Sentenza 6 novembre 1997
Massime • 1
Le modifiche o le aggiunte in un atto pubblico (nella specie, il verbale di udienza), dopo che esso è stato formato, integrano un falso punibile ai sensi dell'art. 476 cod. pen., pur quando il soggetto abbia agito per stabilire la verità effettuale. Infatti, l'alterazione compiuta nel senso della verità determina pur sempre una modificazione della verità documentale in quanto, per effetto dell'aggiunta postuma, l'atto viene a rappresentare e documentare fatti diversi da quelli che rappresentava e documentava nel suo tenore originario, sicché viene leso l'interesse a che non sia menomato il credito attribuito dall'ordinamento giuridico agli atti pubblici.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/11/1997, n. 1305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1305 |
| Data del deposito : | 6 novembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Giovanni Tranfo Presidente del 6.11.1997
1. Dott. Adolfo Di Virginio Consigliere SENTENZA
2. " Francesco Trifone " N. 1536
3. " Ilario Martella " REGISTRO GENERALE
4. " Francesco Serpico " N. 20680/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto OS GI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte di appello di Milano in data 28 gennaio 1997 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. F. Trifone;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. G. Vacca che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della impugnata sentenza perché il fatto non sussiste;
Udito il difensore Avv. Aricò, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Osserva in
Fatto e diritto
Con sentenza del giorno 11 febbraio 1994 il tribunale di Milano condannava alla pena di due anni e due mesi di reclusione LU EL, già procuratore della Repubblica del tribunale di Ivrea, che riconosceva colpevole del delitto di calunnia aggravata in danno dei magistrati componenti il collegio della Seconda Sezione penale del tribunale di Torino, innanzi al quale egli era stato giudicato e condannato.
Il delitto di calunnia era stato configurato in quanto LU EL, in tre esposti indirizzati al procuratore della Repubblica di Milano, aveva accusato i predetti magistrati di falso materiale e di falso ideologico in atto pubblico, asserendo che i verbali delle udienze nel procedimento a suo carico erano stati illegittimamente corretti, dopo le udienze, da persona diversa dal segretario. Accertava il tribunale che innanzi al collegio penale di Torino, nel complesso procedimento in cui era imputato anche il EL e che si svolgeva col rito del previgente codice del 1930 con verbalizzazione manuale ad opera del cancelliere, si era stabilito da parte dello stesso organo giudicante, al fine di porre rimedio alle scarse doti di precisione e di sintesi del funzionario di udienza, che il verbale redatto dal cancelliere doveva considerarsi come una minuta del verbale di udienza, che diveniva definitivo solo dopo il controllo del collegio e l'opposizione della firma del presidente. Sicché poteva accadere che, a seguito del controllo, venissero apposte correzioni ed integrazioni da parte del magistrato delegato a detta attività, svolta sotto il diretto controllo del presidente. Nella suddetta prassi - della quale, peraltro, erano a conoscenza le parti del processo, cui era stato precisato che il verbale definitivo era quello redatto ad udienza conclusa con la sigla del presidente, posto a loro disposizione il giorno successivo - il tribunale ravvisava un legittimo esercizio dei poteri di controllo e di integrazione spettanti al presidente sulle operazioni di verbalizzazione, secondo le previsioni di cui agli art. 492, 493, 494, 495 c.p.p. (1930) e 29 disp. regol. dello stesso codice;
aggiungeva che tutte le correzioni e le integrazioni erano state apposte in maniera palese e tutte confermate con sigla del presidente;
rilevava che il EL non si era limitato alla sola accusa di falso materiale, ma aveva anche prospettato una falsità ideologica, attuata con l'intento di danneggiarlo;
valutava che la particolare preparazione giuridica dell'imputato era indice sicuro di dolo nella formulazione delle sue accuse nei confronti dei giudici torinesi, che egli sapeva innocenti, e che le accuse medesime avevano lo scopo di ottenere, mediante la delegittimazione dei magistrati che lo avevano condannato, lo spostamento, per la legittima suspicione ex art. 45 c.p.p. (1930), da Torino ad altra sede di altro processo a suo carico.
Con il ricorso in appello l'imputato, a sostegno della richiesta di assoluzione per la insussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi del reato, deduceva che egli, nel denunciare la corresione dei verbali ad opera di soggetti diversi dal segretario di udienza, aveva rappresentato fatti e circostanze veri e si era limitato a sostenere una sua opinione giuridica, secondo la quale ogni operazione di corresione e di integrazione doveva essere compiuta dal cancellerie di udienza, sicché tale condotta non configurava ipotesi di calunnia, poiché la denuncia non prospettava fatti contrari al vero e la indicazione delle conseguenze giuridiche, che da detti fatti derivavano, non era idonea a concretare il dolo del reato ex art. 368 c.p. Evidenziava, inoltre, circa la ipotizzata accusa ai giudici torinesi di falso ideologico, che essa era stata presentata come una possibile "ipotesi di lavoro" giuridica, nel senso che le integrazioni apportate ai verbali avrebbero potuto anche costituire, come conseguenza eventuale della esistenza del falso materiale, un falso ideologico, in quanto con le cancellature e le aggiunte si fosse formato un contenuto degli atti contrastante con quello che risultava essere stato originariamente dichiarato. In subordine, infine, l'imputato chiedeva il riconoscimento delle attenuanti generiche e la riduzione della pena al minimo edittale. La Corte di appello di Milano, con sentenza deliberata il 28 gennaio 1997 e depositata il 14 aprile 1997, in dispositivo confermava la sentenza del tribunale e condannava l'imputato al pagamento delle spese processuali del grado. In motivazione, tuttavia, riconosceva che la calunnia andava configurata come sussistente soltanto con riferimento all'accusa di falsità ideologica, mossa ai componenti del collegio giudicante;
mentre andava esclusa quanto alle dedotte correzioni ed integrazioni (che, secondo la contestazione mossa al EL, costituivano da parte dello stesso una accusa di falso materiale), ciò poiché la qualificazione, da parte del denunciante, del fatto come ipotesi di reato, non configura il delitto di calunnia, dato che l'elemento materiale della calunnia consiste nell'attribuzione a taluno di fatti falsi e non della qualificazione giuridica dei relativi fatti. Nella valutazione della corte territoriale la calunnia, in rapporto all'accusa di falso ideologico, si manifesta, invece, in tutta la sua evidenza nelle denuncie con le quali il EL non si era limitato a ribadire la sussistenza del falso materiale;
ma aveva prospettato che, attraverso le aggiunte e le manipolazioni, si era realizzata anche una immutazione del significato sostanziale delle verbalizzazioni, così insinuando il sospetto che i magistrati torinesi avessero agito in modo tale da concretare a suo danno un aggravamento delle risultanze dibattimentali. La piena consapevolezza delle pretestuosità delle accuse la corte di merito ricavava dal fatto che il EL - il quale per tutta la durata del processo nulla mai aveva lamentato circa immutazione dei verbali in suo danno- solo successivamente si era determinato a denunciare la supposta falsità materiale, così intendendo provocare una situazione per la quale altro processo a suo carico, pure già assegnato alla medesima sezione del tribunale che prima lo aveva giudicato colpevole, fosse sottratto all'esame dei medesimi giudici.
Considerava, infine, la corte milanese che, pure escluso uno dei due profili della calunnia, quanto alla falsità materiale, ciò non comportava alcuna pronuncia assolutoria, ciò non comportava alcuna pronuncia assolutoria ne' una diminuzione della pena, dato che non era stata configurata alcuna forma di continuazione tra i vari momenti, in cui le denunzie erano state articolate, e che le attenuanti generiche esattamente erano state negate, in virtù dei precedenti penali, della particolare intensità del dolo e della finalità, che l'imputato perseguiva con condotta particolarmente odiosa.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, nell'interesse dell'imputato, il suo difensore avvocato Silvano Porcù il quale nei motivi denuncia:
1. la inosservanza e la erronea applicazione della legge penale, per avere il giudice di merito pronunciato sentenza di condanna per il delitto di calunnia, nonostante che esso imputato avesse esposto nella sua denuncia fatti veri, nei quali non poteva ipotizzarsi l'accusa del reato di falso ideologico una volta esclusa, per i medesimi, la configurabilità del falso materiale;
2. il difetto di motivazione in ordine alla prova sulla sussistenza del fatto presupposto nella sua qualificazione di falso, per non avere il giudice di merito accertato se ed in quale misura delle alterazioni materiali apposte ai verbali di udienza fosse derivata una modificazione effettiva dell'originario contenuto dei documenti;
3. la violazione di legge ed il difetto di motivazione in ordine alla sussistenza del dolo di calunnia, per non avere la corte territoriale valutato se l'accusa di falso ideologico poteva essere spiegata come il risultato di una errata interpretazione dei verbali in conseguenza delle modifiche apportate;
4. la violazione e la erronea applicazione delle norme di cui agli artt. 597, 4^ comma, e 605 c.p.p., per non avere il giudice di appello, nella omessa valutazione della condotta scritta all'imputato come quella di un reato continuativo in rapporto alla contestazione della duplice incolpazione degli inesistenti reati di falso materiale e di falso ideologico, ridotto la pena a seguito della esclusione della calunnia in rapporto al falso materiale e per non avere lo stesso giudice pronunciato sentenza d'assoluzione relativamente al fatto contestato come falso materiale.
