Sentenza 19 maggio 2015
Massime • 1
In caso di incompetenza per territorio del giudice che ha emesso il provvedimento cautelare, l'ordinanza del tribunale del riesame che dispone di trasmettere gli atti al giudice ritenuto competente, mantenendo ferma la misura, deve essere annullata in sede di legittimità se non si rilevi la necessaria specificazione dei gravi indizi di colpevolezza e l'indicazione delle esigenze cautelari connesse con l'urgenza di adottare la misura; nel caso, invece, di riscontro positivo di tali requisiti, il provvedimento impugnato non va annullato, ma deve essere dichiarata l'incompetenza del giudice che procede e disposta la trasmissione degli atti al giudice ritenuto competente.
Commentario • 1
- 1. Un particolare caso in cui sussiste l'interesse del pubblico ministero ad impugnare il provvedimento emesso dal tribunale del riesame: vediamo qualeDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 luglio 2020
(Ricorso dichiarato inammissibile) Il fatto Con ordinanza il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani applicava a carico di un indagato la misura cautelare della custodia cautelare in carcere, ritenendo sussistenti a suo carico gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di corruzione propria nonchè le esigenze cautelari di cui alle lett. a) e c) dell'art. 274 cod. proc. pen.. Sebbene il provvedimento genetico avesse in realtà contenuto assai più articolato, riguardando la posizione anche di altri soggetti in riferimento ad ulteriori reati, avendo constatato l'eterogeneità del luogo di consumazione dei diversi illeciti oggetto della richiesta cautelare, il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/05/2015, n. 29315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29315 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CONTI Giovanni - Presidente - del 19/05/2015
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 866
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA B. - rel. Consigliere - N. 7543/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO AE N. IL 24/02/1961;
avverso l'ordinanza n. 20/2015 TRIB. LIBERTÀ di SALERNO, del 02/02/2015;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATERNÒ RADDUSA BENEDETTO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. POLICASTRO Aldo, che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato. Udito il difensore Avv. SORGE E COPPI che si riportano ai motivi di ricorso e alle memorie in atti;
l'Avv. COPPI in particolare insiste per l'annullamento senza rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. IT EL è stato sottoposto ad ordinanza di custodia cautelare in dal Gip del Tribunale di Salerno perché gravemente indiziato del reato di cui all'art. 513 bis c.p., posto in essere con diverse e autonome condotte, descritte ai capi L ed N della rubrica provvisoria del PM.
2. Interposto riesame, il Tribunale di Salerno ha confermato la gravità indiziaria con riferimento al capo L;
dichiarato l'incompetenza territoriale per il capo N, disponendo la trasmissione degli atti al Pm ritenuto competente e mantenendo la misura cautelare anche per questa misura.
3. Nel ricorso si lamenta, quarto al capo L, violazione di legge in ordine alla effettiva sussistenza degli estremi del reato contestato. Ancora si denunzia vizio di motivazione rispetto alle contestazioni solevate con il riesame non solo in ordine al tema della configurazione del reato ma anche in punto agli snodi in fatto essenziali posti al fondamento della ritenuta gravita indiziaria (dalla riferibilità al IT della impresa Viscomatic alla ascrivibilità allo stesso di condotte poste in essere da un soggetto diverso, il AR;
dalla mancata dimostrazione di azioni violente o minacciose poste a supporto del reato ritenuto alla corretta valutazione dei dati allegati con il riesame attestanti la puntualità della attività imprenditoriale della società in questione, immune da qualsivoglia lecita).
Si lamenta, ancora, assenza di motivazione in ordine alla ritenuta applicabilità della L. n. 203 del 1991, art. 7; vizio di motivazione sulle esigenze cautelari ed in punto di adeguatezza e proporzionalità della misura;
nullità dei decreti autorizzativi delle intercettazioni in assenza dei gravi indizi di reità utili a giustificarli;
mancanza di motivazione su gravità indiziaria e emergenze cautelari in ordine al capo N, per il quale vi è stata declaratoria di incompetenza.
3.1. Con motivi aggiunti sono stati ulteriormente ribaditi i temi della violazione di legge avuto riguardo al disposto o di cui all'art. 513 bis c.p. e del vizio di motivazione già prospettati con il ricorso principale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato per le ragioni precisate di seguito.
2. L'impostazione offerta dal Tribunale con la decisione impugnata avuto riguardo alle vicende in oggetto, limitandone per ora lo scrutinio solo a quella che attiene al capo di imputazione per il quale non v'è stata declaratoria di incompetenza, così può essere riassunta.
2.1. Il ricorrente, secondo l'asserto accusatorio condiviso dai giudici della cautela, sarebbe il titolare di fatto di una impresa, formalmente in testa a terzi, che opera nel settore della collocazione a noleggio, presso gli esercizi commerciali, principalmente bar, delle apparecchiature elettroniche per il gioco lecito.
