CASS
Sentenza 9 giugno 2023
Sentenza 9 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/06/2023, n. 25021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25021 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ER IA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di GENOVA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPE RICCARDI, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 9 maggio 2022, la Corte d'Appello di Genova ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale ER IA era stato condannato per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale. I fatti oggetto dell'imputazione sono stati contestati all'imputato quale amministratore di fatto della società Bmimmobiliare srl, dicliiarata fallita in data 7 novembre 2013, per aver distratto denaro attraverso l'emissione di assegni e bonifici bancari, che non hanno trovato riscontro nella contabilità aziendale, canoni di locazione di immobili, nonché una caparra confirmatoria di un preliminare di vendita di un immobile di proprietà della fallita. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 25021 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Data Udienza: 16/02/2023 2. Avverso la suindicata sentenza ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore ed articolato nei motivi qui di seguito sintetizzati a norma dell'art. 173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo motivo è denunziata violazione della legge processuale e vizi motivazionali in riferimento all'istanza di legittimo impedimento presentata dall'imputato per motivi di salute. La Corte territoriale ha rigettato l'istanza ritenendo non sussistente un impedimento assoluto, non suffragando però tale decisione con un accertamento medico di segno opposto alla documentazione presentata dalla difesa, evidenziante una condizione clinica dell'imputato che rendeva impossibile per lo stesso ogni movimento dalla sua abitazione. 2.2. Con il secondo motivo è denunciata violazione di legge in riferimento alla qualifica di amministratore di fatto. La difesa lamenta la ricostruzione operata dalla Corte territoriale, che ravvisa elementi sintomatici di un non occasionale rapporto gestorio dell'imputato nelle dichiarazioni della teste LL AV, sostenendo che il ruolo svolto dall'imputato è riconducibile allo svolgimento di mere mansioni d'opera vincolate nell'an e non alla nozione di gestione che deve essere riferita ad un complesso di decisioni relative all'andamento dell'azienda: la teste LL AV era stata assunta dal ER, a lui consegnava i canoni di locazione incassati, ma nulla ha riferito riguardo la determinazione degli stessi o qualunque altra attività gestoria svolta dall'imputato. 2.3 Con il terzo motivo di ricorso è denunziata violazione di legge processuale in riferimento all'art. 63 cod. proc. pen.. Le dichiarazioni rese dal CA -amministratore di diritto della società fallita, deceduto prima dell'istaurazione del processo- al curatore fallimentare, non possono essere utilizzate in tale procedimento, stante la mancata assunzione delle stesse in conformità delle forme e garanzie difensive. In particolare, il CA avrebbe dovuto essere assunto a sommarie informazioni testimoniali da parte del curatore (pubblico ufficiale e deputato a riferire al Pubblico Ministero ex art. 33 I.f.) con le forme e le garanzie difensive, la cui mancanza fa ricadere l'atto nella situazione dell'art. 63 comma 2 cod. proc. pen. Atteso che la sanzione prevista e qui tipizzata è quella dell'inutilizzabilità dell'atto, operandosi una diversa ricostruzione degli elementi probatori, il ricorrente evidenzia come la lettura del contesto processuale senza il verbale menzionato non consente logicamente di addivenire alla pacifica ricostruzione del ruolo di amministratore di fatto del ER. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. In tema di impedimento dell'imputato, è legittimo il provvedimento con il quale il giudice, acquisito il certificato medico prodotto dal difensore, valuti, anche indipendentemente da verifiche fiscali e facendo ricorso a nozioni di comune esperienza debitamente esposte nella motivazione, l'insussistenza di una condizione tale da comportare l'impossibilità per l'imputato 2 di comparire in giudizio, se non a prezzo di un grave e non altrimenti evitabile rischio per la propria salute (Sez. 4, n. 13102 del 21/12/2018, dep. 2019, Rv. 275285; Sez. 4, n. 7979 del 28/01/2014, Rv. 259287; Sez. 5, n. 3400 del 15/12/2004, dep. 2005, Sabino, Rv. 231410). Nel caso in esame, anche alla stregua del tenore del certificato prodotto, non emerge una impossibilità assoluta a comparire dell'imputato, ma una mera "difficoltà a lasciare il domicilio", sicché correttamente i giudici di merito hanno ritenuto superflua ogni ulteriore verifica. 3. Il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia la violazione di legge in relazione alla qualità di amministratore di fatto, è manifestamente infondato. In tema di reati fallimentari, la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare - il quale costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove - come nella specie - sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, dep. 2017, Faruolo, Rv. 269101; Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Bonelli, Rv. 277540; si veda anche Sez. 2, n. 36556 del 24/05/2022, Rv. 283850). D'altronde, è incontroverso che, in tema di bancarotta fraudolenta, i destinatari delle norme di cui agli artt. 216 e 223 legge fall. vanno individuati sulla base delle concrete funzioni esercitate, non già rapportandosi alle mere qualifiche formali ovvero alla rilevanza degli atti posti in essere in adempimento della qualifica ricoperta (Sez. 5, n. 27264 del 10/07/2020, Fontani, Rv. 279497). Come