Sentenza 8 giugno 2004
Massime • 1
In tema di tutela degli alimenti, configura il reato di cui all'art. 5 lett. d) della legge 30 aprile 1962 n. 283, relativamente alla vendita, detenzione per la vendita o somministrazione di sostanze alimentari alterate, la presenza nell'alimento di microrganismi estranei alla sua composizione naturale anche se non ricompresi tra quelli per i quali il regolamento di esecuzione della citata legge n. 283 prevede limiti di accettabilità, atteso che tale mancata previsione non comporta l'irrilevanza della contaminazione ai fini penali. (Fattispecie relativa alla presenza nella carne di batteri individuati quali "salmonella cd. minore")
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/06/2004, n. 33203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33203 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 08/06/2004
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere - N. 1198
Dott. GENTILE AR - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 11179/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TE AR, n. il 26.12.1925 a Viadana, res. in Dosolo, difeso dall'avv. Domenico Ruffini del Foro di Mantova.
avverso la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Piccialli;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. P.G. Dott. ALBANO A. che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Ruffini il quale ha concluso per l'annullamento, come da ricorso e motivi aggiunti.
FATTO E DIRITTO
AR LL, nella qualità di legale rappresentante di una società commerciale esercente vendita all'ingrosso di carne suina, venne tratto al giudizio del Tribunale di Mantova, per rispondere "della contravvenzione di cui all'art. 5 lett. C e D e 6 Legge 3/4/62 n. 283 perché... produceva per il consumo alimentare e vendeva in confezione sfusa che presentava cariche microbiche superiori ai limiti stabiliti dal regolamento di esecuzione della legge, e comunque insudiciata, invasa da parassiti in stato di alterazione o comunque nociva in quanto si accertava la presenza di SA livingstone come risultato dai controlli sanitari sia in prima analisi che in seconda analisi" (prelievo eseguito il 24/7/2000 ed accertamento del 2-4/8/2000).
Avverso la sentenza in epigrafe,con la quale è stato dichiarato colpevole del reato ascrittogli e,concesse le attenuanti generiche, condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di L.
3.000.000 di ammenda, l'imputato ha proposto un atto di "appello", sottoscritto personalmente e dai difensori di fiduciarie impugnazione, previa corretta qualifica in termini di ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 568 u.c. C.P.P, in rel. alla non appellabilità, ex art. 593 co. 3 c.p.p. della sentenza (irrogante la sola ammenda), è stato trasmesso per competenza a questa S.C..
L'impugnazione, coerentemente alla natura di gravame di merito attribuitagli dall'imputato, contiene in massima parte censure in fatto, avverso l'operato dei verbalizzanti e la ricostruzione della vicenda, operata dal giudice a quo, riportando alcuni stralci delle deposizioni e ribadendo le essenziali giustificazioni addotte, secondo le quali il prelievo ed il trasporto del campione di carne analizzato sarebbero avvenuti con modalità inadeguate, tali da consentirne la contaminazione, successiva al prelevamento, per effetto di fattori, umani e/o ambientali, non attribuibili a colpa del ricorrente.
Tali censure sono palesemente inammissibili, ponendo in discussione valutazioni in fatto che il giudice di merito ha esaustivamente esposto, sulla scorta di apprezzamento incensurabile delle risultanze testimoniali di accusa (la cui diversa lettura o interpretazione non può riproporsi nella presente sede di legittimità: v. S.U. n. 12/2000), evidenziando come il prelievo fosse avvenuto con l'uso di guanti e di coltello sterile ed il trasporto all'interno di sacchetti internamente sterili e sigillati, così escludendo con argomentazioni logicamente ineccepibili ogni possibilità di contaminazione esterna all'atto del prelievo o in itinere.
Il giudice di merito si è fatto anche carico di esaminare l'ipotesi difensiva di una contaminazione, antecedente al prelievo e dovuta a fattori esterni, verificatasi all'atto dello scarico delle carni presso l'azienda acquirente, dove fu operato il prelievo, e l'ha convincentemente disattesa, in considerazione del breve intervallo di tempo, di sole due ore, intercorso tra la partenza del carico dalla venditrice ed il prelievo medesimo,osservando peraltro, altrettanto correttamente, che per eventuali negligenze commesse dal trasportatore l'imputato avrebbe dovuto comunque rispondere a titolo di culpa in eligendo.
La sola censura in diritto contenuta nell'impugnazione, prospettante un'erronea applicazione della legge penale, è quella deducente l'insussistenza degli estremi oggettivi del reato ascritto, essendo il batterio individuato una "salmonella ed minore", diversa dai germi patogeni del tifo e del paratifo, per il quale il regolamento di esecuzione non prevede limiti di accettabilità e la cui presenza nelle carni, peraltro non quantificata in sede di analisi, non le avrebbe rese nocive o pericolose per la salute dei consumatori. Ma anche tale doglianza non è meritevole di accoglimento, considerato che la mancata previsione di limiti di tollerabilità di siffatti batteri nel regolamento non comporta l'irrilevanza, agli effetti della norma penale, della rilevata contaminazione, significando invece e semplicemente che la presenza delle "salmonelle", quale che ne sia la specie,non è mai tollerata, così comportando l'alterazione della sostanza alimentare nella quale le stesse siano contenute.
A tali principi, chiaramente enunciati nella giurisprudenza di legittimità (v., in particolare, Cass. 3^, n. 6930 del 13/5- 11/6/1992 e n. 20426 del 12/4-24/5/2002) si è attenuto il giudice di merito, correttamente ravvisando la fattispecie contravvenzionale di cui alla lettera d) dell'art. 5 L. 283/62 (e non anche quella sub. c), presupponente il superamento di limiti di tollerabilità, nella specie non previsti), nell'ipotesi relativa alle sostanze alimentari alterate, in considerazione del riscontrato stato di contaminazione della carne, dovuto alla presenza nella stessa di microrganismi estranei alla sua composizione naturale e comportanti degrado, sia pur incipiente, della relativa salubrità, poco o punto rilevandone (trattandosi di reato di pericolo presunto) la nocività in concreto, negata dal ricorrente;
questa peraltro, è stata ritenuta anche possibile dal giudice sulla scorta di quanto chiarito riferito in dibattimento dal veterinario procedente, circa la capacità del batterio in questione rapida moltiplicazione e di dar luogo a "disturbi non importanti", ma pur sempre di natura patologica. Deve, infine, disattendersi anche la censura di violazione dell'art. 521 c.p.p. esposta (per la prima volta) nella memoria contenente i
"motivi nuovi", depositata dal nuovo difensore del ricorrente. A prescindere dai problemi di ammissibilità ex art. 585 co. 4 c.p.p. della doglianza proponente una censura del tutto nuova rispetto a quelle dedotte nell'originaria impugnazione, così riportato nella narrativa che precede, e la chiara enunciazione degli estremi fattuali dell'addebito, rispetto ai quali nessun nuovo elemento è stato addotto dall'accusa o ritenuto dal giudice, non pongono alcun problema di correlazione tra il fatto contestato e quello ritenuto in sentenza, laddove solo i profili della colpa sono stati (peraltro all'esito di giudizio nel quale l'imputato, presente, ha avuto ogni possibilità di difendersi) precisati e chiariti, nell'ambito dei poteri spettanti al giudice, di corretta qualificazione giuridica degli estremi oggettivi e soggettivi della condotta contestata, anche in relazione alle giustificazioni fornite dall'imputato. Si rigetta, pertanto, il ricorso, con conseguente condanna del ricorrente alle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 8 giugno 2004. Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2004