione di beni ai sensi degli artt. 1100 e segg. cod. civ. (cfr. Cass., sent. n. 5967 del 1996 e n. 2026 del 1994). Tale norma attribuisce la competenza al giudice del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi.
Ora, è pacifico tra le parti che i beni comuni, ai quali esclusivamente si riferiscono le tre delibere impugnate, si trovano in agro di Lesina, che è posto nel circondario del Tribunale di Lucera, ond'è che le impugnazioni correttamente sono state rivolte a detto giudice.
Pertanto il ricorso va accolto dovendosi dichiarare la competenza per territorio del Tribunale di Lucera, con la conseguente cassazione dell'impugnata sentenza.
Le considerazioni svolte dispensano dall'esame di ogni altro profilo prospettato dai ricorrenti.
Le parti vanno rimesse innanzi a detto Tribunale per la prosecuzione del giudizio.
Secondo l'ordinario criterio, i resistenti, in solido, vanno condannati a rimborsare ai ricorrenti le spese del presente regolamento, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa l'impugnata sentenza e dichiara la competenza del Tribunale di Lucera, innanzi al quale rimette le parti per la prosecuzione del giudizio;
condanna i resistenti, in solido tra loro, a rimborsare ai ricorrenti le spese del presente regolamento, che liquida in complessive L. 3.275.000, di cui L.
3.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, addì 14 ottobre 1998, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile.
Depositata in Cancelleria il 18/2/1999.