Sentenza 18 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/05/2026, n. 17862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17862 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2026 |
Testo completo
Composta da
EUGENIA SERRAO
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE
IE IO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 17862/2026 Roma, li, 18/06/2026
- Presidente -
FRANCESCO LUIGI BRANDA ANNA LUISA ANGELA RICCI DAVIDE LAURO
Sent. n. sez. 566/2026 CC 21/04/2026 R.G.N. 6405/2026
- Relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica Presso il Tribunale di ER nel
procedimento a carico di:
RA IE nato a [...] il [...]i
avverso la sentenza del 14/01/2026 del GIP TRIBUNALE
di ER
Udita la relazione svolta dal Consigliere NA Luisa Angela CC;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Pasquale Sansonetti che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847c135698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072
Firmato Da: ANNA LUISA RICCI Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Serial: 2676485beee17e2
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice per le Indagini preliminari presso il Tribunale di ER, nell'udienza fissata per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena formulata dall'imputato IE RA con il consenso del Pubblico Ministero in ordine al reato di cui all'art. 589 comma 2 cod. pen, con sentenza ex art. 129 cod. proc. pen., ha dichiarato non doversi procedere perché il fatto non costituisce reato.
1.1.Secondo la contestazione di cui all'imputazione, IE RA, nella qualità di titolare della ditta RA, datore di lavoro, e di autore materiale della condotta, effettuando una manovra di retromarcia nel piazzale della società con l'escavatore "BobcatS770", aveva investito il lavoratore dipendente DA TI con la ruota posteriore sinistra del mezzo e ne aveva cagionato la morte. Nei confronti dell'imputato, quali addebiti di colpa, nel capo di imputazione sono stati contestati la negligenza, l'imprudenza e l'imperizia per avere effettuato la manovra di retromarcia senza prestare la dovuta attenzione e la violazione della normativa in tema di prevenzione infortuni sul lavoro e in particolare: -dell'art. 28 comma 1 lett. a) d.lgs 9 aprile 2009 n. 81 per aver omesso di valutare i rischi per la sicurezza dei lavoratori connessi alle operazioni della ditta svolte nel piazzale di rimessa delle attrezzature, luogo di carico e scarico merci con mezzi pericolosi in movimento;
- la violazione dell'art. 71, comma 4 lett. a), d.lgs n. 81/2008 per non aver utilizzato l'escavatore in conformità alle istruzioni di uso del manuale, omettendo di allontanare dall'area di manovra il personale ivi presente.
1.2.Il G.i.p., premesso che l'infortunio si era verificato al di fuori dell'orario di lavoro e in assenza di testimoni, ha ritenuto che l'evento non fosse riconducibile a colpa dell'imputato, rilevando che: -il DVR prevedeva che l'operatore a terra dovesse sempre rispettare la distanza di sicurezza atta a prevenire schiacciamenti o colpi accidentali;
- sia il datore di lavoro, sia il lavoratore erano altamente formati in relazione ai rischi collegati alle macchine di movimentazione terra.
-nella relazione medico legale si affermava che TI era caduto a terra schiena, prima di essere sormontato e schiacciato e che la caduta l'investimento con la ruota erano avvenuti in un lasso di tempo ristretto;
di
e
- verosimilmente TI si era chinato a terra per raccogliere il berretto di lana che gli era caduto e in tal modo era uscito dalla visuale di RA.
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: ST
QUALIFIED
CA 1 Seriale: 6ab286847c135698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072
Firmato Da: ANNA LUISA RICCI Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Serial: 2676485beee17e2
Secondo il Giudice, dunque, l'infortunio si era verificato a causa di una condotta abnorme del lavoratore, che, pur essendo stato formato, si era avvicinato all'escavatore in violazione del dovere di tenersi lontano dall'area di manovra e dal percorso di marcia.
