Sentenza 7 aprile 2000
Massime • 1
Tutte le fattispecie contravvenzionali previste dall'art. 46, comma 3, della legge 29 dicembre 1990 n. 428 (commercializzazione di sigarette in pacchetti privi di avvertenze previste a tutela della salute) sono state depenalizzate dall'art. 23, comma 4, della legge 22 febbraio 1994 n. 146.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/04/2000, n. 6484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6484 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Umberto PAPADIA Presidente del 7/04/2000
1. Dott. Renato ACQUARONE Consigliere SENTENZA
2. " Aldo S. RIZZO " N.1377
3. " Nicola QUITADAMO " REGISTRO GENERALE
4. " Aldo FIALE " N.37331/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da FI AR, n. a Napoli il 26.07.1967 avverso la sentenza 13.04.1999 della Corte di Appello di Napoli Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo Fiale
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Gioacchino IZZO che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 13.4.1999 la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza 5.2.1998 del Tribunale di quella città, ribadiva l'affermazione della penale responsabilità di IR AR in ordine ai reati di cui:
- all'art. 2 della legge 18.1.1994, n. 50 (contrabbando di Kg. 80 di tabacchi lavorati esteri - acc. in Napoli, il 13.5.1997);
- agli artt. 25, 282, 292 e 296 D.P.R. 23.1.1973, n. 43;
- agli artt. 1, 67 e 70 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 (evasione dell'I.V.A. sulla importazione);
- all'art. 46, 3^ comma, legge 29.12.1990, n. 428 (per avere detenuto l'anzidetto quantitativo di tabacchi lavorati esteri con condizionamento completamente privo delle prescritte avvertenze circa la nocività per la salute)
e - ritenuto (in accoglimento del gravame proposto dal P.G.) il reato di cui all'art. 2 della legge n. 50/1994 fattispecie delittuosa autonoma rispetto alle previsioni del D.P.R. n. 43/1973 - riconosciute circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva, unificati tutti i reati nel vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen., determinava la pena complessiva in mesi nove di reclusione e lire 55 milioni di multa. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'DO, il quale ha eccepito vizio di motivazione in ordine alla ritenuta autonomia della fattispecie di cui all'art, 2 della legge n. 50/1994. MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Deve rilevarsi preliminarmente, ex art. 129 c.p.p., che tutte le fattispecie contravvenzionali previste dall'art. 46, 3^ comma, della legge 29.12.1990, n. 428 (commercializzazione di sigarette in pacchetti privi di avvertenze previste a tutela della salute) sono state depenalizzate dall'art. 23, 41 comma, della legge 22.2.1994, n.146. In conseguenza la decisione impugnata va annullata senza rinvio nel capo relativo (capo D della rubrica).
È opportuno ricordare, in proposito, che l'art. 46 della legge n. 428/1990 (legge comunitaria per il 1990) - dopo avere stabilito che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge, con decreto ministeriale, dovevano essere fissate le disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei tabacchi lavorati conformemente alle prescrizioni della direttiva 13 novembre 1989 n. 89/622 del Consiglio C.E.E. - ha introdotto, appunto al 3^ comma, un'ipotesi contravvenzionale prevedendo che "... è punito con l'ammenda fino a cinquanta milioni e l'arresto fino ad un anno chiunque metta in commercio o comunque commercializzi tabacchi lavorati con condizionamento privo:
a) delle avvertenze relative al tenore di catrame o nicotina;
b) della avvertenza nuoce gravemente la salute;
c) delle avvertenze specifiche peri pacchetti di sigarette". L'art. 23 della legge 22.2.1994, n. 146 (legge comunitaria per il 1993) - dopo avere stabilito l'emanazione, con decreto ministeriale, entro il giugno del medesimo anno, delle disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei tabacchi lavorati conformemente alle prescrizioni della direttiva 15 maggio 1992, n. 92/41 del Consiglio C.E.E. - prevede, al 3^ comma, la semplice sanzione amministrativa per "chiunque immetta in commercio prodotti del tabacco recanti un condizionamento o un'etichettatura non conforme alle prescrizioni dettate dall'art. 46 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, dal presente articolo o dai relativi decreti di attuazione..."
Con decreto ministeriale 31.7.1990, precedente alla legge n.428/1990 e modificato, in attuazione di questa, con i successivi
DD.MM. 16.7.1991 e 26.7.1993, sono state fissate le disposizioni per il condizionamento e l'etichettatura, prescrivendosi che l'avvertenza generale "nuoce gravemente alla salute" debba essere scritta in un determinato lato del contenitore dei prodotti del tabacco e coprire una certa percentuale della sua ampiezza, che altre avvertenze debbano apparire sullo stesso contenitore, nonché individuandosi, per tutte le avvertenze anzidette, le cautele da adottarsi per renderne più agevole la visibilità ai consumatori.
