Sentenza 27 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/03/2001, n. 4407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4407 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2001 |
Testo completo
E N 6 8 O I 9 5 1 Z . / 2 A 4 N / R - 6 T A 2 S B I I . . R R G . L E P L 0066149 A . R A D T 1 L U A B E B A D D I 04407 0 1 T I ud. 16/2/01; og: imposta succine dilazione, interessi;
E R S IA T N B 3 E 1 N R S E E . I S N T A E A M BB CA TALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Сои 9482 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE CIVILE V-TRIBUTARIA composta dai magistrati Giovanni Olla presidente Enrico Papa consigliere Giulio Graziadei rel. 66 Mario Cicala 66 Vincenzo Di Nubila ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla Amministrazione delle finanze, in persona del Ministro, per legge difesa dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la medesima domiciliata in Roma via dei Portoghesi n. 12; ricorrente M
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE N. 66149 296 UC e IO IS, elettivamente domiciliati in Roma, via A. Chinotto n. 1, presso l'avv. Ermanno Prastaro, che, con gli avv.ti Michele e Chiara Centonze, li difende per procura in calce al controricorso;
⚫ resistenti per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 126/21 del 23-26 aprile 1999; sentiti il cons. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa;
l'avv. Caputi Iambrenghi, per la ricorrente, e l'avv. Centonze, per i resistenti;
il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Marco Pivetti, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. La Corte, considerato: -che UC e IO IS, in relazione all'imposta di successione dovuta quali eredi di EL IS deceduto il 4 dicembre 1989, hanno stipulato con l'Ufficio del registro di Milano il 31 maggio 1991 un accordo per la dilazione dell'adempimento in otto rate annuali, con interessi nella misura del 5%, secondo le previsioni dell'art. 43 terzo comma del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637; -che l'Ufficio ha riliquidato gli interessi, applicando il maggiore tasso annuo del 9% stabilito dall'art. 38 secondo comma del d.lgs. 31 2 ottobre 1990 n. 346, ed ha notificato corrispondenti avvisi di pagamento per ciascuna rata;
-che l'avviso n. 4802/90, impugnato dai IS, è stato annullato dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano;
-che la Commissione tributaria regionale della Lombardia, respingendo il gravame dell'Ufficio, ha negato l'applicabilità del citato art. 38 rispetto a successione aperta anteriormente al 1° gennaio 1991; -che l'Amministrazione delle finanze, con ricorso notificato l'8 ottobre 1999, ha chiesto la cassazione della sentenza della Commissione regionale, tornando a sostenere che la convenzione di differimento del pagamento dell'imposta di successione configura un atto autonomo, inerente alla fase dell'adempimento, e, dunque, non si sottrae, anche in ordine al saggio degli interessi, alla legge del tempo della stipulazione, in coerenza del resto con la funzione degli interessi medesimi di corrispettivo per il ritardato versamento;
-che i IS hanno replicato con controricorso;
-che la tesi della ricorrente, il cui esame non è precluso (come dedotto dai resistenti) dal giudicato formatosi su pronunce inerenti a distinte rate della stessa imposta, stante la diversità delle rispettive pretese impositive, è infondata, in base al principio secondo il quale l'art. 38 secondo comma del d.lgs. n. 346 del 1990, in tema di interessi per il caso di dilazione del pagamento dell'imposta di successione, non si applica, ai sensi dell'art. 63 della stessa the 3 normativa, per le successione che si siano aperte anteriormente al 1° gennaio 1991, anche se sia posteriore la concessione di quella dilazione;
-che il principio, con cui si dà continuità ad univoco indirizzo di questa Corte (v., da ultimo, sentt. 28 giugno 2000 n. 8783 e 30 giugno 2000 n. 8823), discende dal rilievo che il predetto art. 63, dopo aver stabilito che la disciplina del d.lgs. n. 346 del 1990 entra in vigore il 1° gennaio 1991, aggiunge che essa si applica alle successioni aperte a partire dalla medesima data, e così assegna ultrattività alla normativa precedente, globalmente intesa, quando la morte del de cuius sia intervenuta anteriormente, senza autorizzare in tal caso distinzioni rispetto a fasi del rapporto impositivo ricadenti in epoca posteriore, ancorchè dotate di autonomia rispetto al momento costitutivo dell'obbligazione tributaria;
-che, pertanto, il ricorso deve essere respinto;
-che si appalesa equa la compensazione delle spese, in relazione E all'epoca del consolidarsi di detto orientamento giurisprudenziale;
N O I Z A 6 5 8 R 9 . T 1 N S /
p.q.m.
I A - 4 / G T 6 B E 2 U -rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio. . R . B L I L R . A A P R . D . Roma, 16 febbraio 2001 T D B E L A A T E T I il presidenteil presiden je D N R 1 I E 3 E S S 1 N E T Frora E . il consigliere rel. est. S A N I M A here ha s IL CANCELLIERE C1 4 DEPOSITATO IN CANCELLERIA. Innocenzo Battista Oggi 27 MAR/2001 . IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista