CASS
Sentenza 9 giugno 2023
Sentenza 9 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/06/2023, n. 25075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25075 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SI RC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, RAFFAELE GARGIULIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATI-0 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Milano rideterminava la pena nei confronti del ricorrente, confermando nel resto le statuizioni della decisione di primo grado. Il SI è stato condannato, in qualità di amministratore di fatto della società Editoriale Nord s.r.I., fallita in data 11 luglio 2013, per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, nonché di bancarotta c.d. impropria. cQ Penale Sent. Sez. 5 Num. 25075 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 12/05/2023 2. Avverso la richiamata sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante i difensori di fiducia, avvocati Massimo Dinoia e Fabio Federico, articolando nove motivi di impugnazione, di seguito riportati nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod.proc.pen. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia nullità della sentenza, in relazione a tutti i capi di imputazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen., nella parte in cui aveva ritenuto integrati i presupposti per l'attribuzione allo stesso del ruolo di amministratore di fatto della società fallita, omettendo di confrontarsi con le specifiche deduzioni difensive spiegate, in proposito, con l'atto di appello. In particolare, lamenta che la Corte territoriale avrebbe erroneamente confermato in parte qua la decisione di primo grado fondandosi sulle dichiarazioni, lacunose e imprecise, del teste SA, commercialista della società, che aveva dichiarato di aver ricevuto da lui l'incarico di tenere la contabilità dell'impresa poi fallita, e sull'intestazione di una carta di credito sul conto della società. Secondo la prospettazione del SI il conferimento di un incarico isolato non sarebbe espressivo ex se del ruolo di amministratore di fatto della società né a tal fine potrebbe aver rilievo l'intestazione della carta di credito poiché essa non aveva determinato alcuna passività sul conto intestato alla società. 2.2. Mediante il secondo motivo di ricorso, l'imputato deduce la nullità della sentenza impugnata, quanto al capo A.2 dell'imputazione, relativo alla bancarotta fraudolenta documentale, per motivazione assolutamente apodittica e contraddittoria, anche rispetto alle specifiche deduzioni difensive. Assume il ricorrente che, per un verso, la decisione della Corte territoriale avrebbe ritenuto integrata la condotta contestata per essere stata prima del fallimento la contabilità aziendale stata consegnata dal GH a un incaricato della società, ciò che ne avrebbe attestato poi la distruzione o occultamento, senza neppure individuare il soggetto che aveva ricevuto detta documentazione. Per altro verso, la sentenza avrebbe evidenziato che lo stesso GH avrebbe consegnato tutta la documentazione contabile, invece, al curatore della società fallita concludendo poi, contraddittoriamente, per una sostanziale omessa conservazione della relativa documentazione. 2.3. Il ricorrente denuncia, inoltre, con il terzo motivo, nullità della sentenza impugnata, ex art. 606, comma 1, lett. d), cod.proc.pen. laddove, quanto alla ricostruzione dei fatti contestati, non ha assunto la prova decisiva per l'inattendibilità del teste GH della dichiarazione dell'ordine dei commercialisti di Milano in data 17 settembre 2021 attestante che lo stesso non era iscritto al relativo ordine pure essendosi qualificato, in sede di assunzione 2 della testimonianza, quale commercialista della società fallita e del gruppo del quale faceva parte. 2.4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce, quanto al capo Al dell'imputazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen., in relazione agli artt. 223, comma 1, e 216, comma 1, n. 1, I. fall., manifesta illogicità della motivazione ed errata applicazione della legge penale, nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto distrattivo il suo utilizzo della carta di credito della società senza verificare se il conto della stessa fosse passivo e senza aver ridotto, in subordine, l'ammontare della distrazione all'importo di Euro 5.742,30. 2.5. Il SI, mediante il quinto motivo di ricorso, censura la sentenza impugnata, rispetto al capo A.3 dell'imputazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen., in relazione agli artt. 223, comma, n. 2, I. fall., per manifesta contraddittorietà della motivazione ed errata applicazione della legge penale per aver ritenuto che l'omesso versamento di imposte e contributi previdenziali avesse cagionato il dissesto societario, senza considerare che nella nozione di operazioni dolose ai sensi della predetta norma incriminatrice possono essere annoverate solo quelle che determinano un diminuzione dell'asse attivo. 2.6. Con gli ulteriori motivi il ricorrente deduce vizi della sentenza nella determinazione del trattamento sanzionatorio. In particolare con il sesto motivo assume carenza assoluta e contraddittorietà della motivazione della decisione per avere, senza alcuna argomentazione specifica, pur escludendo l'applicazione della recidiva, ritenuta l'aggravante ex art. 219, comma 2, n. 1, I.fall., in difetto dei relativi presupposti, comminato una pena principale di quattro anni di reclusione. Mediante il settimo motivo l'imputato deduce nullità della sentenza ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen., in relazione agli artt. 133 cod.pen. e 216, ultimo comma, I.fall., per assoluta carenza della motivazione nella parte in cui ha individuato il reato più grave e dunque nella motivazione del conseguente aumento di pena. Con l'ottavo motivo il SI lamenta, poi, ai sensi dell'art. 606, p comma 1, lett. b), errata applicazione dell'art. 62-bis cod.pen. quanto all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche fondato, illegittimamente, solo sulla mancata collaborazione prestata da esso ricorrente. Il ricorrente deduce, infine, con il nono e ultimo motivo, nullità della sentenza ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen., in relazione agli artt. 37, 133 cod.pen. e 216, ultimo comma, I.fall., avendo del tutto apoditticamente, senza alcuna autonoma motivazione sul punto, determinato la durata delle pene accessorie non in base ai criteri dell'art. 133 cod.pen. ma avendo riguardo alla durata di quelle principali. 3 3. I difensori dell'imputato, ai quale pure sono state ritualmente comunicata la data di fissazione della trattazione del processo e le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, non hanno fatto pervenire alcuna memoria scritta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso non è fondato. La sentenza oggetto di ricorso, nel ritenere - confermando la decisione di primo grado - il SI amministratore di fatto della società fallita ha correttamente applicato i principi affermati da questa Corte nell'individuare la portata dell'art. 2639 cod.civ. e degli indici che disvelano la posizione del soggetto il quale, pur formalmente privo di cariche nell'ambito della società, ha in concreto gestito ovvero partecipato alla gestione della stessa. Occorre premettere, ai fini di un inquadramento generale della questione, che la società fallita era partecipata dal gruppo Holding Uno s.r.I., appartenente al ricorrente, per una quota pari all'80% del capitale sociale (almeno sino alla data dell'Il maggio 2010, quando dette quote sono state cedute a TT EN Fanti). E' vero che la titolarità della carica di amministratore della società capogruppo non implica di per sé la qualifica di amministratore di fatto delle società controllate, tuttavia ciò si realizza quando l'esercizio dei poteri di direzione e coordinamento si sostanzi in atti specificamente gestori di fasi o settori dell'attività di queste, limitandone l'autonomia e riducendo gli amministratori a meri esecutori materiali delle direttive impartite (Sez. 5 n. 36865 del 27/10/2020, Rv. 280107 - 01). Orbene, come ha più volte affermato la giurisprudenza di questa Corte, la nozione di amministratore di fatto, introdotta dall'art. 2639 cod.civ., postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione. Tuttavia "significatività" e "continuità" non comportano necessariamente l'esercizio di "tutti" i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico od occasionale. In particolare, la posizione dell'amministratore di fatto, destinatario delle norme incriminatrici della bancarotta fraudolenta, si traduce, nell'ambito processuale, nell'accertamento di elementi sintomatici di gestione o cogestione della società, risultanti dall'organico inserimento del soggetto, quale intraneus che svolge funzioni gerarchiche e direttive, in qualsiasi momento dell'iter di organizzazione, produzione e commercializzazione dei beni e servizi - rapporti di lavoro con i dipendenti, rapporti materiali e negoziali con i finanziatori, fornitori e clienti - in qualsiasi branca aziendale, produttiva, amministrativa, contrattuale, disciplinare. L'accertamento degli elementi 4 sintomatici di tale gestione o cogestione societaria costituisce oggetto di apprezzamento di fatto che è insindacabile in sede di legittimità, se sostenuto da motivazione congrua e logica (cfr. Sez. 5, 14 aprile 2003, n. 22413, Rv. 224948; Sez. 1, 12 maggio 2006, n. 18464, Rv. 234254). La sentenza impugnata non è affetta da alcun manifesto vizio di illogicità sindacabile in sede di legittimità laddove ha ritenuto indici sintomatici della qualità di amministratore di fatto rivestita dal SI nella società fallita le seguenti circostanze: era intestatario di una carta di credito appoggiata sul conto della predetta società, carta con la quale avrebbe potuto compiere anche, dunque, attività propriamente di gestione, come il pagamento di fornitori e dipendenti;
