Sentenza 26 gennaio 1999
Massime • 1
In tema di fallimento, la transazione tra procedura concorsuale e terzo creditore è consentita, in via di principio, dall'art. 35 della legge fallimentare e, pur se incidente sulla formazione dello stato passivo, non può ritenersi illegittima in astratto, ma solo in relazione alle sue conseguenze sulla " par condicio creditorum ".
Commentario • 1
- 1. Diritti di confine nell’ambito della riforma doganale e profili di coordinamento con il diritto dell’Unione EuropeaAccesso limitatoAdriana Salvati · https://www.rivistadirittotributario.it/ · 2 settembre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/01/1999, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alfredo ROCCHI - Presidente -
Dott. Enrico PAPA - Consigliere -
Dott. Enrico ALTIERI - Rel. Consigliere -
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. Giuseppe Maria BERRUTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AC GO Titolare della Ditta AC COMPONENTI PER L'INDUSTRIA ELETTRONICA ED ELETTRICA E LAMPADE - IMPORT - EXPORT, e per essa la figlia NS TI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PISANELLI 4, presso l'avvocato GIUSEPPE GIGLI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CONTE GIAN ANTONIO, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
SOCIETÀ ITALIANA CAUZIONI SIC SpA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 1661/95 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 06/06/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/10/98 dal Consigliere Dott. Enrico ALTIERI;
uditi per il ricorrente, gli Avvocati Conte e Gigli, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso;
Svolgimento del processo
1.1. Con citazione notificata il 12 giugno 1985 la s.p.a. S.I.C. - Società Italiana Cauzioni conveniva in giudizio dinanzi al tribunale di Milano AR ET, titolare dell'omonima ditta, e, premesso di aver prestato fideiussione per lo spedizioniere di questa , Gondrand - Eurodocks, nei confronti della OG per i diritti gravanti sulla merce importata, e che, a seguito dell'inadempimento dello spedizioniere, aveva pagato la somma garantita, ne chiedeva la condanna al pagamento di somma di pari importo, oltre al risarcimento del danno, gli interessi del 9% a semestre ( art. 86 l. 23 gennaio 1973, n.43 ) e la rivalutazione monetaria.
Il tribunale, con sentenza 17 settembre 1991 - 10 settembre 1992, negando che vi fosse stata surrogazione legale del fideiussore nei diritti della OG verso l'importatore, rigettava la domanda.
1.2. In accoglimento del gravame della S.I.C. la Corte d'appello di Milano, con sentenza 23 maggio - 6 giugno 1995, condannava l'appellata al pagamento, in favore dell'appellante, della somma di lire 54.501.860, pari al credito per interessi rimasto ancora insoluto. Nel corso del giudizio d'appello la ET aveva, infatti, eccepito la cessazione della materia del contendere per l'intervenuto pagamento del debito a favore della S.I.C. da parte della Eurodocks s.p.a., sottoposta ad amministrazione straordinaria. La condannava, inoltre, al pagamento LL spese dei due gradi di giudizio.
La sentenza è così motivata:
- la decisione del tribunale, che aveva negato al fideiussore OGle l'azione di rivalsa nei confronti dei proprietari LL merci importate, era fondata su una giurisprudenza superata da Sez.Un., 15 gennaio 1993, n. 449. Peraltro, l'appellata non riproponeva neppure la tesi su cui si fondava la sentenza di primo grado, limitandosi a dedurre la cessazione della materia del contendere. Doveva, pertanto, statuirsi soltanto in relazione ai pagamenti intervenuti a favore della società appellante nell'amministrazione straordinaria alla quale era stato sottoposto lo spedizioniere;
- i pagamenti effettuati dall'amministrazione straordinaria non avevano interamente soddisfatto il credito della S.I.C. per interessi. Era, infatti, infondata la tesi di una pretesa transazione, intervenuta tra la S.I.C. e gli organi della procedura concorsuale, non emergendo un atto di tale tenore dai documenti offerti, ed essendo, in ogni caso, illegittima qualunque concessione da parte degli organi della procedura. Ne derivava, quindi, che la domanda tendente all'esibizione di tale atto era inammissibile;
- alla conclusione che si era verificata solo una riduzione del debito per pagamento parziale la S.I.C. si opponeva sostenendo: a) che i pagamenti ricevuti nell'amministrazione straordinaria attengono ad un rapporto contrattuale intercorso tra essa appellante, quale fideiussore, e lo spedizioniere, la cui obbligazione nei confronti della OG (di cui il debito della ET era solo una parte) era così garantita: la rivalsa nascente da tale rapporto non riguarderebbe il proprietario LL merci oggetto di uno dei rapporti compresi in unica fideiussione perché questi era estraneo al rapporto medesimo, e nei suoi confronti essa appellante si sarebbe surrogata a seguito del pagamento del creditore (AZ LL AN );
b) dall'autonomia dei due rapporti (rivalsa e surrogazione legale) deriverebbe che il pagamento eseguito dall'amministrazione straordinaria non andrebbe imputato analiticamente a favore dei singoli importatori per i quali lo spedizioniere aveva ottenuto la garanzia;
