Sentenza 23 marzo 1998
Massime • 1
In tema di condono edilizio il controllo sulla ricorrenza delle condizioni non costituisce esercizio di una potestà riservata alla P.A., cui competono tutti gli accertamenti relativi alla sanatoria amministrativa, spettando al giudice penale il potere-dovere di espletare ogni accertamento per stabilire l'applicabilità della causa di estinzione del reato, sicché, quando risulti che le opere edilizie abusive non siano state ultimate entro il termine stabilito che l'immobile superi la volumetria di settecentocinquanta metri cubi, l'imputato non può beneficiare del condono edilizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/03/1998, n. 5376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5376 |
| Data del deposito : | 23 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori: Udienza pubblica
Dott. Pietro Giammanco Presidente del 23.03.1998
1. Dott. Giuseppe Savignano Consigliere SENTENZA
2. Dott. Ferdinando Imposimato Consigliere N. 1017
3. Dott. Alfredo Teresi Consigliere rel. REGISTRO GENERALE
4. Dott. Franco Novarese Consigliere N. 30367/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo avverso la sentenza del Pretore di Palermo in Baglieria in data 4.03.1997 che ha dichiarato non doversi procedere nel confronti di RI GI, nata a [...] il [...], perché i reati di cui all'art 20 lett. b) legge n. 47/1985; 13-14 legge n. 1086/1971; 17-18-20-23 legge n.64/1974 sono estinti per oblazione,
Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;
Sentito il P.M., nella persona del P.G., dott. Mario Fraticelli, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza;
osserva
Con sentenza in data 4.03.1997 il Pretore di Palermo in Bagheria dichiarava non doversi procedere nei confronti di RI GI perché i reati ascrittile (l'esecuzione senza concessione edilizia e in zona sismica di un edificio in cemento armato a tre elevazioni fuori terra di 100 mq circa per ogni elevazione) erano estinti per oblazione.
Proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo denunciando inosservanza ed erronea applicazione degli art. 38 e 39 legge n. 47/1985 e 39 legge n.724/1994 perché, in tema di poteri del giudice penale in ordine alla valutazione della sanabilità delle opere abusive, i limiti alla sanabilità amministrativa di tali opere, che non precludono l'operatività della causa di improcedibilità sopravvenuta che consegue al tempestivo pagamento dell'intero ammontare dell'oblazione, attengono alla conformità delle opere agli strumenti urbanistici e possono qualificasi intrinseci alla normativa che disciplina l'assetto del territorio.
Per i limiti di volumetria, che sono sganciati da norme preesistenti attinenti alla disciplina del territorio e conseguono da una valutazione di opportunità del legislatore, restano salvi, invece, i poteri di accertamento del giudice penale il quale, ove gli stessi siano superati, non può, anche se sia pagata l'oblazione, dichiarare l'estinzione dei reati di cui all'art. 38 della legge n.47/1985. Il Pretore, inoltre, nessuna indagine aveva svolto sulla data di ultimazione delle opere abusive accertate in data 3 maggio 1994, sicché doveva considerasi non osservato anche il limite temporale utile per potere godere del beneficio.
Chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata. Il ricorso è fondato.
In tema di condono edilizio, i controlli demandati all'autorità giudiziaria, ai fini della declaratoria di estinzione dei reati per intervenuto versamento dell'integrale oblazione dovuta, riguardano:
1) l'ultimazione dell'opera entro il 31 dicembre 1993;
2) le modalità di determinazione dell'oblazione dovuta (per verificare se si sia operato in modo non veritiero e palesemente doloso) e l'integrale versamento da parte di un soggetto legittimato;
3) l'accertamento della dolosa infedeltà della domanda in relazione ad altri elementi (la sussistenza di vincoli di inedificabilità assoluta o relativa taciuti dall'istante);
4) l'accertamento dell'eventuale insanabilità assoluta dell'opera abusiva per carenza di alcuni presupposti, quali la volumetria;
5) l'effettuazione nei termini di tutti gli adempimenti ed integrazioni previsti dalla legge n. 662/1996, come modificata dalla legge n. 449/1997;
6) la verifica della sottoposizione a vincoli della zona o dell'opera dovendosi attendere il conseguimento dell'autorizzazione dell'ente preposto alla tutela del vincolo per dichiarare estinto anche il reato paesaggistico o ambientale ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 39 legge n. 724/1994.
Compete, quindi, al giudice penale il potere di accertamento di tutti gli elementi della fattispecie estintiva, fra i quali vi è l'osservanza del limite temporale e di quello volumetrico costituenti parametri stabiliti dal legislatore per la definizione dell'ambito di operatività del condono edilizio.
Il controllo sulla loro ricorrenza non costituisce esercizio di una potestà riservata alla P.A., cui competono tutti gli accertamenti relativi alla sanatoria "amministrativa", spettando al giudice penale il potere-dovere di espletare ogni accertamento per stabilire l'applicabilità della causa di estinzione del reato, sicché, quando risulti che le opere edilizie abusive non siano state ultimate entro il termine stabilito e che l'immobile superi la volumetria di settecentocinquanta metri cubi, l'imputato non può beneficiare del condono edilizio (Cass. Sez. III 30.06.1995, Volpetti, n. 10262; Sez. III 15.10.1996, Nocera RV. 206.471 ). Inoltre, la verifica della realizzazione dell'intera fattispecie estintiva non investe gli accertamenti di merito dell'autorità amministrativa relativi alla sanatoria delle opere abusive e, se positiva, opera anche se non sussistono i requisiti che attengono alla conformità dell'opera realizzata agli strumenti urbanistici. Nel suddetto ambito, il superamento dei limiti di tempo e di volume, che non sono propri della normativa urbanistica, stabiliti per la definizione agevolata delle violazioni edilizie esclude che il condono possa trovare applicazione.
Erronea, quindi, è la sentenza impugnata che ha dichiarato l'estinzione per oblazione delle violazioni edilizie senza svolgere alcun accertamento sulla sussistenza dei richiamati requisiti, sicché s'impone il suo annullamento con rinvio alla Pretura di Palermo, che si atterrà al principio di seguito enunciato. In tema di decorrenza dei termini di prescrizione, il calcolo dei periodi di sospensione, ex art. 44 della legge n.47/1985, va eseguito, ai sensi del d.l. n. 468 del 1994 (giorni 60), del d.l. n.551 del 1994 (giorni 60), del d.l. n.649 del 1994 (giorni 35), della legge n. 724 del 1994 (giorni 60), della legge n. 85 del 1995 (giorni 5) e che l'art. 2 comma 61 della legge n. 622 del 1996 ha recuperato tutti gli effetti dei trascritti decreti legge.
Sommando tali periodi si ottengono giorni 223.
Deve anche essere calcolato un ulteriore periodo di sospensione di anni due, ex art. 38 della legge n.47/1985 con decorrenza dal termine perentorio per la presentazione della domanda (31 marzo 1995) fino al 31 marzo 1997, ai sensi dell'art. 2 comma 40 legge n.662/1997.
P Q M
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio la Pretura di Palermo.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 1998
La Corte Suprema di Cassazione, 3^ sez. penale, con ordinanza n. 1941 del 17-6/3-8-98, rettifica la motivazione e il dispositivo della sentenza resa il 23-3-97 sul ricorso del PG nei confronti di BI GI nel senso che giudice del rinvio è la Corte di Appello di Palermo anziché la Pretura di Palermo.