Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/11/1997, n. 1305
CASS
Sentenza 6 novembre 1997

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Le modifiche o le aggiunte in un atto pubblico (nella specie, il verbale di udienza), dopo che esso è stato formato, integrano un falso punibile ai sensi dell'art. 476 cod. pen., pur quando il soggetto abbia agito per stabilire la verità effettuale. Infatti, l'alterazione compiuta nel senso della verità determina pur sempre una modificazione della verità documentale in quanto, per effetto dell'aggiunta postuma, l'atto viene a rappresentare e documentare fatti diversi da quelli che rappresentava e documentava nel suo tenore originario, sicché viene leso l'interesse a che non sia menomato il credito attribuito dall'ordinamento giuridico agli atti pubblici.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/11/1997, n. 1305
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1305
    Data del deposito : 6 novembre 1997

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