Sentenza 5 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/03/2002, n. 3125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3125 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2002 |
Testo completo
I L 9 L 8 O 4 B . le E a N E n , N e 1 O p I 8 Z a 9 A 1 EPUBBLICA ITALIANA m R - e T 1 t S s 1 I i - G s 4 E CORTE SUPREM DI3125 /02 l 2 IN NOME DEL POP LO ITAL R a . A e L D n io 3 E if 2 T d . N E o T S Sanzioni ammi m R E SEZIONE PRIMA CIVILE A nistrative Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 11901/99 Dott. Angelo GRIECO -- Presidente - Dott. Vincenzo PROTO Consigliere 7243 Cron. Consigliere Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Rep. Dott. Walter CELENTANO Rel. Consigliere Ud. 07/11/01 Dott. Massimo BONOMO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TE RL, in proprio e nella qualità di socio accomandatario della TE Sas, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CONFALONIERI 5, presso l'avvocato MANZI LUIGI, che lo 13 rappresenta e difende unitamente all'avvocato SICA MARCO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI COMO;
intimata 2001 avversO la sentenza n. 36/98 della Pretura di COMO, 2273 Sezione distaccata di CANTU', depositata il 22/04/98; 5 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/2001 dal Consigliere Dott. Massimo BONOMO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Albini, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con ricorso depositato il 15 aprile 1997 AR Mo- scatelli, in proprio e quale accomandatario della Mo- scatelli s.a.s., proponeva opposizione avverso l'ordi- nanza ingiunzione 10 febbraio 1997, notificata il 17 marzo 1997, emessa dal Presidente dell'Amministrazione provinciale di Como per il pagamento della sanzione amministrativa di lire 31.006.000, in dipendenza della violazione degli artt. 8 e 55 del r.r. 23 febbraio 1993 n. 1, concernente le prescrizioni di massima e di polizia forestale, in applicazione dell'art. 25, comma 2, 1.r. 22 dicembre 1989 n. 80 e dell'art. 27 1.r. 5 aprile 1976 n.
8. Il Corpo Forestale dello Stato il 3 luglio 1996 aveva eseguito un sopralluogo in Carimate località la Fagiana ed aveva constatato l'esecuzione di lavori di sbancamento, i quali avevano comportato il taglio di sette piante di tiglio del diametro di 40 5 2 cm. e di tre platani del diametro di cm. 40 con estir- po delle ceppaie. L'Amministrazione provinciale di Como si costitui- va chiedendo il rigetto dell'opposizione. Con sentenza del 16 - 22 aprile 1998, il TO di Como addetto alla sezione distaccata di Cantù, in parziale riforma del provvedimento impugnato, determi- nava la sanzione amministrativa in lire 1.700.000 e compensava le spese. Osservava, in particolare, per quanto rileva in questa sede: a) che non era contestato che sul terreno, prima dei lavori edilizi consentiti dal rilascio delle con- cessioni, esistesse un bosco ○ comunque un impianto arboreo di piante di alto fusto;
b) che al momento dell'accertamento le piante, polloni e gli arbusti erano risultati eliminati con taglio a raso e successivo estirpo delle ceppaie da parte dell'impresa del SC;
c) che per stabilire il numero e la qualità delle specie arboree ed arbustive gli agenti non potevano che procedere induttivamente, applicando l'art. 42 r.d. 1126 del 1926; d) che l'impianto artificiale di piante d'alto fu- sto aveva dato luogo ad un bosco per effetto di abban- dono del suolo;
3 18 e) che, quanto alla sanzione, dovevano essere di- sapplicati gli artt. 8 e 5 del regolamento regionale 23 febbraio 1993 n. 1, richiamati nel verbale di con- testazione, mentre doveva essere applicato l'art. 27 L.R. 5 aprile 1976 n. 8, nel testo modificato dal- l'art. 21 L.R. 22 dicembre 1989 n. 80, ancorando il danno al valore di aspettazione delle piante tagliate o danneggiate, valore indicato nella tabella allegato A al regolamento regionale. Avverso tale sentenza AR SC, in proprio e nella qualità di socio accomandatario della Mosca- telli s.a.s. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, illustrati con memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo mezzo d'impugnazione il ricorrente lamenta violazione ° falsa applicazione dell'art. 42 r.d. 16 maggio 1926 n. 1126, nonché omessa o insuffi- ciente motivazione. Il TO non aveva considerato l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per la mancanza di un ac- certamento di fatto della violazione contestata, che era stata semplicemente presunta dai verbalizzanti sul falso ed indimostrato presupposto che i fondi in questione presentassero un popolamento arboreo eguale per qualità e densità a quello della "superficie bo- IsЦ scata limitrofa" - così come erano stati presuntiva- mente calcolati, con richiamo al disposto del r.d.l. 16 maggio 1926 n. 1126, i danni arrecati al patrimonio arboreo.