c) l'appellante conserverebbe azione per l'intero suo credito ex art.61 l.fall. nei confronti di ciascuno dei coobbligati, sino ad integrale soddisfazione, non operando a favore dei debitori in bonis tenuti in solido con l'imprenditore insolvente la sospensione degli interessi ex art.55 l.fall.;
- la tesi non poteva essere accolta, in quanto fondata: a) sull'enfatizzazione della distinzione tra rivalsa verso lo spedizioniere e surrogazione nei confronti dell'importatore, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, che ammette la surrogazione dello spedizioniere OGle nei confronti dell'importatore; b) sulla sovrapposizione di istituti diversi quali il regime concorsuale degli interessi sui crediti ammessi al passivo da un lato, e l'imputazione dei pagamenti concorsuali dall'altro; - sul secondo punto, è vero che la sospensione degli interessi ex art.55 l. fall. non giova ai debitori in bonis ( quale il proprietario importatore ) tenuti in solido con l'imprenditore insolvente: proprio su questa premessa doveva escludersi la cessazione della materia del contendere, non essendo stato integralmente soddisfatto il credito della S.I.C. per interessi. Inoltre, la reciproca autonomia dell'azione di rivalsa nei confronti dello spedizioniere e di surrogazione legale nei confronti del proprietario importatore non consentiva di modificare l'imputazione dei pagamenti già ricevuti;
- quanto agli interessi, dai documenti prodotti risultavano pagamenti eseguiti dall'amministrazione straordinaria Eurodocks alla S.I.C., sulla base di insinuazione al passivo. La S.I.C. aveva, pertanto, un residuo credito pari alla differenza tra interessi stabiliti dalla legge OGle (18%) ed interessi al tasso del 5%.
Avverso tale sentenza IS AH, erede di AR ET deceduta nel corso del giudizio, ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di sei mezzi d'annullamento.
La resistente non ha svolto attività difensiva.
2. I motivi di ricorso.
2.1. Col primo motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 1949 e 1203 cod.civ., 2 legge 10 giugno 1982, n.348, in relazione agli articoli 1936, 1949, 1951 cod.civ.
nonché agli articoli 78, 79, 87 della legge OGle (T.U. n.43 del 1973 ), deduce:
- la tesi secondo cui soggetto passivo dell'obbligazione tributaria sarebbe soltanto il proprietario della merce si fonda sull'erroneo presupposto che lo spedizioniere non può essere presunto proprietario della merce, essendo definito dalla legge (articoli 40 e seguenti del T.U.) rappresentante, con la conseguente assunzione di diritti ed obblighi non in proprio.
L'art. 38 del T.U. dispone che al pagamento dell'imposta OGle sono tenuti il proprietario della merce e "solidalmente, tutti coloro per conto dei quali la merce è stata importata o esportata". Per l'art. 56 è considerato proprietario della merce colui che la presenta in OG, ovvero che la detiene al momento dell'entrata nel territorio OGle ... salvo ... il diritto della OG di accertare, ad ogni effetto del presente testo unico, chi abbia la proprietà della merce". Risulta, così, evidente l'esistenza di un'obbligazione propria dello spedizioniere per il pagamento dell'imposta e, conseguentemente, la natura indiretta della rappresentanza attribuita allo stesso spedizioniere;
- inoltre, gli spedizionieri OGli cui si riferiscono gli articoli 40 e seguenti del T.U. devono essere persone fisiche, mentre, nel caso di specie la polizza fideiussoria è stata stipulata da una s.p.a.;
- pertanto, la surroga non opera, neanche sulla base della solidarietà tra obbligazione del proprietario e spedizioniere. La polizza riguarda, infatti, solo l'obbligo dello spedizioniere, come si evince dalla specifica clausola, la quale si riporta al beneficio concesso dagli articoli 78 - 79 D.P.R. 23 gennaio 1973, n.43 agli operatori che effettuano con continuità le operazioni OGli. Il debitore garantito è, pertanto, la sola ditta stipulante, anche perché la garanzia è concessa non per il mero pagamento dell'imposta OGle, ma per il pagamento di diritti OGli inerenti ad operazioni di sOGmento di merci effettuate in regime periodico, in vista di quel particolare rapporto in forza del quale l'operatore OGle può differire il pagamento dei diritti saldando in un'unica soluzione, a determinate scadenze. In altre parole, si tratta di un debito nuovo e diverso, al quale rimane estraneo il debitore dell'imposta quale proprietario della merce;
la surrogazione non può, quindi, essere esercitata nei confronti della ET, estranea al rapporto OG - spedizioniere;
- ma anche a voler ritenere che l'oggetto della garanzia sia l'obbligazione tributaria dello spedizioniere, identificabile con quella del proprietario, dovrebbe ugualmente escludersi l'esperibilità dell'azione di regresso, in quanto la garanzia si riferisce soltanto alla responsabilità dello spedizioniere. Ciò in quanto l'art.1951 cod.civ. consente il regresso del fideiussore contro ciascuno dei debitori coobbligati in solido, ma solo se la garanzia è stata prestata per tutti;
- non può neppure invocarsi l'appendice di polizza, che riconduce la garanzia alla "corresponsione... dei diritti OGli dovuti dai proprietari della merce", in quanto, se interpretata nel senso sostenuto dalla S.I.C., tale clausola sarebbe nulla per indeterminatezza;
- in definitiva, la ricorrente sollecita una nuova e approfondita rimeditazione sulla questione, alla quale non avrebbe dato esauriente risposta la sentenza LL Sez.Un. n. 500 del 1993.