correttamente rilevato anche dal Procuratore Generale nella sua requisitoria, la Corte territoriale con la sentenza impugnata ha confermato la sussistenza della qualifica di amministratore di fatto in capo al ricorrente valutando le attività dallo stesso svolte in modo continuativo (assunzione di personale, corresponsione della retribuzione ai collaboratori, interlocuzione con i fornitori, intrattenimento dei rapporti con le banche, riscossione dei canoni di locazione dei box, espletamento di attività a tutela della società), evidenziandone il carattere gestorio e la continuatività dell'esercizio dei poteri. Peraltro, è emerso che l'amministratore di diritto non ha mai espletato alcun potere di amministrazione, giacché tutti i dipendenti (tra cui la segretaria) e gli acquirenti dei box hanno avuto contatti esclusivamente con il ER. A fronte delle argomentazioni congrue e non manifestamente illogiche della sentenza, le doglianze del ricorrente non si confrontano con l'impianto motivazionale e sollecitano una non consentita rivalutazione delle risultanze processuali. 4. Con l'ultima doglianza si contesta la violazione dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen, e la conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni rese al curatore da Maurizio CA, amministratore di diritto della società fallita. Il motivo è nuovo, perché non risulta dedotto in appello. 3 Esso, peraltro, è del tutto generico e manifestamente infondato, essendo consolidato il principio secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì l'incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416). Ne consegue che, nell'ipotesi in cui - come nella specie- con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218; Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015, Calabrese, Rv. 262011). Nella sentenza in esame la Corte territoriale ha chiarito che l'apporto dichiarativo del CA non è stato fondamentale ai fini dell'affermazione di responsabilità del ricorrente, in quanto la stessa è stata fondata sulle dichiarazioni rese da altre persone informate sui fatti (in particolare la collaboratrice LL AV LE), sui rilievi effettuati dal curatore fallimentare, sui documenti acquisiti e sugli accertamenti contabili svolti dalla Guardia di Finanza. Inoltre, il motivo è manifestamente infondato, in quanto le dichiarazioni rese dal fallito al curatore non sono soggette alla disciplina di cui all'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., che prevede l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, in quanto il curatore non rientra tra dette categorie di soggetti e la sua attività non è riconducibile alla previsione di cui all'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. che concerne le attività ispettive e di vigilanza (Sez. 5, n. 12338 del 30/11/2017, dep. 2018, Castelletto, Rv. 272664). 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre1mila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 febb aio 2023 Il consigliere esten ore Il PressolO
udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPE RICCARDI, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 9 maggio 2022, la Corte d'Appello di Genova ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale ER IA era stato condannato per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale. I fatti oggetto dell'imputazione sono stati contestati all'imputato quale amministratore di fatto della società Bmimmobiliare srl, dicliiarata fallita in data 7 novembre 2013, per aver distratto denaro attraverso l'emissione di assegni e bonifici bancari, che non hanno trovato riscontro nella contabilità aziendale, canoni di locazione di immobili, nonché una caparra confirmatoria di un preliminare di vendita di un immobile di proprietà della fallita. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 25021 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Data Udienza: 16/02/2023 2. Avverso la suindicata sentenza ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore ed articolato nei motivi qui di seguito sintetizzati a norma dell'art. 173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo motivo è denunziata violazione della legge processuale e vizi motivazionali in riferimento all'istanza di legittimo impedimento presentata dall'imputato per motivi di salute. La Corte territoriale ha rigettato l'istanza ritenendo non sussistente un impedimento assoluto, non suffragando però tale decisione con un accertamento medico di segno opposto alla documentazione presentata dalla difesa, evidenziante una condizione clinica dell'imputato che rendeva impossibile per lo stesso ogni movimento dalla sua abitazione. 2.2. Con il secondo motivo è denunciata violazione di legge in riferimento alla qualifica di amministratore di fatto. La difesa lamenta la ricostruzione operata dalla Corte territoriale, che ravvisa elementi sintomatici di un non occasionale rapporto gestorio dell'imputato nelle dichiarazioni della teste LL AV, sostenendo che il ruolo svolto dall'imputato è riconducibile allo svolgimento di mere mansioni d'opera vincolate nell'an e non alla nozione di gestione che deve essere riferita ad un complesso di decisioni relative all'andamento dell'azienda: la teste LL AV era stata assunta dal ER, a lui consegnava i canoni di locazione incassati, ma nulla ha riferito riguardo la determinazione degli stessi o qualunque altra attività gestoria svolta dall'imputato. 