Sentenza 7 giugno 2012
Massime • 1
In caso di richiesta concorde di applicazione della pena non è consentito al giudice pronunciare prima del dibattimento sentenza di proscioglimento o di assoluzione ex art. 129 cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà od insufficienza della prova desumibile dal fascicolo del pubblico ministero, salvo che le stesse siano irreversibili.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/06/2012, n. 28971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28971 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 07/06/2012
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere - N. 1616
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 44609/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Ancona;
avverso la sentenza emessa il 14 febbraio 2011 dal Gip del tribunale di Ancona nei confronti di:
BI EN;
udita nella pubblica udienza del 7 giugno 2012 la relazione fatta dal Consigliere Dr. Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. POLICASTRO Aldo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe il Gip del tribunale di Ancona assolse perché il fatto non sussiste BI EN dal reato contestatogli di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, per avere coltivato presso la propria abitazione due piantine di marijuana dell'altezza di circa 10 cm. All'udienza preliminare veniva deposita istanza comune di patteggiamento e il difensore chiedeva preliminarmente l'assoluzione ex art. 129 cod. proc. pen.. Il giudice pronunciò quindi sentenza di assoluzione ex art. 129, osservando che non era stato fatto alcun atto di indagine per accertare il principio attivo contenuto nelle piantine sequestrate e la stessa capacità drogante delle medesime;
che sarebbe stato inutile disporre un accertamento tecnico in quella fase, stante la nota deteriorabilità della sostanza in sequestro;
che quindi, considerando anche la misura delle piantine, non vi era alcun elemento di prova per affermare il potere stupefacente delle piantine stesse e dunque l'offensività della condotta.
Il Procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello di Ancona propone ricorso per cassazione deducendo violazione di legge. Osserva che, in caso di richiesta concorde di patteggiamento, l'art.129 cod. proc. pen. non consente prima del dibattimento di attribuire valore alla mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova, atteso che la prova non è stata ancora assunta e il procedimento ex art. 444 cod. proc. pen. è senza dibattimento. Il giudice non può quindi pronunciare sentenza di proscioglimento o di assoluzione per mancanza (non irreversibile), insufficienza o contraddittorietà della prova desumibile dal fascicolo del pubblico ministero. MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente osservato che la sentenza impugnata è stata emessa nel contraddittorio delle parti, dopo che era stata depositata istanza comune di patteggiamento e dopo che erano stati sentiti sia il difensore, che aveva appunto chiesto preliminarmente l'assoluzione ex art. 129 cod. proc. pen., sia il pubblico ministero. Ciò posto, il ricorso del Procuratore generale è chiaramente infondato. E difatti, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in caso di richiesta concorde di patteggiamento, non è consentito pronunciare prima del dibattimento sentenza di proscioglimento o di assoluzione ex art. 129 cod. proc. pen. per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova desumibile dal fascicolo del pubblico ministero, ma ciò con esclusione della ipotesi in cui la mancanza di prova sia irreversibile (Sez. 2^, 9.1.2009, n. 6095, Cusimano, in motivazione). In altre parole, il divieto di pronunciare prima del dibattimento sentenza di proscioglimento o di assoluzione ex art. 129 cod. proc. pen. non opera qualora si versi in ipotesi di assoluta ed irreversibile assenza di un qualsiasi elemento di prova del fatto illecito e della responsabilità dell'imputato, ossia in una situazione probatoria che non possa essere sviluppata nel dibattimento. Difatti, in presenza di radicale e non reversibile carenza di prova della sussistenza del fatto o della responsabilità dell'imputato per il reato oggettivamente accertato nella sua materialità, la necessità della pronuncia di assoluzione deve farsi dipendere dai principi generali che regolano l'istituto della applicazione di pena su istanza di parte, con i quali sarebbe logicamente impossibile un provvedimento di applicazione di pena svincolato dalla astratta possibilità di accertamento della responsabilità penale dell'imputato senza tradire la causa stessa del patto sulla pena, che è quella della astratta possibilità, e quindi del rischio, di un accertamento della responsabilità penale e di una conseguente più rigorosa condanna (così Sez. 2^, 28.10.2003, n. 2076, P.G. in proc. Rallo, in motivazione).
Nel caso di specie il giudice ha appunto accertato, con congrua ed adeguata motivazione, che non erano stati effettuati atti di indagine per accertare il principio attivo contenuto nelle due piantine di marijuana in sequestro e la loro capacità drogante e che era ormai inutile disporre un accertamento tossicologico, stante la nota deteriorabilità della sostanza sequestrata. Di conseguenza, considerato anche che si trattava di due piantine di appena 10 cm. di altezza ciascuna, non emergeva alcun elemento da cui potesse trarsi la prova del potere stupefacente delle stesse e, quindi, della offensività della condotta e tale radicale mancanza di prova era divenuta ormai irreversibile. Correttamente, dunque, il giudice ha pronunciato sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, in applicazione del principio secondo cui "ai fini della punibilità della coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, spetta al giudice verificare in concreto l'offensività della condotta ovvero l'idoneità della sostanza ricavata a produrre un effetto drogante rilevabile" (Sez. Un., 24.4.2008, n. 28605, Di Salvia, m. 239921).
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso del Procuratore generale. Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 7 giugno 2012. Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2012