2.2. Col secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1304 e 1292, in relazione all'art.1965, cod.civ.; nullità della sentenza per mancata declaratoria di cessazione della materia del contendere per avvenuta transazione;
omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione sul punto;
in relazione all'art.360, n.3, 4 e 5, cod.proc.civ. Subordinatamente al mancato accoglimento del primo mezzo la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha ritenuto integralmente avvenuta la cessazione della materia del contendere. Sostiene che l'amministrazione straordinaria dell' Eurodocks aveva effettuato - secondo i termini della transazione - il pagamento a favore della S.I.C. per capitale ed interessi, ed essa ricorrente aveva dichiarato di volersi avvalere, ai sensi LL norme sulla solidarietà, degli effetti della transazione.
Quest'ultima risultava pienamente provata in base alla documentazione offerta, e poteva, comunque, essere ulteriormente confermata attraverso la esibizione richiesta. Erronea sarebbe, pertanto, la dichiarazione d'inammissibilità di quest'ultima. Sul punto la sentenza sarebbe, quindi, viziata anche da motivazione insufficiente e/o erronea.
2.3. Col terzo motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 55 - 61 legge fall. e 345 cod.proc.civ., nonché omessa motivazione, in relazione all'art.360, n.3 , 4 e 5, cod.proc.civ., lamenta che la sentenza impugnata abbia dato ingresso alla domanda di risarcimento del danno conseguente a svalutazione nella misura del 18% annuo, in aggiunta agli interessi del 9% a semestre ( art.86 l. 23 gennaio 1973, n.43). Infatti, la prospettazione del diverso regime degli interessi stabilito tra condebitore solidale fallito e condebitore in bonis costituiva una domanda inammissibile, in quanto non formulata nell'appello della S.I.C., ma soltanto in udienza. Comunque si trattava di domanda infondata in quanto: a) tra le parti era intervenuta transazione;
b) il commissario straordinario aveva provveduto al saldo definitorio del capitale e degli interessi, anche per la posizione ET.
Infine, il maggiore interesse cui la S.I.C. avrebbe avuto diritto non sarebbe stato in alcun modo dimostrato.
2.4. Col quarto motivo la ricorrente riprende le ragioni svolte nel secondo mezzo sotto il profilo della omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all'art.360, n.5, cod.proc.civ., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui non avrebbe adeguatamente valutato la documentazione acquisita, la quale dimostrava che il terzo Eurodocks aveva integralmente estinto il debito fideiussorio.
2.5. Con gli ulteriori motivi, privi di rubrica, la ricorrente formula fin d'ora, per il giudice di rinvio, conclusioni sulle spese, e censura, in ogni caso, la sentenza impugnata sul punto, per non avere tenuto conto della parziale soccombenza della S.I.C. Motivi della decisione