2.3 Con il terzo motivo di ricorso è denunziata violazione di legge processuale in riferimento all'art. 63 cod. proc. pen.. Le dichiarazioni rese dal CA -amministratore di diritto della società fallita, deceduto prima dell'istaurazione del processo- al curatore fallimentare, non possono essere utilizzate in tale procedimento, stante la mancata assunzione delle stesse in conformità delle forme e garanzie difensive. In particolare, il CA avrebbe dovuto essere assunto a sommarie informazioni testimoniali da parte del curatore (pubblico ufficiale e deputato a riferire al Pubblico Ministero ex art. 33 I.f.) con le forme e le garanzie difensive, la cui mancanza fa ricadere l'atto nella situazione dell'art. 63 comma 2 cod. proc. pen. Atteso che la sanzione prevista e qui tipizzata è quella dell'inutilizzabilità dell'atto, operandosi una diversa ricostruzione degli elementi probatori, il ricorrente evidenzia come la lettura del contesto processuale senza il verbale menzionato non consente logicamente di addivenire alla pacifica ricostruzione del ruolo di amministratore di fatto del ER. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. In tema di impedimento dell'imputato, è legittimo il provvedimento con il quale il giudice, acquisito il certificato medico prodotto dal difensore, valuti, anche indipendentemente da verifiche fiscali e facendo ricorso a nozioni di comune esperienza debitamente esposte nella motivazione, l'insussistenza di una condizione tale da comportare l'impossibilità per l'imputato 2 di comparire in giudizio, se non a prezzo di un grave e non altrimenti evitabile rischio per la propria salute (Sez. 4, n. 13102 del 21/12/2018, dep. 2019, Rv. 275285; Sez. 4, n. 7979 del 28/01/2014, Rv. 259287; Sez. 5, n. 3400 del 15/12/2004, dep. 2005, Sabino, Rv. 231410). Nel caso in esame, anche alla stregua del tenore del certificato prodotto, non emerge una impossibilità assoluta a comparire dell'imputato, ma una mera "difficoltà a lasciare il domicilio", sicché correttamente i giudici di merito hanno ritenuto superflua ogni ulteriore verifica. 3. Il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia la violazione di legge in relazione alla qualità di amministratore di fatto, è manifestamente infondato. In tema di reati fallimentari, la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare - il quale costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove - come nella specie - sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, dep. 2017, Faruolo, Rv. 269101; Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Bonelli, Rv. 277540; si veda anche Sez. 2, n. 36556 del 24/05/2022, Rv. 283850). D'altronde, è incontroverso che, in tema di bancarotta fraudolenta, i destinatari delle norme di cui agli artt. 216 e 223 legge fall. vanno individuati sulla base delle concrete funzioni esercitate, non già rapportandosi alle mere qualifiche formali ovvero alla rilevanza degli atti posti in essere in adempimento della qualifica ricoperta (Sez. 5, n. 27264 del 10/07/2020, Fontani, Rv. 279497). Come correttamente rilevato anche dal Procuratore Generale nella sua requisitoria, la Corte territoriale con la sentenza impugnata ha confermato la sussistenza della qualifica di amministratore di fatto in capo al ricorrente valutando le attività dallo stesso svolte in modo continuativo (assunzione di personale, corresponsione della retribuzione ai collaboratori, interlocuzione con i fornitori, intrattenimento dei rapporti con le banche, riscossione dei canoni di locazione dei box, espletamento di attività a tutela della società), evidenziandone il carattere gestorio e la continuatività dell'esercizio dei poteri. Peraltro, è emerso che l'amministratore di diritto non ha mai espletato alcun potere di amministrazione, giacché tutti i dipendenti (tra cui la segretaria) e gli acquirenti dei box hanno avuto contatti esclusivamente con il ER. A fronte delle argomentazioni congrue e non manifestamente illogiche della sentenza, le doglianze del ricorrente non si confrontano con l'impianto motivazionale e sollecitano una non consentita rivalutazione delle risultanze processuali. 4. Con l'ultima doglianza si contesta la violazione dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen, e la conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni rese al curatore da Maurizio CA, amministratore di diritto della società fallita. Il motivo è nuovo, perché non risulta dedotto in appello. 3 Esso, peraltro, è del tutto generico e manifestamente infondato, essendo consolidato il principio secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì l'incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416). Ne consegue che, nell'ipotesi in cui - come nella specie- con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218; Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015, Calabrese, Rv. 262011). Nella sentenza in esame la Corte territoriale ha chiarito che l'apporto dichiarativo del CA non è stato fondamentale ai fini dell'affermazione di responsabilità del ricorrente, in quanto la stessa è stata fondata sulle dichiarazioni rese da altre persone informate sui fatti (in particolare la collaboratrice LL AV LE), sui rilievi effettuati dal curatore fallimentare, sui documenti acquisiti e sugli accertamenti contabili svolti dalla Guardia di Finanza. Inoltre, il motivo è manifestamente infondato, in quanto le dichiarazioni rese dal fallito al curatore non sono soggette alla disciplina di cui all'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., che prevede l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, in quanto il curatore non rientra tra dette categorie di soggetti e la sua attività non è riconducibile alla previsione di cui all'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. che concerne le attività ispettive e di vigilanza (Sez. 5, n. 12338 del 30/11/2017, dep. 2018, Castelletto, Rv. 272664). 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre1mila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 febb aio 2023 Il consigliere esten ore Il PressolO