Sentenza 26 gennaio 2000
Massime • 1
La inosservanza degli adempimenti esecutivi di cui all'art. 293 cod. proc. pen. non comporta, di per sè, la nullità dell'ordinanza che ha disposto la custodia cautelare, non essendo tale conseguenza, nel contesto del principio di tassatività delle nullità, espressamente prevista ne' derivandone violazioni del diritto di difesa, assicurato dall'interrogatorio di garanzia. (Fattispecie di inosservanza dell'obbligo di contestuale consegna all'indagato di copia dell'ordinanza, consegnata successivamente alla esecuzione del provvedimento restrittivo, in cui la Suprema Corte ha osservato che dalla violazione non scaturisce la perdita di efficacia della misura ma solo la necessità di provvedere alla materiale consegna dell'atto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/01/2000, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
1. Dott. MAURO DOMENICO LO SAPIO Presidente del 26/01/2000
2. Dott. VITO SAVINO Consigliere SENTENZA
3. Dott. FRANCESCO MARZANO rel. Consigliere N. 491
4. Dott. GIOVANNI FEDERICO Consigliere REGISTRO GENERALE
5. Dott. PAOLO ANTONIO SEPE Consigliere N. 44782/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da BE AL, n. in Caltamissetta il 22.10 1958;
avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Milano in data 8 giugno 1999;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Francesco Marzano;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Aurelio Galasso, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
Non comparso il difensore del ricorrente;
Osserva:
1. L'8 giugno 1999 il G.I.P. del Tribunale di Milano applicava a BE AL la misura della custodia cautelare in carcere, per reati di cui agli artt. 110, 81 c.p., 73, 1^ c., D.P.R. n. 309/1990;
81 c.p., 9, 10, 12 e 14 L. n. 497/1974, con recidiva specifica reiterata.
Il provvedimento in questione (che riguardava anche altri sedici coindagati) veniva emesso dal G.I.P. nel contesto di indagini in ordine ad attività svolte da un gruppo associato di persone, facenti capo a tale OB AL, attività che si articolava in tre direzioni: l'acquisizione di armi, soprattutto in territorio elvetico, sia al fine di commettere i reati-fine dell'organizzazione, sia al fine di rivenderle a gruppi della malavita napoletana;
l'attività estorsiva in danno di commercianti e imprenditori dell'hinterland milanese;
lo spaccio a livello medio-alto di sostanze stupefacenti. Tali indagini si erano avvalse delle dichiarazioni rese da SC IT EP, collaboratore di giustizia, anche se "molti degli elementi emersi nella presente indagine nei confronti degli appartenenti al c.d. gruppo OB erano già comparsi in forma embrionale nell'informativa preliminare presentata dalla Squadra Mobile di Como in data 19.2.1991". Il G.I.P. indicava i positivi esiti dei riscontri effettuati in ordine alle dichiarazioni dello SC IT, partitamente in riferimento al traffico di armi, ai traffici di sostanze stupefacenti, all'attività estorsiva posta in essere. Quanto alla posizione del BE, richiamava il contenuto delle dichiarazioni che lo SC IT aveva al riguardo reso. Rilevava, infine, la sussistenza delle esigenze cautelari di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 274 c.p.p, quanto a quest'ultima richiamando anche, per il BE ed altri coindagati, che "si tratta di soggetti recidivi a vani o titolo".
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per violazione di legge il BE, per mezzo del difensore, deducendo tre motivi di censura.