3.1. Il primo mezzo non merita accoglimento.
La costante giurisprudenza di questa Suprema Corte, a partire dalla sentenza LL Sezioni Unite n. 499 del 15 gennaio 1993, è nel senso che, quando lo spedizioniere OGle si avvalga della facoltà di differire il pagamento dei tributi OGli, ai sensi degli articoli 78 e 79 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n.43, stipulando all'uopo con società assicuratrice una polizza fideiussoria, sostitutiva della cauzione e identificante l'obbligazione di pagamento di detti tributi, a tale società, che sia stata escussa dall'AZ finanziaria, deve essere riconosciuto il diritto di surrogazione e regresso ( articoli 1949 - 1951 cod.civ. ) nei confronti del proprietario - importatore, il quale, nonostante il ricorso all'attività dello spedizioniere ( che assume la qualità di condebitore solidale ), è soggetto passivo del rapporto tributario, e quindi dell'obbligazione garantita, mentre non rileva che la pretesa OGle sia rimasta insoddisfatta a causa del comportamento inadempiente dello spedizioniere, giacché la circostanza non interferisce sul debito d'imposta o sulla fideiussione, ma nel rapporto interno fra spedizioniere ed importatore ( Per la successiva giurisprudenza si vedano, fra le altre conformi, Sez.I, 15 maggio 1993, n. 5561; Sez.III, 4 novembre 1993, n. 10883; Sez.I, 26 novembre 1993, n. 11725; 27 ottobre 1995, n. 11218; 29 gennaio 1998, n. 907 ). Il Collegio non ritiene che le argomentazioni svolte dalla società ricorrente contengano ragioni tali da derogare al predetto indirizzo. Il primo motivo deve essere, pertanto, rigettato.
3.2. Merita, invece, accoglimento il secondo motivo, anche se per ragioni giuridiche parzialmente diverse da quelle svolte dalla ricorrente. In relazione alla domanda della ET di ritenere cessata la materia del contendere in conseguenza del pagamento effettuato dall'amministrazione straordinaria e della transazione che sarebbe intervenuta tra quest'ultima e la S.I.C. la Corte d'Appello ha negato che l'effetto estintivo dell'obbligazione nei confronti del condebitore solidale si fosse verificato perché i documenti offerti contenevano soltanto una determinazione del debito della procedura e che, in ogni caso, non poteva ammettersi un'indagine tendente ad acquisire la documentazione esistente nel fascicolo dell'amministrazione straordinaria, dalla quale - secondo la ricorrente - emergerebbe la prova dell'intervenuta transazione, stante l'illegittimità di tale contratto.
La Corte osserva che l'argomentazione è immune da rilievi nella parte in cui ha interpretato il contenuto dei documenti offerti come mera determinazione del debito della procedura, e ne ha tratto esatte conseguenze giuridiche, e cioè l'assenza di vincoli, al di fuori del rapporto tra creditore concorsuale ed amministrazione straordinaria, agli accertamenti compiuti dal commissario. Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte e dalla prevalente dottrina, gli atti del commissario, e in particolare l'accertamento del passivo, hanno natura amministrativa e non svolgono alcun effetto preclusivo - assimilabile a quello proprio dello stato passivo nella procedura fallimentare - ove alla fase amministrativa non sia seguita quella giurisdizionale, a seguito di opposizione o impugnazione (si vedano, fra le altre, Sez.I, 29 luglio 1985, n. 4378; 16 dicembre 1993, n. 12431 ). Tale rilievo non esaurisce, però, l'arco di ipotesi che potrebbero essersi verificate. Non è dato conoscere, infatti, se tra procedura e creditore concorsuale sia intervenuta una transazione avente ad oggetto la determinazione del debito. In tal caso, infatti, non si tratterebbe di un mero atto di accertamento (non vincolante nei confronti dei terzi) del commissario, ma di un atto negoziale, i cui effetti si estenderebbero - per espressa disposizione di legge:
art.1304 cod.civ. - ad un terzo, e cioè il condebitore solidale che ha dichiarato di voler profittare di tali effetti. La Corte non può condividere il rilievo dei giudici di merito circa l' illegittimità di una transazione. Innanzitutto non è dato conoscere se questa sia intervenuta prima o dopo la formazione dello stato passivo, e se abbia ottenuto l'approvazione dell'organo di vigilanza. Più in generale si osserva che la transazione tra procedura concorsuale e terzo è consentita, in via di principio, dall'art. 35 della legge fallimentare e, pur se incidente sulla formazione dello stato passivo, non può ritenersi illegittima in astratto, ma soltanto in relazione alle sue conseguenze sulla par condicio creditorum. Pertanto, il rifiuto dei giudici di merito di negare ingresso all'azione ad exhibendum, tendente all'acquisizione dei documenti della procedura relativi alla determinazione del debito nella misura pagata alla S.I.C., si risolve in un errore di diritto.
2.3. L'accoglimento del secondo motivo - stante il suo carattere assorbente - impedisce l'esame LL altre censure. La sentenza deve essere, pertanto, cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano, la quale deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
I giudici di merito dovranno ammettere l'azione ad exhibendum proposta dalla ET, e valutare - in relazione alla domanda di dichiarata cessazione della materia del contendere da quest'ultima proposta - il contenuto dei documenti dell'amministrazione straordinaria, concernenti la determinazione del debito della stessa procedura nei confronti della S.I.C. SPA.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione;
rigetta il primo motivo;
accoglie il secondo e dichiara assorbiti gli altri;
cassa e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 21 ottobre 1998. Depositata in Cancelleria il 26/1/1999.