La più recente giurisprudenza di questa Corte Suprema è ormai orientata nel senso di una intervenuta abrogazione implicita complessiva del reato contravvenzionale in oggetto in seguito all'entrata in vigore della legge n. 146 del 1994 (Cass., Sez. III:
cam. cons. 22.10.1999, Ciliberti;
13.11.1998, n. 2453, P.M. in proc. Liberato;
11.11.1998, n. 11657, Olimpio;
27.1.1998, n.1027, Picardi ed altri;
18.12.1997, n. 1836, Longo;
5.12.1997, n. 3272, ric. P.G. in proc. Borreffi).
Trattasi di giurisprudenza alla quale aderisce questo Collegio, non condividendo, invece, i diversi orientamenti secondo i quali:
A) La disposizione del 3^ comma della legge n. 428/1990 non sarebbe depenalizzata in quanto l'art. 7 della legge n. 146/1994 ha fatto "salve" le norme penali vigenti e, quindi anche la stessa legge n. 428/1990, espressamente non abrogata (così Cass., Sez. III
10.6.1997, n. 5528, Petralia). Trattasi di rilievo agevolmente conffitabile allorché si consideri che l'art. 7 della legge n. 146 del 1994 - nel porre al Governo il limite di fare "salve le norme penali vigenti" nella emananda delegata disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni comunitarie - deve intendersi riferita alle norme in vigore al momento dell'attuazione della delega e non può perciò riguardare illeciti penali degradati a violazioni amministrative da un'altra disposizione della medesima legge delega, quale è appunto l'art. 23 di cui si discute.
B) La mancanza delle avvertenze prescritte sarebbe cosa diversa dalla non conformità delle stesse avvertenze alle prescrizioni dettate, ovvero la mancanza di etichettatura sarebbe cosa diversa dalla etichettatura non conforme;
sicché la mancanza delle avvertenze sarebbe ancora punita come reato mentre soltanto l'apposizione di un'avvertenza difforme da quella prescritta sarebbe punita come semplice illecito amministrativo (così Cass., Sez. III:
19.3.1996, n. 771, ric. P.M. in proc. Montagna;
5.5.1997, n. 1400, Marzano).
A tale obiezione deve replicarsi che la non conformità del condizionamento e dell'etichettatura alle prescrizioni dettate dall'art. 46 comprende letteralmente e logicamente anche la mancanza totale delle avvertenze prescritte nello stesso articolo. E quarto comma dell'art. 23 della legge n. 146/1994 punisce come illecito amministrativo ogni condizionamento o etichettatura non conformi alle prescrizioni dettate dall'art. 46, non punisce invece l'apposizione di avvertenze non conformi alle prescrizioni medesime e, comunque, la principale difformità dalle prescrizioni è proprio la mancanza delle avvertenze.
C) Con l'art 23, 4^ comma, della legge n. 146 del 1994 si sarebbe voluto configurare come autonomo illecito amministrativo esclusivamente la condotta di commercializzazione di prodotti del tabacco confezionati ed etichettati in maniera non conforme alle prescrizioni attuative delle direttive comunitarie, ferma restando la natura di reato per quella specifica di inosservanza dell'obbligo di apposizione della avvertenza generale "nuoce gravemente la salute" imposto appunto dal 3^ comma dell'art. 46 della legge n. 428 del 1990 (Cass., Sez. III. 19.3.1996, n. 771, ric. P.M. in proc. Montagna). L'avvertenza "nuoce gravemente alla salute, invero, "consiste in una specifica proposizione, addirittura virgolettata, da reputarsi quindi assolutamente immodificabile sia sotto il profilo contenutistico che sotto quello formale. Pertanto un'avvertenza anche leggermente diversa dalla locuzione prescritta equivarrebbe ad omissione dell'indicazione stessa, giacché in tanto può considerarsi adempiuto l'obbligo di legge in quanto l'avvertenza sia effettuata negli esatti termini letterali stabiliti dalla direttiva comunitaria e dalla legge n. 146/1994". Al contrario, deve evidenziarsi che l'art. 23 della legge n.146/1994 punisce con sola sanzione amministrativa ogni confezionamento non conforme alle prescrizioni dell'art. 46 della legge n. 428/1990, fra le quali è esplicitamente compresa [alla lettera b) del terzo comma] anche la prescrizione relativa alla generale avvertenza "nuoce gravemente alla salute".
2. Deve essere conseguentemente eliminata la pena di giorni dieci di reclusione e lire un milione di multa, inflitta per il reato depenalizzato ex art. 81 cpv. cod. pen.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto, poiché manifestamente infondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte Suprema, invero con sentenza 29.10.1997, ric. Deutsch - hanno affermato che il contrabbando di tabacchi lavorati esteri in quantità superiore ai quindici chilogrammi previsto e sanzionato dall'art. 2 della legge 18.1.1994, n. 50 configura una fattispecie autonoma di reato e non una circostanza aggravante del delitto di cui all'art. 282 D.P.R. 23.1.1973, n. 43. Ed a tale principio di diritto si è correttamente conformata la sentenza impugnata.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 607, 615 e 620 c.p.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all'imputazione di cui all'art. 46 della legge n. 428/1990 (capo D della rubrica), perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, ed elimina la relativa pena di giorni dieci di reclusione e lire un milione di multa.
Dichiara il ricorso inammissibile nel resto.
Così deciso in Roma, il 7 aprile 2000.
Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2000