aveva conferito l'incarico, di grande rilievo per la vita della società, di gestione della contabilità della stessa al teste SA (secondo quanto dal medesimo riferito). 2. Il secondo motivo non è fondato. Sotto un primo aspetto, nelle due sentenze di merito, in parte qua integranti una doppia conforme, non si rinviene la denunciata contraddittorietà poiché sebbene il GH avesse consegnato la documentazione a propria disposizione, questa si riduceva al solo Modello Unico 2010 ai fini IRAP, sicché la contabilità è risultata omessa o distrutta. Quanto all'elemento soggettivo, occorre rilevare, poi, che, sebbene la pronuncia impugnata abbia erroneamente fatto riferimento alla sufficienza del dolo generico per fondare la responsabilità per il fatto contestato ai fini dell'integrazione della quale è in realtà richiesto il dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori, detto errore non ha avuto alcuna incidenza causale sulla decisione, che in quanto confermativa di quella di primo grado si salda peraltro con essa ai fini dell'apprezzamento complessivo della motivazione. Innanzi tutto, va evidenziato che il SI con l'atto di appello, nel contestare radicalmente la condotta di bancarotta fraudolenta documentale ritenuta integrata dalla sentenza del Tribunale, non ha formulato, neppure in via subordinata, un motivo in ordine all'insussistenza del dolo specifico. Su quest'ultimo aspetto, del resto, la decisione di primo grado ha fornito, a pag. 9, una congrua motivazione in ordine al raggiungimento della prova di tale necessario elemento soggettivo del reato rilevando che lo scopo di arrecare un pregiudizio ai creditori sociali è illuminato dalla scorretta gestione della società, dacché l'occultamento o l'omessa tenuta della contabilità erano finalizzate a non consentire una ricostruzione del patrimonio della fallita così impedendo soddisfazione dei crediti nei confronti della stessa. 5 3. Il terzo motivo è manifestamente infondato, poiché la circostanza che il SA non sia iscritto all'Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili di Milano di per sé non esclude che lo stesso sia iscritto ad un altro ordine professionale con conseguente non decisività dell'adempimento istruttorio richiesto dalla difesa del ricorrente ai fini della valutazione sull'attendibilità del teste. 4. Il quarto motivo non è fondato, dovendosi ritenere integrata bancarotta fraudolenta per distrazione ogni qual volta i beni sociali vengano distratti dalle finalità di gestione della stessa, senza che, come assume la difesa del SI, possa spiegare rilevanza la circostanza che il conto sul quale insisteva la carta di credito della società fallita intestata al medesimo fosse rimasto in attivo. Integra dunque bancarotta fraudolenta distrattiva il prelievo di somme dai conti dell'impresa fallita per finalità estranee all'attività della stessa anche se in forza di detto prelievo non si sia determinata una passività del conto, trattandosi di una condotta che riduce la possibilità dei creditori di soddisfarsi in caso di insolvenza incidendo negativamente sulle poste attive. 5. Il quinto motivo è manifestamente infondato. Invero, nella giurisprudenza di legittimità è stato più volte affermato il principio per il quale, in tema di bancarotta fraudolenta, le operazioni dolose di cui all'ad 223, comma 2, n. 2, I. fall., attengono alla commissione di abusi di gestione o di infedeltà ai doveri imposti dalla legge all'organo amministrativo nell'esercizio della carica ricoperta, ovvero ad atti intrinsecamente pericolosi per la "salute" economico-finanziaria della impresa e postulano una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato (Sez. 5, n. 47621 del 25/09/2014, Rv. 261684-01). In particolare, le operazioni dolose di cui all'ad. 223, comma 2, n. 2, legge fall. possono consistere - come è avvenuto nella fattispecie in esame, nella quale addirittura l'80% del passivo era costituito da crediti erariali e previdenziali - nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società, da cui consegue il prevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali (ex plurimis, Sez. 5, n. 24752 del 19/02/2018, Rv. 273337-01). 