Sentenza 28 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/03/2003, n. 4763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4763 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 14763R IAD CASSAZIONE LA CORTE Oggetto SEZIONE SECO A CÏti RIS DU HONG CONMAT SIMULATIONS Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rafaele CORONA Presidente R.G. N. 3152/00 Dott. Vincenzo COLARUSSO Consigliere Cron. 60723 Rep. 1312 Dott. Giovanni SETTIMJ - Consigliere Rel. Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI ČELSO ud.12/12/02 - Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COLLE DEI PINI SRL in persona del legale rappresentante pro tempore MONGA LUI a MONGA LUIG anche in proprio, elettivamente domiciliati in ROMA VIA POMPEO TROGO 21, presso lo studio dell'avvocato STEFANIA CASANOVA, che li difende unitamente all'avvocato ENNIO PISCHEDDA, giusta delega in atti;
->> ricorrenti
contro
DE LI UI, NI RITA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso dell'avvocato ALESSIO PETRETTI, che li 2002 10 studio 1636 difende unitamente all'avvocato EVASIO BOGGIANO, -1- giusta delega in atti;
controricorrenti avverso la sentenza n. 925/98 della Corte d'Appello di + GENOVA, depositata il 14/12/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 11 udienza del 12/12/02 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito 1'Avvocato PISCHEDDA Ennio, difensore del - ricorrente che ha chiesto accoglimento;
- -- udito 1'Avvocato PETRETTI Alessio, difensore del resistente che ha chiesto rigetto;
- udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha conclusoper rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto notificato il 21/9/1984 De PP DO e PP NA espo- nevano di aver, nel luglio 1982, venduto alle s.r.l. LL EI NI appezza- menti di terreno in Deiva Marina (SP) il cui prezzo di £ 75.000.000 non era stato pagato che per dieci milioni, come risultava dalla scrittura 12/6/1982 a firma di LU GA amministratore della citata società acquirente. Gli at- tori, quindi, chiedevano la risoluzione contrattuale ed il risarcimento danni. 1 convenuti si costituivano opponendo che i terreni erano stati venduti alla società, con scrittura del 14/6/1982 autenticata nelle firme, per il prezzo di £ 13.295.000 e che il GA a titolo personale si era impegnato a pagare altre € 75.000.000 a condizione della possibilità di realizzare sui terreni în questione un camping. Tale condizione non si era verificata per cui il diritto degli attori al maggior prezzo non era ancora nato. Con semenza n. 2706/1993 l'adito tribunale di Genova rigettava la do- manda rilevando. dopo aver esaminato l'atto di vendita del 14/6/1982, che gli attori avevano dedotto l'inadempimento dell'obbligazione assunta dal GA con la scrittura del 12/0/1982 c che tale debito era riferibile al Mon- ga in proprio e non alla società: da ciò i! rigetto della domanda con la quale era stato decolto l'inadempimento della LL EI NI. Tale inadempimento poteva ritenersi della società solo se si fosse affermata la simulazione dell'atto di vendita con riferimento al prezzo indicato in £13.295.000 - che non era stata mai richiesta essendo stata formulata una domanda di ri- soluzione che presupponeva un negozio valido. Avverso la detta sentenza i soccombenti De PP-PP proponeva- no appello al quale resistevano la società LL EI NI ed il GA. Con sentenza 14/12/1998 la corte di appello di Genova in riforma dell'impugnata decisione: dichiarava risolto per inadempimento della s.r.l. LL EI NI il contratto autenticato nelle lime in 14/6/1982; condannava la società a restituire il terreno compravenduto ai venditori appellanti con obbligo di questi ultimi a restituire gli acconti versati per complessive £ 30.000.000; rigettava la domanda di risoluzione proposta nei confronti di LU GA in proprio;