2. Il motivo non è fondato. Il TO ha osservato: a) che non era conte- stata la circostanza che sulla porzione del fondo esi- stesse, prima dei lavori edilizi consentiti dal rila- scio delle concessioni, un bosco o comunque un impian- to arboreo di piante di alto fusto;
b) che nel mo- mento dell'accertamento le piante, i polloni, gli ar- busti risultavano eliminati con taglio a raso e suc- cessivo estirpo delle ceppaie;
c) che l'eliminazione era stata operata ed il ricorrente non l'aveva nega- - dall'impresa del SC. to - Ora, le affermazioni sub b) e c) appaiono esenti N da vizi logici essendo coerenti con il tipo di lavori effettuati e con la natura del terreno. La circostanza che non fossero state rinvenute tracce materiali del taglio e dell'estirpazione delle piante non escludeva la possibilità per il giudice di merito di ritenere che il taglio degli alberi fosse stato effettuato e che fossero state asportate le cep- paie delle piante abusivamente abbattute, atteso che era stato accertato l'avvenuto sbancamento di materia- G 5 di unle terroso ai fini della posa delle fondazioni edificio in un fondo su cui vi era un impianto arbo- reo. Dalla narrativa della sentenza impugnata si rica- va che l'opponente nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, pur negando che l'impianto arboreo co- stituisse un "bosco", aveva però dedotto che tale im- pianto era stato realizzato nel 1965, che esso era stato sottoposto a periodica manutenzione eseguita, in particolare, con l'eliminazione del sottobosco, e che l'opponente, dopo averlo acquistato nel 1993 in per- fetto stato di pulizia e manutenzione senza alcuna traccia di rinnovazione naturale, aveva continuato a conservarlo nello stesso moto. In tale situazione, non essendo possibile accerta- direttamente il numero e la qualità delle piante re abbattute, in mancanza delle relative ceppaie, era le- gittimo ricorrere a presunzioni, basate sulle caratte- ristiche dell'impianto arboreo situato sul terreno circostante, applicando il criterio previsto dall'art. 42 del r.d. 16 maggio 1926 n. 1126 (in base al quale il diametro delle ceppaie si determina con riferimento a piante che, a giudizio del verbalizzante, siano re- putate nelle condizioni di quelle distrutte).
3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 1 ter della 6 1.r. 5 aprile 1976 n. 8, introdotto dalla 1.r. 22 di- cembre 1989 n. 80, lett. a) e d) e dell'art. 23 della medesima legge, come sostituito dall'art. 17 della 1.r. 22 dicembre 1989 n. 80, nonché omessa ° insuffi- ciente motivazione. Il TO non aveva dato ragione del suo convin- cimento in ordine alla configurabilità di un bosco. Le norme citate prevedono che non sono considerati boschi le piantagioni arboree dei giardini e dei par- chi urbani (lett. d art. 1 ter) e gli impianti a rapi- do accrescimento di cui all'art. 23. -Nella specie risultavano i seguenti elementi: la natura artificiale dell'impianto; - la destinazione a parco della zona residenziale;
- la sua dislocazione in zona urbana;
- la piantumazione su terreni in pre- cedenza non boscati;
l'età inferiore ai 50 anni;
l'assenzal'effettuazione di periodiche lavorazioni;
di vegetazione arbustiva o arborea invadente e rinno- vazione naturale. Ricorrendo tutte le condizioni previste dalla nor- mativa regionale appariva immotivata e contraddittoria l'affermazione dell'esistenza di un bosco. Il TO non aveva motivato la mancata conside- razione delle prove, sia documentali che testimoniali, offerte dalla parte ricorrente per la dimostrazione 7 delle suindicate circostanza, incorrendo così nel vi- zio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. e non aveva neppu- re accolto la richiesta di c.t.u., che avrebbe consen- tito di accertare la reale natura dei luoghi, comunque evidenziata dalle perizie in atti.
4. Il terzo motivo esprime una doglianza di viola- zione dell'art. 2697 C.C. e dell'art. 23 della legge n. 689 del 1981. Erroneamente il giudice di primo grado aveva moti- vato il rigetto dell'opposizione con l'asserita man- canza di prova, da parte dell'opponente, delle condi- zioni e dei requisiti dell'art. 23 citato (effettuazione delle periodiche pulizie del sottobo- sco, contenimento della rinnovazione naturale entro il 20% dell'intera superficie). Era preciso onere del- l'amministrazione, non assolto dalla medesima, provare che i fondi presentassero le caratteristiche di un bo- SCO, a maggior ragione essendo pacifica la natura ar- tificiale dell'impianto, di cui si dà atto in senten- za. Né poteva attribuirsi alcuna efficacia probatoria al processo verbale ed all testimonianze dei verbaliz- zanti che l'avevano confermato, circa le valutazioni soggettive sulla configurabilità di un bosco ai sensi della normativa regionale. Ai sensi dell'art. 23, comma 12, della legge n. 8 Uy 689 del 1981, il pretore avrebbe dovuto accogliere l'opposizione non essendovi prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.