6. Gli ulteriori motivi, che attengono alla dosimetria sanzionatoria, suscettibili di esame unitario, sono manifestamente infondati. 6 In primo luogo, la Corte territoriale ha ritenuto correttamente integrata la cd. aggravante ex art. 219, comma 2, n. 1, I. fall. in presenza di più fatti di bancarotta commessi dal ricorrente nell'ambito del medesimo fallimento (cfr., ex aliis, Sez. 5, n. 21036 del 17/04/2013, Rv. 255146 - 01). La pena è stata inoltre determinata, entro la cornice edittale prevista, facendo riferimento agli indici di cui all'art. 133 cod. pen. pur non essendo stata espressamente richiamata tale disposizione normativa, ciò che non assume rilievo nel giudizio di legittimità. Va ricordato, infatti, che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche qualora il giudice si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Rv. 256197 - 01). L'esclusione della possibilità di concedere le circostanze attenuanti generiche tenuto dell'accertata responsabilità in capo al SI sia per la bancarotta fraudolenta documentale che per quella distrattiva, costituita dalla sottrazione indebita di risorse societarie utilizzando la carta di credito della fallita per acquistare beni o altre utilità per finalità squisitamente personali, in un periodo nel quale la società era già in avanzato stato di decozione, al punto da essere posta in liquidazione il mese successivo. Inoltre, specie ai fini dell'omessa concessione delle attenuanti generiche, la Corte territoriale ha posto in rilievo che alcuna condotta collaborativa è stata posta in essere dall'imputato né che sono emersi elementi positivi da valutare a tale fine. Occorre in proposito ricordare che, ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (ex aliis, Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, 2022, Rv. 282693 - 01; Sez. 3, n. 23055 del 23/04/2013, Rv. 256172 - 01). Infine, quanto alle pene accessorie, contrariamente a quanto dedotto dall'imputato, la Corte territoriale non si è limitata a determinarne la durata avendo riguardo a quella della pena principale, fornendo una specifica motivazione anche sotto tale profilo, nella quale è stata a tal fine posta in rilievo l'entità del dissesto cagionato e la notevole esposizione nei confronti dell'RI dello Stato. 7 & Il P eside te 7. Il ricorso deve in definitiva essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
il ricorrente al pagamento delle spese Rigetta il ricorso e condanna processuali. Così deciso in Roma il 12 maggio 2023 Il Consigliere Estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, RAFFAELE GARGIULIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATI-0 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Milano rideterminava la pena nei confronti del ricorrente, confermando nel resto le statuizioni della decisione di primo grado. Il SI è stato condannato, in qualità di amministratore di fatto della società Editoriale Nord s.r.I., fallita in data 11 luglio 2013, per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, nonché di bancarotta c.d. impropria. cQ Penale Sent. Sez. 5 Num. 25075 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 12/05/2023 2. Avverso la richiamata sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante i difensori di fiducia, avvocati Massimo Dinoia e Fabio Federico, articolando nove motivi di impugnazione, di seguito riportati nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod.proc.pen. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia nullità della sentenza, in relazione a tutti i capi di imputazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen., nella parte in cui aveva ritenuto integrati i presupposti per l'attribuzione allo stesso del ruolo di amministratore di fatto della società fallita, omettendo di confrontarsi con le specifiche deduzioni difensive spiegate, in proposito, con l'atto di appello. In particolare, lamenta che la Corte territoriale avrebbe erroneamente confermato in parte qua la decisione di primo grado fondandosi sulle dichiarazioni, lacunose e imprecise, del teste SA, commercialista della società, che aveva dichiarato di aver ricevuto da lui l'incarico di tenere la contabilità dell'impresa poi fallita, e sull'intestazione di una carta di credito sul conto della società. Secondo la prospettazione del SI il conferimento di un incarico isolato non sarebbe espressivo ex se del ruolo di amministratore di fatto della società né a tal fine potrebbe aver rilievo l'intestazione della carta di credito poiché essa non aveva determinato alcuna passività sul conto intestato alla società. 