Con successiva memoria il difensore dell'imputato ampiamente illustra i motivi del ricorso e ne propone uno nuovo relativo all'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche. Mediante ampliamento delle considerazioni già svolte con il ricorso, ribadisce che nella condotta dell'imputato manca l'intento di incolpare i giudizi torinesi e che non sussiste l'elemento materiale del reato di calunnia, che la sentenza non motiva adeguatamente sulla sussistenza del reato, sulla configurabilità del dolo e sugli altri proposti motivi di appello;
che il dispositivo della pronuncia di secondo grado è nullo, perché non contiene l'assoluzione del delitto di calunnia, riferito alla contestata accusa di falsa incolpazione del reato ex art. 476 c.p.; che, di conseguenza, sono dovuti sia una riduzione della pena inflitta in primo grado, sia il riconoscimento delle attenuanti generiche.
Alla udienza odierna sia il P.G. presso questa Corte suprema che la difesa del ricorrente hanno concluso per l'annullamento senza rinvio della impugnata sentenza, perché il fatto non sussiste, ed alla richiesta deve seguire conforme statuizione di questo giudice di legittimità, che considera la impugnazione fondata. Secondo affermazione costante nella giurisprudenza di legittimità - conforme, peraltro, a quanto anche ritiene la dottrina in relazione alla lettera della norma di cui all'art. 368 c.p. - non configura il delitto di calunnia la denuncia di fatti veri, ancorché ad essi il denunciante attribuisca la qualificazione di reato, la quale oggettivamente sussista.
L'elemento materiale del delitto ex art. 368 c.p. consiste, invero, nell'incolpare taluno falsamente di un reato, di un fatto, cioè, in base alla descrizione compiuta dall'agente nella sua denuncia, corrisponde in ogni suo estremo ad un ben determinata astratta ipotesi delittuosa, o contravvenzionale, per cui detto elemento viene a mancare sia nella azione di colui che attribuisce alla persona incolpata fatti dalla stessa realmente commessi, che concretano, in pregiudizio dell'incolpato, una ben precisa ipotesi di reato.
Del principio di diritto di cui innanzi la corte territoriale ha fatto soltanto parziale applicazione nella fattispecie sottoposta al suo esame, laddove - avendo accertato che corrispondeva al vero la denuncia dell'imputato relativamente alle postille, alle aggiunte ed alle integrazioni apportate ai verbali del dibattimento di primo grado, dopo che essi erano stati compilati dal cancellerie, il tutto secondo le modalità, descritte in narrativa, di una condotta integrante ipotesi penalmente punibile di falsità documentale in atti pubblici nella specie del falso materiale - ha escluso che, relativamente a detta accusa, potesse configurarsi il delitto di calunnia.
Una volta stabilito che l'accusa di falso materiale non integrava il delitto di calunnia, dato che i fatti denunciati corrispondevano al vero, il giudice di merito avrebbe dovuto, conseguenzialmente, escludere la calunnia anche con riferimento all'altra accusa di falso ideologico, non potendo coesistere, nel fatto di alterare la genuinità di un documento, il falso ideologico con il falso materiale, nella specie del concorso formale di reati. Questo giudice di legittimità già ha avuto occasione di precisare che le modifiche o le aggiunte in un atto pubblico, dopo che esso è stato formato, integrano un falso punibile ai sensi dell'art. 476 c.p., pur quando il soggetto abbia agito per stabilire la verità effettuale. Infatti, l'alterazione compiuta nel senso della verità determina pur sempre una modificazione della verità documentale, in quanto, per effetto della aggiunta postuma, l'atto viene a rappresentare e documentare fatti diversi da quelli che rappresentava e documentava nel suo tenore originario, sicché viene leso l'interesse a che non sia menomato il credito attribuito all'ordinamento giuridico agli atti pubblici.
Ritenuto, pertanto, che ogni aggiunta successiva all'atto pubblico, anche se operata dal suo autore, costituisce falsità materiale perseguibile unicamente a tale titolo, risulta fondata e puntuale la censura svolta dal ricorrente secondo cui, a motivazione di una calunnia per falso ideologico, la sentenza dei giudici milanesi ha considerato la denuncia di un fatto descrittivo di un falso materiale, onde la impugnata sentenza deve, per tale ragione, essere annullata senza rinvio perché non sussiste il fatto costitutivo del delitto di calunnia, avendo l'imputato denunciato circostanze reali.
