Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/01/2000, n. 491
CASS
Sentenza 26 gennaio 2000

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La inosservanza degli adempimenti esecutivi di cui all'art. 293 cod. proc. pen. non comporta, di per sè, la nullità dell'ordinanza che ha disposto la custodia cautelare, non essendo tale conseguenza, nel contesto del principio di tassatività delle nullità, espressamente prevista ne' derivandone violazioni del diritto di difesa, assicurato dall'interrogatorio di garanzia. (Fattispecie di inosservanza dell'obbligo di contestuale consegna all'indagato di copia dell'ordinanza, consegnata successivamente alla esecuzione del provvedimento restrittivo, in cui la Suprema Corte ha osservato che dalla violazione non scaturisce la perdita di efficacia della misura ma solo la necessità di provvedere alla materiale consegna dell'atto).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/01/2000, n. 491
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 491
    Data del deposito : 26 gennaio 2000

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