condannava la società appellata al risarcimento del danno da liquidare in soparato giudizio. Osservava la corte di merito: che in data 11/1/1982 DO De PP aveva venduto a LU GA, o chi per esso, un terreno per il prezzo di € 95.000.000 con pagamento immediato di € 20.000.000 ed il resto al 31/1/1983; che con scrittura del 12/6/1982 il GA aveva riconosciuto di dover pagare £75.000.000 entro il 31/1/1983 a saldo del terreno ceduto in pari data "per uso campeggio": che con atto au- tenticato nella firma il 14/6/1982 i De PP-Oppie'ni avevano venduto alla società LL EI NI alcuni terreni per il prezzo di £ 13.295.000: che, in calce al foglio contenente la scrittura del 12/6/1982, era stata aggiunta a penna la seguente frase senza finma: "10/5/1983 Avuto acconto di £ 10,000,000. Rimane £65.000.000. In sottoscritto LU GA mi impegno a pagare gli interessi del 20% della somma che rimane a min carico"; che immobile indicato nell'atto 11/1/1987, nella scrittura 12/6/1982 e nel negozio a finna autenticata era lo stesso;
che dalla successione EI tre citati atti e dal versamento di € 10.000.000 eseguito nel maggio 1983 si evinceva che tra venditori ed il GA era intervenuto un accordo simulatorio (per lini fiscali in relazione al prezzo che non era quello indicato nell'atto de- stinato alla registrazione ma era pari a £ 95.000.000; che alla esistenza di un 1 accordo simulatorio non era di ostacolo la diversità EI soggetti che avevano concluso il contratto parzialmente simulato rispetto al soggetto autore della controdichiarazione;
che tale controdichiarazione unilaterale era idonca ad integrare la simulazione;
che il GA non aveva riconosciuto di dover la somma di £ 75.000.000 a titolo personale;
che il GA non aveva debiti di- retti verso i venditori e non vi era nel testo della dichiarazione alcun accen- no ad accolli;
che il riconoscimento di dover pagare £75.000.000 costituiva ricognizione di debito da parte del debitore effettivo ( la società) attraverso il legale rappresentante, ossia il GA;
che dalla architettura negoziale escogitata dalle parti risultava l'obbligo della società di pagare ancora £ 75.000.000 sul prezzo e di provvedere entro il 31/1/1983 (atto 11/1/1982 che, non essende stato fissato dalle parti ur termine entro cui il debitore avrebbe dovuto provvedere, l'acquirente avrebbe dovuto pagare subito: che non era fordata l'affermazione secondo cui il pagamento era subordinato alla condizione della possibilità di destinare il terreno a camping;
che nel contrato autenticato e in quello conclusosi a gennaio mancava qualsiasi traccia circa la destinazione del fondo esistendo solo nella dichiarazione ci debito un accenno non concepito come condizione;
che, come risultava dalla domanda formulata in primo grado. la simulazione era stata implicitamente dedotta come fatto cui andava ragguagliato l'inadempimento; che non cra stata denunciata la violazione del contratto autenticato ma quella della con- trodichiarazione: che sulla falsariga della sortenza di primo grado gli attori avevano modificato le loro conclusioni sforzandosi di adeguarle a quelle del ribunale le quali erano però errate laddove avevano condizionato l'accoglibilità della domanda di risoluzione alla esplicita richiesta di dichia- 5 razione della simulazione;
che, come risultava dall'esame delle conclusioni, anche la domarda formulata in appello tendeva esclusivamente alla dichia- razione di risoluzione;
che il rapporto tra prezzo dovuto e pagato rendeva grave l'inadempimento per cui andava dichiarata la risoluzione del contratto per fatto e colpa della società acquirente. La cassazione della sentenza della corte di appello di Genova è stata chiesta dalla s.r.l. LL EI NI c da LU GA con ricorso affidato a se: motivi. De FT DO PP NA hanno resistito con controricorso illustrato da memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso la società LL EI NI ed il GA de- nunciano violazione e falsa applicazione degli articoli 112 e 163 c.p.c. de- ducendo che la domanda proposta dagli attori con l'atto di citazione aon era finalizzata ad altro che a far "dichiarare la risoluzione del contratto di com- pravendita di cui in narrativa De Filipp:-PP/soc. LL EI NI-GA ( e cioè la sola vendica 14/6/1982 per scrittura privala autenticata nelle firme per atto notaro Farinaro di Recen) per grave inadempimento dell'acquirente che non ha pagato il saldo prezzo e dallo stesso riconosciuto di dovere¨. F evidente il vizio di ultra petizione in cui è incorso in giudice di appello po- sto che le richieste degli attori crano finalizzate solo alla declaratoria della risoluzione del contratto del 14/6/1982. Con l'atto di appello sono state poi formulate dagli attori tre inammissibili domande nuove volte: ad una decla- ratoria di simulazione;