La sentenza impugnata, tuttavia, al fine di giustificare la ipotizzabilità a carico del EL del delitto di calunnia, ha ritenuto che l'imputato, nella sua seconda denunzia, non si era limitato a ribadire la sussistenza del falso materiale, ma aveva "prospettato che attraverso le aggiunte e le integrazioni si fosse realizzata anche una immutazione del significato sostanziale delle verbalizzazioni", venendo così ad affermare che i giudici del collegio "avevano fatto apparire come dette cose che non erano state dette non in quel senso".
Con tale argomentazione la corte di merito, evidentemente, non ha inteso ravvisare nella condotta denunciata (apposizione di postille, aggiunte ed integrazioni ai verbali dibattimentali redatti dal cancelliere) un fatto di "alterazione" di un atto già completo nella sua essenza di documento pubblico;
ma in detta condotta ha identificato l'attività di una fase completiva del procedimento di formazione del verbale medesimo, che, quale documento di fede privilegiata autentico e definitivo, verrebbe ad esistenza giuridica successivamente all'esercizio, in via autonoma, di un potere di controllo, eventualmente sostitutivo, del giudice(in particolare del presidente del collegio) sulla attività di documentazione svolta dal cancelliere di udienza.
Del resto, soltanto ipotizzando, nei termini suddetti, una competenza anche del presidente del collegio - peraltro delegabile ad altro componente dell'organo giudicante - alla formazione del verbale dibattimentale, poteva assumersi che la denuncia dell'imputato venisse oggettivamente ad identificare una attività di falsificazione ideologica del documento, riferibile, nella previsione dell'art. 479 c.p., all'autore del documento, che venga meno all'obbligo giuridico di attestare o fare risultare il vero. È evidente, però, l'errore di diritto sul quale la corte territoriale ha basato la sua argomentazione, laddove il giudice di merito ha ritenuto che a completare il verbale concorressero la competenza del cancelliere e quella del presidente, questa esplicantesi nelle descritte formalità della delega del potere di correzione ad altro giudice del collegio, della approvazione delle modifiche così operate e della sottoscrizione da parte del presidente stesso del verbale.
In virtù delle disposizioni del codice di procedura penale del 1930 applicabili nel procedimento innanzi il tribunale di Torino, in cui sono stati redatti i verbali in questione, deve, infatti, ritenersi - secondo conclusioni cui sostanzialmente si deve pervenire anche in base alle disposizioni di cui agli artt. 480 - 483 c.p.p. del 1988 vigente - che il verbale del dibattimento è compilato non dal presidente o dal pretore, ma dal cancelliere, il quale, essendo il solo competente per la formazione dell'atto, ad esso attribuisce autenticità e pubblica fede (art. 492 c.p.p. del 1930); che la formazione dell'atto richiede la necessaria presenza delle parti, le quali hanno il diritto di fare inserire nel verbale ogni enunciazione a cui abbiano interesse e che non sia contraria alla legge (art. 493 stesso codice); che la norma dell'art. 29 disp. regol. del c.p.p. del 1930, nel confermare che la compilazione dei verbali rientra nella competenza esclusiva del cancelliere di udienza, riconosce al presidente del collegio ed al pubblico ministero il potere congiunto di vigilare sulla esatta e pronta compilazione di essi, escludendo, perciò, una autonoma facoltà di integrazione dell'atto, cui possa procedere in via esclusiva il solo presidente;
che espressione del suddetto potere di vigilanza è la regola stabilita nell'art. 494 c.p.p. del 1930 - meglio ribadita nella norma vigente dell'art. 483 c.p.p. del 1988 - per la quale la sottoscrizione del verbale da parte del presidente serve a dare atto della esercitata funzione di controllo, per cui l'omissione della sottoscrizione medesima non è causa di nullità del verbale di dibattimento, a differenza, invece, di quanto deriva dalla mancata sottoscrizione dell'atto ad opera del cancellerie, che ne produce la nullità, comunque suscettibile di sanatoria per accettazione degli effetti dell'atto stesso. In base al quadro normativo così delineato - nel rilevare che il giudice di merito è incorso nella erronea interpretazione della legge processuale penale con il ritenere che anche il giudice concorra alla formazione del verbale della udienza dibattimentale - deve questa Suprema Corte confermare la tesi già prima esposta secondo la quale del reato di calunnia, ascritto a LU EL, non sussiste il fatto presupposto nella sua qualificazione oggettiva di delitto di falso ideologico, dato che la denuncia dell'imputato ha riguardato il fatto vero di interventi aggiuntivi ad atti già formati compiuti da soggetti diversi dal suo autore, in ipotesi, perciò, astrattamente riconducibile a falsità materiale. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio, poiché il fatto di calunnia ascritto all'imputato non sussiste.
P.T.M.
annulla senza rinvio la impugnata sentenza perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, in udienza pubblica, il 6 novembre 1997. Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 1998