2.2. Mediante il secondo motivo di ricorso, l'imputato deduce la nullità della sentenza impugnata, quanto al capo A.2 dell'imputazione, relativo alla bancarotta fraudolenta documentale, per motivazione assolutamente apodittica e contraddittoria, anche rispetto alle specifiche deduzioni difensive. Assume il ricorrente che, per un verso, la decisione della Corte territoriale avrebbe ritenuto integrata la condotta contestata per essere stata prima del fallimento la contabilità aziendale stata consegnata dal GH a un incaricato della società, ciò che ne avrebbe attestato poi la distruzione o occultamento, senza neppure individuare il soggetto che aveva ricevuto detta documentazione. Per altro verso, la sentenza avrebbe evidenziato che lo stesso GH avrebbe consegnato tutta la documentazione contabile, invece, al curatore della società fallita concludendo poi, contraddittoriamente, per una sostanziale omessa conservazione della relativa documentazione. 2.3. Il ricorrente denuncia, inoltre, con il terzo motivo, nullità della sentenza impugnata, ex art. 606, comma 1, lett. d), cod.proc.pen. laddove, quanto alla ricostruzione dei fatti contestati, non ha assunto la prova decisiva per l'inattendibilità del teste GH della dichiarazione dell'ordine dei commercialisti di Milano in data 17 settembre 2021 attestante che lo stesso non era iscritto al relativo ordine pure essendosi qualificato, in sede di assunzione 2 della testimonianza, quale commercialista della società fallita e del gruppo del quale faceva parte. 2.4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce, quanto al capo Al dell'imputazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen., in relazione agli artt. 223, comma 1, e 216, comma 1, n. 1, I. fall., manifesta illogicità della motivazione ed errata applicazione della legge penale, nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto distrattivo il suo utilizzo della carta di credito della società senza verificare se il conto della stessa fosse passivo e senza aver ridotto, in subordine, l'ammontare della distrazione all'importo di Euro 5.742,30. 2.5. Il SI, mediante il quinto motivo di ricorso, censura la sentenza impugnata, rispetto al capo A.3 dell'imputazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen., in relazione agli artt. 223, comma, n. 2, I. fall., per manifesta contraddittorietà della motivazione ed errata applicazione della legge penale per aver ritenuto che l'omesso versamento di imposte e contributi previdenziali avesse cagionato il dissesto societario, senza considerare che nella nozione di operazioni dolose ai sensi della predetta norma incriminatrice possono essere annoverate solo quelle che determinano un diminuzione dell'asse attivo. 2.6. Con gli ulteriori motivi il ricorrente deduce vizi della sentenza nella determinazione del trattamento sanzionatorio. In particolare con il sesto motivo assume carenza assoluta e contraddittorietà della motivazione della decisione per avere, senza alcuna argomentazione specifica, pur escludendo l'applicazione della recidiva, ritenuta l'aggravante ex art. 219, comma 2, n. 1, I.fall., in difetto dei relativi presupposti, comminato una pena principale di quattro anni di reclusione. Mediante il settimo motivo l'imputato deduce nullità della sentenza ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen., in relazione agli artt. 133 cod.pen. e 216, ultimo comma, I.fall., per assoluta carenza della motivazione nella parte in cui ha individuato il reato più grave e dunque nella motivazione del conseguente aumento di pena. Con l'ottavo motivo il SI lamenta, poi, ai sensi dell'art. 606, p comma 1, lett. b), errata applicazione dell'art. 62-bis cod.pen. quanto all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche fondato, illegittimamente, solo sulla mancata collaborazione prestata da esso ricorrente. Il ricorrente deduce, infine, con il nono e ultimo motivo, nullità della sentenza ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen., in relazione agli artt. 37, 133 cod.pen. e 216, ultimo comma, I.fall., avendo del tutto apoditticamente, senza alcuna autonoma motivazione sul punto, determinato la durata delle pene accessorie non in base ai criteri dell'art. 133 cod.pen. ma avendo riguardo alla durata di quelle principali. 