all'accertamento dell'effettivo acquirente nella per- sona del Menga;
alla declaratoria della risoluzione del contratto di compra- vendita De PP-PP/soc. LL EI NI-GA per inadempimento di parte acquirente. La corte di appello ha affermato che era stata implicita- mente dedotta in causa la simulazione come fatto cui andava ragguagliato l'inadempimento: a tal fine la corte di merito ha preso in considerazione non la vendita del 14/6/1982 ma il preliminare 11/1/1982 non oggetto in prece- denza di specifiche richieste da parte EI De PP-PP. In tal modo la corte genovese ha violato il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato affermando la validità della vendita 11/1/1982 e dichiarando la risoluzione del contratto 4/6/1982. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano vizi di motivazione, non- ché violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c., sostenendo che la corte genovese è incorsa in contraddizione allorché da un lato ha statuita che la vendita tra i De PP-PP ed il GA si era perfezionata già nel gennaio 1982 e poi, da altro lato, ha ritenuto sussistente il dedotto grave inadempimento della società LL EI NI in relazione al pagamento det prezzo della vendita 11/1/1982. E infatti contraddittorio dichiarare la riso- luzione per inadempimento in capo alla società di un contralto dalla stessa non stipulato. Se invece l'unica vendita da prendere in considerazione è quella del 14/6/1982 non può sostenersi che la società è venuta meno all'obbligo di pagare il prezzo e ciò sia perché i venditori avevano rilasciato quictanza del detto pagamento, sia perché il GA non poteva impegnare la società al pagamento di una somma rilevante senza spendere i. ncirc della società e senza poter giustificare nel bilancio della società l'uscita re- lativa ad un saldo prezzo già quietanzato. La corte di appello, non potendo dichiarare la risoluzione del contratto 11/1/1982 in assenza di specifica do- manda, ha pronunciato la risoluzione del contratto 14/6/1982 che, stando 7 all'iter logico e giuridico seguito dalla stessa corte, non poteva essere di- chiarato risolto proprio perché ne era stata riconosciuta la natura simulata. Con il terzo motivo ricorrenti denunciano vizi di motivazione in rela- zione alle ragioni per le quali la corte di appello ha ritenuto di escludere che la dichiarazione di debito del 12/6/1982 rilasciata dal GA fosse sottopo- sta alla condizione della realizzazione di un campeggio. E palese l'errore commesso dalla corte di merito laddove ha asserito che la zona era stata già destinata a camping dal piano regolatore: al contrario, dalla acquisita infor- mativa del comune di Deiva Marina, risulta che i terreni in questione all'epoca della vendita 14/6/1982 orano inseriti nell'allora vigente P.d.F. in zona boschiva ricevendo destinazione a campeggio in data 18/1/1983. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano vizi di motivazione nonché violazione e falsa applicazione degli articoli 1353, 1362 e 1367 c.c. Ad av- viso EI ricorrenti la corte di appello ha omesso di indagare, con riferimento alla dichiarazione del 12/6/1982. la comune intenzione delle parti. f.a speci- ficazione contenuta solo nella scrittura del 12/6/1982 della destinazione "per uso campeggio" EI fondi venduti non costituisce una ridondante e superflua specificazione delle finalità perseguite. Rileva, a sostegno dell'esistenza di una condizione apposta al riconoscimento del GA, la necessità sentita dalle parti di richiamare espressamente e per la prima ed unica volta la de- stinazione EI fondi "per uso campeggio". Non solo le parti avevano subor- dinato il pagamento dell'integrazione del prezzo da parte del GA all'avveramerio della condizione della possibilità di realizzare il campeg- gio, ma detta obbligazione aveva natura personale del solo GA. Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano vizi di motivazione nonché violazione e falsa applicazione degli articoli 1353, 1362, 1367. 