Nel territorio di Sarno, l'impresa riferita al ricorrente intrattiene rapporti con diversi esercizi. Nel settore e nell'ambito territoriale di riferimento opera anche altra società, riferibile a NO IG e FR TO, indagati nel medesimo procedimento. Tali ultimi soggetti, con determinate manovre di disturbo, favorite dalla rispettiva caratura criminale, avrebbero tentato di interporsi tra la impresa del IT e gli esercenti, clienti della stessa, per deviarne la scelta negoziale, sviandola in favore della impresa concorrente.
A tali iniziative il ricorrente avrebbe reagito mettendo in gioco il portato criminale del soggetto che lo coadiuverebbe in siffatta iniziativa imprenditoriale, il AR LU, grazie al quale tali azioni di sviamento sarebbero state rintuzzate attraverso una forza intimidatoria di matrice identica a quella messa in atto dai concorrenti, ma ovviamente con direzione opposta.
Da qui la convinzione che il settore di mercato in disamina sarebbe governato dalla imposizione coattiva de contratti a noleggio che i singoli esercenti patiscono al di fuori di ordinarie scelte commerciali in ragione di una pressione ambientale di matrice mafiosa che finisce per delimitare le opzioni possibili solo alle due citate imprese concorrenti che, in definitiva, si dividono il territorio grazie alla minacciosità delle rispettive offerte contrattuali.
3. A fronte di tale ricostruzione la difesa, con copiose argomentazioni, ha sollevato svariate doglianze, urna delle quali pregiudiziale, quella di cui al punto 5 del ricorso, relativa ai decreti autorizzativi delle disposte intercettazioni, per la mancata indicazione degli indizi di reità sui quali gli stessi avrebbero dovuto riposare.
Rilievo sollevato in sede di riesame sul quale il tribunale ha pretermesso ogni argomentazione.
3.1. In parte qua tuttavia il ricorso deve ritenersi generico e incompleto, in termini da inficiare la censura.
A fronte di una attività di indagine così vasta e involgente diversi soggetti indagati, occorreva indicare con precisione i decreti interessati dal ritenuto vizio e provvedere al contempo ad allegarli al ricorso così da consentire alla Corte di valutare la rilevanza del rilievo anche avuto riguardo all'adotto difetto di motivazione.
4. Delle diverse, altre, doglianze delle quali si compongono il ricorso e i motivi aggiunti, si ritiene assorbente e decisiva quella afferente l'assoluta assenza di elementi diretti a comprovare, anche nel mero ambito della sola gravità indiziaria, la presenza di comportamenti minacciosi destinati ad alterare la volontà negoziale dei titolari degli esercizi commerciali presso i quali risultano collocate a noleggio le apparecchiature riferibili all'impresa ritenuta nella disponibilità di fatto del IT.
4.1. Va chiarito, in primo luogo, che nella ricostruzione accusatoria condivisa dal Tribunale del riesame, i destinatari delle condotte sanzionate ex art. 513 bis c.p., sono gli esercenti che prendono le macchine a noleggio, non l'impresa riferibile al NO ed al FR TO, che pure costituisce il concorrente diretto della società ascritta al IT. Ed è, dunque, rispetto a questi soggetti che deve scorgersi, seguendo della siffatta prospettiva, nelle maglie argomentative della decisione in disamina, la presenza di comportamenti minacciosi resi, se non direttamente dal ricorrente da soggetti che agiscono nel suo interesse (segnatamente il AR LU).
4.2. Si tratta, come appare di tutta evidenza, di un argomento assorbente: non riscontrata la presenza de contegni minacciosi siccome volti a colorare la relativa realtà negoziale finisce dunque per non reggere, l'intero impianto accusatorio.
Ed infatti , anche a voler dare per scontati alcuni passaggi argomentativi che, pure, la difesa ha posto in dubbio con il ricorso, quali:
- la riferibilità al IT dell'impresa in questione;
- la riconducibilità al ricorrente delle condotte poste in essere dal AR;
- la stesa configurabilità del reato in questione, in presenza di comportamenti non immediatamente riconducibili agli atti tipizzati di concorrenza illecita, posti, peraltro, in danno di soggetti che non rappresentano il polo concorrenziale alternativo all'interno del medesimo settore imprenditoriale ma solo gli interlocutori finali del servizio contrattuale offerto;
pur dando per incontroverso quanto sopra, resta da dire che la minacciosità del contegno diretto ad alterare le altrui opzioni negoziali finisce per rappresentare lo snodo fattuale essenziale non solo del reato contestato ma anche di altre diverse potenziali configurazioni da ascrivere alla condotta in disamina (prima tra tutte l'estorsione nei confronti dei diversi titolari dei bar, che con il reato contestato ha in comune l'utilizzo della violenza e della minaccia).