3 3. I difensori dell'imputato, ai quale pure sono state ritualmente comunicata la data di fissazione della trattazione del processo e le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, non hanno fatto pervenire alcuna memoria scritta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso non è fondato. La sentenza oggetto di ricorso, nel ritenere - confermando la decisione di primo grado - il SI amministratore di fatto della società fallita ha correttamente applicato i principi affermati da questa Corte nell'individuare la portata dell'art. 2639 cod.civ. e degli indici che disvelano la posizione del soggetto il quale, pur formalmente privo di cariche nell'ambito della società, ha in concreto gestito ovvero partecipato alla gestione della stessa. Occorre premettere, ai fini di un inquadramento generale della questione, che la società fallita era partecipata dal gruppo Holding Uno s.r.I., appartenente al ricorrente, per una quota pari all'80% del capitale sociale (almeno sino alla data dell'Il maggio 2010, quando dette quote sono state cedute a TT EN Fanti). E' vero che la titolarità della carica di amministratore della società capogruppo non implica di per sé la qualifica di amministratore di fatto delle società controllate, tuttavia ciò si realizza quando l'esercizio dei poteri di direzione e coordinamento si sostanzi in atti specificamente gestori di fasi o settori dell'attività di queste, limitandone l'autonomia e riducendo gli amministratori a meri esecutori materiali delle direttive impartite (Sez. 5 n. 36865 del 27/10/2020, Rv. 280107 - 01). Orbene, come ha più volte affermato la giurisprudenza di questa Corte, la nozione di amministratore di fatto, introdotta dall'art. 2639 cod.civ., postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione. Tuttavia "significatività" e "continuità" non comportano necessariamente l'esercizio di "tutti" i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico od occasionale. In particolare, la posizione dell'amministratore di fatto, destinatario delle norme incriminatrici della bancarotta fraudolenta, si traduce, nell'ambito processuale, nell'accertamento di elementi sintomatici di gestione o cogestione della società, risultanti dall'organico inserimento del soggetto, quale intraneus che svolge funzioni gerarchiche e direttive, in qualsiasi momento dell'iter di organizzazione, produzione e commercializzazione dei beni e servizi - rapporti di lavoro con i dipendenti, rapporti materiali e negoziali con i finanziatori, fornitori e clienti - in qualsiasi branca aziendale, produttiva, amministrativa, contrattuale, disciplinare. L'accertamento degli elementi 4 sintomatici di tale gestione o cogestione societaria costituisce oggetto di apprezzamento di fatto che è insindacabile in sede di legittimità, se sostenuto da motivazione congrua e logica (cfr. Sez. 5, 14 aprile 2003, n. 22413, Rv. 224948; Sez. 1, 12 maggio 2006, n. 18464, Rv. 234254). La sentenza impugnata non è affetta da alcun manifesto vizio di illogicità sindacabile in sede di legittimità laddove ha ritenuto indici sintomatici della qualità di amministratore di fatto rivestita dal SI nella società fallita le seguenti circostanze: era intestatario di una carta di credito appoggiata sul conto della predetta società, carta con la quale avrebbe potuto compiere anche, dunque, attività propriamente di gestione, come il pagamento di fornitori e dipendenti;
aveva conferito l'incarico, di grande rilievo per la vita della società, di gestione della contabilità della stessa al teste SA (secondo quanto dal medesimo riferito). 2. Il secondo motivo non è fondato. Sotto un primo aspetto, nelle due sentenze di merito, in parte qua integranti una doppia conforme, non si rinviene la denunciata contraddittorietà poiché sebbene il GH avesse consegnato la documentazione a propria disposizione, questa si riduceva al solo Modello Unico 2010 ai fini IRAP, sicché la contabilità è risultata omessa o distrutta. Quanto all'elemento soggettivo, occorre rilevare, poi, che, sebbene la pronuncia impugnata abbia erroneamente fatto riferimento alla sufficienza del dolo generico per fondare la responsabilità per il fatto contestato ai fini dell'integrazione della quale è in realtà richiesto il dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori, detto errore non ha avuto alcuna incidenza causale sulla decisione, che in quanto confermativa di quella di primo grado si salda peraltro con essa ai fini dell'apprezzamento complessivo della motivazione. Innanzi tutto, va evidenziato che il SI con l'atto di appello, nel contestare radicalmente la condotta di bancarotta fraudolenta documentale ritenuta integrata dalla sentenza del Tribunale, non ha formulato, neppure in via subordinata, un motivo in ordine all'insussistenza del dolo specifico. Su quest'ultimo aspetto, del resto, la decisione di primo grado ha fornito, a pag. 9, una congrua motivazione in ordine al raggiungimento della prova di tale necessario elemento soggettivo del reato rilevando che lo scopo di arrecare un pregiudizio ai creditori sociali è illuminato dalla scorretta gestione della società, dacché l'occultamento o l'omessa tenuta della contabilità erano finalizzate a non consentire una ricostruzione del patrimonio della fallita così impedendo soddisfazione dei crediti nei confronti della stessa. 