1453 e 1455 c.c. Secondo i ricorrenti è evidente l'insussistenza del grave inadempimento riconosciuto dalla corte di appello: a 18 anni dalla vendita non è stato ancora possibile realizzare il campeggio per cui il mancato avveramento della con- dizione non consente di affermare che vi sia stato l'asserito grave inadem- pimento all'obbligazione sottoposta a condizione. Con il sesto motivo i ricorrenti, denunciando vizi di motivazione nonché violazione e falsa applicazione degli articoli 1362, 1367, 1388 e 2384 c.c., deducono che la corte di appello ha negato la sussistenza dell'impegno per- sonale del GA contenuto nella scrittura del 12/6/1982 limitando la moti- vazione all'apodittica affermazione peraltro contraddetta dallo stesso teno- re del documento circa la mancanza del riconoscimento da parte del Mon- ga di dovere £ 75.000.000 a titolo personale. Rileva in contrario il dato te- stuale io sottoscritto Giovanni GA" con il quale si apre il riconosci- mento del debito e che deve essere interpretato letteralmente attesa la man- cata spendita del nome della società come impegno personale. La corte di appello non ha inoltre chiarito come avrebbe potuto una società di capitali — già proprictaria EI terreni in forza della vendita del 14/6/1982 - far fronte ad una rilevante uscita senza attingere dal proprio bilancio e senza giustifi- care contabilmente ale csborso. Infine, in applicazione dell'articolo 1388 c.c.. deve affermarsi che i contratti stipulati dall'amministratore di una so- cietà non producono effetti in capo alla società in mancanza come nella -specie di spendita del nome sociale. 9 La Corte rileva l'infondatezza delle dette censure che, per evidenti ragio- ni di ordine logico e per economia di motivazione e di trattazione, possono esserc esaminate congiuntamente per la loro stretta connessione ed interdi- pondenza riguardando tutte quale più quale meno e sia pur sotto profili di- versi le stesse problematiche (ultrapetizione, domande nuove in appello, interpretazione contratti, poteri del rappresentante, vizi di motivazione) e la violazione delle stesse norme o di norme collegate. Occorre premettere che in sede di legittimità, come più volte chiarito da questa Corte, va tenuta distina l'ipotesi in cui viene lamentato l'omesso esame di una domarda da quella in cui si censura l'interpretazione data alla domanda stessa, ritenendosi in essa compresi, o esclusi, alcuni aspetti della controversia in base ad una considerazione nor condivisa dalla parte. Nel primo caso si vero propriamente in tema di violazione dell'articolo 112 c.p.c. e si pone un problema di natura processuale per la soluzione del quale la Corte di Cassazione ha il potere-dovere di procedere all'esame diretto de- gli atti onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronun- cía richiestale. Nel secondo caso, invece, poiché l'interpretazione della do- manda e l'individuazione della sua ampiezza e del suo contenuto integrano un tipico accertamento di fatto riservato, come tale, al giudice del merito, in sede di legittimità va solo effettuato il controllo della correttezza della moti- vazione che sorregge sul punto la decisione impugnala (sentenze 20/3/1999 n. 2574; 19/10/1998 n. 10337; 14/1/1998 n. 272 ). In particolare questa Corte ha avuto modo di precisare che spetta al giu- dice del merito il compito di definire le domande avanzate dalle parti identi ficando e qualificando giuridicamente i beti della vita destinati a formare .0 oggetto del provvedimento richiesto (petitum ) nonché il complesso degli elementi della fattispecie da cui derivano le pretese dedotte in giudizio (can- sa petendi ). Il giudice di appello può a sau volta procedere ad una nuova qualificazione giuridica EI suddetti elementi. ma sempre entro i limiti di fatto originariamente prospettati dalla parte e lasciando immutati peritum e la causa petendi. Da ciò deriva che il ricorso per cassazione in cui, senza prospettare vizi motivazionali, si censuri l'errore del giudice del merito nella detta operazione ermeneutica, soggiace alla sanzione di inammissibilità alla quale resta invece sottratto quando tale errore venga fatto