Col primo denuncia "violazione e falsa applicazione dell'art. 293, comma 1, nonché dell'art. 293, comma 3, c.p.p.". Al riguardo, deduce, in particolare, che l'ordinanza impositiva della misura cautelare avrebbe dovuto, ai sensi del 1^ comma della norma surrichiamata, essere consegnata in copia al destinatario al momento della sua esecuzione, laddove, nella specie, l'indagato "è entrato materialmente in possesso dell'ordinanza in parola solo 3 giorni dopo la sua esecuzione e, addirittura, dopo il prescritto, ma in questo caso vano, interrogatorio di garanzia da parte del G.I.P..." ; tanto - annota il ricorrente - "rappresenta una palese violazione del diritto di difesa del prevenuto, il quale ha potuto conoscere le accuse contestategli solo al momento dell'interrogatorio, e ciò in modo vago e generico, quando già aveva sofferto tre giorni di detenzione senza poterne comprendere il motivo"; rileva che, al sensi dell'art. 292 C.P.P "la mancata descrizione sommaria del fatto costituisce causa di nullità rilevabile anche d'ufficio", e che, "in stretta attinenza con l'omessa consegna che si è verificata nel caso di specie...", "il contenuto minimo dell'ordinanza custodiale... comprende... anche la motivazione circa i gravi indizi di colpevolezza...", sicché "l'esigenza di garantire il diritto di difesa dell'indagato sottoposto a misura cautelare risulta del tutto vanificata allorché, non solo egli non sia messo a conoscenza di alcuni degli elementi tenuti presenti dal giudice nella emissione della misura, ma addirittura non conosca in alcun modo l'intero provvedimento, semplicemente perché non gli viene consegnata una copia dello stesso al momento del suo arresto: l'eventuale rispetto di tutte le prescrizioni circa il contenuto dell'atto risulta assolutamente inutile allorché lo stesso non venga portato a conoscenza del destinatario"; aggiunge che, "in assenza di una previa contestazione della accuse (attraverso la consegna di copia del provvedimento restrittivo), non si potrà instaurare alcun contraddittorio utile". Nè - annota, infine, al riguardo il ricorrente - rileva, ai fini suindicati, la circostanza che, nella specie l'arresto del BE venne eseguito anche in esecuzione di ordine di carcerazione definitivo emesso il 7 novembre 1997 dalla Procura Generale della Repubblica di Bologna. Quanto evidenziato - si conclude in ricorso "non può che comportare l'inefficacia assoluta dell'ordinanza custodiale" in questione.
Col secondo motivo di gravame si denuncia "violazione e falsa applicazione dell'art. 273 c.p.p. anche quale effetto della violazione dell'art. 192 comma 3 c.p.p.", quanto ai ritenuti gravi indizi di colpevolezza. Richiamato che, in caso di chiamata in correità, il giudice è tenuto a valutare "l'attendibilità del soggetto (e) anche, successivamente, l'attendibilità della dichiarazione", sorretto tale giudizio "da rigorosa, idonea motivazione... a maggior ragione quando la dichiarazione accusatoria provenga da un solo chiamante", deduce il ricorrente che, sotto il primo profilo, "contrariamente a quanto affermato nell'ordinanza gravata, la collaborazione dello SC IT non può dirsi del tutto esente da sospetti di scarsa spontaneità...", e che, sotto il secondo profilo, "le dichiarazioni accusatorie dello SC IT nel confronti del signor BE si risolvono... in brevissimi flash, riconducibili a due soli episodi, per nulla circostanziati e, di per sè, assolutamente privi di credibilità"; "i fatti criminosi attribuiti al BE" sarebbero "tutti accomunati dalla medesima genericità del racconto, reso in termini assolutamente vaghi ed imprecisi"; "assai debole" il tenore delle sue dichiarazioni, "come riportate nell'ordinanza custodiale", sicché, in sostanza, alle dichiarazioni accusatorie "nessun riscontro è mai stato individuato", in particolare nessun riscontro c.d. individualizzante. Col terzo, ed ultimo, motivo di ricorso, si denuncia "violazione e falsa applicazione dell'art. 274 c.p.p. e difetto di motivazione in punto di esigenze cautelari". Al riguardo - assume il ricorrente - l'ordinanza impugnata si connota di "assoluta mancanza di specificità nell'esposizione delle ragioni poste a fondamento delle esigenze cautelari", essendo, peraltro, "piuttosto significativo il fatto che il G.I.P. si limiti a riportare pedissequamente quanto affermato dal Pubblico Ministero sul punto, senza nulla aggiungere o modificare"; chiarisce, poi, specificamente, tale critica in riferimento ad ognuna delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p., ritenute dal G.I.P.; i fatti, inoltre, "risalirebbero a ben 8
anni fa".
3. Premesso che si verte in tema di ricorso per saltum, ai sensi dell'art. 311.2 c.p.p., come è dato rilevare dagli atti del procedimento (al cui esame la Corte è abilitata, deducendosi il vizio di violazione di legge), la misura in questione venne eseguita il 10.10.1999, alle ore 21,56, venendo in quella occasione l'indagato arrestato sia per la esecuzione di tale misura, sia in esecuzione di ordine di esecuzione del 7.11.1997 della Procura Generale della Repubblica di Bologna, per la espiazione della pena di anni 4, mesi 10 e gg. 25 di reclusione per detenzione illecita e spaccio di sostanze stupefacenti;
venne interrogato dal G.I.P. il 13.10.1999, con inizio alle ore 13; l'ordinanza custodiale gli venne notificata, mediante consegna di copia, lo stesso giorno, 13.10.1999, alle ore 16,45.