5 3. Il terzo motivo è manifestamente infondato, poiché la circostanza che il SA non sia iscritto all'Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili di Milano di per sé non esclude che lo stesso sia iscritto ad un altro ordine professionale con conseguente non decisività dell'adempimento istruttorio richiesto dalla difesa del ricorrente ai fini della valutazione sull'attendibilità del teste. 4. Il quarto motivo non è fondato, dovendosi ritenere integrata bancarotta fraudolenta per distrazione ogni qual volta i beni sociali vengano distratti dalle finalità di gestione della stessa, senza che, come assume la difesa del SI, possa spiegare rilevanza la circostanza che il conto sul quale insisteva la carta di credito della società fallita intestata al medesimo fosse rimasto in attivo. Integra dunque bancarotta fraudolenta distrattiva il prelievo di somme dai conti dell'impresa fallita per finalità estranee all'attività della stessa anche se in forza di detto prelievo non si sia determinata una passività del conto, trattandosi di una condotta che riduce la possibilità dei creditori di soddisfarsi in caso di insolvenza incidendo negativamente sulle poste attive. 5. Il quinto motivo è manifestamente infondato. Invero, nella giurisprudenza di legittimità è stato più volte affermato il principio per il quale, in tema di bancarotta fraudolenta, le operazioni dolose di cui all'ad 223, comma 2, n. 2, I. fall., attengono alla commissione di abusi di gestione o di infedeltà ai doveri imposti dalla legge all'organo amministrativo nell'esercizio della carica ricoperta, ovvero ad atti intrinsecamente pericolosi per la "salute" economico-finanziaria della impresa e postulano una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato (Sez. 5, n. 47621 del 25/09/2014, Rv. 261684-01). In particolare, le operazioni dolose di cui all'ad. 223, comma 2, n. 2, legge fall. possono consistere - come è avvenuto nella fattispecie in esame, nella quale addirittura l'80% del passivo era costituito da crediti erariali e previdenziali - nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società, da cui consegue il prevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali (ex plurimis, Sez. 5, n. 24752 del 19/02/2018, Rv. 273337-01). 6. Gli ulteriori motivi, che attengono alla dosimetria sanzionatoria, suscettibili di esame unitario, sono manifestamente infondati. 6 In primo luogo, la Corte territoriale ha ritenuto correttamente integrata la cd. aggravante ex art. 219, comma 2, n. 1, I. fall. in presenza di più fatti di bancarotta commessi dal ricorrente nell'ambito del medesimo fallimento (cfr., ex aliis, Sez. 5, n. 21036 del 17/04/2013, Rv. 255146 - 01). La pena è stata inoltre determinata, entro la cornice edittale prevista, facendo riferimento agli indici di cui all'art. 133 cod. pen. pur non essendo stata espressamente richiamata tale disposizione normativa, ciò che non assume rilievo nel giudizio di legittimità. Va ricordato, infatti, che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche qualora il giudice si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Rv. 256197 - 01). L'esclusione della possibilità di concedere le circostanze attenuanti generiche tenuto dell'accertata responsabilità in capo al SI sia per la bancarotta fraudolenta documentale che per quella distrattiva, costituita dalla sottrazione indebita di risorse societarie utilizzando la carta di credito della fallita per acquistare beni o altre utilità per finalità squisitamente personali, in un periodo nel quale la società era già in avanzato stato di decozione, al punto da essere posta in liquidazione il mese successivo. Inoltre, specie ai fini dell'omessa concessione delle attenuanti generiche, la Corte territoriale ha posto in rilievo che alcuna condotta collaborativa è stata posta in essere dall'imputato né che sono emersi elementi positivi da valutare a tale fine. Occorre in proposito ricordare che, ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (ex aliis, Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, 2022, Rv. 282693 - 01; Sez. 3, n. 23055 del 23/04/2013, Rv. 256172 - 01). Infine, quanto alle pene accessorie, contrariamente a quanto dedotto dall'imputato, la Corte territoriale non si è limitata a determinarne la durata avendo riguardo a quella della pena principale, fornendo una specifica motivazione anche sotto tale profilo, nella quale è stata a tal fine posta in rilievo l'entità del dissesto cagionato e la notevole esposizione nei confronti dell'RI dello Stato. 7 & Il P eside te 7. Il ricorso deve in definitiva essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
il ricorrente al pagamento delle spese Rigetta il ricorso e condanna processuali. Così deciso in Roma il 12 maggio 2023 Il Consigliere Estensore