valcre in quanto vizio riconducibile alla previsione dell'art. 112 c.p.c. a norma del quale il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa. In tal caso che è appunto quello in esame - la natura del vizio (in procedendo) - comporta l'estensione del sindacato di legittimità anche al fatto ed il conse- gucnte esame diretto degli atti processuali da parte della corte di cassazione. Costituisce ormai "ius receptum" che il vizio di ultra o extra petizione ri- corre soltanto quando il giudice, interferendo nc. potere dispositivo delle parti, alteri qualcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione (pefitum o causa petendi ), attribuendo o negando a taluna delle parti un be- ne diverso da quello richiesto o non compreso nemmeno virtualmente o im- plicitamente nella domanda, o sostituendo l'azione espressamente o formal- mente proposta con una diversa, fondata su altri fatti o su una differente cansa petendi, con la conseguente introduzione nel processo di un dissimile titolo, accanto a quello posto dalla parte a fundamento della domanda, o di un nuovo tema di indagine (tra le tante Cass. 18/4/1996 n. 3670). E' del pa- ri pacifico nella giurisprudenza di legittimità che la domanda giudiziale. per 11 : essere correttamente interpretata. va considerata non solo nella sua formula- zione letterale ma anche, e soprattutto, nel suo contenuto sostanzinic con ri- guardo alle finalità che la parte intende perseguire e tenendo conto dell'insieme delle deduzioni e delle tesi svolte. In tale prospettiva un'istanza, pur se non espressamente e formalmente proposta. può ritenersi tacitamente avanzata e virtualmente contenuta nel thema decidendum quando si trovi in rapporto di necessaria connessione con la materia del contendere e non ne estenda l'ambito soggettivo di riferimento. Inoltre nell'interpretazione della domanda giudiziale e nell'inquadramento giuridico della stessa il giudice non è vincolato dalla qualificazione data dalla parte o dalle espressioni da questa usate eventcalmente equivoche o prive di tecnicismo giuridico (sentenze 20/5/1997 n. 4461: 16/1/1997 n. 381 18/4/1996 n. 3670; 14/3/1996 m. 2142), Nella specie il giudice di appello ha applicato corretamente i detti prin- cipi più volte affermati in giurisprudenza. -La Conc letti gli atti processuali e interpretate le domande e le tesi di- fensive di De PP DO e PP NA nei giudizi di primo e di secon- do grado ritiene insussistente la denunciata violazione degli articoli 112 c.p.c. c 345 c.p.c. c concorda con la decisione della corte di appello la quate ha proceduto all'esame delle richieste e delle conclusioni formulate nell'atto di gravame dai De PP-PP ed ha quindi allenato che la domanda proposta in secondo grado da questi ultimi era sempre volta ad ottenere la "dichiarazione di risoluzione". In particolare la corte genovese, come sopra riportato nella parte narrati- va che procede, ha proceduto ad un'attenta analisi degli atti posti a base ר י delle contrapposte tesi delle parti, e dopo aver ravvisato un collegamento logico e funzionale tra i detti atti, ha affermato che tra i De PP-PP e il GA ( questi come legale rappresentante della s.r.l. LL EI NI) era stalo stipulato un contratte di compravendita del bene immobile in questione per il prezzo di £ 95.000.000 e che tale prezzo era stato indicato in virtù di un accordo simulatorio in £ 13.295.000 nell'atto autenticato nelle firme i. . 14/6/1982 e destinato alla registrazione. Il giudice di appello ha altresi precisato che con la domanda proposta da- gli attori De PP-PP come formulata nell'atto introduttivo del -giudizio di primo grado a simulazione del prezzo indicato nell'atto 14/6/1982 cra stata implicitamente dedotta Come Gatto costitutivo dell'asserito inadempimento di parte acquirente. evidente l'esattezza della individuazione e definizione della domanda avanzata dai De PP-Oppiciri - rimasta sostanzialmente inalterata in pri- mo ed in secondo grado e della qualificazione data dalla corte di appello alle tesi difensive svolte dagli alienanti nell'atto di gravame. La corte di me- rito, dando a tali tesi difensive una qualificazione giuridica diversa da quella prospettata dalla