Ciò posto, quanto al primo motivo di ricorso non ritiene la Corte che la censura possa essere condivisa.
Invero, occorre innanzitutto considerare che la inosservanza degli adempimenti esecutivi di cui all'art. 293 c.p.p., non comporta, di per sè, la sanzione di nullità dell'ordinanza medesima, questa, nel contesto del principio di tassatività delle nullità, non essendo espressamente prevista.
In particolare, per quel che nella specie specificamente rileva, la mancata contestuale consegna all'indagato di copia dell'ordinanza che ha disposto la custodia cautelare (ai sensi dell'art. 293.1 c.p.p.), consegnata successivamente alla esecuzione del provvedimento restrittivo, o la nullità della notificazione della stessa (ai sensi dell'art. 171 c.p.p.), non attengono ad un vizio genetico della stessa, ma solo alla comunicazione del provvedimento all'interessato, e non comportano, quindi, la nullità anche del provvedimento applicativo della misura cautelare;
dalla violazione di tale norma non scaturisce là perdita di efficacia della misura, espressamente sancita nell'ipotesi disciplinata dall'art. 302 c.p.p., ma solo la necessità di provvedere alla materiale consegna dell'atto ovvero di rinnovare la notificazione nulla.
D'altra parte, il concreto esercizio del diritto di difesa personale da parte dell'indagato è assicurato dall'interrogatorio di garanzia, da effettuarsi nei ristretti termini temporali di cui all'art. 294 c.p.p., ove, nel corso di tale interrogatorio, svoltosi con l'assiste del difensore, si sia provveduto alla contestazione del fatto e alla indicazione delle fonti di prova (cfr. Cass., Sez. I, n. 353/1993), in mancanza di tanto potendo altrimenti rifluire la fattispecie in ipotesi di nullità dell'interrogatorio, questa comportante, quam non esset, la estinzione della misura. E nella specie, come rilevasi dalla copia del verbale in forma riassuntiva dell'interrogatorio reso dall'indagato al G.I.P., in presenza del difensore ("come da delega", il sostituto del difensore di fiducia), ivi si dà atto che "il giudice procede alla contestazione di quanto contenuto nell'ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere emessa in data 8.6.1999" e "l'ufficio dà atto di aver dato lettura al sig. BE dei passi degli interrogatori di SC IT che lo riguardano (fogli 42, 43, 45, 52)".
Quanto al secondo e terzo motivo di ricorso, essi sono in questa sede improponibili. Premesso che, ancorché si deduca al riguardo anche il vizio di violazione di legge, in effetti richiamato quanto sopra di già ritenuto in riferimento al primo motivo di doglianza si censura il provvedimento impugnato sotto il profilo della congruità e logicità della sua motivazione, v'è da considerare che il ricorso per saltum, ex art. 311.2 c.p.p., è dato solo per violazione di legge: quanto alla motivazione, tale vizio sussiste ove essa manchi del tutto, ovvero ove difettino i requisiti minimi di esistenza e di completezza della stessa, in riferimento al disposto degli artt. 125.3 e 292.2 c.p.p.; le censure riguardanti, invece, lo sviluppo argomentativo logico-giuridico dell'ordinanza, attengono al vizio di motivazione di cui all'art. 606, 1^ c., lett. e), c.p.p., che deve esser fatto valere nella competente sede del riesame (cfr., ex pluribus, Cass., Sez. I, n. 3273/1999).
4. Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Deve, altresì, disporsi che copia del presente provvedimento venga trasmesso al Direttore dell'Istituto Penitenziario di compete perché provveda a quanto stabilito nell'art. 23, c. 1bis, Legge 8.8.1995, n. 332.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone, altresì, che copia del presente provvedimento venga trasmesso al Direttore dell'Istituto Penitenziario di competenza perché provveda a quanto stabilito nell'art. 23, c. 1 bis, Legge 8.8.1995, n. 332. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2000