Sentenza 3 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/04/2001, n. 4907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4907 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2001 |
Testo completo
AULA "A" 0 4 907 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA oggetto LAVORO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente R.G.N.15118/98 Dott. Giovanni MAZZARELLA Rel. Consigliere R.G.N.16571/98 Dott. Francesco Ant. MAIORANO Consigliere Dott. Guido VIDIRI Consigliere Cron. 10488 Dott. Raffaele DI LELLA Consigliere Rep.ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto UD. 29.01.2001 da CACACE I MMA COLATA rapp.ta e difesa dagli avv.ti Aldo Corbo e Giovanni Vecchione, presso il quale ultimo elett.te domicilia in Napoli, via Firenze, n. 07, giusta procura speciale a margine del ricorso, e, di ufficio, dom.ta in Roma, piazza Cancelleria della Corte Suprema di Cavour, presso la 466 Cassazione, - ricorrente
contro
MINISTERO DELL' INTERNO 1 7 in persona del Ministro p.t., ex lege rapp.to e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa dom.to in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, controricorrente e da MINISTERO DELL' INTERNO in persona del Ministro p.t., ex lege rapp.to e difeso presso la stessa dall'Avvocatura Generale dello Stato e dom.to in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, ricorrente incidentale ·
contro
CA CA CE IMMACOLATA intimata avverso il ricorso incidentale ·- per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Napoli R.G. n. 46146/95, non n. 04260/97 del 02.06/25.08.1997, notificata. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29 gennaio 2001 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Guido Raimondi, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. Svolgimento del processo Con sentenza pronunciata il 27 febbraio 1995 il Pretore di Napoli accoglieva la domanda proposta da 2 J z MA CE contro il Ministero dell'Interno e riconosceva alla CE l'assegno di invalidità civile con decorrenza dalla domanda amministrativa (marzo 1987). Il Tribunale di Napoli, in parziale riforma della sentenza appellata, riconosceva il medesimo diritto con decorrenza febbraio 1997; spese dei due gradi del giudizio compensate tra le parti. Osservava il Tribunale: la CE, in grado di appello, aveva dimostrato la sussistenza dei requisiti cd. socio-economici, e in particolare l'assenza di redditi di alcun genere con atto notorio e la incollocazione al lavoro con certificato di iscrizione al collocamento speciale di cui all'art. 19 della 1. n. 482 del 1968 con gennaio 1997; a tale ultima data dovevanodecorrenza pertanto ritenersi sussistenti tutti i requisiti essenziali al riconoscimento della prestazione richiesta dal 1° febbraio 1997. Ricorre per cassazione CE MA con unico motivo di censura. Il Ministero dell'Interno si è costituito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale affidato a due motivi di censura. CE MA non si è costituita avversO il ricorso incidentale. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi, essendo essi proposti avverso la medesima sentenza. Con l'unico motivo di ricorso principale CE MA denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 13 della legge n. 118 del 1971, e 5 e 19 della legge n. 482 del 1968, nonché insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione, il tutto ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.: ai fini dell'attribuzione dell'assegno di invalidità civile la prova dello stato di incollocazione al lavoro non va data attraverso l'iscrizione ° la richiesta di essa al collocamento speciale, atteso che quest'ultima non è richiesta dalla F legge;
la prova, pertanto, può essere desunta dal giudice da presunzioni semplici ex artt. 2727 e 2729 c.c.. Il ricorso principale è infondato. A parte che nel caso di specie si critica la sentenza impugnata per la statuita decorrenza del diritto alla prestazione solo dalla data dell'accertamento dei requisiti socio-economici (in particolare dalla domanda di iscrizione dell'assistito all'ufficio di collocamento obbligatorio), assumendosene la sussistenza, quanto meno per presunzioni, anche per il periodo pregresso, ma non se ne indicano gli elementi probatori di esse, costituisce consolidato orientamento di legittimità (da ultime, Cass. 4 4 07432/2000, 07090/2000, 08573/2000, 08055/2000, nn. il principio, desumibile 01948/2000, 02310/1999) combinata lettura delle diverse dall'attenta e disposizioni legislative in tema di assistenza degli invalidi civili, della necessità della iscrizione (o della domanda di iscrizione) alle liste del collocamento