parte, ha correttamente esercitato il potere-dovere di inqua- drare nell'esatta disciplina giuridica gli atti ed i fatti oggetto della controver- sia o posti a base della domanda come avanzata dagli attori in primo grado e riproposta nel giudizio di appello. La corte territoriale ha operato nel t- spetto dell'ambito delle questioni proposte nonché del provvedimento in concreto richiesto (risoluzione contrattuale per inadempimento) ed ha la- scato immutati il petitum e la causa petendi, senza introdurre nel tema con- troverso elementi di fatto nuovi ed aggiuntivi rispetto a quelli dedotti in giu- 12 dizio dalle parti. La corte genovese ha infatti pronunciato entro i limiti delle pretese e delle eccezioni delle parti senza procedere ad un mutamento della Jomanda e senza sostituire la cara petendi de. giudizio con una diversa ba- sata su fatti diversi da quelli allegati dalle parti. Nel caso in esame non è riscontrabile un sostanziale mutamento dell'asse difensivo apportato dagli appellanti De PP-PP nell'atto di gravame rispetto alle domande ed alle tesi poste a base delle richieste come avanzate in primo grado: non vi è stata una variazione del tema come originariamente proposto e fissato con introduzione di un altro tema di indagine completa- mente diverso e con alterazione EI termini della controversia e del regolare svolgimento del processo. Dal complesso delle deduzioni EI De PP- PP emerge chiaramente la volontà di ottenere la pronuncia di risolu- zione del contratto di compravendita in questione per inadempimento di parte acquirente rispetto agli obblighi assunti ed emergenti dal collegamento EI vari atti indicati in primo ed in secondo grado: l'accertamento della si- mulazione (quanto al prezzo indicato nell'atto 14/6/1982 ) pur se non espressamento formulata in primo grado deve coerentemente ritenersi impli- cita alla luce di una corretta e logica interpretazione e valutazione delle de- duzioni difensive e delle richieste istruttoric come sviluppate e articolate dai De PP-PP nel giudizio innanzi al tribunale. Da quanto precede deriva che il presunto vizio di ultrapetizione non sus- siste in quanto la corte distrettuale, nel qualificare le tesi difensive degli ap- pellanti, altro non ha fatto che cnucleare il contenuto sostanziale di dette tesi volte ad ottenere una pronuncia di risoluzione contrattuale per inadempi- mento. Perciò non è esatto che la corte genovese abbia pronunciato su do- 11 mande e tesi in fatto e in diritto non dedotle in giudizio: il mutamento EI fatti oggettivi e delle richieste nella specie non si riscontra. In particolare la tematica relativa alla simulazione del prezzo indicato nell'atto 14/6/1982 era stata espressamente esposta in primo grado e costituiva componente logica necessaria delle argomentazioni difensive EI De PP-PP raffigu- rando il mero antefatto della pretesa fatta valere in giudizio e del decotto inadempimento di parte acquirente. Di qui l'infondatezza delle censure in esame circa il lamentato vizio di ultrapetizione e della dedotta violazione del divieto di domande nuove in appello. Per quanto poi riguarda la censura concernente la denunciata violazione delle norme relative all'interpretazione degli atti negoziali ( 1362 e seguenti 0.0.), ai contratti sottoposti a condizione (articolo 1353 c.c. ) ed ai poteri del legale rappresentante di una società (articolo 1388 c.c.) è appena in ca- so di rilevare che, come è noto, l'interpretazione degli atti di autonomia privata si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice cel merito e censurabile in sede di legittimità solo per il caso di insufficienza o contrad- dittorietà di motivazione tale da non consentire la ricostruzione dell'iter lo- gico seguito per giungere alla decisione, ovvero per il caso di violazione delle regole ermeneutiche. Pertanto in questa sede di legittimità la censura dell'interpretazione data dai giudici di merito all'atto esaminato può essere formulata sotto duc distinte angolazioni: denunciando l'errore di diritto so- stanziale per non essere state rispettate le regole di ermeneutica dettale dagli articol 1362 e seguenti c.c.; ovvero investendo la coerenza fornale del ra- gionamento altraverso il quale la sertenza impugnata è pervenuta a rico- struire la comune intenzione delle parti. 