5. I due motivi, congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione, non sono fondati. Sulla base delle risultanze processuali il giudice di merito ha ritenuto in punto di fatto che l'impianto artificiale, costituito da piante d'alto fusto, con il passare del tempo, per effetto dell'abbandono del suo- 10, aveva dato luogo alla nascita e crescita naturale di altre piante per effetto naturale e, quindi, alla creazione di un bosco. In particolare, la circostanza della rinnovazione naturale da seme affermatasi negli anni precedenti allo sbancamento è stata nella senten- za ricavata principalmente dalla deposizione del teste IO, uno degli agenti del C.F.S. che il 3 lu- glio 1996 aveva accertato l'effettuazione dello scavo su una porzione di mq. 1335, di un più vasto appezza- mento di terreno, ed aveva descritto lo stato della zona circostante. E' il caso di sottolineare che, nel quadro del principio, espresso nell'art. 116 c.p.c., di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e Ih ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamen- te gli altri mezzi istruttori richiesti dalle parti;
il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, purché risulti logico e coerente con il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati (Cass. Sez. Un. 14 dicembre 1999 n. 898). Il giudice non è tenuto a valutare anali- ticamente tutte le risultanze processuali, né a confu- tare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo sufficiente che egli, dopo averle va- gliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le pro- conclusioni, implicitamente disattendendo quelli prie logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 10 maggio 2000 n. 6023). In base a tali principi non è censurabile la pre- minenza attribuita dal giudice di merito alla circo- stanza della rinnovazione da seme affermatasi sul ter- reno, risultante dalla deposizione del teste Giannat- tasio. Tale circostanza era rilevante ai fini della deci- sione, incidendo sulla definizione di bosco. Infatti, lo sviluppo generalizzato di vegetazione arbustiva od 10 arborea invadente e la rinnovazione naturale della -specie coltivata escludono ai sensi dell'ultimo com- ma dell'art. 23 della L.R. Lombardia 5 aprile 1976 n. 8, come sostituito dall'art. 17 della L. R. 22 dicem- bre 1989 n. 79 - che una cultura possa essere definita e, di conseguenza, che essa"a rapido accrescimento", non rientri nella definizione di bosco, quale fornita dall'art. 1 ter della L.R. n. 8 del 1976, introdotto dall'art. 3 della L.R. n. 80 del 1989 (il cui terzo comma stabilisce che non sono considerati boschi, tra l'altro, gli impianti a rapido accrescimento di cui al successivo art. 23). Non sussistono, quindi, nemmeno le denunciate cen- sure di violazione di legge.
6. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta vio- lazione dell'art. 23 della legge n. 689 del 1981, non- M ché nullità della sentenza e difetto di motivazione. Nell'ordinanza ingiunzione mancava qualsiasi indi- cazione dei criteri di calcolo della sanzione, sicché, mentre per la contestata violazione dell'art. 8 R.R. n. 1/93 si evinceva che la sanzione era stata irrogata in base allo stesso articolo, comma 2, per la viola- zione dell'art. 55 dello stesso regolamento non era dato comprendere se la sanzione fosse stata irrogata in base al medesimo articolo ovvero all'art. 27 legge Ц 11 reg. n. 8 del 1976. L'art. 1 della legge n. 689 del 1981, ponendo una riserva di legge, impedisce che le sanzioni possano essere comminate da disposizioni contenute in fonti normative subordinate. Il TO, pur avendo recepito la doglianza, ha erroneamente ritenuto di poter irrogare la sanzione in base ad una norma sanzionatoria diversa (art. 27 1.r. 5 aprile 1976 n. 8, sostituito dall'art. 21 1.r. 22 dicembre 1989 n. 80) da quella applicata e richia- mata nell'ordinanza ingiunzione.
7. Nemmeno questo motivo è fondato. L'art. 27 della L.R. n. 8 del 1976, come sostitui- to dall'art. 21 della L.R. n. 80 del 1989, il quale riguarda specificamente il tema delle sanzioni, faceva B parte delle disposizioni richiamate nell'ordinanza- ingiunzione, come si ricava dalla narrativa della sen- tenza impugnata. Legittimamente quindi il giudice di merito, dopo aver escluso le sanzioni previste dagli artt. 8 e 55 del regolamento regionale 23 febbraio 1993 n.
1 - do- vendo tali disposizioni essere disapplicate sotto il profilo sanzionatorio per le ragioni chiarite nella sentenza impugnata - ha determinato la sanzione in mi- sura inferiore sulla base del criterio previsto dal- 12 R. 4. 11001/99 l'art. 27 L.R., disposizione in ordine alla cui appli- cazione non sussistevano ragioni ostative.
8. Il ricorso deve essere, pertanto rigettato. Nulla per le spese del giudizio di cassazione, in considerazione dell'esito dell'impugnazione e della mancanza di difese da parte dell'amministrazione inti- mata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 7 novembre 2001. Il Cons. est. Il Presidente Dott Angelo Grieco Dot. Massimo Bonomo Тальто Вспомо DEPOSITATA IN CANCEL 2002 IL CANCELLIERE Maria Di Nuzzo DrNuor Oggi, Lane IL CANGELLIERE Maria Di Nuzzo дного 13