4.3. In parte qua , il provvedimento è gravemente deficitario.
4.3.1. Non vi è traccia di concreti elementi dai quali desumere che la collocazione degli apparecchi a noleggio presso gli esercizi serviti dalla impresa del IT sia stata effettuata alterando, con minacce, la scelta negoziale dei singoli esercenti. Un mero cenno dotato di specificità e concretezza, viene fatto con riferimento alla posizione di un singolo esercente, MI EL, titolare del bar Flavia, interessato da una controproposta veicolata dal NO. Che lo stesso abbia deciso di rifiutarla malgrado la asserita pressione illecita del concorrente, in ragione di una contrapposta, ma altrettanto intimidatoria, imposizione realizzata dal IT, è dato che emergerebbe dalla riscontrata presenza del AR, presso l'esercizio commerciale del MI a pochi giorni di distanza dal momento in cui il IT ebbe a sapere di tale iniziativa.
L'episodio tuttavia non è decisivo. Conferma , al più, le cointeressenze tra il AR ed il IT;
l'interesse del NO a sviare il cliente del IT. Nulla, se non sulla base di mere congetture apporta invece sul piano dell'illecito agire contestato, della minacciosità dei contegni, sia del ricorrente prima che del AR, per conto del IT, poi.
Nè può ascriversi rilievo al commento reso dal AR sulla vicenda discutendo con altro soggetto perché al più riferibile al tenore della iniziativa dei concorrenti, non alla reazione prestata successivamente.
4.3.2. Per il resto, la motivazione della decisione difetta di ulteriori, anche minime, indicazioni a supporto della minacciosità dei contegni ascrivibili, anche in via indiretta, al ricorrente. Si sofferma, il Tribunale, su minacce che il AR, tramite Caputo Mario, avrebbe rivolto al FR, sodale del NO nonché sulle iniziative che il gruppo del NO intendeva attivare per rispondere, muovendosi direttamente con iniziative intimidatorie rivolte a danni dei singoli esercenti seguiti dalla impresa del ricorrente.
Si tratta di mere prospettazioni, non di iniziative concretate;
soprattutto, riguardano profili direttamente;
involgenti i due gruppi in contrapposizione, eccentrici, dunque, rispetto a condotte di minaccia veicolate ai singoli esercenti e non coerenti, pertanto, con la contestazione.
È poi meramente apodittico il riferimento alla situazione ambientale destinata a viziare radicalmente il mercato di riferimento in termini tali da non consentire agli esercenti che prendono a noleggio le apparecchiature dalla impresa riferita al IT una libera scelta negoziale.
Da dove il ricorrente trarrebbe tale forza impositiva è dato che il Tribunale da per scontato, senza soffermarsi sulla posizione del ricorrente ne' precisare, infine, i termini del pregresso percorso criminale del AR, tale da essere in grado di assicurare un risultato, per così dire imprenditoriale, di tale incidenza.
5. L'inconsistenza del portato argomentativo sul punto impone in coerenza l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata quanto al capo L.
6. Quanto al capo N, il Tribunale si è ritenuto incompetente. Ha in coerenza trasmesso gli atti alla Procura del Tribunale indicato siccome competente a trattare il fatto. Malgrado ciò a mantenuto ferma la misura adottata dal GIP anche per tale imputazione, senza in alcun modo soffermarsi sia sulla gravità indiziaria che sulle esigenza di cautela che ne giustificavano la perduranza malgrado la declaratoria di incompetenza e in attesa della decisione che avrebbe dovuto rendere il Giudice competente.
Anche sul punto il gravame è fondato laddove lamenta il mancato scrutinio dei presupposti fondanti la misura.
Il collegio infatti ritiene di aderire all'orientamento, per il vero contrastato (recentemente vedi in senso contrario Sez. 6^, Sentenza n. 50078 del 28/11/2014, Rv. 261539; Sez. 1^, Sentenza n. 974 del 16/12/2014, Rv. 262939) in forza al quale, in caso di incompetenza per territorio del giudice che ha emesso il provvedimento cautelare, l'ordinanza del Tribunale del riesame deve essere annullata ove non si rilevi la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e l'indicazione delle esigenze cautelari connesse con l'urgenza di adottare la misura dovendosi invece, in ipotesi di riscontro positivo di tali requisiti, confermare la decisione resa dal Giudice incompetente e, in esito alla declaratoria di incompetenza disporsi la trasmissione degli atti al giudice ritenuto competente, (cfr in termini da ultimo Sez. 6^, n. 23365 del 06/05/2014 - dep. 04/06/2014, Lotito, Rv. 260280).
Anche nella parte relativa al capo N e limitatamente al mantenimento della misura la decisione impugnata (in parte qua destinata comunque ad essere destinata superata ed assorbita dalla statuizione resa ex art. 27 c.p.p., dal giudice competente) il provvedimento va pertanto annullato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone l'immediata scarcerazione di IT EL se non detenuto per altra causa. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p.. Così deciso in Roma, il 19 maggio 2015.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2015