15 Questa Corte ha anche più volte rilevato che non è sindacabile in sede di legittimità la scelta da parte del giudice de! merito del mezzo ermeneutico più idoneo all'accertamento dell'intenzione dell'autore degli autori dell'atto, qualora sia stato rispettato il principio del gradualismo, secondo il quale deve farsi ricorso al criteri interpretativi sussidiari solo quando i criteri principali significato letterale e collegamento tra le varic parti dell'atto ) siano insufficienti all'individuazione della detta intenzione. E infine compito del giudice del merito valutare il contenuto del con- tratto al fine di identificarne l'oggetto: il risultato di tale indagine è soggetto al sindacato di questa Corte solo sotto il profilo della logicità e congruità della motivazione. Bisogna poi ribadire il fermo orientamerto di questa Corte secondo cui l'esistenza di un collegamento furzionale tra negozi costituisce apprezza- mento del giudice del merito che, se condotto nel rispetto EI criteri di logi- ca crmeneutica e di corretto apprezzamento delle risultanze di fatto, si sot- trac al sindacato di legittimità. In particolare, ove si tratti di una pluralità di negozi connessi, il collegamento deve ritenersi meramente occasionale quando le singole dichiarazioni. strutturalmente e funzionalmente autonome, siano solo causalmente riunite, mantenendo l'individualità propria di cia- scun tipo negoziale in cui esse si inquadrano, sicché la loro unione non in- Muenza la disciplina EI singoli negozi in cui si sostanziano. Il collegamente è invece funzionale quando i diversi e distinti negozi, cui le parti danno vita nell'esercizio delle LOTO autonomia negoziale, pur conservando l'individualità propria di ciascun tipo negoziale, vengono tuttavia concepiti e voluti come avvinti teleologicamente da un messo di reciproca indipenden- 1A za, per cui le vicende dell'uno debbano ripercuotersi sull'altro, condizio- nandone la validità e l'efficacia. Quindi, ai fini della qualificazione giuridica della situazione negoziale, occorre far riferimento alla volontà delle parti, la cui interpretazione costituisce una questione di fatto, insindacabile in sede di legittimità se immune da vizi logici o da violazione delle norme ermeneuti- che di cui agli articoli 1362 e seguenti c.c (nei sensi suddetti, tra le tante. sentenze 4/8/2000 n. 10264; 2/9/1998 n. 8703: 5/7/1991 n. 7415). Nella specie la corte di merito ha svolto un'accurata indagine al fine di stabilire un collegamento tra i vari atti esibiti dalle parti da dover integrare vicendevolmente in quanto unica realtà negoziale complessa volta a realiz- zare un unico obiettivo, ossia la vendita dell'immobile in questione da parte EI De PP-PP in favore della società LL EI NI per il prezzo di £95.000.000. Il giudice di secondo grado ha proceduto alla valutazione del significato letterale e logico delle espressioni adoperate negli atti richiamati dalle parti a sostegno delle rispettive tesi difensive (e specificamente indicati alte pa- gine 5 e 6 della sentenza impugnata ) ed ha ampiamente giustificato tale valutazione. A tal fine il giudice di secondo grado ha anche espressamente richiamato alcune parti degli atti in questione per giungere alle conclusioni sopra riportate e per escludere la sussistenza di una condizione apposta al contratto di compravendita stipulato dai venditori De PP-PP e dall'acquirente GA LU non a titolo personale ma quale legale rappre- sentante della società LL del NI. Il procedimento logico-giuridico sviluppato nell'impugnata decisionc è ineccepibile, in quanto coerente e razionale, ed il giudizio di fatto in cui si è 17 concretato il risultato dell'interpretazione del contenuto dell'atto è fondato su un'indagine condolta nel rispetto EI comuni canoni di crmeneutica e sor- retto da motivazione, adeguata e corretta, immune dai vizi denunciati dai ri- currenti. Al riguardo la corte di appello, come sopra riportato nella parte expositi- va che precede, all'esito della detta puntuale indagine effettuata valutando tutte le risultanze di causa, ha coerentemente espresso il proprio convinci- mento attraverso argomentazioni complete ed appaganti, improntate a retti criteri logici e giuridici. Il giudice di appello ha dato conto delle proprie valutazioni, circa i ri- portati accertamenti in fatto, esponendo adeguatamente le ragioni del suo convincimento. Alle dette valutazioni i ricorrenti contrappongono le proprie, ma della maggiore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compiute dal gin- dice del merito non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, ciò comportando un nuovo autonomo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione. Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta chiaro che la corte di merito, nel porro in evidenza gli ciementi favorevoli alla tesi EI De PP- PP, ha implicitamente espresso una valutazione negativa delle con- trapposte tesi del GA e della società LL EI NI. Il ricorso é peraltro sul punto carente e generico per non essere stato ri- portato e precisato il contenuto specifico e completo EI detti atti il che non consente di ricostruirne - alla luce esclusivamente ad alcune ed isolate parti il senso complessivo. Ciò impedisce a questa Corte di valutare sulla base ፯ IX delle sole deduzioni contenute in ricorso e senza la necessità di indagini in- tegrative incidenza causale del denunciato difero di motivazione e la de- cisività dell'errore commesso dalla corte di appello nell'operazione inter- pretativa. La definitiva deve ritenersi corretta l'operazione cmeneutica compiuta dal giudice del merito ed anche se i ricorrenti sostengono la violazione degli articoli 1362 e seguenti c.c. la detta ineccepibile interpretazione ronde ma- nifesto che è stato investito il "risultato" interpretativo raggiunto il che è inammissibile in questa sedo. Va inine posto in evidenza che, al contrario di quanto affermato dai ri- correnti, l'esternazione del potere rappresentativo (nella specie in capo al GA) può avvenire anche senza espressa dichiarazione di spendita del nome del rappresumato (la società LL EI NI ) purché il comportamento del rappresentato sia tale per univocità e concludenza, da portare a cono- scenza dell'altro contraente i De PP-PP ) la circostanza che egli agisce per un soggetto diverso nella cui sfera giuridica gli affetti del con- tratto sono destinati a prodursi direttamente. Peraltro requisito della spen- dita del nome necessario perché l'atto compiuto dal rappresentante possa essere imputato al rappresentato, non richiede l'uso di formule solenni e può evincersi anche dalle modalità con le quali l'atto stesso viene compiuto e da clementi idonei a rivelare che l'attività del rappresentante è svolta oltre che nell'interesse anche nel nome di un altro soggetto: la contemplatio domini può quindi essere anche implicita o manifestata per fatti concludenti. I.'accertamento circa la sussistenza o meno della spendita del nome del rap- presentato è poi compito del giudice del merito ed è incensurabile in sede di 11 i legittimità se - come appunto nella specic - sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici. ( in tali sensi, tra le tante. sentenze di questa Corte 3/12/2001 m. 15235; 8/11/2000 n. 14530;10/12/1996 n. 10989; 16/11/1995 n. 11885; 6/2/1987 n. 1183 ). Del pari è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che l'indagine del giudice del merito diretta ad accertare se un contratto è stato sottoposto a condizione sospensiva non può essere sindacata in sede di legittimità se condotta come nel caso in esame avvenuto) nel rispetto delle regole che disciplinano l'interpretazione EI contratti (sentenza 14/5/1996 n. 4483 ). In definitiva il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna EI ricorrenti al pagamento in solido delle spese del giudizio di legittimità liquidate nella misura indicata in dispositive.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso c condanna i ricorrenti in solido ai pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi € 331,00 oltre 2.500,00 a titolo di onorari. Roma 12 dicembre 2002 i consiglerIl consigler estensore 11 presidente реттик CANCELLERIA IN ATA IL CANC ERE Lame Awas Maria Di Nuzzo D IL CANCER WERE Oggi Aza ነ