obbligatorio quale unica e sicura prova non soltanto dell'attualità dello stato di effettiva incollocazione al lavoro dell'invalido, che non abbia ancora superato i cinquantacinque anni di età, ma dell'avvenuto necessario interessamento di esso per il reperimento di una occupazione adatta alla ridotta capacità lavorativa. Si è sostenuto, anche, e coerentemente, l'assoluta irrilevanza del mancato riconoscimento da parte delle competenti commissioni sanitarie della percentuale di invalidità del richiedente. Con il primo motivo di ricorso incidentale il Ministero dell'Interno denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 13 della legge n. 118/1871, nonché omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione, il tutto in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.: i requisiti cd. socio-economici dovevano essere quanto meno sussistenti alla data della domanda amministrativa, ancorché inevitabilmente mutevoli nel tempo e suscettibili per qualche momento di venir meno;
né poteva 5 trovare applicazione in via analogica l'art. 149 disp. att. c.p.c., essendo la norma riferita all'aggravamento delle malattie in corso di causa e quindi del tutto specifica al relativo requisito;
la mancanza di tali essenziali doveva comportare il rigetto dellaelementi domanda, in quanto sarebbe stato onere della parte el momento provvedere, della sussistenza di essi, a nuova domanda amministrativa;
il Tribunale aveva, comunque, omesso ogni motivazione sulla sussistenza dei requisiti reddituale e di compatibilità; la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in quanto atto di parte, non costituiva prova del requisito ivi affermato. Con il secondo motivo di ricorso incidentale il Ministero dell'Interno denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 414, n. 5, e 437 c.p.c., nonché omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, il tutto in relazione all'art. 360, nn. 3 e 51 c.p.c.: aldilà delle preclusioni verificatesi nel giudizio di primo grado, la produzione di nuovi documenti non avrebbe potuto riguardare che prove precostituite e non anche, come nel caso di specie, costituende. Entrambi i motivi del ricorso incidentale sono infondati. In realtà, l'incollazione al lavoro "rappresenta un elemento costitutivo del diritto alla prestazione e non 6 2 * già una mera condizione di erogabilità del beneficio, sicché può utilmente sopravvenire nel corso del giudizio" (Cass. 26 luglio 2000, n. 09812) "ferma restando la regola secondo la quale il trattamento decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui si sia perfezionata la fattispecie, senza che sia necessaria la presentazione di una nuova domanda amministrativa diretta alla verifica della sussistenza di detto requisito. Ed invero, l'art. in149 disp. att. c.p.c., concernente le controversie materia di invalidità pensionabile, prevede espressamente che vengano prese in esame le infermità e gli aggravamenti intervenuti nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario a fini di economicità, fini che sarebbero frustrati se non si consentisse anche la verifica, nel corso del procedimento giudiziale, degli ulteriori requisiti come l'incollocazione al lavoro, che possono ben in conseguenza dell'aggravamento delle sopraggiungere infermità preesistenti" (Cass. 13 giugno 2000, n. 08055). Quanto alle censure sul requisito reddituale e su quello di compatibilità, ritiene il Collegio che l'accertamento del Tribunale debba ritenersi corretto. In realtà, il giudice di appello ha ritenuto sussistente detti requisiti sulla scorta di atto notorio (vedi sentenza) con ben diversa valenza probatoria di quella relativa alla dichiarazione sostitutiva di atto di 7 ° notorietà, quest'ultima atto di parte cui, peraltro, lo stato di incollocazione conferirebbe, almeno in riferimento ai redditi da lavoro, piena e sicura attendibilità. Tale operazione, a questo punto, costituisce mero accertamento di fatto, insindacabile in non sotto il profilo di vizio diquesta sede se motivazione, nella specie non sollevato con il ricorso in esame. In conclusione, entrambi i ricorsi vanno rigettati, e spese del giudizio di cassazione, per reciproca le vanno dichiarate interamente compensate tra soccombenza, le parti.
P. Q. M.
C o rt e riunisce i ricorsi e li rigetta;
la spese del dichiara interamente compensate tra le parti le giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 29 gennaio 2001. Il Consigliere est. Il Presidente Vincenzo TrezzęJuiceuro Giovanni Mazzarella Giovanni Morzarella Sill IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, - 3 APR. 2001 IL CANCELLIERм 8