2.Avverso la sentenza, ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ER formulando un unico motivo, con cui ha dedotto il vizio di motivazione. Il G.i.p. avrebbe contraddittoriamente affermato in un passaggio della motivazione che neppure l'eventuale adozione delle norme di prevenzione da parte del datore di lavoro avrebbe potuto evitare l'evento mortale, e in altro passaggio, sulla scorta di quanto evidenziato nella relazione della ASL, che se il RA avesse applicato la regola di allontanare il personale, l'evento non si sarebbe verificato. Posto che le istruzioni di uso dell'escavatore imponevano al datore di lavoro di allontanare dall'area di manovra il personale presente, è irrimediabilmente contraddittorio- sostiene il Procuratore- affermare che non sussista il nesso di causa fra la condotta del datore di lavoro e l'evento e contemporaneamente riconoscere la violazione in capo all'imputato della regola cautelare a lui direttamente destinata, volta a prevenire proprio l'evento lesivo in concreto verificatosi.
3.Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto Pasquale Sansonetti, ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
4. La difesa di IE RA ha presentato una memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere accolto, in quanto fondato il motivo.
2. Si deve in premessa dare atto che la sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., all'esito dell'esame dell'istanza di applicazione della pena, è impugnabile con ricorso per cassazione per tutti i vizi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., non essendo applicabili i limiti alla denuncia dei motivi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, dalla norma citata soltanto per l'impugnazione della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 36221 del 06/06/2019, Rv. 277612-01).
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847c135698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072 Firmato Da: ANNA LUISA RICCI Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Serial: 2676485beee17e2
In
linea generale deve anche ribadirsi che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in caso di richiesta concorde di patteggiamento, non è consentito pronunciare prima del dibattimento sentenza di proscioglimento o di assoluzione ex art. 129 cod. proc. pen. per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova desumibile dal fascicolo del pubblico ministero, salvo che nell'ipotesi in cui la mancanza di prova sia irreversibile. Il divieto di pronunciare prima del dibattimento sentenza di proscioglimento o di assoluzione ex art. 129 cod. proc. pen. non opera qualora si versi in ipotesi di assoluta ed irreversibile assenza di un qualsiasi elemento di prova del fatto illecito e della responsabilità dell'imputato, ossia in una situazione probatoria che non possa essere sviluppata nel dibattimento. (Sez. 3, n. 28971 del 07/06/2012, Rv. 253148 - 01; Sez. 2, n. 6095 del 09/01/2009, Rv. 243279-01).
3. Nel caso di specie, il G.i.p.. ha pronunciato sentenza ex art. 129 cod. proc. pen., pur non versandosi in ipotesi di assoluta ed irreversibile assenza di
prova.
Soprattutto, nell'affermare la non riconducibilità dell'infortunio al datore di lavoro conducente del mezzo, ha adottato un percorso argomentativo contraddittorio e illogico.
3.1. Pacifica la ricostruzione dell'infortunio (TI, dipendente della ditta RA, era stato investito dal mezzo condotto da IE RA in manovra di retromarcia nel piazzale della ditta), il giudice ha dato atto che il manuale d'uso dell'escavatore prevede specificamente, a proposito della manovra in retromarcia, che il conducente debba guardare indietro e, prima ancora, allontanare il personale dall'area di lavoro e che in relazione alla inottemperanza di detta prescrizione la ASL aveva contestato al datore di lavoro la violazione dell'art. 71, comma 4 lett. a), d.lgs n. 81/2008 (pag. 11). Tuttavia, il G.i.p. ha ritenuto che nel caso di specie tale violazione non fosse stata accertata, in quanto non poteva escludersi, sulla base dell'istruttoria, che il datore di lavoro avesse detto al lavoratore dipendente di allontanarsi e che egli non vi avesse ottemperato. Sulla scorta di tale premessa, dunque, nella sentenza si afferma che era stata la condotta abnorme del lavoratore, consistita nel non allontanarsi dal raggio di azione dell'escavatore, a determinare l'evento. La motivazione adottata incorre nei vizi rilevati dal ricorrente.
3.2.In primo luogo, attraverso il percorso argomentativo su indicato, il giudice ha introdotto nella sequenza causale elementi ipotetici e congetturali. Invero è la stessa sentenza a dare atto che il datore di lavoro nella immediatezza si era limitato a riferire ai carabinieri di non aver visto la vittima (pag. 10), sicché l'affermazione per cui "non poteva escludersi che RA avesse
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO
Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847c135698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072 Firmato Da: ANNA LUISA RICCI Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Serial: 2676485beee17e2
avvisato TI del movimento del mezzo è svincolata dal qualsiasi dato istruttorio, non essendo stata tale circostanza allegata neppure dall'imputato prosciolto. Se è vero che nel ricostruire il nesso causale, il giudice deve porsi il tema dell'eventuale sussistenza di fattori causali alternativi, è altrettanto vero che tali fattori non possono assumere rilievo quando - come nel caso di specie - siano prospettati in termini di mera possibilità, ed addirittura di mera congettura. Perché ipotesi causali alternative possano essere prese in considerazioni, infatti, è necessario che le stesse abbiano un supporto probatorio (Sez. 4 n. 16754 del 21/02/2023, Rv. 284564 - 01; Sez. 4, n. 15558 del 13/02/2008, [...]; v. anche Sez. 4, n. 30057 del 19/06/2006, [...]).
3.3. Il G.i.p., inoltre, nel rilevare che il lavoratore deceduto si era avvicinato al mezzo in movimento verosimilmente per recuperare un cappello caduto per terra, rendendosi in tale modo non visibile al conducente, qualifica detta condotta come abnorme e assume che l'infortunio sia da ascrivere a responsabilità esclusiva dello stesso infortunato. In tal modo non considera che la normativa prevenzionistica è volta proprio ad apprestare una tutela rispetto a situazioni di rischio in ambito lavorativo, collegate anche ad agire colposo del lavoratore. Sotto tale profilo si deve ribadire che a seguito dell'introduzione del d.lgs 626/94 e, poi, del T.U. 81/2008 si è passati dal principio <<dell'ontologica irrilevanza della condotta colposa del lavoratore» al concetto di «area di rischio>> (sez. 4, n. 21587 del 23.3.2007, Rv. 236721) che il datore di lavoro è chiamato a valutare in via preventiva, ma resta in ogni caso fermo il principio secondo cui non può esservi alcun esonero da responsabilità all'interno dell'area di rischio, nella quale si colloca l'obbligo datoriale di assicurare condizioni di sicurezza appropriate anche in rapporto a possibili comportamenti trascurati del lavoratore. All'interno dell'area di rischio considerata, quindi, deve ribadirsi il principio per il quale la condotta del lavoratore può ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, non tanto ove sia imprevedibile, quanto, piuttosto, ove sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (Sez. 4 n. 15124 del 13712/2016, dep. 2017, Rv. 269603; Sez. 4 n. 5007 del 28/11/2018, dep. 2019, [...]), oppure ove sia stata posta in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli e, come tale, al di fuori di ogni prevedibilità da parte del datore di lavoro, oppure vi rientri, ma si sia tradotta in qualcosa che, radicalmente quanto ontologicamente, sia lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro (sez. 4 n. 7188 del 10/01/2018, [...]).
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: ST QUALIFIED
CA 1 Seriale: 6ab286847c135698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072
Firmato Da: ANNA LUISA RICCI Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Serial: 2676485beee17e2
nel
4. Dei principi su indicati il G.i.p. non ha tenuto conto, incorrendo nel vizio di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione lamentato ricorso. Nella sentenza impugnata si afferma che la ASL, in relazione alla dinamica dell'infortunio su indicata, aveva contestato al datore di lavoro la violazione dell'art. 71 d.lgs n. 81/2008 e, al contempo, si afferma che la condotta del lavoratore era stata abnorme, muovendo da dati di fatto assunti dallo stesso giudice come ipotetici e non accertati. Ne consegue che la sentenza deve essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di ER in diversa persona fisica.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di
ER in diversa persona fisica. Deciso il 21 aprile 2026
Il Consigliere estensore
NA CC
Il Presidente
GE AO
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847c135698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072 Firmato Da: ANNA LUISA RICCI Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Serial: 2676485beee17le2